Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 27 febbraio 2012 (della Regione Molise). 
 

   -(GU n. 13 del 28.03.2012 ) 



    Ricorso della Regione Molise (P. IVA...) in persona  del Legale Rappresentante, il Presidente pt, On.le Angelo Michele  Iorio, rappresento e difeso, giusta mandato a margine del presente  atto  ed in virtu' di delibera giuntale di incarico n.  116  del  20  febbraio 2012, dall'avv.to Vincenzo  Colalillo  (...)  presso  il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Albalonga n. 7 (studio Avv.    Clementino    Palmiero)    (fax    ...  -     Pec: ...);
    Contro:
        1) Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  persona  del Presidente del Consiglio dei ministri in carica pro tempore;
        2)  Governo  della  Repubblica  Italiana,  in   persona   del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore;
    Per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art. 23, commi da 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, del  decreto  legge  n. 201/2011, cosi come convertito, con  modificazioni,  dalla  Legge  di conversione, 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata sulla G.U. n.  300, G.O. del 27 dicembre 2011, per violazione degli articoli 5, 1 1 4,  1 1 7, commi 2 lett. p, 4 e 6, 118  e  119  della  Costituzione,  anche sotto  il  profilo  di   violazione   del   principio   della   leale collaborazione.

                           Fatto e diritto

    La Regione Molise, e' stata istituita originariamente dalla legge costituzionale n. l del 27 dicembre 1963, originariamente con la sola Provincia di Campobasso, e successivamente, con legge  costituzionale n. del , anche dalla Provincia di Isernia.
    Inoltre dette Province sono elevate a livello istituzionale dallo statuto regionale del Molise, approvato, ai sensi dell'art.  123,  2° comma, Costituzione, giusta legge n. 347 del 22 maggio  1971,  previa deliberazione di Consiglio Regionale del Molise del 26 gennaio e 12 e 23 marzo 1971.
    D'altro canto, l'intero assetto organizzativo e legislativo della gestione del territorio molisano si articola secondo  i  principi  di collaborazione verticale ed orizzontale delle  due  Province  con  la Regione, anche nella gestione del territorio.
    Da cio', l'interesse sostanziale a che la Regione Molise permanga nel suo assetto istituzionale e territoriale, (con la presenza  delle due Province nell'attuale posizione  istituzionale,  con  i  relativi compiti gestionali/organizzativi) con la necessita' di intervenire  a far dichiarare l'illegittimita' delle disposizioni  legislative  che, di recente, incidono su tale assetto territoriale/istituzionale.
    L'art. 23 del D.L.  n.  201/2011  (disposizioni  urgenti  per  la crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici), convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del  22  dicembre  2011, dal comma 14 al comma 21, contiene norme  di  sostanziale  abolizione
delle Province, che la Regione Molise ritiene lesive delle competenze degli Enti Locali) inerenti il suo territorio = previsti direttamente dalla Costituzione e, di conseguenza, ma anche  direttamente,  lesive delle attribuzioni legislative regionali,  delle  stesse  prerogative regionali costituzionalmente garantite e, in generale, dell'autonomia regionale. 
    I Consigli Provinciali di Campobasso ed Isernia hanno avanzato al Presidente della Giunta Regionale del Molise la richiesta propositiva di impugnare alla Corte Costituzionale l'art. 23, commi 14,  15,  16, 17, 18 19, 20, 20-bis e 21 del D.L. 211/2011, convertito dalla L.  n. 214/2011.
    La Regione e' legittimata a proporre la presente impugnativa  per la lesione diretta subita dalle norme contestate,  ma  anche  per  la lesione delle prerogative costituzionali delle Province di Isernia  e Campobasso, che  si  riflette  sulla  posizione  istituzionale  della Regione stessa.
    Piu' volte si e' pronunciata codesta Ecc.ma Corte  nel  senso  di ammettere censure relative a compressione di  sfere  di  attribuzione provinciale o degli altri  enti  locali  disciplinati  dall'art.  114 della Cost. (nel testo di cui all'art. 1 legge Cost. del  18  ottobre
2001, n. 3), da cui deriva una compressione dei poteri delle  Regioni (Corte Cost., nn. 417/2005, 196/2004, 95/2007,169/2007, 289/2009). E' di tutta evidenza, come si spieghera' in  prosieguo,  l'esistenza  di tale  profilo  di  illegittimita'   costituzionale   nella   presente fattispecie, laddove la "compressione" coincide con  la  "sostanziale abolizione" stessa delle Province.
