Ricorso n. 31 del 23 febbraio 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 13 del 28.03.2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F..., n. fax ... e P.E.C. per il ricevimento degli
atti ...) nei cui uffici e' domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta Provinciale in carica;
Per l'impugnazione della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 51 del 20 dicembre 2011, supplemento n. 1, recante «norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica», in relazione ai suoi articoli 2, commi 1, 2, 3, 5, 11, 15 nonche' 7, comma 5, in virtu' della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 febbraio 2012.
La legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 12 dicembre 2011 reca disposizioni varie, tra le quali, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, norme di modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», e norme di modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 «Legge di tutela della natura e altre disposizioni».
In particolare, l'art. 2 della citata legge provinciale n. 14/2011 introduce modificazioni alla legge provinciale n. 14/87 del seguente tenore:
1. Il comma n. 1 modifica il comma 1 dell' art. 2 della legge provinciale n. 14/1987, escludendo dal campo di applicazione della norma, che definisce la fauna selvatica, i piccioni domestici inselvatichiti. («1. Per fauna selvatica ai sensi della presente legge si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato di naturale liberta', stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole e i piccioni domestici inselvatichiti.»);
2. Il comma n. 2 modifica le lettere b) ed e) del comma 1 dell' art. 4 della legge provinciale n. 14/1987, prevedendo particolari periodi di caccia per le specie volpe, cinghiale, lepre bianca, e pernice bianca, differenziati rispetto alla normativa statale (« b) specie cacciabili dal 1° luglio al 31 gennaio: 1) volpe; 2) cinghiale; e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre: 1) lepre bianca; 2) pernice bianca; 3) fagiano; 4) colombaccio; 5) germano reale; 6) folaga; 7) beccaccia; 8) merlo; 9) cesena; 10) cornacchia; 11) ghiandaia; 12) gazza; 13) muflone; 14) daino; 15) coniglio selvatico; 16) quaglia; 17) marzaiola; 18) alzavola; 19) tordo bottaccio;»);
3. Il comma n. 3 inserisce il comma 1-bis all'art. 4 della legge provinciale n. 14/1987, prevedendo che, in zone frutti-viticole determinate, l'esercizio della caccia alla lepre comune, al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio sia consentito fino al 10 gennaio.
La medesima norma, inoltre, consente, nel periodo a partire dal 16 dicembre, la caccia a queste tre specie di turdidi tutti i giorni della settimana. («1-bis. Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia,
sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l'esercizio della caccia alla lepre comune, al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio e' consentito fino al 10 gennaio. Nel periodo a partire dal 16 dicembre la caccia a queste tre specie di turdidi puo' essere praticata tutti i giorni della settimana in deroga a quanto previsto al comma 3-bis.»);
4. Il comma n. 5 sostituisce l'art. 13 della legge provinciale n. 14/1987, prevedendo che l'esercizio dell'attivita' venatoria sia consentita sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso («Art. 13 (Tesserino di caccia). - 1. Nella provincia di Bolzano il
tesserino di caccia previsto dalla normativa statale e' sostituito dai permessi di caccia di cui all'articolo 25, che consentono l'esercizio della caccia sia in forma vagante che mediante appostamento fisso»);
5. Il comma n. 11 aggiunge il comma 3 all'art. 29 della legge provinciale n. 14/1987, prevedendo che l'assessore competente in materia di caccia predisponga un piano di controllo della nutria da attuarsi dal Corpo forestale e dagli agenti venatori. («3. Al fine di
controllare la propagazione della specie nutria (Myocastor coypus) l'assessore provinciale competente in materia di caccia predispone un piano di controllo. Gli appartenenti al Corpo forestale provinciale con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido e gli agenti venatori provvedono all'attuazione di detto piano.»);
6. Il comma n. 15 inserisce l'art. 36-bis nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, prevedendo che l'associazione dei cacciatori istituisca un fondo di garanzia da utilizzare per indennizzare ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile. In particolare, in detta norma e' previsto che il fondo venga alimentato da un «contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di un permesso annuale o d'ospite nella misura compresa fra il cinque e il dieci per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile per uso di caccia». («Art. 36-bis (Fondo di garanzia). - 1. Al fine di garantire che ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile, in special modo dagli ungulati, venga indennizzato nella misura ed entro il termine di cui all'articolo 36, l'Associazione istituisce un fondo di garanzia. Detto fondo non puo' essere utilizzato per fini diversi da quelli diretti al risarcimento ed alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica cacciabile, per il miglioramento dello spazio vitale della fauna selvatica e per quelli destinati ad accertare l'entita' dei danni da fauna selvatica, comprese eventuali spese giudiziali e il pagamento degli onorari dovuti agli esperti. 2. Il fondo di cui al comma 1 viene alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di un permesso annuale o d'ospite nella misura compresa fra il cinque e il dieci per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile per uso di caccia. L'ammontare del contributo annuale dovuto viene determinato con le direttive per l'esercizio della caccia di cui all'articolo 24).
