Ricorso n. 31 del 4 marzo 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 14 del 3.4.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. …, Fax … e PEC …, presso la quale e' domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Trieste, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 28 dicembre 2012, n. 37, limitatamente agli articoli 112, 171, 175 e 199.
F a t t o
La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26, dell'anno 2012, denominata «Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012», ha dettato disposizioni varie.
Limitatamente agli articoli indicati in epigrafe, la legge regionale e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 febbraio 2013, viene impugnata per i seguenti
M o t i v i
1.1 L'art. 112, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26, del 2012, modifica la legge 23 aprile 2007, n. 9, della stessa Regione, che reca «Norme in materia di risorse forestali», inserendo all'art. 5, relativo alla «Semplificazione dei procedimenti», il comma 2-bis del seguente tenore:
«Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 9-bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'art. 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalita' prevalente il consolidamento dei versanti instabili
attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalita' idraulica di opere esistenti».
Tale disposizione, che si censura, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto eccede dalla competenza legislativa riconosciuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in base agli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per la quale lo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, ha competenza legislativa
esclusiva.
1.2. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, come e' noto, detta le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, all'art. 6, comma 9, prevede che le regioni e le province autonome possano adottare, per determinate tipologie progettuali o aree
predeterminate, misure piu' restrittive di quelle previste nell'allegato IV, alla Parte seconda del testo legislativo. Il secondo periodo, dello stesso comma 9, dispone poi che: «Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilita'.»
A sua volta, il sopra richiamato allegato IV, al punto 7, relativo ai «Progetti di infrastrutture», lettera o), prevede la classe di interventi: «Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili
destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale», senza fissazione di alcuna soglia dimensionale.
La normativa statale, quindi, con il richiamato allegato IV alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152/2006, specifica i progetti sottoposti alla modifica di assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle province autonome.
La stessa normativa, nel comma 9, dell'art. 6, prevede che le autonomie, con riferimento ai progetti soprarichiamati, possono determinare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilita' purche': riguardino specifiche categorie progettuali o particolari situazioni ambientali o territoriali; si fondino sui criteri e su gli elementi specificati nell'allegato V, alla stessa parte seconda, del decreto legislativo n. 152/2006; non ricadono, neppure parzialmente, in aree naturali protette.
1.3. La norma che si censura si pone in contrasto con le disposizioni che si sono richiamate.
Ed infatti, il legislatore regionale ha escluso dalla verifica di assoggettabilita' un'intera classe di progetti senza indicare la specificita' degli stessi o la particolarita' delle situazioni ambientali e territoriali in cui gli stessi dovranno essere
realizzati.
Il legislatore regionale, inoltre, ha omesso qualsiasi riferimento alle caratteristiche ed alla localizzazione dei progetti nonche' alle caratteristiche dell'impatto potenziale, che sono i criteri espressamente richiamati nell'allegato V, alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152/2006, per determinare l'esclusione dalla verifica di assoggettabilita'.
Lo stesso legislatore, infine, ha escluso dalla verifica tutti i progetti ricadenti sullo intero territorio regionale senza prevedere alcuna salvaguardia per le aree naturali protette, come espressamente prescritto dal richiamato comma 9, dell'art. 6, del decreto
legislativo n. 152/2006. Da ultimo si rileva che la norma censurata, nel determinare misure e dimensioni delle opere esenti, pone franchigie con riferimento ad una classe di interventi per la quale il legislatore statale, come risulta dal punto 7, lettera o), del richiamato allegato IV, non ha previsto alcuna soglia dimensionale ai
fini della verifica di assoggettabilita'.
1.4. L'art. 112, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto eccede dalla competenza legislativa regionale, come fissata nello
Statuto di autonomia, e viola l'art. 117, comma 2, della Costituzione.
2.1. L'art. 171, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26, del 2012, modifica la legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, che reca «Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio», inserendo al terzo comma, dell'art. 3, relativo alle «Competenze della Regione», la lettera c-bis), del
seguente tenore: «gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».
Tale disposizione, che si censura, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto eccede dalla competenza legislativa riconosciuta alla Regione dall'art. 5, dello Statuto, e detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale in materia di protezione civile, in violazione quindi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.
2.2. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, contiene i principi fondamentali e generali per la disciplina della attivita' edilizia.
In particolare, l'art. 65, dispone che le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. La stessa norma prevede poi che il direttore dei lavori, a struttura ultimata, depositi presso lo sportello unico una
relazione attestante l'adempimento degli obblighi assunti e l'esito delle prove di carico nonche' di quelle sui materiali.