    D'altro canto, nel vigente  assetto  costituzionale,  proprio  il riconosciuto rilievo delle autonomie locali  contenuto  nei  principi fondamentali della Carta  Costituzionale  (art.  5)  e  radicalizzati nell'assetto istituzionale  della  Repubblica  (art.  114,  1°  comma Costituzione), impone una garanzia a  tutela  dell'unitarieta'  della Repubblica e della decentrata sovranita' del  popolo  nel  territorio localizzato.
    Infatti,  con  la  impugnata  disposizione  legislativa,   l'Ente Provincia non si presenta piu' come esponenziale della  collettivita' locale e attuatore dei principi garantivi alla Regione ed in cio'  in palese contrasto con  i  precetti  costituzionali.  La  stessa  Corte Costituzionale ha gia' rilevato che nell'assetto  costituzionale  non devono  essere  violate  le  sfere  di  attribuzione  garantite  alla Regione, quale organo legislativo e di indirizzo, ma anche, a livello di principio, alle Province (a rilevanza costituzionale, ex art.  114 Cost.) e necessitate nel  riparto  attuativo  dei  rapporti  Stato  - Regione - Enti Locali,  cui  e'  devoluta  anche  l'attuazione  delle esercitate  competenze  legislative  dello  Stato  (Corte  Cost.   n. 261/2011).
    In tale ottica, non sembra utilizzabile  l'istituto  della  legge ordinaria per il "declassamento istituzionale" delle Province.
    La stessa legge n. 400/1988, art.  14,  aveva  gia'  garantito  e chiarito che non possono essere oggetto di decretazione d'urgenza del Governo (anche se convertito), le materie di cui all'art. 72, comma 4 della Costituzione, tra le quali sono incluse le norme  di  carattere
costituzionale.
    A cio' aggiungasi che le funzioni, l'assetto e  i  compiti  delle Province rientrano nelle statuizioni legislative del D.Lg.vo 267/2000 che, all'art. 1, comma 4,  espressamente  dispone  che  "trattasi  di legge rinforzata, ai sensi dell'art. 128 Cost.".
    E, pervero, la stessa adita Corte Costituzionale  precisa  che  i principi di valorizzazione e promozione delle  autonomie  locali,  di cui al TUEL, in attuazione dell'art. 5  Cost.,  fa  ritenere  che  la normativa sull'Ente Locale opera a un livello superiore della  stessa formazione statale (Corte Cost. n. 30/1959; id. 13/1974).
    Ad un attento esame dell'art. 23 impugnato, si deduce, e da  cio' la violazione dei principi costituzionali in esame, che la  Provincia viene interamente trasformata, e da Ente costituzionalmente autonomo, degrada a Ente di secondo livello con mere funzioni di  coordinamento degli Enti Comunali.
    L'incidenza  costituzionale  del  declassamento  della  Provincia emerge, in modo lapalissiano, se si considera che, per effetto  della statuizione   legislativa   impugnata,   l'Ente   Provincia    perde, sostanzialmente,  la  propria  posizione  istituzionale,  la  proprio autonomia ed attivita' di gestione amministrativa e la maggior  parte delle originarie funzioni istituzionali.
    E valga, a tal fine, significare proprio  l'analisi  dei  singoli commi dell'art. 23 in questione.
    Il comma 14 attribuisce alla Province funzioni esclusivamente  di indirizzo e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con  legge  statale  e  regionale,  secondo  le rispettive competenze.
    E  certamente,  non  puo'  ritenersi  che  la  sola  funzione  di indirizzo e coordinamento possa rappresentare quel nucleo di funzioni amministrative intimamente connesso al riconoscimento  del  principio di autonomia della Provincia, richiesto e previsto dalla Costituzione nell'art. 117 Cost., nonche' della  garanzia  di  cui  all'art.  118,
comma 1, in forza del quale le Province non  solo  sono  titolari  di funzioni conferite da leggi regionali e statali, ma anche di funzioni proprie.
    Il comma 15 definisce organi della Provincia, il Presidente ed il Consiglio Provinciale.
