N.   31  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 2011.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  aprile  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 20 dell'11-5-2011)

     Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
80224030587) e presso la stessa domiciliato  in  Roma  alla  Via  dei
Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 10 marzo 2011, ricorrente; 
    Contro la Regione  Sardegna,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale in carica, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69,
intimata,  per  la  declaratoria  di  illegittimita'   costituzionale
dell'art. 2, della legge della Regione Sardegna 21 gennaio 2011 n. 5,
pubblicata nel BUR n. 3 del 29 gennaio  2011,  recante  «Disposizioni
integrative della legge regionale 29 luglio 1998 n. 23 - Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio  della  caccia  in
Sardegna», nella parte in cui introduce l'art  59-bis,  terzo  comma,
alla l.r. 29 luglio 1998, n. 23,  per  violazione  degli  artt.  117,
commi 1 e 2, lett. s), Cost., e dell'art. 3,  comma  1,  della  legge
costituzionale n. 3 del 1948, recante  l'approvazione  dello  Statuto
speciale della regione Sardegna. 
    La Regione Sardegna ha emanato la l.r.  29  luglio  1998,  n.  23
recante  «norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per
l'esercizio della caccia in Sardegna». L'art.  2  di  tale  legge  ha
introdotto l'art. 59-bis nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23,
ai fini della disciplina dei prelievi  in  deroga.  Il  comma  3  del
predetto art. 59-bis prevede che  l'assessore  competente  adotti  il
provvedimento di deroga previo parere dell'Istituto regionale per  la
fauna selvatica ovvero, nelle  more  della  sua  istituzione,  di  un
comitato tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta
regionale. 
    Tale  disposizione  risulta  in  contrasto  con  quanto  previsto
dall'art. 19-bis, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
secondo il quale le deroghe previste  dalla  direttiva  79/409/C.E.E.
del  Consiglio  sono  applicate  per  periodi  determinati,   sentiti
esclusivamente l'Istituto Nazionale per  la  Fauna  Selvatica  -  ora
ISPRA, o gli istituti riconosciuti a livello regionale. 
    La   norma   statale,   che   costituisce    recepimento    della
corrispondente normativa comunitaria, e' posta a tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema e vincola la potesta' legislativa regionale. A  tal
riguardo,  con  la  sentenza  n.  227/2003   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale ha affermato che «il parere dell'INFS, ente  nazionale
dotato della necessaria competenza  tecnica  in  materia  qualificato
nell'art. 7 legge n. 157 del 1992 come "organo scientifico e  tecnico
di ricerca e consulenza per lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province"
appare indispensabile per la formulazione di un atto nel  quale  deve
essere garantito il rispetto di  standards  di  tutela  uniforme  che
devono valere nell'intero territorio nazionale». 
    Pertanto,  la   norma   regionale   citata,   che   non   prevede
l'acquisizione  di  tale  parere,  viola  i  principi  costituzionali
contenuti nell'art. 117, commi 1 e 2, lett. s), Cost. 
    D'altro canto,  essa  non  si  puo'  ritenere  espressione  della
competenza  esclusiva  regionale  in  materia  di  caccia,  stabilita
dall'art. 3, comma l, lett. i), dello Statuto speciale di  autonomia.
Infatti, come statuito da codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  con
sentenza del 18 dicembre 2002, n. 536, «l'art.  117,  secondo  comma,
lett. s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria  per  cio'
che concerne la tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,  ponendo  un
limite agli interventi a livello regionale che  possano  pregiudicare
gli  equilibri  ambientali...».  Le   norme   emanate   dallo   Stato
nell'esercizio della propria  potesta'  legislativa  esclusiva  nella
materia ambientale costituiscono un limite alla potesta'  legislativa
statutaria della Regione Sardegna in materia della caccia; e cio'  in
quanto «lo Statuto speciale della  Regione  Sardegna  attribuisce  la
materia caccia alla  competenza  primaria  della  Regione  prevedendo
limiti specifici, quali il  rispetto  dei  principi  dell'ordinamento
giuridico della Repubblica, delle norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali   della   Repubblica,   nonche'   degli    obblighi
internazionali». 
    Da cio' consegue che la norma  censurata  eccede  l'ambito  delle
competenze statutarie ed invade la competenza  legislativa  esclusiva
statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e   dell'ecosistema,
violando l'art. 3, comma 1, dello Statuto di Autonomia (l.  Cost.  n.
3/1948) e l'art. 117, commi  l e 2, lett. s), della Costituzione. 
 
                                P.Q.M 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 2, della l. Regione Sardegna 21
gennaio 2011, n. 5, pubblicata nel BUR n.  3  del  29  gennaio  2011,
recante «Disposizioni integrative della  legge  regionale  29  luglio
1998, n. 23 (Norme per la protezione  della  fauna  selvatica  e  per
l'esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in  cui  introduce
l'art. 59-bis, terzo comma, alla l.r. 29  luglio  1998,  n.  23,  per
violazione dell'art. 117, commi l e 2, lett. s), Cost.,  e  dell'art.
3, comma 1, dello Statuto Speciale di Autonomia (l. Cost. n. 3/1948). 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
    l) copia della legge regionale impugnata; 
    2) copia conforme  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 10 marzo 2011, recante la  determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
          Roma, addi' 28 marzo 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Cenerini 
 

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