Ricorso n. 31 del 30 giugno 2008 (Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 giugno 2008 , n. 31
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 giugno 2008 (della Regione siciliana)
(GU n. 32 del 30-7-2008)
Ricorso della Regione siciliana, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avvocato generale della Regione siciliana, Francesco Castaldi, e dall'avv. Michele Arcadipane, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 5 giugno 2008. Contro, il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, commi 6, 9 lettera b) n. 14, e, in parte qua, commi 1 e 12, nonche', sempre in parte qua, dell'allegato elenco n. 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare i1 potere di acquisto delle famiglie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2008 - Serie generale, per violazione dell'articolo 21 dello Statuto della Regione siciliana e dalle correlate norme di attuazione approvate con d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 35, e del principio costituzionale di leale cooperazione. F a t t o Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio 2008, nel disporre vari interventi tra cui la cosiddetta abolizione dell'ICI sulla prima casa di abitazione, con l'art. 5 («copertura finanziaria») ha previsto il finanziamento degli interventi ivi disposti mediante una serie di riduzioni di risorse tra cui l'intero importo di euro 1.363,5 milioni gia' destinato, per l'anno 2008, ad interventi infrastrutturali e stradali in Sicilia e Calabria (il 70% del quale specificamente destinato alla Sicilia); l'intero importo di euro 350 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la viabilita' secondaria della Regione siciliana; le totali risorse destinate dal comma 135 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per far fronte ai danni degli attacchi di «peronospora» avvenuti in Sicilia nel 2007, gia' previste dal comma 234 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; nonche' le totali risorse previste per gli interventi di ammodernamento oltre che dell'autostrada Gioia Tauro-Reggio Calabria, anche per «migliorare la qualita' del servizio di trasporto e sicurezza nello Stretto di Messina» e, in definitiva, l'abrogazione delle disposizioni che prevedono tutti gli interventi medesimi citati, stante la disposizione del comma 12 dell'art. 5 del decreto legge in questione. In particolare, l'art. 5 di tale decreto legge, dopo aver previsto al comma 2 la confluenza nel «Fondo per interventi strutturali e di politica economica» di cui all'art. 10, comma 5, del d.l. 29 novembre 2004, n. 282, delle riduzioni delle autorizzazioni indicate al comma 1, al comma 6 prevede che: «La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", programma "Sistemi stradali e autostradali", in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro». L'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in verita', modifica i commi 92 e 93 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali commi modificati dispongono: «92. - Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra societa' controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.A. possedute da Fintecna S.p.A., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria". 93. - Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalita' sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalita' di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria». Peraltro, come anche risulta da una risposta scritta all'interrogazione parlamentare da parte del Ministero delle infrastrutture (n. 4-02936 Camera): «In data 4 ottobre 2007, sono stati quindi conclusi tra questo Ministero e le Regioni Sicilia e Calabria gli accordi preliminari finalizzati all'individuazione e selezione degli interventi infrastrutturali prioritari ricadenti nel territorio delle due regioni, da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (fondi Fintecna). Con i predetti accordi, sono stati individuati per la Regione Sicilia: 1) area metropolitana di Palermo: linea della metropolitana leggera di Palermo - 1° stralcio funzionale. 2) area metropolitana di Catania: ferrovia Circumetnea-tratta urbana con funzione di metropolitana - 2° lotto funzionale Stesicoro-Aeroporto. 3) area metropolitana di Messina: completamento piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari, ivi compreso l'approdo esistente presso il villaggio Tremestieri, e nodo di interscambio per l'accesso delle reti viarie. 4) 2° lotto Agrigento-Caltanissetta - A19. Tratto dal km 74». L'art. 5, comma 1, del decreto legge in questione, poi, prevede che le autorizzazioni di spesa di cui all'allegato elenco 1, sono ridotte per gli importi in tale elenco previsto, disponendo, altresi', al comma 12, che sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con tale rideterminazione e che gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili, restano privi di efficacia. Tale elenco prevede, inoltre, anche la riduzione di 50 milioni di euro per il 2008 dell'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il comma 135 in parola aggiunge alla legge 1° luglio 1997, n. 206, l'art. 1-bis con cui «Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresi' con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversita' atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni di euro