Ricorso n. 30 del 5 maggio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 maggio 2009 , n. 30
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 maggio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 22 del 3-6-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Liguria n. 1 del 16 febbraio 2009, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 25 febbraio 2009, recante «Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale (GECT), denominato Euroregione Alpi Mediterraneo». La legge regionale della Liguria n. 1 del 2009 e' stata emanata con la dichiarata finalita' (cfr. art. 1) di favorire una «strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami, politici, economici sociali e culturali delle rispettive popolazioni» tra la Regione Liguria e le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Provence - Alpes - Cote d'Azur e Rhone-Alpes. A tal fine, l'art. 2 della legge stabilisce che la Regione Liguria partecipa alla costituzione, ai sensi del Regolamento CE n. 1082/2006, di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) denominato «Euroregione Alpi Mediterraneo», attraverso la stipula di una Convenzione e di uno Statuto, allegati alla legge regionale, che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede in Francia ed e' disciplinato dal diritto francese. La legge regionale e' illegittima per i seguenti motivi. 1) In relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Il regolamento CE n. 1082/2006 (in prosieguo, per brevita': «il regolamento») ha introdotto nell'ordinamento comunitario l'istituto del GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, costituito sul territorio della Comunita' da Stati membri, Autorita' regionali, Autorita' locali o organismi di diritto pubblico appartenenti ad almeno due Stati membri (art. 3). Il GECT ha personalita' giuridica, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale si stabilisce la sede sociale (art. 2). L'obiettivo del GECT e' di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione territoriale tra i suoi membri, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale (art. 1). L'art. 4, paragrafo 2, del regolamento stabilisce il dovere di notifica allo Stato, da parte dei potenziali membri, dell'intenzione di costituire o partecipare al GECT, insieme alla trasmissione della copia della Convenzione e dello Statuto. La notifica si sostanzia in una richiesta di autorizzazione, in quanto lo Stato membro, «tenuto conto della sua struttura costituzionale», decidera' se autorizzare o meno la costituzione o partecipazione al GECT, entro tre mesi dalla ricezione della domanda di autorizzazione. Lo Stato membro e' chiamato altresi' a designare le autorita' competenti a ricevere le notifiche e i documenti. In data 27 gennaio 2009, la Regione Liguria ha provveduto, in quest'ottica, a notificare al Dipartimento affari regionali la sua partecipazione, trasmettendo lo schema di Statuto e Convenzione del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo. Tale comunicazione e' stata effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 131/2003, applicabile, per analogia, nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, previste dal suo art. 16, il quale stabilisce che gli Stati membri adottano «le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione» del regolamento. Sulla natura della fonte comunitaria derivata, merita evidenziare che la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere n. 3665/2007 reso nell'Adunanza del 9 ottobre 2007, nell'esprimersi negativamente su uno schema di regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, teso a dare attuazione al regolamento, ha ritenuto inadeguata, al fine del recepimento del GECT nell'ordinamento interno, una fonte di rango secondario, individuando nel regolamento comunitario un tertium genus tra le fonti comunitarie, intermedio rispetto ai regolamenti ed alle direttive. Questa lettura sembra avvalorata dalla natura largamente discrezionale del recepimento, confermata - oltre che dalla formula utilizzata dal legislatore comunitario nel citato art. 16, par. 1 - dall'interpretazione imposta dal quindicesimo «considerando» premesso al regolamento, secondo il quale «(l) e condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarieta' sancito nell'art. 5 del trattato. In conformita' del principio di proporzionalita', enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di la' di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il ricorso al GECT rimanendo facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro» (enfasi nostra). Sembra, quindi, che con il regolamento il legislatore comunitario si sia limitato ad individuare un corpus di norme armonizzate applicabili ai GECT, rimettendo il resto della regolazione - ivi compresa la possibilita' del ricorso al GECT - alla responsabilita' degli Stati membri. In adesione al richiamato parere del Consiglio di Stato, le disposizioni di attuazione del regolamento sono state inserite nel disegno di legge comunitaria 2008, approvato in prima lettura dal Senato il 17 marzo 2009 (artt. 40, 41 e 42) e, al momento in cui si redige il presente atto, in corso di esame alla Camera dei deputati. Nelle more del perfezionamento della procedura autorizzatoria, in seno alla quale si e' inserita la citata notifica preventiva del 27 gennaio 2009, la regione ha, pero', approvato la legge in esame, con l'allegato A, composto dalla Convenzione e dallo Statuto del GECT, che costituisce parte integrante della legge stessa. Cosi' facendo, ed in particolare disciplinando con legge la partecipazione alla costituzione del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo prima della conclusione del procedimento mediante il quale il Governo avrebbe dovuto autorizzare la partecipazione di un membro potenziale al GECT, la Regione Liguria ha violato il principio di leale collaborazione, che deve presiedere in tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni, di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed ha, altresi', violato i principio di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, in relazione al citato art. 16, par. 1, del Regolamento, che, come detto, prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione del regolamento stesso. Peraltro, la legge non contiene alcuna disposizione di sospensione degli effetti in attesa della prevista autorizzazione, in quanto l'art. 4 della legge regionale prevede solo che la partecipazione della Regione Liguria al «GECT Euroregione Alpi Mediterraneo» debba intendersi «perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio». 2) In relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. L'art. 1, comma 1, della legge regionale, nel quale sono indicati tra gli obiettivi della Regione Liguria e delle altre regioni ivi indicate, in conformita' all'art. 6, punto 1 della Convenzione, il rafforzamento dei «legami politici, economici, sociali e culturali», amplia le competenze assegnate al GECT dal regolamento. Infatti gli artt. 1, par. 2, e 7, par. 2, del regolamento limitano gli obiettivi e i compiti affidati al GECT«all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale». Ne scaturisce la evidente violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in virtu' del quale la potesta' legislativa e' esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 3) In relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Per le medesime ragioni e' parimenti censurabile l'art. 2, comma 2, lettere b) e d), che, come previsto dall'art. 7, punti 2) e 4) della Convenzione, prevedono rispettivamente tra i compiti del GECT la «promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee» e 1'«adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT», in contrasto con i citato art. 7 del Regolamento CE, che limita le attivita' del GECT alla «attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunita».
P. Q. M. Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' della legge regionale della Liguria n. 1 del 16 febbraio 2009. Roma, addi' 24 aprile 2009 L'Avvocato dello Stato: Sergio Fiorentino