RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 maggio 2009 , n. 32
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 maggio  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 (GU n. 23 del 10-6-2009) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei  confronti  della
Regione Liguria, in persona del suo Presidente per  la  dichiarazione
della illegittimita' costituzionale della  legge  regionale  6  marzo
2009, n. 4, recante: Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007,
n.  7  (Norme  per  l'accoglienza  e  l'integrazione  sociale   delle
cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) (B.U.R. n.  5  del  18
marzo 2009). 
    L'art. 1 della legge regionale 6 marzo 2009, n. 4, si compone  di
un unico articolo che sostituisce la lettera a),  comma  4  della  20
febbraio 2007, n. 7 recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione
sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati». 
    In particolare l'art. 1 della citata legge n. 7 del 2007, la  cui
rubrica reca il titolo «principi e finalita»,  elenca,  al  comma  4,
determinati obiettivi che la Regione Liguria intende  perseguire  nei
confronti dei cittadini stranieri  immigrati,  tra  i  quali  quello,
indicato sub lettera a), di «eliminare ogni forma di  razzismo  o  di
discriminazione». 
    La legge che si impugna  sostituisce  questa  previsione  con  la
seguente: «a) eliminare ogni forma  di  razzismo  o  discriminazione,
anche attraverso la manifesta indisponibilita' della Regione  Liguria
ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono
funzioni preliminari di trattamento e identificazione  personale  dei
cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una  sinergica  e
coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale  con
i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure
e della sua cultura di integrazione multietnica». 
    La nuova previsione eccede dalle competenze  regionali  e  incide
nella materia  «immigrazione»  riservata  alla  competenza  esclusiva
statale dall'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost. 
    La disposizione in esame, infatti, affermando che la regione  non
e' disponibile a  accogliere  sul  proprio  territorio  i  centri  di
identificazione e espulsione degli stranieri immigrati,  interferisce
con le attivita' di controllo dell'ingresso  e  del  soggiorno  degli
stranieri sul territorio statale,  che  la  Costituzione,  come  piu'
volte ribadito da codesta ecc.ma Corte  costituzionale  (sentenze  n.
300 del 2005 e 156 del 2006) assegna in via esclusiva alla competenza
statale. 
    Piu' in particolare la disposizione regionale contrasta con l'art
14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero),  modificato  dall'art.  9  del  d.l.  n.  92  del   2008,
convertito in legge n. 125 del  2008,  che  attribuisce  al  Ministro
dell'interno, che vi provvede con decreto, di concerto con i Ministri
per la solidarieta' sociale  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica,  l'individuazione  e  la  costituzione  dei
centri di identificazione e di espulsione degli stranieri. 
    La  normativa  che  si  censura  rende  pertanto  inattuabile  la
disciplina  statale  che  prevede  l'esistenza  di  tali  centri  per
regolare  la  fase  preliminare  dell'immigrazione,  con  l'ulteriore
conseguenza  che  se  tutte   le   regioni   adottassero   un'analoga
disposizione, lo Stato vedrebbe svuotate le proprie  possibilita'  di
intervento  e  vedrebbe  sottratto  al  proprio  controllo   l'intero
territorio nazionale. 
    La  legge  regionale  e'  pertanto  invasiva   della   competenza
esclusiva dello Stato nella materia «immigrazione» ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lett. b) Cost. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si  conclude  perche'   la   legge   impugnata   sia   dichiarata
costituzionalmente illegittima. 
    Si  produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio   dei
ministri del 30 aprile 2009. 
        Roma, addi' 7 maggio 2009 
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo 

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