    Detto comma,  nell'alterare  l'assetto  storico  -  istituzionale dell'Ente Locale Provincia, incide profondamente  sulle  disposizioni del T.U.E.L. (d.lg.vo  267/2000),  modificando  proprio  la  funzione istituzionale  e  la   struttura   organizzativa   gestionale   della Provincia.
    Il comma 16 trasforma  il  Consiglio  Provinciale  da  organo  di elezione diretta ad organo  ad  elezione  indiretta  composto  da  10 componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni.
    Sembra  palese  che,  in  tal  modo,   viene   meno   l'autonomia istituzionale della Provincia (in contrasto con gli  artt.  5  e  114 della Costituzione) tanto che la disposizione, eliminandone il potere di  autodeterminazione  del   Consiglio,   di   fatto   le   abolisce (subordinandole ai Comuni, di cui ne diventano diretta emanazione)  e ne diminuisce, non solo l'autonomia politico - rappresentativa  della collettivita' locale, ma anche il potere di incidenza sul  territorio globalmente inteso.
    E' indubbio, come gia' da acquisita  esperienza,  che  un  organo eletto di secondo grado costituisce una rappresentanza frazionata del territorio,  per  cui  la  gestione  globale  e  totale  di   questo, astrattamente generalizzata, viene meno. Inoltre, si viene a palesare un contrasto e una violazione dell'art. 14 della  legge  n.  400  del 1988, poiche' interviene sulla materia costituzionale  ed  elettorale che, per legge, e' sottratta alla decretazione d'urgenza.
    Il comma 17 stabilisce l'elezione del  Presidente  da  parte  del Consiglio rinviando, per le modalita', a successiva legge statale. 
    Il comma viola gli stessi principi evidenziati per il comma 16.
    A cio' aggiungasi che, l'assetto  istituzionale  -  ordinamentale della Provincia deve garantire la  rappresentanza  del  vertice  come espressione  della  democrazia  rappresentativa  e  della  sovranita' popolare che si estrinseca attraverso il sistema elettorale diretto o quanto meno del proprio  consiglio  (eletto  direttamente  dal  corpo elettorale).
    In sostanza, con  tale  comma  si  viene  ad  incidere,  in  modo determinativamente negativo, sul principio della  democrazia  locale, espressione del principio  costituzionale  dell'art.  5,  sottraendo, alla libera scelta del corpo elettorale, la individuazione  e  scelta dell'organo rappresentativo della Provincia.
    In effetti, la scelta del Presidente della Provincia concretezza, al  massimo  livello,  la  garanzia  di  espressione  del  pluralismo politico e, quindi, della governabilita'  in  rappresentanza  diretta del corpo elettorale.
    La modifica, di cui al presente comma,  svincola  il  Presidente, anche  nelle  sue  scelte  concrete,   dal   corpo   elettorale   per subordinarlo ad altro organo,  cioe'  il  Consiglio,  espressione  di secondo grado, in quanto rappresentante dei singoli Comuni.
    Il comma 18 attribuisce allo Stato ed alle  Regioni,  secondo  le rispettive competenze,  il  trasferimento  ai  Comuni,  entro  il  31 dicembre 2012, delle funzioni provinciali salvo che, per  assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle  Regioni  sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
E' previsto l'intervento sostitutivo da parte dello Stato.
    Pervero, proprio il potere sostitutivo dello Stato determina  una violazione   sostanziale   del   principio   di   sussidiarieta'   ed adeguatezza,  alterando  lo   stesso   indirizzo   di   decentramento amministrativo.
    Il combinato disposto dell'art. 5, 114 e 118 Cost., garantiscono, alla Provincia, un autonomo livello  di  esercizio  di  funzioni,  in attuazione del principio di sussidiarieta'.
    Il comma 19 prevede, da parte dello Stato  e  delle  Regioni,  il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite.
    A ben vedere, in tal modo, il nuovo assetto della Provincia viola o degrada depauperandolo il principio dell'autonomia organizzativa di un  Ente  a  rilevanza  costituzionale  =  quale  e'   la   Provincia =, sopprimendone, di fatto, gli stessi  poteri  statutari  (da  tempo riconosciuti e garantiti) e poteri regolamentari per  lo  svolgimento di funzioni autonome.
    Nell'ottica previsionale del comma 19, viene ad  alterarsi  anche l'autonomia finanziaria di cui all'art. 119  Cost.,  ivi  compresi  i meccanismi del Federalismo  Fiscale;  e  cio'  anche  come  fonte  di finanziamenti per lo espletamento delle proprie funzioni.
