Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il  4  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 14 del 3.4.2013)

 

    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F. …,         Fax                    e          PEC …, presso la  quale  e'  domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Trieste, per la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale   della   legge regionale  21  dicembre  2012,  n.  26,  pubblicata  nel   Bollettino

Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 28  dicembre  2012, n. 37, limitatamente agli articoli 112, 171, 175 e 199.

 

                              F a t t o

 

    La legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia  n.  26,  dell'anno 2012, denominata «Legge di  manutenzione  dell'ordinamento  regionale 2012», ha dettato disposizioni varie.

    Limitatamente  agli  articoli  indicati  in  epigrafe,  la  legge regionale e' costituzionalmente illegittima e, giusta  determinazione assunta dal Consiglio dei ministri  nella  riunione  dell'8  febbraio 2013, viene impugnata per i seguenti

 

                             M o t i v i

 

    1.1 L'art. 112, della legge della Regione  Friuli-Venezia  Giulia n. 26, del 2012, modifica la legge 23 aprile 2007, n. 9, della stessa Regione, che reca «Norme in materia di risorse forestali»,  inserendo all'art. 5, relativo  alla  «Semplificazione  dei  procedimenti»,  il comma 2-bis del seguente tenore:

    «Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),  sono  escluse  dalla verifica di assoggettabilita'  di  cui  all'art.  9-bis  della  legge regionale  7  settembre  1990,  n.  43  (Ordinamento  nella   Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di  impatto  ambientale),  le sistemazioni  idraulico-forestali,  di  cui  all'art.  54,  che   non comportino  la  realizzazione  di  opere  idrauliche  trasversali  di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che  abbiano come finalita' prevalente il consolidamento  dei  versanti  instabili

attigui alle sezioni d'alveo  interessate  o  il  consolidamento  del fondo  e  degli  argini  di  tratte  di  corsi  d'acqua  con  sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della  piena funzionalita' idraulica di opere esistenti».

    Tale   disposizione,   che    si    censura,    deve    ritenersi costituzionalmente illegittima  in  quanto  eccede  dalla  competenza legislativa riconosciuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in base agli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale, approvato  con  la  legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e detta  disposizioni  difformi dalla normativa  nazionale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e dell'ecosistema per la quale lo Stato, ai sensi dell'art. 117,  comma 2,  lettera  s),  della  Costituzione,  ha   competenza   legislativa

esclusiva.

    1.2. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che,  come  e' noto, detta le condizioni minime  ed  essenziali  per  assicurare  la tutela dell'ambiente su tutto il territorio  nazionale,  all'art.  6, comma 9, prevede che  le  regioni  e  le  province  autonome  possano adottare,   per   determinate   tipologie    progettuali    o    aree

predeterminate,  misure   piu'   restrittive   di   quelle   previste nell'allegato IV,  alla  Parte  seconda  del  testo  legislativo.  Il secondo  periodo,  dello  stesso  comma  9,  dispone  poi  che:  «Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree  naturali  protette,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di  Bolzano  possono  determinare,  per specifiche  categorie  progettuali  o   in   particolari   situazioni ambientali  e  territoriali,  sulla  base  degli  elementi   di   cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica  di assoggettabilita'.»

    A sua volta,  il  sopra  richiamato  allegato  IV,  al  punto  7, relativo ai «Progetti di  infrastrutture»,  lettera  o),  prevede  la classe di interventi: «Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di  bonifica  ed  altri  simili

destinati ad incidere sul regime  delle  acque,  compresi  quelli  di estrazione di materiali litoidi  dal  demanio  fluviale  e  lacuale», senza fissazione di alcuna soglia dimensionale.

    La normativa statale, quindi, con il richiamato allegato IV  alla parte seconda, del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  specifica  i progetti sottoposti alla modifica di assoggettabilita' di  competenza delle regioni e delle province autonome.

    La stessa normativa, nel comma 9, dell'art.  6,  prevede  che  le autonomie,  con  riferimento  ai  progetti  soprarichiamati,  possono determinare criteri o condizioni  di  esclusione  dalla  verifica  di assoggettabilita'   purche':    riguardino    specifiche    categorie progettuali o particolari situazioni ambientali  o  territoriali;  si fondino sui criteri e su gli elementi  specificati  nell'allegato  V, alla stessa parte seconda, del decreto legislativo n.  152/2006;  non ricadono, neppure parzialmente, in aree naturali protette.

    1.3. La norma  che  si  censura  si  pone  in  contrasto  con  le disposizioni che si sono richiamate.

    Ed infatti, il legislatore regionale ha escluso dalla verifica di assoggettabilita' un'intera classe  di  progetti  senza  indicare  la specificita'  degli  stessi  o  la  particolarita'  delle  situazioni ambientali  e  territoriali  in  cui  gli  stessi   dovranno   essere

realizzati.