Inoltre l'art. 7 della citata legge provinciale n. 14/2011 (intitolato «Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 "Legge di tutela della natura e altre disposizioni") al comma 5 sostituisce il comma 6 dell'art. 22 della citata legge provinciale n. 6 del 2010, stabilendo che i provvedimenti di approvazione relativi a opere o progetti che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa dispongono le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000. («6. I provvedimenti di approvazione, per i casi di cui ai commi 4 e 5, dispongono, eventualmente anche a carico del o della proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000.»).
Tali norme sono illegittime per i seguenti
M o t i v i
1) Violazione dei vincoli statutari posti al legislatore provinciale dall' art. 8 comma 1, che richiama l'art. 4, dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige (d.P.R. n. 670/1972), violazione della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, violazione dell'art. 117, comma 1 e delle norme comunitarie, di cui alla Direttiva 92/43/CEE (art. 6 comma 4), in relazione alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio») e ai suoi articoli 2 comma 1; art. 18, commi 1 e 2; art. 12, comma 5; art. 19, comma 2; nonche' in relazione all'art. 5 commi 9 e 10 del d.P.R. n. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche).
Si premette, in via generale, che, nonostante la Provincia di Bolzano, ai sensi dell' art. 8 comma 1, punti nn. 15 e 16, del d.P.R. n. 670/1972 recante lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, abbia una potesta' legislativa primaria in materia di caccia e di parchi per la protezione della flora e della fauna, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, (cfr. Corte cost. sent. n. 378/2007) la potesta' di disciplinare l'ambiente nella sua interezza e' stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, il quale, come e' noto, parla
di «ambiente» (ponendovi accanto la parola «ecosistema») in termini generali e onnicomprensivi.
Da cio' discende che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entita' organica, dettare cioe' delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed e' da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene «ambiente», inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (Corte cost. sent. n. 151/1986) ed assoluto (Corte Cost. sent. n. 210/ 1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.
Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Cio' comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (cfr. Corte cost. sent. n. 380/2007).
E' indubbio, in particolare, che l'esercizio dell'attivita' venatoria sia da ricomprendersi nella nozione di ambiente ed ecosistema, cosi' come codesta Ecc.ma Corte ha ricostruito nelle sentenze citate, dal momento che tale attivita' incide sulla tutela della fauna e di conseguenza sull'equilibrio dell'ecosistema.
Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, e' sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, 88/22/CEE) secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 dello Statuto speciale di autonomia e dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Sulla base di queste premesse sono censurabili, come sopra detto, le norme provinciali gia' indicate, poiche' si pongono in contrasto con le disposizioni statali specificate della legge n. 157/1992, norma che costituisce un limite alla potesta' legislativa regionale e provinciale, contenendo disposizioni non derogabili perche' diretta espressione dell'esigenza di tutela ambientale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio che stabiliscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale.