    Il  comma  20  stabilisce  la  decorrenza   dei   nuovi   organi, rimettendo, invero, al potere legislativo  il  termine  di  incidenza sull'assetto istituzionale delle Province, sull'attualita' della  sua autonomia e, da ultimo, sugli stessi diritti dei cittadini nel potere
sovrano di elezione degli organi provinciali.
    Non sembra costituzionalmente corretto riservare, al  legislatore statale, il potere di individuare la  decorrenza  del  nuovo  assetto degli organi istituzionali dell'Ente Locale.
    Il comma 20-bis esclude dall'applicazione le Province Autonome di Trento e Bolzano ed assegna alle Regioni a Statuto  Speciale  6  mesi per adeguare i propri ordinamenti alle  disposizioni  dei  precedenti commi.
    Il comma 21 consente ai Comuni l'istituzione di unioni  o  organi di  raccordo  per  l'esercizio  di  specifici  compiti   o   funzioni amministrative, garantendo l'invarianza della spesa.
    I richiamati commi, di cui all'art. 23 Legge citata  =  tutti  in stretta connessione tra loro =, violano  gli  articoli  5,  114,  117 commi 2 lett. p) 4 e 6, 118 e  119  della  Costituzione,  nonche'  il principio di leale collaborazione in relazione all'art. 8 della legge 5  giugno  2003  n.  131,  recante  disposizioni  per   l'adeguamento dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18 ottobre 2001 n. 3.
    Quanto all'art. 5 della Costituzione,   ivi si riconosce un rilievo costituzionale alle autonomie locali, ed al  principio  del  piu'  ampio  decentramento  amministrativo  ed all'adeguamento   della   legislazione    statale    alle    esigenze dell'autonomia e del decentramento. L'articolo, nel suo complesso  e' una garanzia fondamentale delle autonomie locali e quindi anche delle province come decentramento della operativita' degli  organi  statali nel territorio locale.
    La statuizione dell'art. 5 non concretizza  una  enunciazione  di mero tipo programmatico ma assume valore  vincolante  non  solo  come garanzia delle autonomie locali, ma anche come obbligo dello Stato (e della  legislazione  nazionale  e  regionale)  di  adeguarsi  a  tale parametro costituzionale come  esigenza  dello  stesso  decentramento amministrativo/burocratico.
    E' evidente l'inversione del parametro costituzionale  (garantito dal richiamato art. 5 Cost.) nella norma impugnata,  con  conseguente grave compromissione, anche dell'autonomia regionale  e  dell'assetto ordinamentale ed istituzionale della stessa.
    In effetti il disposto  costituzionale  impone  una  garanzia  di bilanciamento tra la forma unitaria della Repubblica ed il  principio del decentramento a tutela proprio delle collettivita' locali in  cui l'Ente Provincia, come momento di convergenza anche di  Enti  minori, assurge a momento di coagulo territoriale.
    E certamente il depauperamento di detto Ente, cioe' la Provincia, non solo viola detto principio di garanzia,  ma  si  pone  in  palese contrasto  anche  con  lo  statuito  criterio  secondo  il  quale  la Repubblica non solo riconosce, ma anche promuove le autonomie locali.
    E si appalesa consequenziale che snaturalizzando la funzione e  i compiti della  provincia  si  altera  anche  la  forma,  storicamente garantita, del decentramento amministrativo  come  articolazione  sul territorio.
    Quanto all'art. 114 della Costituzione (nella statuizione di  cui alla L. cost. 3/2001).
    La Costituzione statuisce, in modo  chiaro  ed  espresso  che  la Repubblica e' costituita dalle  Province,  insieme  ai  Comuni,  alle Citta' metropolitane, alle Regioni ed allo Stato, ribadendo che  sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo  principi fissati dalla Costituzione.
    Ed invero sia durante i lavori preparatori della  Carta,  sia  in Assemblea, emerse in modo chiaro, che la Provincia, proprio in quanto parte dalla Repubblica, gode di garanzia e poteri di autonomia.
    Posizione - questa - che con la disposizione impugnata viene meno in quanto si viene  ad  alterare  la  organizzazione  costituzionale, nell'assetto di garanzia territoriale (e  di  rappresentanza  diretta della popolazione localizzata su detto territorio).
    E cio' a differenza di altri Enti intermedi.
