Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 aprile 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 21 del 2018-05-23)

 

Ricorso ex art. 127, comma 1, Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. … - n. fax … ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti …), presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, in base alla deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta in data 10 aprile 2018;

Contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Trieste, piazza Unita' d'Italia n. 1, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5, recante «Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della predetta Regione n. 7 del 14 febbraio 2018 , S.O. n. 14, quanto all'art. 1, comma 3, per violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nonche' dell'art. 4, primo comma, n. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Premessa

In data 14 febbraio 2018, sul Supplemento n. 14 del Bollettino Uficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata pubblicata la legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5, recante «Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale».

Tra le disposizioni introdotte, l'art. 1, intitolato «Finalita'», stabilisce, al comma 3, che «Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.».

Siffatta disposizione eccede le competenze regionali e presenta ulteriori profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti

Motivi

Violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nonche' dell'art. 4, primo comma, n. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

La disposizione qui censurata, nel prevedere l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale, si pone in evidente contrasto con la normativa nazionale che regola la specifica materia. Questa, infatti, secondo la previsione recata dallo stesso quinto comma dell' art. 9 della legge n. 155/2000 richiamato dalla disposizione regionale, demanda all'esclusiva competenza della contrattazione collettiva l'individuazione e la regolamentazione, nell'ambito di una speciale area di contrattazione, dei profili professionali del personale addetto agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, senza prevedere, al riguardo, alcuna automatica applicazione del contratto nazionale del lavoro giornalistico.

La citata disposizione. regionale, inoltre, determina disparita' di trattamento nei confronti dei dipendenti delle altre regioni e degli enti locali che svolgono le medesime attivita' professionali, anche in considerazione del fatto che l'ipotesi di intesa del nuovo CCNL Funzioni locali sottoscritta il 21 febbraio 2018 ed in corso di perfezionamento prevede espressamente, all'art. 18-bis, l'istituzione e la disciplina dei nuovi profili professionali per le attivita' di' comunicazione e di informazione.

Va, inoltre, evidenziato che il censurato intervento normativo determina riflessi non soltanto per quanto attiene al Comparto contrattuale unico del Friuli-Venezia Giulia, ma anche con riguardo al personale del Comparto della Sanita', ambito negoziale sottratto, in ogni caso, alla competenza della Regione.

La disposizione impugnata contrasta, altresi', con il consolidato orientamento di codesta ecc.ma Corte che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme regionali che prevedono l'applicazione del contratto nazionale del lavoro giornalistico con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro e' stato «privatizzato» deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva (si veda, tra le altre, la sentenza 14 giugno 2007, n. 189).

Sotto tale profilo, la disposizione in esame, per la parte relativa all'ambito di applicazione della medesima al personale degli enti del Servizio sanitario regionale, contrasta con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, quali i contratti collettivi.

Alla luce di quanto dedotto, la disposizione contrasta, altresi', con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sia rispetto al restante personale della Regione Friuli-Venezia Giulia sia rispetto al personale delle altre Regioni italiane, nonche' con i principi di buon andamento e imparzialita' di cui all'art. 97 della Costituzione.

Va infine rilevato che l'ari. 4, primo comma, n. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel prevedere la competenza esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli uffici e degli enti da essa dipendenti e di stato giuridico ed economico del personale addetto, stabilisce tuttavia che detta competenza debba esercitarsi «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali»; la disposizione regionale de qua, pertanto, in quanto all'evidenza eccedente gli anzidetti limiti delle competenze statutarie, e' costituzionalmente illegittima anche sotto quest'ultimo profilo.

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5.

Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2018, con l'allegata relazione.

 

Roma, 13 aprile 2018

L'avvocato dello Stato: Di Martino

 

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