al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1857/2006». Pertanto, le disposizioni del decreto legge in esame di fatto azzerano integralmente anche l'intervento disposto dal comma 135 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il comma 9 dell'art. 5 del decreto legge in questione, nel determinare modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla lettera b), n. 14 dispone che: «il secondo periodo del comma 1152 [bis: v. avviso di rettifica in G.U.R.I. 30 maggio 2008, n. 26] dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009"». I commi 1152 e 1152 bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come introdotti - in sostituzione dell'originario comma 1152 - dell'art. 2, comma 538, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispongono: «1152. - Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla societa' Anas S.p.A., una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 e' assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilita' presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione per l'utilizzo delle predette risorse. 1152-bis. - Per le stesse finalita' e nelle medesime proporzioni e modalita' stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». Pertanto, a seguito della modifica recata dal comma 9, lettera b), n. 14, del decreto legge in oggetto, il comma 1152-bis in questione oggi recita testualmente: «Per le stesse finalita' e nelle medesime proporzioni e modalita' stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». Di per se', la lettera del comma 1152-bis cosi' modificato anche se ad una prima lettura potrebbe consentire ancora un'interpretazione che non vanifichi lo stanziamento di risorse - 350 milioni di euro - per la viabilita' secondaria siciliana prevista nella prima parte del comma stesso; tuttavia la posizione della disposizione modificativa nell'articolo 5, relativo alla copertura finanziaria al decreto legge, e le differenze lessicali tra la disposizione originaria e quella modificativa - che non destina specificamente la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 alla copertura degli oneri previsti dalla prima parte del predetto comma 1152-bis - al di la' della infelice formulazione, conducono l'interprete all'intenzione del governo centrale che ha posto in essere il decreto legge impugnato, e cioe' sottrarre le risorse in parola alla particolare destinazione alla Sicilia (oltre che alla Calabria) per destinarle al fmanziamento degli interventi disposti dal decreto legge in questione. Va, peraltro, considerato che sulla destinazione delle risorse derivanti dal comma 1152 (testo originario, precedente alla scissione in commi 1152 e 1152-bis operato dal comma 538 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, quindi, comprensivo delle risorse previste anche per il 2008 ed il 2009) era intervenuto gia' in data 28 dicembre 2006, un accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e la Regione siciliana (v. art. 1 dell'infracitato d.m. 9 novembre 2007). Con decreto 13 luglio 2007 del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2008, n. 73), si era, quindi, provveduto alla determinazione delle quote delle risorse da attribuire, ai sensi dell'articolo 1, comma 1152, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, alle province delle regioni Sicilia e Calabria per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilita' secondaria esistente, sulla scorta anche del riparto delle risorse operato dalla Regione siciliana e comunicato con nota 16 maggio 2007, prot. 35230 (v. premesse al d.m.). Poi con decreto 9 novembre 2007 del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2008, n. 73), erano stati approvati i relativi criteri e le modalita' di gestione, anche in attuazione del citato accordo di programma del 28 dicembre 2006. Infine, l'elenco allegato al decreto legge di che trattasi, prevede l'azzeramento delle risorse gia' previste dal comma 234 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che per gli interventi di ammodernamento dell'autostrada Gioia Tauro-Reggio Calabria, anche per «migliorare la qualita' del servizio di trasporto e sicurezza nello Stretto di Messina» - mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa di euro 20 milioni per il 2008, euro 22 milioni per il 2009 e di euro 7 milioni per il 2010 - e, in definitiva, l'abrogazione della disposizione che prevede l'intervento medesimo, stante la disposizione del comma 12 dell'art. 5 del decreto legge. E' evidente che il diretto interesse della Regione resta ulteriorente compromesso dal venir meno di tali ultime disposizioni (e delle risorse correlate) per il servizio di trasporto e la sicurezza dello Stretto di Messina non foss'altro che per il particolare e peculiare interesse della regione all'indotto miglioramento dei flussi da e per la Sicilia. Nonostante il particolare e differenziato interesse della Regione siciliana alle precitate norme che hanno sottratto risorse ed interventi specifici per la Sicilia, il Presidente della Regione siciliana non e' stato - ne' formalmente ne' informalmente - mai invitato alla partecipazione alla riunione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, in cui il decreto legge n. 93/2008 e' stato adottato, ne' ad altra riunione precedente, ne', in altro modo o forma, ha avuto notizia del