L'art. 93, del medesimo testo normativo, impone che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni nelle zone sismiche, sia tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, allegando il progetto.
La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16, del 2009, a sua volta, al terzo comma, dell'art. 3, demanda ad un regolamento regionale di definirne: gli edifici e le opere di rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile; le modalita' di presentazione dei progetti delle opere da realizzare, ai fini della prescritta autorizzazione; gli interventi che, assolvendo una funzione di limitata importanza statica, pur non essendo soggetti ad autorizzazione, sono comunque sottoposti all'obbligo del preavviso scritto e del deposito del progetto.
2.3. La norma che si censura, introducendo al terzo comma del soprarichiamato art. 3, della legge regionale n. 16/2009, la lettera c-bis), demanda ora al solo regolamento regionale la individuazione di quegli interventi che sono esentati da qualsivoglia adempimento e che, quindi, non soggiacciono neanche all'obbligo di preavviso scritto. Interventi pertanto, che pur ricadendo in zona sismica, non
sono soggetti ad alcuna vigilanza.
Cio' premesso, si rileva che l'obbligo di preavviso scritto costituisce la soglia minima per consentire la vigilanza sugli interventi edilizi in zona sismica e la previsione della sua esenzione costituisce violazione di un principio fondamentale
dell'ordinamento in materia di protezione civile.
A cio' si deve aggiungere che la categoria «interventi di limitata importanza statica» non e' contemplata dalla normativa statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e dalla normativa di riferimento (decreto ministeriale 14
gennaio 2008). Anche sotto tale profilo, pertanto, la disposizione censurata si pone in contrasto con i principi fondamentali e generali contenuti nella legislazione statale.
Si rileva, infine, che la Regione Friuli-Venezia Giulia, che nella materia «protezione civile» e' titolare di potesta' legislativa concorrente, non puo' rimettere ad un regolamento la individuazione di interventi da realizzare senza alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva.
2.4. L'art. 171, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto eccede dalla competenza legislativa regionale, come fissata nello
Statuto di autonomia, e viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.
3.1. L'art. 175, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26, del 2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto modifica la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, che reca l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione
di impatto ambientale», inserendo all'art. 5-bis, relativo alle «Esclusioni», altri tre commi. In particolare, il comma 1-quinquies prevede che: «Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 9-bis gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonche' gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi
a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni.
Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilita' ai sensi dell'art. 9-bis».
Tale disposizione, che si censura, deve ritenersi costituzionalmente illegittima, in quanto eccede la competenza legislativa riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia in base agli articoli 4 e 5, dello Statuto regionale, e detta disposizioni
difformi dalla normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per la quale lo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, ha competenza legislativa esclusiva.
3.2. Come e' noto, ai sensi del diritto Comunitario, quale precisato anche in alcune pronunce della Corte di Giustizia (causa C-486/04 e C255/05), la nozione di smaltimento di rifiuti «... deve essere intesa in senso lato come comprensione dell'insieme delle
operazioni che portano o allo smaltimento dei rifiuti, nel senso stretto del termine, o al loro recupero». (Sentenza «Massafra». Causa
C-486/04 - par. 44).
Come si e' precisato nell'analisi dei profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 112, della legge regionale n. 26, del 2012, (punto 1, che precede), il decreto legislativo n. 152/2006, nell'allegato IV, alla parte seconda, specifica i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' di competenza delle regioni e
delle province autonome.
Lo stesso testo normativo, al comma 9, dell'art. 6, prevede che le autonomie, con riferimento ai progetti soprarichiamati, possano determinare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilita' purche' ricorrano i presupposti, che sono stati
fissati dal legislatore e che sono stati richiamati al punto 1.2, che precede.
3.3. La norma che si censura si pone in contrasto con le disposizioni della legislazione nazionale che si sono richiamate.
Ed infatti, il legislatore nazionale ha ritenuto che non potessero essere esclusi dalla verifica di assoggettabilita' classi di progetti, quali quelli disciplinati dalla Regione con la norma che si censura, facendo riferimento alla «durata» della campagna di
smaltimento. L'elemento temporale, infatti, non costituisce in alcun caso una soglia dimensionale alla cui stregua valutare l'obbligatorieta' o meno della verifica di assoggettabilita' e la «durata» limitata di una campagna e' del tutto irrilevante ai fini della valutazione degli effetti sull'ambiente e sull'ecosistema.
