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N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 2011. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 aprile 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 20 dell'11-5-2011)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la regione Molise, in persona del Presidente della giunta
pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli art. 30,
comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, del nuovo Statuto della regione
Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione n. 184 in data
19 luglio 2010, confermato in seconda lettura con deliberazione in
data 22 febbraio 2011, pubblicata nel B.U.R. n. 7 - Supplemento
speciale - del 2 marzo 2011, giusta delibera del Consiglio dei
ministri 23 marzo 2011.
Il nuovo statuto della regione Molise contiene talune
disposizioni che si pongono in contrasto con i precetti
costituzionali di cui agli artt. 117, comma 2, lett. l); 117, comma
5; 121, comma 2-3, e 123 della Costituzione, come andiamo ad
argomentare in dettaglio.
1. - Art. 30, comma 4. La norma prevede che le commissioni
consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di «vigilanza»
sull'andamento dell'amministrazione regionale, «Possono altresi'
convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti
dipendenti i quali, in seduta pubblica, sono esonerati dal segreto
d'ufficio».
Tale disposizione si pone in contrasto con la disciplina statale
in materia di segreto d'ufficio.
Nel campo sostanziale, ricordiamo la normativa generale di cui
alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 [Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto
di Stato] e, fra le tante, le disposizioni specifiche per il pubblico
impiego di cui all'art. 15 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come
modificato dall'art. 28 legge n. 241/1990, l'art. 24, comma 1, lett.
a) della stessa legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo,
l'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 [Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato], l'art. 43 della D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali].
Nel campo penale, l'art. 326 codice penale, l'art. 240 codice di
procedura penale.
E' evidente che la disposizione regionale oggetto di censura
invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile e penale ed esula dalla competenza statutaria
della regione.
Peraltro, la norma statutaria viola nel merito la richiamata
disciplina generale sia perche' pone delle eccezioni al principio di
cui all'art. 326 c.p. che prevede il reato di rivelazione di segreti
d'ufficio e puo' essere derogato solo con normativa statale (come
avvenuto in occasione della disciplina del diritto di accesso agli
atti amministrativi con gli art. 22 e seguenti della legge n.
241/1990) sia per la sua genericita', atteso che esclude l'obbligo
del segreto d'ufficio in relazione a qualsiasi atto
dell'amministrazione.
L'art. 30, comma 4, del nuovo statuto della regione Molise viola,
quindi, l'art. 117, comma 2, lett. l) Cost., che riserva alla
competenza esclusiva dello Stato la potesta' legislativa in materia
di ordinamento civile e penale, e l'art. 123 Cost. che regola la
potesta' statutaria delle regioni.
2. - Art. 53, comma 4. La norma, con riguardo agli enti, aziende
e agenzie regionali, prevede che «il personale degli enti pubblici
non economici e' equiparato al personale regionale».
La disposizione e' da censurare, in primo luogo, per la sua
genericita' perche' genera incertezza sul regime giuridico del
personale genericamente equiparato a quello regionale; in secondo
luogo, la disposizione impedisce il corretto evolversi della
disciplina contrattuale collettiva dei vari comparti interessati,
sottraendo per legge materia alla contrattazione, in violazione del
principio generale dettato sin dalla legge 29 marzo 1983, n. 93
[Legge quadro sul pubblico impiego] che ha riservato alla
contrattazione collettiva per comparti la competenza primaria di
regolazione del rapporto di lavoro pubblico.
La norma, quindi, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2,
lett. l) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la
potesta' legislativa in materia di ordinamento civile, e l'art. 123
Cost. che regola la potesta' statutaria delle regioni.
3. - Art. 67, comma 1. La norma regola i rapporti della regione
con l'Unione europea prevedendo che la giunta regionale «realizza la
partecipazione» alla c.d. fase ascendente dell'attivita' normativa
europea e, nella c.d. fase discendente, «provvede all'attuazione ed
esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea».
La disposizione e' illegittima perche' riserva la competenza in
materia alla giunta regionale, laddove l'art. 117, comma 5, Cost. la
attribuisce alla regione e quindi a tutti i suoi organi; in
particolare, la illegittimita' appare evidente con riferimento alla
c.d. fase discendente le cui attivita' non ricadono certo tutte nelle
competenze della giunta regionale, cui competono solo quelle di
natura provvedimentale, mentre per le attivita' di natura legislativa
e regolamentare la competenza non puo' che essere del Consiglio
regionale, ai sensi dell'art. 121 Cost. secondo cui «La giunta
regionale e' l'organo esecutivo delle regioni.»
Sul punto possiamo richiamare alcune pronunzie della Corte
costituzionale, quali le sentenze 24 marzo 2006, n. 119 e 21 ottobre
2003, n. 313.
E' evidente la violazione degli art. 117, comma 5, e 121, comma
secondo e terzo, della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 30, comma 4, 53, comma 4,
e 67, comma 1, del nuovo statuto della regione Molise, approvato, in
prima lettura, con deliberazione n. 184 in data 19 luglio 2010,
confermato in seconda lettura con deliberazione in data 22 febbraio
2011, pubblicata nel B.U.R. n. 7 - Supplemento speciale - del 2 marzo
2011, per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. l); 117, comma
5; 121, comma 2, e 123 della Costituzione.
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, addi' 29 marzo 2011
L'Avvocato dello Stato: Albenzio
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