Ricorso n. 30 del 7 marzo 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 Marzo 2005 - 7 Marzo 2005 , n. 30
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 12 del 23-3-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della
giunta regionale pro tempore, domiciliato per la carica presso i
propri uffici in Bologna, viale Aldo Moro 52, avverso e per
l'annullamento degli artt. 2, comma 1, lett. b), 8, comma 3, 8, comma
4, 10 comma 2 e 10 comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004
n. 29 (pubbl. in B.U.R. del 28 dicembre 2004 n. 178), per violazione
degli artt. 117, comma 3 e 120 della Costituzione e cio' a seguito e
in forza della delibera del Consiglio dei ministri in data 11
febbraio 2005, che ha disposto l'impugnativa della legge regionale de
qua per le motivazioni che seguono.
La legge della Regione Emilia-Romagna in epigrafe indicata,
intitolata «Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del
servizio sanitario regionale, contiene una serie di disposizioni
normative che palesemente eccedono le competenze regionali in
materia.
Giova rammentare al riguardo che, con riferimento alla materia
della salute, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, la
Regione ha una competenza legislativa concorrente e pertanto puo'
legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo
Stato. Nell'articolato in questione si ravvisano invero molteplici
violazioni dei principi fondamentali espressi dalla legislazione
statale. In particolare:
1) l'art. 2, comma 1, lettera b), della presente legge, il
quale prevede che la costituzione di Aziende ospedaliere e' disposta
dalla regione previa valutazione della complessita' dei casi
trattati, contrasta con l'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs.
n. 502/1992, ai sensi del quale la costituzione di tale tipo di
aziende sanitarie puo' essere proposta dalla regione solo quando
ricorrono determinati requisiti, tra i quali, di particolare
rilevanza: - l'indice di complessita' dei casi trattati dall'ospedale
che superi di almeno il 20% il valore della media regionale, - la
presenza di tre unita' operative di alta specialita', un tasso di
ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni che superi di
almeno il 10%, nell'ultimo triennio, il valore medio regionale;
2) l'art. 8, comma 3, della stessa legge regionale, il quale
prevede che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura
complessa ai dirigenti sanitari e' effettuata dal direttore generale
sulla base di una rosa di soli tre candidati, senza neppure chiarire
i criteri per l'individuazione di tali tre candidati, contrasta con
l'art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, il quale prevede l'attribuzione
dell'incarico «sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata
da un'apposita commissione» senza limitare il numero dei designati
dalla commissione stessa;
3) l'art. 8, comma 4, della legge in esame, il quale prevede
che l'esclusivita' del rapporto di lavoro costituisce criterio
preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi
di direzione di strutture semplice e complessa, contrasta con
l'art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992 (introdotto dall'art.
2-septies della legge n. 138/2004), secondo il quale la non
esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di
strutture semplici e complesse (analoga impugnativa e' stata
deliberata dal Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2004 con
riferimento alla legge della Regione Toscana n. 56/2004).
4) l'art. 10, comma 2, della stessa legge regionale, il quale
prevede che gli I.R.C.C.S. vengano organizzato in modo analogo alle
Aziende USL, contrasta con l'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 288/2003
che detta una specifica disciplina per l'organizzazione di tali
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
5) l'art. 10, comma 3, e' censurabile sotto diversi profili:
- prevedendo che il presidente del Collegio sindacale e' nominato
dalla regione, contrasta con l'art. 4, comma 5, del d.lgs.
n. 288/2003, secondo cui il presidente del Collegio sindacale e'
eletto dai sindaci all'atto della prima seduta. In tal modo la
disposizione regionale lede l'autonomia dell'organo, ai cui
componenti spetta, secondo i principi generali dell'ordinamento, la
nomina del proprio presidente; assicurando allo Stato la mera
possibilita' di designare due componenti all'interno del Collegio
sindacale, contrasta con l'art. 4, comma 3, dello stesso d.lgs.
n. 288/2003, il quale configura come necessaria la nomina di due
componenti del Collegio sindacale da parte dello Stato e
specificamente da parte del Ministero della salute e del Ministero
dell'economia e finanze; - prevedendo che il presidente del Consiglio
di indirizzo e verifica ed il direttore scientifico sono nominati di
intesa tra Stato regione, viola il principio di leale collaborazione,
di cui all'art. 120 della Costituzione, con riferimento all'art. 5
del d.lgs. n. 288/2003, secondo cui le nomine in questione spettano
al Ministro della salute, sentito il presidente della regione (a
seguito di tale art. 5 e' stato, infatti, predisposto specifico Atto
di Intesa in data 1° luglio 2004, i cui art. 2, comma 1, e 3, comma
5, conferiscono attuazione a tale disposizione statale, lesa
dall'articolo regionale in esame).
P. Q. M.
Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi e quindi annullare gli artt. 2, comma 1, lett. b), 8
comma 3, 8, comma 4, 10, comma 2 e 10, comma 3, della legge della
Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004 n. 29.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) Estratto della deliberazione del C.d.m. 11 febbraio 2005;
2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma, 19 febbraio 2005
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino