RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 Marzo 2005 - 7 Marzo 2005 , n. 31

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 12 del 23-3-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Torino avverso e
per l'annullamento dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 39
del 24 dicembre 2004 (pubbl. in B.U.R. del 30 dicembre 2004 n. 52)
recante «Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine
Mauriziano di Torino", per violazione degli artt. 42, comma 2 e comma
3, 97, comma 1, 117, comma 2, lett. l) e 120 della Costituzione (e,
occorrendo, disp. trans. XIV della Costituzione); e cio' a seguito e
in forza della delibera del Consiglio dei ministri in data 18
febbraio 2005, che ha disposto per l'impugnativa di detta legge.
Con la legge in epigrafe la Regione Piemonte, considerato l'alto
valore sociale dell'attivita' sanitaria svolta dall'ente ospedaliero
«Ordine Mauriziano di Torino», disciplina, ai sensi del d.l. 19
novembre 2004 n. 277 (conv. in legge n. 4 del 2005), il suo
inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario regionale.
Con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri,
come in epigrafe rappresentato e difeso, impugna innanzi a codesta
ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la legge
regionale de qua, limitatamente alla disposizione di cui all'art. 4,
comma 1, di tale legge, per contrasto con varie disposizioni della
vigente Carta costituzionale, qui di seguito richiamate; e cio' sulla
base delle seguenti motivazioni.
La legge regionale n. 39/2004, infatti, nel disporre, con
l'art. 4, comma 1, l'attribuzione a titolo non oneroso degli immobili
sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza al
patrimonio delle competenti Aziende sanitarie locali regionali,
eccede dalle competenze regionali. Tali immobili costituiscono,
infatti, insieme ad altri, patrimonio della «Fondazione Ordine
Mauriziano», istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 277
del 2004 (convertito in legge n. 4 del 2005), recante interventi
straordinari per il riordino ed il risanamento economico dell'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, emanato in attuazione della
quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione.
La disposizione regionale, ablatoria del diritto di proprieta'
della menzionata Fondazione, presenta i seguenti profili di
illegittimita' costituzionale:
1) viola l'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione, incidendo illegittimamente nell'autonomia patrimoniale
dell'ente privato, senza, peraltro, ricorrere allo strumento tipico
dell'espropriazione con il conseguente indennizzo e le relative
garanzie procedimentali;
2) incide nella materia dell'ordinamento civile, riservata
alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma,
lett. I), della Costituzione, in relazione al disposto di cui
all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 277 del 2004, che pone in capo alla
Fondazione Ordine Mauriziano gli immobili di Lanzo e Valenza, facenti
parte del suo patrimonio immobiliare;
3) viola, inoltre, il principio di «leale collaborazione» di
cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, cui sono tenuti,
nel nuovo assetto costituzionale, tutti i soggetti istituzionali
pubblici coinvolti nella regolamentazione di una certa materia;
4) la disposizione regionale in esame contravviene, infatti,
palesemente a quanto disposto tra la stessa regione e l'Ordine
Mauriziano (ente pubblico cui e' succeduta ope legis la «Fondazione
Ordine Mauriziano») nel protocollo d'intesa stipulato nel 2003. Con
tale protocollo d'intesa il Piemonte si era espressamente impegnato
ad assumere in conduzione, ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli
immobili sede dei presidi ospedalieri di Lanzo e di Valenza, con le
modalita' e al prezzo determinato sulla base di criteri ben
individuati nello stesso protocollo.
La disposizione regionale censurata viola altresi',
conseguentemente, il principio di «buon andamento e imparzialita»
della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della
Costituzione e il connesso «affidamento» ingenerato nell'Ordine
Mauriziano, unilateralmente e autoritativamente leso senza alcuna
espressa motivazione.



P. Q. M.
Chide che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimo e quindi annullare l'art. 4, comma 1, della legge della
Regione Piemonte 24 dicembre 2004 n. 39 per contrasto con gli
artt. 42, comma 2 e comma 3, 97, comma 1, 117, comma 2, lett. l) e
120 della Costituzione (e, occorrendo, disp. trans. XIV della
Costituzione).
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) Estratto della deliberazione del C.d.m. 18 febbraio 2005;
2) Copia della legge Regione Piemonte n. 39/2004.
Roma, addi' 22 febbraio 2005
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

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