    Sul punto la stessa Corte Costituzionale, risolvendo la questione di  legittimita'  costituzionale  relativa  alle  Comunita'  Montane, proposta proprio dalla Regione Molise, ha statuito che le stesse  non possono  considerarsi  come  Enti   dotati   di   propria   autonomia strutturale e funzionale, dipendendo direttamente dalla  Regione,  in quanto non sono ricomprese nel tassativo  elenco  previsto  dall'art. 114 della Costituzione. (Corte costituzionale,  24  giugno  2005,  n. 244).
    A contrariis, dunque, nel caso di specie, trova riconoscimento il principio  in  base  al  quale  le  Province,  essendo  espressamente ricomprese nell'elenco di cui all'art. 114 (ove  si  afferma  che  la Repubblica si riparte in ....) deve ritenersi  che  la  Provincia  e' ente  dotato  di  una  propria  sfera  di  attribuzioni  compiuta   e totalmente autonoma, con prerogative riconosciute direttamente  dalla Carta Costituzionale.
    La  modifica  di  tale  assetto  necessita  di  un   procedimento aggravato, in quanto inerente l'eliminazione della Provincia nel  suo organo amministrativo fondamentale, quale la riduzione del  Consiglio Provinciale non piu' a organo di governo (nonostante  la  definizione del comma 15), ma solo ad organo di indirizzo e  coordinamento  delle attivita' dei Comuni (con l'attribuzione delle relative  funzioni  ai Comuni e alle Regioni, unitamente alle risorse umane,  finanziarie  e strumentali).
    Proprio in cio' si viola, in  modo  sostanziale  l'art.  114,  in quanto il proposto  riordino  dell'Ente  provincia  come  Istituzione territoriale  locale  deve  essere  mantenuto  nella  sua   autonomia sostanziale (garantita dalla costituzione) e non puo' essere  oggetto di "declassamento istituzionale" neppure (e soprattutto) per esigenze volte a risanare le finanze pubbliche. In tal  modo,  la  statuizione legislativa ordinaria assurge  a  momento  modificativo  della  Carta Costituzione.
    Ne', peraltro viene  lasciata  (neppure  in  via  residuale)  una autonomia  opzionale  alle  Province  (o  alla  stessa  regione  come attuazione dei poteri di cui agli artt.  117/118/119)  in  violazione del secondo comma dell'art. 114.
    Quanto all'art. 117, commi 2, lett. p), 4 e 6.118 e 119 Cost.
    L'art. 117, secondo comma, lett. p) - nel testo vigente  -  della Cost., attribuisce, e residua, allo Stato legislazione  esclusiva  in materia elettorale, organi di governo e funzioni  fondamentali  della Province e Citta' metropolitane.
    E  cio'  proprio  in  contrapposizione  alla  attribuzione  della materia alla Regione (per quanto di propria competenza) con gli artt. 122 e 123 Cost.
    L'intervento  "demolitorio"  attuato  con  la  norma   impugnata, travalica la competenza statale il cui limite e' dato  dal  parametro costituzionale appena citato in stretta correlazione con gli artt.  5 e 114 della Costituzione istitutivi, appunto, delle autonomie  locali e, per quello che qui ci riguarda, delle Province.
    La potesta' legislativa esclusiva  dello  Stato  in  merito  alle funzioni fondamentali della Province e Citta' metropolitane, puo',  e deve,  essere  esercitata  solo  ed  esclusivamente  nel  rispetto  e garanzia della "esistenza" dell'Ente provincia quale  "enti  autonomi con poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione".
    In cio' la  garanzia  dell'intero  impianto  costituzionale  come attuazione del principio della autonomia sancito (in modo vincolante) dall'art. 5 Cost.
    Le  norme  impugnate,  invece,  sostanzialmente   aboliscono   le funzioni (e i relativi organi di Governo) fondamentali limitandosi ad attribuire alle Province "mere funzioni di indirizzo e  coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei  limiti  indicati  con
legge statale o regionale secondo le rispettive competenze".
    Posto che la Provincia - proprio in quanto  ente  autonomo    e' dotata  di  funzioni  statutarie,  regolamentari  ed  amministrative, appare evidente  che  con  la  attribuzione  del  mero  "indirizzo  e coordinamento" si svuotano del tutto  le  garanzie  di  autonomia  di
detti enti, ledendo  la  stessa  autonomia  della  Regione  cui  sono attribuiti  poteri  legislativi  e  regolamentari   incidenti   sulle Provincie.