    Il  legislatore   regionale,   inoltre,   ha   omesso   qualsiasi riferimento alle caratteristiche ed alla localizzazione dei  progetti nonche' alle caratteristiche  dell'impatto  potenziale,  che  sono  i criteri espressamente richiamati nell'allegato V, alla parte seconda, del decreto legislativo n.  152/2006,  per  determinare  l'esclusione dalla verifica di assoggettabilita'.

    Lo stesso legislatore, infine, ha escluso dalla verifica tutti  i progetti ricadenti sullo intero territorio regionale senza  prevedere alcuna salvaguardia per le aree naturali protette, come espressamente prescritto  dal  richiamato  comma  9,  dell'art.  6,   del   decreto

legislativo n. 152/2006. Da ultimo si rileva che la norma  censurata, nel  determinare  misure  e  dimensioni  delle  opere  esenti,   pone franchigie con riferimento ad una classe di interventi per  la  quale il legislatore statale, come risulta dal punto  7,  lettera  o),  del richiamato allegato IV, non ha previsto alcuna soglia dimensionale ai

fini della verifica di assoggettabilita'.

    1.4. L'art. 112, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo  in  quanto eccede dalla competenza legislativa  regionale,  come  fissata  nello

Statuto  di  autonomia,  e  viola  l'art.   117,   comma   2,   della Costituzione.

    2.1. L'art. 171, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia n. 26, del 2012, modifica la legge regionale 11 agosto 2009,  n.  16, che reca «Norme per la costruzione in zona sismica e  per  la  tutela fisica del  territorio»,  inserendo  al  terzo  comma,  dell'art.  3, relativo alle «Competenze della  Regione»,  la  lettera  c-bis),  del

seguente tenore: «gli interventi che per la loro limitata  importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e  93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

    Tale   disposizione,   che    si    censura,    deve    ritenersi costituzionalmente illegittima  in  quanto  eccede  dalla  competenza legislativa riconosciuta alla Regione dall'art. 5, dello  Statuto,  e detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale in  materia  di protezione civile, in violazione quindi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

    2.2. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in materia edilizia, contiene i principi fondamentali e generali per  la disciplina della attivita' edilizia.

    In particolare, l'art. 65, dispone che le opere  di  conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a  struttura  metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore  allo sportello unico. La stessa norma prevede poi  che  il  direttore  dei lavori, a struttura ultimata, depositi presso lo sportello unico  una

relazione attestante l'adempimento degli obblighi assunti  e  l'esito delle prove di carico nonche' di quelle sui materiali.

    L'art. 93, del medesimo  testo  normativo,  impone  che  chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni  nelle zone sismiche, sia tenuto a darne preavviso  scritto  allo  sportello unico, allegando il progetto.

    La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16, del  2009,  a sua volta, al terzo comma, dell'art. 3,  demanda  ad  un  regolamento regionale  di  definirne:  gli  edifici  e  le   opere   di   rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile; le  modalita'  di presentazione dei progetti delle opere da realizzare, ai  fini  della prescritta  autorizzazione;  gli  interventi  che,   assolvendo   una funzione di limitata importanza statica, pur non essendo soggetti  ad autorizzazione, sono comunque sottoposti  all'obbligo  del  preavviso scritto e del deposito del progetto.

    2.3. La norma che si censura, introducendo  al  terzo  comma  del soprarichiamato art. 3, della legge regionale n. 16/2009, la  lettera c-bis), demanda ora al solo regolamento regionale  la  individuazione di quegli interventi che sono esentati da qualsivoglia adempimento  e che,  quindi,  non  soggiacciono  neanche  all'obbligo  di  preavviso scritto. Interventi pertanto, che pur ricadendo in zona sismica,  non

sono soggetti ad alcuna vigilanza.

    Cio' premesso, si  rileva  che  l'obbligo  di  preavviso  scritto costituisce la  soglia  minima  per  consentire  la  vigilanza  sugli interventi  edilizi  in  zona  sismica  e  la  previsione  della  sua esenzione  costituisce  violazione  di  un   principio   fondamentale

dell'ordinamento in materia di protezione civile.

    A cio'  si  deve  aggiungere  che  la  categoria  «interventi  di limitata importanza  statica»  non  e'  contemplata  dalla  normativa statale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 380/2001, e dalla normativa di riferimento (decreto  ministeriale  14

gennaio 2008). Anche sotto tale profilo,  pertanto,  la  disposizione censurata si pone in contrasto con i principi fondamentali e generali contenuti nella legislazione statale.

    Si rileva, infine, che  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  che nella materia «protezione civile» e' titolare di potesta' legislativa concorrente, non puo' rimettere ad un regolamento  la  individuazione di  interventi  da   realizzare   senza   alcuna   autorizzazione   o comunicazione preventiva.