La giurisprudenza costituzionale ha gia' ampiamente riconosciuto il carattere di norma fondamentale di riforma economico sociale alla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, le cui disposizioni le norme provinciali impugnate appaiono contrastare.
In particolare, l'art. 2 della citata legge provinciale n. 14/2011:
al comma 1 si pone in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui «Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio nazionale», poiche' esclude dal campo di applicazione della norma, che definisce la fauna selvatica, i piccioni domestici inselvatichiti;
al comma n. 2 si pone in contrasto con quanto disposto dalla normativa statale, prevedendo per le specie volpe, cinghiale, lepre bianca, e pernice bianca, periodi di caccia diversi, nonche' maggiori rispetto all'arco temporale massimo consentito, da quelli stabiliti dall'art. 18 commi 1 e 2 della citata legge n. 157/1992. In particolare, per il cinghiale e la volpe, l'impugnata norma provinciale consente la caccia dal 1° luglio al 31 gennaio, quindi per sette mesi, mentre la norma statale la consente dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio per la volpe e dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio per il cinghiale, quindi per un periodo di tempo minore. Per quanto riguarda la lepre bianca e la pernice bianca, la norma provinciale ne legittima la caccia dal 1° ottobre al 15 dicembre, mentre la norma statale indica, per tali specie, il periodo compreso tra il primo ottobre al 30 novembre,
anche in questo caso dunque per un arco temporale minore;
al comma n. 3 si pone in contrasto con il citato art. 18, comma 1 della legge n. 157/1992, per quanto riguarda i periodi di caccia, e con i commi 5 e 6 del medesimo articolo 18, che affermano il principio del silenzio venatorio nei giorni di martedi' e
venerdi', non potendo essere superiori a tre le giornate di caccia settimanale, poiche' in zone frutti-viticole determinate estende l'esercizio della caccia alla lepre comune, al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio fino al 10 gennaio e consente, nel periodo a
partire dal 16 dicembre, la caccia a queste tre specie di turdidi tutti i giorni della settimana;
il comma n. 5, prevedendo che l'esercizio dell'attivita' venatoria sia consentita sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso, si pone in contrasto con l'art. 12, comma n. 5 della legge n. 157/1992, secondo il quale l'esercizio venatorio puo'
essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria programmata;
il comma n. 11, prevedendo che l'assessore competente in materia di caccia predisponga un piano di controllo della nutria (Myocastor coypus) «al fine di controllare la propagazione della specie», da attuarsi dal Corpo forestale e dagli agenti venatori, viola il disposto di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 157/1992 in quanto la specie «Myocastor coypus» e' considerata fauna selvatica italiana e come tale speciale oggetto di tutela: le azioni volte al controllo delle specie di fauna selvatica sono disciplinate dall'art. 19, comma 2 della medesima legge statale, che prevede la possibilita' di autorizzare l'abbattimento degli esemplari di tali specie, per i fini specificatamente ivi previsti, unicamente dopo che l'ISPRA (ex INFS) abbia verificato l'inefficacia dell'utilizzo di metodi ecologici di controllo adottati («Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento»).
Appare percio' evidente che la disposizione provinciale, delineando una procedura di abbattimento delle nutrie senza subordinare tale attivita' alla valutazione tecnica dell'ISPRA, risulti illegittima.
Inoltre l'art. 7 comma 5 della legge provinciale («Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, "Legge di tutela della natura e altre disposizioni") si pone in contrasto con la normativa statale e con i vincoli comunitari, in quanto, stabilendo che i provvedimenti di approvazione relativi a opere o progetti che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa dispongono le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, di fatto elimina l'obbligo di dare comunicazione alla Commissione europea delle misure di compensazione adottate per i progetti per i quali la Valutazione d'incidenza abbia dato esito negativo.
Infatti, l'adozione di eventuali misure di compensazione deve essere obbligatoriamente comunicata, per opinione o parere (a seconda dei casi), alla Commissione europea per il tramite del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 commi 9 e 10 del d.P.R. n. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) nonche' dell' art. 6 comma 4 della Direttiva 92/43/CEE.