    Con lo impugnato disposto legislativo, sostanzialmente si viene a ledere la stessa autonomia dell'Ente  Regione  nelle  sue  competenze residuali e concorrenti; nonche' nella stessa potesta'  regolamentare delle regioni laddove impone alle medesime di trasferire ai Comuni le funzioni  delle  Province  e  di  tenere  per  se'  quelle  volte  ad assicurare l'esercizio unitario.
    Le  Regioni,  infatti,   nell'ambito   della   propria   potesta' legislativa e regolamentare detengono il potere di conferire  o  meno funzioni amministrative alle Province,  anche  attraverso  l'istituto della delega.
    Con  la  disposizione  impugnata  tale  potere  -  diritto  viene sostanzialmente soppresso.
    A cio' aggiungasi che  la  stessa  Provincia  e',  a  sua  volta, titolare anche di  funzioni  amministrative  proprie  e  di  potesta' regolamentare sull'organizzazione e  lo  svolgimento  delle  funzioni loro attribuite (artt. 118 e 117 Cost).
    Eliminare tout-court dette funzioni  attribuendole  alle  Regioni che, a loro volta, (per quanto di loro competenza), le  attribuiscono ai Comuni o le tengono per se', mentre lo Stato tiene per se'  quelle che ritiene non di competenza delle Regioni  per  attribuirle  a  sua volta ai  Comuni,  determina  un  totale  sovvertimento  dell'assetto costituzionale del sistema della autonomie locali.
    La  norma  statale  infatti,  incide  nelle  stesse  materie   di competenza regionale (sia esclusiva che concorrente), con un  effetto dirompente sulle  conseguenti  funzioni  amministrative  e  sul  loro esercizio in via diretta, attribuita o delegata.
    L'esercizio  del  potere  regionale  innanzi   richiamato   viene determinativamente inciso se si considera che la  Regione  Molise  ha gia' delegato o attribuito alle Province funzioni sue proprie.
    Con  la  impugnata  disposizione  legislativa  la   Regione,   e' obbligata a trasferire tali funzioni  ai  Comuni  e  tenere  per  se' quelle necessitate dall'unitarieta' dell'esercizio.
    Non solo viene  dunque  lesa  l'autonoma  potesta'  regolamentare delle Province di cui all'art.  117,  comma  sesto,  Cost,  ma  viene altresi' imposto un paradigma di  conferimento  =  indifferenziato  e generale = con legge regionale agli enti locali (e quindi alla stessa Provincia).
    In cio' una evidente compressione delle prerogative regionali  in relazione all'art. 118 Cost.
    E tale compressione si riverbera anche come violazione dei poteri attribuiti  alla  regione  con  l'art.  119  quanto  alla   correlata autonomia finanziaria.
    In  affetti  la  norma  impugnata  non  solo   non   razionalizza l'esercizio delle funzioni amministrative, ma  non  determina  nessun risparmio di spesa (obiettivo  cui  era  finalizzato  la  statuizione impugnata).
    Tali norme incidono dunque anche sull'autonomia amministrativa  e organizzativa della Regione nei suoi rapporti con gli enti locali. 
    Peraltro, nell'ambito regionale, l'Ente Provincia  garantisce  la concreta  esigenza  ed  attuazione  di  funzioni  amministrative  sul territorio ultracomunale, in modo coordinato ed  omogeneo,  in  ampia fascia di laterie che si ricollegano direttamente al territorio nella sua omogeneita' ultracomunale e ambiti di programmazione di settore.
    Violazione del principio di  leale  collaborazione  in  relazione all'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni  per l'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale  18  ottobre 2001 n. 3.
    Il comma 18, che prevede l'intervento  sostitutivo  dello  Stato, viola  il  principio  di  leale  collaborazione  non  rientrando,  le fattispecie ivi nominate, nell'art. 120 della Costituzione cosi' come applicato nell'art. 8 della L. n. 131/2003.
    A cio' aggiungasi che la mancanza di concertazione  tra  Stato  e Regioni ed Enti locali (appunto la stessa Provincia) di per se' viola il principio di leale "collaborazione".
    In  particolare,   valga   sottolineare   che   detto   principio rappresenta un cardine  dell'ingegneria  istituzionale  dei  rapporti Stato - Regioni - Enti Locali.