pregiudizievole contenuto delle norme sopra ricordate; e cio' vieppiu' considerato che la Regione siciliana aveva gia' stipulato con il Ministero delle infrastrutture i sopra citati accordi preliminari finalizzati all'individuazione e selezione degli interventi infrastrutturali prioritari ricadenti nel proprio territorio nonche' alla viabilita' secondaria della Regione stessa, provvedendo anche ad indicare la ripartizione delle risorse da destinare alle proprie province. Le richiamate disposizioni si palesano costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni proprie della Regione siciliana quali risultano garantite dalla Costituzione e puntualmente sancite dallo Statuto e dalle correlate Norme di attuazione per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione dell'art. 21, ultimo comma dello Statuto della Regione siciliana e delle correlate norme di attuazione approvate con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35. L'ultimo comma dell'art. 21 dello Statuto prevede che il presidente della regione «Con rango di Ministro partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione». Il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei ministri», disciplina le modalita' di attuazione dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto, premettendo che «Gli organi dello Stato e della regione, nello svolgimento delle attivita' preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al principio di leale collaborazione» (art. 1, comma 2). L'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che «Quando il Consiglio dei ministri deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio invita il presidente della Regione siciliana che ha facolta' di partecipare. Contestualmente gli invia copia della documentazione relativa alle questioni che hanno determinato l'invito.» (comma 1) e che «Il presidente della regione puo', altresi', chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa, salva in ogni caso la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al presidente della regione» (comma 2). L'art. 4 delle predette norme di attuazione, statuisce, infine che «In conformita' a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, in tema di preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri cui e' chiamato a partecipare, di espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della Regione siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai Ministri». E' appena il caso di ricordare, per completezza, che codesta ecc.ma Corte ha piu' volte affermato che la partecipazione del presidente della Regione siciliana al Consiglio dei ministri e' garantita dall'art. 21, terzo comma, dello Statuto quando siano in discussione oggetti che coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare di questa singola regione (cfr. sentenze n. 166 del 1976, n. 545 del 1989 e n. 92 del 1999). Stante che le disposizioni del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, sopra richiamate riguardano disposizioni che coinvolgono direttamente e specificamente la - Regione siciliana ed i suoi interessi, non puo' revocarsi in dubbio che l'art. 21, terzo comma, dello Statuto e le relative norme di attuazione siano state plurimamente violate, sia in quanto il presidente della regione non e' stato invitato a partecipare, ne' formalmente ne' informalmente, alla seduta del Consiglio dei ministri in cui il decreto legge e' stato approvato, sia in quanto non ha ricevuto alcuna preventiva informazione sul decreto legge posto all'ordine del giorno e sul relativo contenuto, particolarmente pregiudizievole agli specifici interessi della Regione siciliana. Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione. Le disposizioni che s'impugnano, oltre che in violazione delle richiamate disposizioni normative, sono state adottate in spregio al principio di leale collaborazione, gia' richiamato dall'art. 1, comma 2, del precitato d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 35, che si ritiene violato vieppiu' in quanto gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 1152 e 1152-bis e 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avevano gia' formato oggetto degli specifici sopracitati accordi di programma con la Regione siciliana. La leale cooperazione che si rivendica avrebbe viceversa, e di per se', imposto quantomeno una preventiva attivita' di informazione ed una consequenziale interlocuzione e raccordo fra i diversi livelli istituzionali. Quantomeno pertanto, nel rispetto del principio costituzionale di leale cooperazione, si sarebbe dovuta consentire una codeterminazione delle scelte.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, commi 6, 9, lettera b) n. 14, e, in parte qua, commi 1 e 12, nonche', sempre in parte qua, dell'allegato elenco n. 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2008 - Serie generale, in quanto lesivi delle attribuzioni della Regione siciliana quali risultano dall'articolo 21 dello Statuto e dalle correlate norme di attuazione, e posti in essere in violazione del principio costituzionale di leale cooperazione. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si deposita con il presente atto copia conforme della deliberazione della giunta regionale n. 138 del 5 giugno 2008. Palermo, addi' 17 giugno 2008 Avv. Francesco Castaldi - Avv. Michele Arcadipane