Non e' dubbio che la Provincia Autonoma non ha la potesta' di introdurre norme di legge in contrasto con quelle della normativa statale nella materia in esame. Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha infatti stabilito che «la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza e' affidata in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117, comma secondo, lettera s)» e che «la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome in materia di competenza
propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente e, quindi, altri interessi».
E' pacifico altresi' che la selezione, sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all'attivita' venatoria, implichi l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato
(ex plurimis, Corte cost. n. 2 del 2012; 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002).
2) Violazione dei vincoli statutari posti al legislatore provinciale dall'art. 8 comma 1 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige (d.P.R. n. 670/1972), violazione della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 123 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilita' 2011).
Il comma n. 15 dell'art. 2 della legge provinciale n.14/2011, nell'aggiungere alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, l'art. 36-bis, prevede che l'associazione dei cacciatori istituisca un fondo di garanzia (da utilizzare per indennizzare ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile) alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di un permesso annuale o d'ospite nella misura compresa fra il cinque e il dieci per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Tale contributo rappresenta, in sostanza, un tributo a carico di quei soggetti titolari di permessi annuali o d'ospite che esercitano l'attivita' venatoria, e che sono tenuti a risarcire il danno causato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile.
La norma provinciale appare violativa delle vigenti disposizioni, che sospendono il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, contenute inizialmente nell'art. 1 comma 7 del d.l. 27 maggio 2008, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, abrogato dall'art. 13 comma 14 lettera a) del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disposizioni riproposte nella norma di cui all' art. 77-bis, comma 30 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che cosi' dispone:
«Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato», successivamente reiterata con l'articolo 1 comma 123 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (c.d. Legge di stabilita' 2011) in base alla quale «Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale,la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TaRSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
Quest'ultima disposizione, quindi, supera la originaria previsione del triennio, e collega il definitivo «sblocco» del potere di aumentare i tributi da parte degli enti locali «sino all'attuazione del federalismo fiscale».
Il potere di introdurre un nuovo tributo contrasta pertanto con le norme statali innanzi citate, finalizzate ad un riequilibrio finanziario complessivo, che si inseriscono in un complesso percorso di risanamento della finanza pubblica a cui tutti gli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, sono chiamati a partecipare. Conseguentemente, la norma provinciale si pone in contrasto con l'art. 1 comma 123 della citata legge n. 220/2010, ed eccede dalle competenze statutarie della Provincia, violando l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario (cfr., ex pluribus, Corte cost. 21 dicembre 2007, n. 451; Corte cost. 14 dicembre 2006, nn. 412 e 413; Corte cost. 23 dicembre 2005, n. 455).
P. Q. M.
Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita':
dell'art. 2 comma 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14, nella parte in cui modifica il comma 1 dell' art. 2 della legge provinciale n. 14/1987;
dell'art. 2 comma n. 2 della legge provinciale n. 14/2011, nella parte in cui modifica le lettere b) ed e) del comma 1 dell' art. 4 della legge provinciale n. 14/1987;
dell'art. 2 comma 3 della legge provinciale n. 14/2011, nella parte in cui inserisce il comma 1-bis all'art. 4 della legge provinciale n. 14/1987;
dell'art. 2 comma 5 della legge provinciale n. 14/2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 13 della legge provinciale n. 14/1987;
dell'art. 2 comma 11 della legge provinciale n. 14/2011, nella parte in cui aggiunge il comma 3 all'art. 29 della legge provinciale n. 14/1987;
dell'art. 2 comma 15 della legge provinciale n. 14/2011, nella parte in cui inserisce l'art. 36-bis nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14;
dell'art. 7, comma 5 della legge provinciale n. 14/2011, nella parte in cui sostituisce il comma 6 dell'art. 22 della citata legge provinciale n. 6 del 2010.
Si produrra' estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 febbraio 2012.
Roma, addi' 16 febbraio 2012
L'Avvocato dello Stato: Camassa