    E,  pervero,   la   stessa   giurisprudenza   costituzionale   ha evidenziato che si tratta di uno di quei "valori fondamentali cui  la Costituzione informa i predetti rapporti". (Corte Cost. sent. n.  177 del 1988).
    Posto che obiettivo della "manovra" (in cui si  concretizzano  le disposizioni legislative in  esame)  e'  la  riduzione  delle  spese, (pervero principio all'intervento gravemente incidente sull'autonomia della  Provincia),  ma  considerato  che  nessun  -  o  quanto   meno insignificante - risparmio di  spesa  deriva  dalle  norme  impugnate appare sproporzionatamente lesivo delle garanzie  costituzionali  (in un bilanciamento di posizioni e obiettivi) il  disciplinato  riordino complessivo delle istituzioni territoriali.
    E' indirizzo consolidato della giurisprudenza costituzionale  che le Regioni sono legittimate  a  censurare,  in  via  di  impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni  attinenti al  riparto  delle  rispettive  competenze,  e  che  e'  ammessa   la deducibilita'  di  altri  parametri  costituzionali   ove   la   loro violazione comporti (come nel  caso  di  specie)  una  compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.
    La norma impugnata viola quel  principio  di  ragionevolezza  che potrebbe fare ravvisare un  interesse  pubblico  prevalente  tale  da giustificare una cosi' grave limitazione e invasione della  sfera  di competenza regionale e degli altri enti locali territoriali.
    Principio riconosciuto  anche  dalla  Corte  Costituzionale,  nel momento in cui ha  affermato  che  l'esistenza  dei  requisiti  della straordinarieta'  del  caso  di  necessita'  e  d'urgenza   necessari affinche' il Governo possa legittimamente emanare decreti-legge  puo' essere oggetto di  scrutinio  di  costituzionalita',  il  quale  deve svolgersi su un piano diverso dalle valutazioni iniziale del  Governo e successiva del Parlamento in sede di conversione e non e'  precluso dall'eventuale legge di conversione.
    A questa,  infatti,  non  puo'  riconoscersi  efficacia  sanante, poiche'  il  difetto  dei  requisiti  del  "caso   straordinario   di necessita' e d'urgenza" costituisce  un  vizio  in  procedendo  della relativa legge, con cui e' alterato il riparto  costituzionale  delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione  delle fonti primarie. (Corte costituzionale, 23 maggio 2007, n. 171).
    La decisione in esame, peraltro,  e'  un  decisivo  parametro  di riferimento se si considera  il  fatto  che  prende  posizione  sulla questione se alla legge di conversione di decreto-legge  deve  essere riconosciuta efficacia sanante della nullita'  del  medesimo  decreto emanato dal Governo in mancanza dei casi straordinari di necessita' e
d'urgenza.

    Istanza di sospensione

    L'art. 35 della L. n. 87/53, come sostituito dall'art. 9 della L. n. 131/2003, consente che la Corte sospenda l'esecuzione delle  norme impugnate se c'e' un rischio  di  pregiudizio  grave  e  irreparabile all'interesse pubblico o per i diritti dei cittadini.
    La norma impugnata impone alle regioni a  trasferire  ai  Comune, entro il 31 dicembre 2012,  le  funzioni  conferite  dalla  normativa vigente  alle  Province  salvo  che,  per   assicurarne   l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni. L'art.  19  impone il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali,  con intervento sostitutivo dello Stato.
    E'  di  tutta  evidenza  l'esistenza  dei  presupposti   per   la concessione dell'invocata misura di sospensione.


                               P.Q.M.

    Chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale,  in  accoglimento del  presente  ricorso,  voglia  dichiarare   -   previa   sospensiva all'esecuzione - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23,  commi da 14 a 21, del d.l. n. 201/2011 cosi' come convertito dalla legge n. 214/2011 per violazione degli artt. 5, 114, 117 commi 2 lett. p), 4 e 6, 118, 119 e 120  della  Costituzione  anche  sotto  il  profilo  di violazione del principio di leale collaborazione e in relazione  agli artt. 3, 77 e 97 della Costituzione.
    Si deposita: delibera della Giunta Regionale Molise n. 116 del 20 febbraio 2012.

        Isernia-Roma, 21 febbraio 2012

                        L'Avvocato: Colalillo 
 

Menu

Contenuti