    2.4. L'art. 171, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo  in  quanto eccede dalla competenza legislativa  regionale,  come  fissata  nello

Statuto  di  autonomia,  e  viola  l'art.   117,   comma   3,   della Costituzione.

    3.1. L'art. 175, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia n. 26, del 2012, deve  ritenersi  costituzionalmente  illegittimo  in quanto modifica la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, che  reca l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della  valutazione

di impatto  ambientale»,  inserendo  all'art.  5-bis,  relativo  alle «Esclusioni», altri tre commi. In particolare, il  comma  1-quinquies prevede che: «Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto  legislativo n. 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilita'  di  cui

all'art. 9-bis gli impianti mobili per il  recupero  di  rifiuti  non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di  demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonche' gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non  pericolosi

a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta  giorni.

Le eventuali successive campagne sul  medesimo  sito  sono,  in  ogni caso,  sottoposte  alla  verifica  di  assoggettabilita'   ai   sensi dell'art. 9-bis».

    Tale   disposizione,   che    si    censura,    deve    ritenersi costituzionalmente  illegittima,  in  quanto  eccede  la   competenza legislativa riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia  in  base agli articoli 4 e 5, dello Statuto regionale,  e  detta  disposizioni

difformi dalla normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per la quale lo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  117, comma 2, lettera s), della Costituzione,  ha  competenza  legislativa esclusiva.

    3.2. Come e'  noto,  ai  sensi  del  diritto  Comunitario,  quale precisato anche in alcune pronunce della Corte  di  Giustizia  (causa C-486/04 e C255/05), la nozione di smaltimento di rifiuti  «...  deve essere intesa in senso  lato  come  comprensione  dell'insieme  delle

operazioni che portano o allo  smaltimento  dei  rifiuti,  nel  senso stretto del termine, o al loro recupero». (Sentenza «Massafra». Causa

C-486/04 - par. 44).

    Come si e' precisato nell'analisi dei profili  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 112, della legge regionale n. 26, del  2012, (punto  1,  che  precede),  il  decreto  legislativo   n.   152/2006, nell'allegato IV, alla parte seconda, specifica i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita'  di  competenza  delle  regioni  e

delle province autonome.

    Lo stesso testo normativo, al comma 9, dell'art. 6,  prevede  che le autonomie, con riferimento ai  progetti  soprarichiamati,  possano determinare criteri o condizioni  di  esclusione  dalla  verifica  di assoggettabilita' purche' ricorrano i  presupposti,  che  sono  stati

fissati dal legislatore e che sono stati richiamati al punto 1.2, che precede.

    3.3. La norma  che  si  censura  si  pone  in  contrasto  con  le disposizioni della legislazione nazionale che si sono richiamate.

    Ed  infatti,  il  legislatore  nazionale  ha  ritenuto  che   non potessero essere esclusi dalla verifica di  assoggettabilita'  classi di progetti, quali quelli disciplinati dalla Regione con la norma che si censura, facendo  riferimento  alla  «durata»  della  campagna  di

smaltimento. L'elemento temporale, infatti, non costituisce in  alcun caso   una   soglia   dimensionale   alla   cui   stregua    valutare l'obbligatorieta' o meno della verifica  di  assoggettabilita'  e  la «durata» limitata di una campagna e' del tutto  irrilevante  ai  fini della valutazione degli effetti sull'ambiente e sull'ecosistema.

    Gia' sotto tale profilo la norma si pone  in  evidente  contrasto con i principi della normativa statale.

    A cio' deve aggiungersi che, anche in questo caso, il legislatore regionale ha escluso dalla verifica di  assoggettabilita'  classi  di progetti  senza  indicare  la  specificita'  degli  stessi   ne'   la particolarita' delle situazioni ambientali o territoriali in cui  gli

stessi  potranno  essere  realizzati.   Parimenti,   risulta   omesso qualsivoglia riferimento ai criteri previsti  dall'allegato  V,  alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152/2006,  sulla  cui  base puo'   essere   determinata   la   esclusione   della   verifica   di assoggettabilita'.

    Anche in  questo  caso,  inoltre,  come  in  quello  disciplinato dall'art. 112, della legge regionale che si censura,  il  legislatore del Friuli-Venezia Giulia  ha  escluso  tutti  i  progetti  ricadenti sull'intero territorio regionale senza prevedere alcuna  salvaguardia

per  le  aree  naturali  protette,  come   espressamente   prescritto dall'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006.

    3.4. L'art. 175, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo  in  quanto eccede dalla competenza legislativa  regionale,  come  fissata  nello

Statuto  di  autonomia,  e  viola  l'art.   117,   comma   2,   della Costituzione.

    4.1. L'art. 199, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia n. 26, del 2012, integra la legge regionale 18 agosto  1986,  n.  35, che reca la «Disciplina delle attivita' estrattive»,  inserendo  dopo l'art. 18-bis, l'art. 18-ter, che, al comma 1, dispone:  «Nelle  more

dell'emanazione   della    disciplina    per    la    semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce  da  scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione  non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto  disposto  dall'art.

266, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161  recante  la  disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attivita' e interventi provenienti da  cantieri

di piccole dimensioni, la cui produzione non  superi  i  6.000  metri cubi, autorizzati in base alle  norme  vigenti,  sono  sottoposti  al regime di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 se

il produttore dimostra:

        a) che la destinazione all'utilizzo  e'  certa,  direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

        b) che per i materiali che  derivano  dallo  scavo  non  sono superate le Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione  di  cui  alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte  IV, del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento  alla  specifica

destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

        c) che l'utilizzo in un successivo ciclo  di  produzione  non determina  rischi  per  la  salute  ne'  variazioni   qualitative   o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

        d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e'  necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo  trattamento fatte salve le normali pratiche industriali  e  di  cantiere  di  cui all'allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare n. 161/2012.»

    La    disposizione,    che    si    censura,    deve    ritenersi costituzionalmente illegittima  in  quanto  eccede  dalla  competenza legislativa riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia  in  base agli articoli 4 e 5, dello Statuto  speciale,  e  detta  disposizioni

difformi dalla normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per la quale lo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  117, comma 2, lettera s) della  Costituzione,  ha  competenza  legislativa esclusiva.

    4.2. L'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152, del

2006, precisa le condizioni generali alla cui stregua una sostanza  o

un oggetto  possa  essere  qualificato  un  sottoprodotto  e  non  un

rifiuto. Il secondo comma della  disposizione  aggiunge,  che,  sulla

base di determinate condizioni, possono essere  adottate  misure  per

stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare  affinche'

specifiche  tipologie  di  sostanze  od  oggetti  siano   considerati

sottoprodotti e non rifiuti.

    Il successivo art. 266, al  comma  7,  prevede,  poi,  che  venga

adottata una disciplina per la semplificazione  amministrativa  della

procedura relativa ai materiali, incluse  le  terre  e  le  rocce  da

scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni.

    Sulla materia e' intervenuto di recente  il  legislatore  statale

con  il  decreto  legge  24  gennaio  20123,  n.  1,  convertito  con

modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendo,  all'art.

49, che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato  con

decreto   interministeriale.   In    attuazione    di    quest'ultima

disposizione, e' stato adottato il  decreto  ministeriale  10  agosto

2012, n.  161,  che  detta  il  «Regolamento  recante  la  disciplina

dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo».

    4.3. La norma  che  si  censura  si  pone  in  contrasto  con  le

disposizioni che si sono richiamate.

    Si rileva, innanzitutto, che il  legislatore  regionale,  con  la

norma censurata, ha inteso disciplinare il regime  dei  materiali  di

scavo provenienti da piccoli cantieri, nelle more dell'adozione della

disciplina nazionale. Egli ha legiferato, pertanto, in  una  materia,

la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che e'  riservata  in  via

esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma  2,  lettera  s),

della Costituzione.

    A cio' deve aggiungersi che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con

la disposizione censurata, ha introdotto una soglia dimensionale  che

non soddisfa i criteri dettati dal decreto ministeriale n.  161,  del

2012,  che  stabilisce  le  condizioni  da  rispettare  affinche'  il

materiale da scavo sia considerato sottoprodotto e  non  rifiuto.  Il

decreto, infatti, non prevede alcuna  dimensione  quantitativa  degli

scavi ne' introduce alcuna soglia con  riferimento  al  volume  della

produzione di materiali.

    Cosi' facendo, la legislazione  regionale  viene  a  porsi  quale

deroga alla legislazione nazionale in una materia  in  cui  essa  non

puo' intervenire neppure in via sussidiaria e  cedevole,  essendo  la

stessa riservata alla competenza esclusiva statale.

    Al riguardo, non possono non richiamarsi le  chiare  enunciazioni

di codesta Ecc.ma Corte, contenute nella sentenza n. 249/2009.

    4.4. L'art. 199, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia

n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo  in  quanto

eccede dalla competenza legislativa regionale, fissata nello  Statuto

di autonomia, e viola l'art. 117, comma 2, della Costituzione.

 

                              P. Q. M.

 

    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei ministri, come sopra rappresentato e difeso;

    Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare la illegittimita' costituzionale degli articoli 112, 171, 175 e  199, della legge 28 dicembre 2012, n.  26,  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia.

    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

        1) Estratto della determinazione del Consiglio dei  ministri, assunta  nella  riunione  dell'8  febbraio  2013  e  della  relazione allegata al verbale;

        2) Copia della impugnata legge della  Regione  Friuli-Venezia Giulia n. 26/2012.

          Roma, 22 febbraio 2013

 

             L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri

 

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