Ricorso n. 32 del 1° luglio 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1° luglio 2008 , n. 32
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 33 del 6-8-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Campania n. 4 del 14 aprile 2008, recante modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, contenente le «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti», pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 28 aprile 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 18 giugno 2008, con riguardo all'art. 1, comma 1, lettere c), e) ed m). La legge della Regione Campania n. 4/2008 indicata in epigrafe recante disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. Va ricordato che, nonostante le regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», la materia riguardante la gestione dei rifiuti rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze della Corte costituzionale n. 284/2006; n. 161 e 162/2005; n. 96 e n. 312/2003). Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. Va segnalato, inoltre, che in materia e' intervenuto il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, e la Corte di giustizia, che ha elaborato una ormai consolidata giurisprudenza, delineando i principi generali, soprattutto per quanto concerne la definizione di «rifiuto». Si tratta, quindi, di principi che non possono essere derogati dalla Regione in considerazione del vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dall'art. 117, primo comma, Cost. Si ricorda, per completezza, che in materia e' intervenuto anche il legislatore statale con due decreti-legge, il d.l. 23 maggio 2008, n. 90, che dispone le «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile» e il d.l. 17 giugno 2008, n. 107, che detta «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania». Attraverso tali provvedimenti il legislatore nazionale intende far fronte all'emergenza che si e' verificata in Campania. Pertanto, i decreti-legge citati non incidono sull'efficacia della legge regionale in esame che, invece, detta una disciplina a «regime» in materia di gestione dei rifiuti. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe la Regione Campania abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti. M o t i v i 1) L'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale Campania n. 4/2008 viola l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 4/2008 citata sostituisce l'art. 8 della legge regionale n. 4/2007 citata e prevede, alla lett. f), che compete alla provincia l'individuazione, entro novanta giorni dall'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 10, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove adottato. Tale disposizione contrasta apertamente con quanto disposto dall'art. 197, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 citato, che, alla lett. d), con riferimento alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti, prevede che le province siano tenute ad individuare esclusivamente le zone non idonee ad ospitarli, ma non anche ad individuare le zone idonee, che riguardano, invece, la sola individuazione della localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Pertanto, la norma regionale in questione, dettando disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente, viola il disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. 2) L'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale Campania n. 4/2008 viola l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. L'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 4/2008 citata, nella parte in cui abroga la lettera p) dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 4/2007 citata, che disponeva che il «piano regionale di gestione dei rifiuti doveva prevedere anche le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani», opera in contrasto con quanto disposto dall'art. 199, lett. m) del citato d.lgs n. 152/2006. Infatti, tale disposizione che stabilisce il contenuto minimo necessario del piano regionale di gestione dei rifiuti, dispone che esso debba prevedere, tra l'altro, anche «le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani». La norma in esame, pertanto, adottando una disciplina contrastante con quella nazionale di riferimento, eccede dalla competenza regionale e lede la competenza esclusiva statale in materia di ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Occorre sottolineare, inoltre, l'irragionevolezza della disposizione in oggetto in quanto la mancata previsione di idonee misure atte a realizzare «la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani» pone in serio pericolo la concreta realizzazione del principio di autosufficienza, nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, a livello di ambiti territoriali locali. 3) L'art. 1, comma 1, lettera m) della legge regionale Campania n. 4/2008 viola l'art. 81 del Trattato CE e l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e) e lettera s) della Costituzione. L'art. 1, comma 1, lettera m), citato modifica l'articolo 20 della legge regionale. n. 4/2007 citata in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Esso prevede che la provincia affidi il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico. Tale disposizione nell'individuare a priori, come unica modalita' di affidamento per il servizio di gestione integrata da parte della Provincia, quella dell'affidamento ad un soggetto a totale o prevalente costituzione pubblica, viola i principi e le disposizioni comunitarie e nazionali, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali. In particolare, si rileva la violazione delle regole che disciplinano la gara pubblica - quali quelle della par condicio, della trasparenza e dell'evidenza pubblica - che garantiscono che il servizio pubblico locale sia affidato ad un soggetto che, possegga le necessarie competenze tecniche richieste dalla specificita' della materia e che risulti il piu' idoneo fra quelli esistenti. Pertanto, la norma in esame eccede dalla competenza regionale e si pone in violazione del principio di tutela della concorrenza di cui all'art. 81 del Trattato CE e, quindi, del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., nonche' della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, ex art. 117, comma 2, lettera e), Cost. Inoltre, tale disposizione e' anche in contrasto con quanto disposto nell'art. 202 del d.lgs. n. 152/1966 citato, in cui e' previsto che l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sia aggiudicato mediante gara pubblica da svolgersi nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici, nonche' con l'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che disciplina la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
P. Q. M. Si conclude perche' l'art. 1, comma 1, lettere c), e) ed m), della legge della Regione Campania n. 4/2008 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 18 giugno 208. Roma, addi' 25 giugno 2008 L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri