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N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 2011. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 aprile 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 20 dell'11-5-2011) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.
80224030587) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 10 marzo 2011, ricorrente;
Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della
Giunta Regionale in carica, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69,
intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 2, della legge della Regione Sardegna 21 gennaio 2011 n. 5,
pubblicata nel BUR n. 3 del 29 gennaio 2011, recante «Disposizioni
integrative della legge regionale 29 luglio 1998 n. 23 - Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in
Sardegna», nella parte in cui introduce l'art 59-bis, terzo comma,
alla l.r. 29 luglio 1998, n. 23, per violazione degli artt. 117,
commi 1 e 2, lett. s), Cost., e dell'art. 3, comma 1, della legge
costituzionale n. 3 del 1948, recante l'approvazione dello Statuto
speciale della regione Sardegna.
La Regione Sardegna ha emanato la l.r. 29 luglio 1998, n. 23
recante «norme per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio della caccia in Sardegna». L'art. 2 di tale legge ha
introdotto l'art. 59-bis nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23,
ai fini della disciplina dei prelievi in deroga. Il comma 3 del
predetto art. 59-bis prevede che l'assessore competente adotti il
provvedimento di deroga previo parere dell'Istituto regionale per la
fauna selvatica ovvero, nelle more della sua istituzione, di un
comitato tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta
regionale.
Tale disposizione risulta in contrasto con quanto previsto
dall'art. 19-bis, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
secondo il quale le deroghe previste dalla direttiva 79/409/C.E.E.
del Consiglio sono applicate per periodi determinati, sentiti
esclusivamente l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - ora
ISPRA, o gli istituti riconosciuti a livello regionale.
La norma statale, che costituisce recepimento della
corrispondente normativa comunitaria, e' posta a tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema e vincola la potesta' legislativa regionale. A tal
riguardo, con la sentenza n. 227/2003 codesta ecc.ma Corte
costituzionale ha affermato che «il parere dell'INFS, ente nazionale
dotato della necessaria competenza tecnica in materia qualificato
nell'art. 7 legge n. 157 del 1992 come "organo scientifico e tecnico
di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le Province"
appare indispensabile per la formulazione di un atto nel quale deve
essere garantito il rispetto di standards di tutela uniforme che
devono valere nell'intero territorio nazionale».
Pertanto, la norma regionale citata, che non prevede
l'acquisizione di tale parere, viola i principi costituzionali
contenuti nell'art. 117, commi 1 e 2, lett. s), Cost.
D'altro canto, essa non si puo' ritenere espressione della
competenza esclusiva regionale in materia di caccia, stabilita
dall'art. 3, comma l, lett. i), dello Statuto speciale di autonomia.
Infatti, come statuito da codesta ecc.ma Corte costituzionale con
sentenza del 18 dicembre 2002, n. 536, «l'art. 117, secondo comma,
lett. s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per cio'
che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un
limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare
gli equilibri ambientali...». Le norme emanate dallo Stato
nell'esercizio della propria potesta' legislativa esclusiva nella
materia ambientale costituiscono un limite alla potesta' legislativa
statutaria della Regione Sardegna in materia della caccia; e cio' in
quanto «lo Statuto speciale della Regione Sardegna attribuisce la
materia caccia alla competenza primaria della Regione prevedendo
limiti specifici, quali il rispetto dei principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica, delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica, nonche' degli obblighi
internazionali».
Da cio' consegue che la norma censurata eccede l'ambito delle
competenze statutarie ed invade la competenza legislativa esclusiva
statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
violando l'art. 3, comma 1, dello Statuto di Autonomia (l. Cost. n.
3/1948) e l'art. 117, commi l e 2, lett. s), della Costituzione.
P.Q.M
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 2, della l. Regione Sardegna 21
gennaio 2011, n. 5, pubblicata nel BUR n. 3 del 29 gennaio 2011,
recante «Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio
1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui introduce
l'art. 59-bis, terzo comma, alla l.r. 29 luglio 1998, n. 23, per
violazione dell'art. 117, commi l e 2, lett. s), Cost., e dell'art.
3, comma 1, dello Statuto Speciale di Autonomia (l. Cost. n. 3/1948).
Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si
depositano:
l) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 10 marzo 2011, recante la determinazione
di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione
illustrativa.
Roma, addi' 28 marzo 2011
L'Avvocato dello Stato: Cenerini
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