Gia' sotto tale profilo la norma si pone in evidente contrasto con i principi della normativa statale.
A cio' deve aggiungersi che, anche in questo caso, il legislatore regionale ha escluso dalla verifica di assoggettabilita' classi di progetti senza indicare la specificita' degli stessi ne' la particolarita' delle situazioni ambientali o territoriali in cui gli
stessi potranno essere realizzati. Parimenti, risulta omesso qualsivoglia riferimento ai criteri previsti dall'allegato V, alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152/2006, sulla cui base puo' essere determinata la esclusione della verifica di assoggettabilita'.
Anche in questo caso, inoltre, come in quello disciplinato dall'art. 112, della legge regionale che si censura, il legislatore del Friuli-Venezia Giulia ha escluso tutti i progetti ricadenti sull'intero territorio regionale senza prevedere alcuna salvaguardia
per le aree naturali protette, come espressamente prescritto dall'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006.
3.4. L'art. 175, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto eccede dalla competenza legislativa regionale, come fissata nello
Statuto di autonomia, e viola l'art. 117, comma 2, della Costituzione.
4.1. L'art. 199, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26, del 2012, integra la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, che reca la «Disciplina delle attivita' estrattive», inserendo dopo l'art. 18-bis, l'art. 18-ter, che, al comma 1, dispone: «Nelle more
dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'art.
266, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attivita' e interventi provenienti da cantieri
di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 se
il produttore dimostra:
a) che la destinazione all'utilizzo e' certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare n. 161/2012.»
La disposizione, che si censura, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto eccede dalla competenza legislativa riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia in base agli articoli 4 e 5, dello Statuto speciale, e detta disposizioni
difformi dalla normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per la quale lo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ha competenza legislativa esclusiva.
4.2. L'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152, del
2006, precisa le condizioni generali alla cui stregua una sostanza o
un oggetto possa essere qualificato un sottoprodotto e non un
rifiuto. Il secondo comma della disposizione aggiunge, che, sulla
base di determinate condizioni, possono essere adottate misure per
stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze od oggetti siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti.
Il successivo art. 266, al comma 7, prevede, poi, che venga
adottata una disciplina per la semplificazione amministrativa della
procedura relativa ai materiali, incluse le terre e le rocce da
scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni.
Sulla materia e' intervenuto di recente il legislatore statale
con il decreto legge 24 gennaio 20123, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendo, all'art.
49, che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con
decreto interministeriale. In attuazione di quest'ultima
disposizione, e' stato adottato il decreto ministeriale 10 agosto
2012, n. 161, che detta il «Regolamento recante la disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo».
4.3. La norma che si censura si pone in contrasto con le
disposizioni che si sono richiamate.
Si rileva, innanzitutto, che il legislatore regionale, con la
norma censurata, ha inteso disciplinare il regime dei materiali di
scavo provenienti da piccoli cantieri, nelle more dell'adozione della
disciplina nazionale. Egli ha legiferato, pertanto, in una materia,
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che e' riservata in via
esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s),
della Costituzione.
A cio' deve aggiungersi che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con
la disposizione censurata, ha introdotto una soglia dimensionale che
non soddisfa i criteri dettati dal decreto ministeriale n. 161, del
2012, che stabilisce le condizioni da rispettare affinche' il
materiale da scavo sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. Il
decreto, infatti, non prevede alcuna dimensione quantitativa degli
scavi ne' introduce alcuna soglia con riferimento al volume della
produzione di materiali.
Cosi' facendo, la legislazione regionale viene a porsi quale
deroga alla legislazione nazionale in una materia in cui essa non
puo' intervenire neppure in via sussidiaria e cedevole, essendo la
stessa riservata alla competenza esclusiva statale.
Al riguardo, non possono non richiamarsi le chiare enunciazioni
di codesta Ecc.ma Corte, contenute nella sentenza n. 249/2009.
4.4. L'art. 199, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto
eccede dalla competenza legislativa regionale, fissata nello Statuto
di autonomia, e viola l'art. 117, comma 2, della Costituzione.
P. Q. M.
Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso;
Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale degli articoli 112, 171, 175 e 199, della legge 28 dicembre 2012, n. 26, della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1) Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella riunione dell'8 febbraio 2013 e della relazione allegata al verbale;
2) Copia della impugnata legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26/2012.
Roma, 22 febbraio 2013
L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri