Ricorso n. 32 del 3 marzo 2010 (Regione Liguria)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2010 , n. 32
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2010 (della Regione Liguria).
(GU n. 13 del 31-3-2010)
Ricorso della Regione Liguria, in persona del Presidente in carica Claudio Burlando, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 19 febbraio 2010, rappresentato e difeso per mandato a margine dagli avv.ti Barbara Baroli, Gigliola Benghi ed Orlando Sivieri, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Sivieri, in Via Cosseria n. 5, contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)». F a t t o Sulla G.U. del 30 dicembre 2009, S.O. n. 302 e' stata pubblicata la legge finanziaria per l'anno 2010. All'interno dell'art. 2, rubricato: «Disposizioni diverse», il comma 187 contiene la previsione della cessazione del concorso statale al finanziamento delle comunita' montane. Cosi' dispone, testualmente, la norma: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita' montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane e' assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.». Quadro ordinamentale relativo alle Comunita' Montane. Anteriomente all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, la legislazione relativa alle comunita' montane riconosceva alle stesse natura di «ente autonomo», quale proiezione dei comuni che ad esse fanno capo (art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102: «Nuove norme per lo sviluppo della montagna») . La normativa successiva ha qualificato le comunita' montane, dapprima, quali «unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.» (art. 28 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265), e, successivamente, quali «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani» (art. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»). Tale definizione pone in evidenza l'autonomia di tali enti (non solo dalle Regioni, ma anche) dai comuni, come dimostra, tra l'altro, l'espressa attribuzione agli stessi della potesta' statutaria e regolamentare (art. 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»). Il citato art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 demanda alla legge regionale la disciplina delle comunita' montane con specifico riferimento: a) alle modalita' di approvazione dello statuto; b) alle procedure di concertazione; c) alla disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) ai criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. L'esame delle funzioni delle comunita' montane elencate al successivo art. 28 ben evidenzia la loro natura di enti creati «per la valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare in modo piu' adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, «funzioni proprie», «funzioni conferite» e «funzioni comunali» (sentt. n. 229/2001 e n. 244/2005), per la miglior cura delle peculiari esigenze che il governo locale presenta nelle zone montane, ed in applicazione del principio costituzionale di adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative. Questa Corte ha da tempo riconosciuto come la disciplina del funzionamento delle comunita' montane, nonche' quella relativa all'esercizio delle funzioni di loro competenza, appartenga alla competenza residuale delle regioni, ex art. 117, quarto comma, Cost., (sentenze n. 244 e n. 456 del 2005; n. 397 del 2006, n. 327/ 2009), pur nella consapevolezza della loro qualificazione come enti locali effettuata dal d.lgs. n. 267 del 2000. Quanto agli aspetti finanziari, va qui ricordato come lo Stato abbia da sempre contribuito al finanziamento delle comunita' montane, tanto a copertura delle spese di parte corrente, quanto a sostegno delle spese di investimento. Queste ultime, d'altronde, realizzano il cuore della mission di tali enti, nati primariamente, come si e' ricordato, per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. Lo Stato ha finora provveduto in materia attraverso il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante: «Riordino della finanza degli enti territoriali» ove, all'art. 34 e' previsto il concorso statale al finanziamento dei bilanci di tali enti con assegnazioni a valere sul «fondo ordinario» e sul «fondo consolidato», di cui al comma 1, lett. a) e b). Agli investimenti e', invece, dedicato il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'art. 28, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 504 cit. Con la successiva legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 31, comma 11) si e' stabilito che il fondo per lo sviluppo degli investimenti e' «determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'art. 46-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. con modif. dalla legge 22 marzo 1995, n. 85». Nella formulazione di tale ultima norma si ravvisa il chiaro intento del legislatore statale di obbligarsi con carattere di continuita' («annualmente») a fornire alle comunita' montane il sostegno contributivo all'ammortamento dei mutui in essere, tanto da quantificare la dotazione annuale del fondo nella misura esattamente necessaria a far fronte alle relative necessita'. Per fornire qualche dato numerico, e con riserva di ulteriori approfondimenti volti alla migliore comprensione della composizione delle entrate finanziarie delle comunita' montane liguri, si fa presente che nell'anno 2009 i trasferimenti statali di parte corrente destinati alle comunita' montane liguri sono quelli risultanti dalla seguente tabella estrapolata dalla dgr. n. 1556 del 20 novembre 2009, che si deposita:
Ente | Contributo ordinario | Contributo consolidato | Altri contributi generali | Totale entrate erariali |
Comunità montana Intemelia | 47.105,45 | 19.288,81 | 2.710,00 | 69.104,26 |
Comunità montana Argentina Armea | 60.641,91 | 21.069,80 | 1.572,00 | 83.283,71 |
Comunità montana AT. IMPERIA 3 dell'Olivo e Alta Valle Arroscia | 85.446,02 | 54.633,02 | 5.838,00 | 145.917,04 |
Comunità montana Alta Val Bormida | 134.516,46 | 23.573,21 | 3.159,00 | 161.248,67 |
Comunità montana Ponente savonese | 202.653,18 | 76.928,59 | 9.418,98 | 289.000,75 |
Comunità montana del Giovo | 131.009,61 | 38.367,23 | 6.078,00 | 175.454,84 |
Comunità montana Valli genovesi Scrivia e Polcevera | 130.437,22 | 48.464,32 | 3.833,00 | 182.734,54 |
Comunità montana delle Alte Valli Trebbia e Bisagno | 49.518,92 | 20.643,30 | 2.725,00 | 72.887,22 |
Comunità montana Valli Stura Orba e Leira | 117.333,79 | 65.180,43 | 2.935,00 | 185.449,22 |
Comunità montana AT. GENOVA 4 Fontanabuona | 74.331,42 | 37.481,62 | 2.261,00 | 114.074,04 |
Comunità montana AT. GENOVA 5 Valli Aveto Graveglia e Sturla | 163.957,27 | 36.259,40 | 4.970,00 | 205.186,67 |
Comunità montana Val di Vara | 130.339,67 | 78.735,03 | 6.573,00 | 215.647,70 |
Totale | 1.327.290,92 | 520.624,76 | 52.072,98 | 1.899.988,66 |
Tali entrate sono utilizzate in gran parte a copertura delle spese di personale, il cui costo (per il 2009) ammontava a € 8.209.970, 89. Ebbene, a fronte del significativo coinvolgimento dello Stato nel finanziamento tanto delle spese correnti quanto delle spese di investimento delle comunita' montane, l'art. 2, comma 187 della legge n. 191/2009 impugnata in questa sede azzera il concorso statale in materia . La decisione decreta l'automatica soppressione delle comunita' montane, com'e' confermato - d'altronde - dal secondo periodo del comma 187, ove - dopo aver ridotto al trenta per cento le risorse finanziarie di cui erano destinatarie le comunita' montane - lo Stato dirotta tali residue somme direttamente ai «comuni montani», come individuati unilateralmente al terzo periodo. (Si ricorda qui, per inciso, che le comunita' montane erano appena state riorganizzate dalla legge regionale ligure n. 24 /2008, esclusivamente onde attuare il precetto imposto dall'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). Cio' premesso, la ricorrente Regione ritiene che l'art. 2, comma 187 della legge finanziaria 2010 si ponga in contrasto con numerosi parametri costituzionali, che si vanno ad individuare con l'utilizzo dei seguenti motivi in D i r i t t o I Motivo. L'ambito materiale su cui incide la normativa contestata e' quello del funzionamento delle comunita' montane, rimesso, com'e' incontestato, alla potesta' legislativa residuale delle regioni: le comunita' montane costituiscono strumenti a disposizione delle regioni e degli enti locali per la miglior organizzazione, in termini associativi, delle funzioni di attuazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio e della popolazione montana. Altrettanto incontestabile appare che la norma statale impugnata (comma 187) sia ispirata da ragioni di contenimento di spesa, in linea con il contenuto della quasi totalita' delle disposizioni dell'art. 2 della legge n. 191. Ora, seppur e' stato riconosciuto da questa Corte che una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma Cost. possa incidere non solo in ambiti di potesta' legislativa concorrente, ma altresi' in ambiti di competenza esclusiva regionale, non e' ammesso tuttavia - in tale ultimo caso - che l'intervento statale dettato da ragioni di coordinamento della finanza pubblica sia «estremo» al punto da comprimere totalmente lo spazio entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative regionali. In altre parole: non e' ammesso che lo Stato, perseguendo un fine economico con l'azzeramento dell'essenziale concorso finanziario ai bilanci delle comunita' montane, giunga al pratico risultato di sopprimere una materia regionale residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., qual e' quella delle comunita' montane (dato per scontato che possano perpetrarsi da parte dello Stato lesioni dell'autonomia regionale non solo attraverso la disciplina positiva settori di competenza esclusiva regionale, ma altresi' - in negativo - attraverso l'azzeramento delle risorse finanziarie essenziali per la cura di tali settori). La lesione della sfera di competenza esclusiva regionale e' evidente: la norma statale comprime indebitamente l'autonomia regionale di allocazione delle funzioni amministrative in capo agli enti locali, ed elimina l'esercizio a loro carico di funzioni disciplinate da leggi regionali, emanate in regime di competenza esclusiva. Al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 237/2009 afferma che: nel caso di interferenza tra potesta' legislativa statale da un lato e quella concorrente o residuale dall'altro occorre individuare l'ambito materiale prevalente; quand'anche la materia di riferimento fosse individuata nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica ex art. 117, terzo comma Cost., essa potrebbe determinare una solo parziale compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative delle regioni . La Corte, dopo aver rilevato come la disposizione statale di principio possa incidere su una o piu' materie di competenza regionale, anche residuale, mette in evidenza che l'incisione puo' risolversi - al massimo - in una compressione solo parziale degli spazi entro cui si esplica la potesta' legislativa regionale, e giacche' tale compressione non puo' e non deve significare annullamento dello spazio di competenza regionale. Si ritiene, pertanto, che l'art. 2, comma 187, legge n. 191/2009 abbia utilizzato in maniera sproporzionata quel titolo legittimante la competenza statale relativo all'«armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica» ricavato dal terzo comma dell'art. 117 Cost., in tal modo violando tanto l'art. 117, terzo comma, quanto l'art. 3 Cost. Mentre, nella parte in cui ha compromesso la funzionalita' (anzi: l'esistenza) di un ente nato per dare attuazione alle politiche regionali e locali di tutela dei territori montani e di sviluppo agricolo, operante in un ambito afferente alla competenza esclusiva regionale, la norma realizza la violazione dell'art. 117, quarto comma Cost. II Motivo. La norma statale impugnata si pone, altresi', in contrasto con l'art. 119 Cost. Attesa la natura della comunita' montane come sopra ricostruita, il loro finanziamento - nonostante allo stato attuale della legislazione sia costituito da trasferimenti diretti ai singoli enti - e' parte della complessiva finanza regionale. L'azzeramento dei trasferimenti statali in esame rompe il meccanismo imposto dall'art. 119 della Costituzione, laddove presuppone l'equilibrio tra funzioni ed entrate, ed obbliga lo Stato a dotare le Regioni dei mezzi per far fronte ai propri compiti, sia mediante trasferimenti di tributi erariali, sia mediante entrate proprie. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima una riduzione dei trasferimenti statali al sistema regionale in termini tali da compromettere l'esercizio delle funzioni e senza prevedere strumenti con i quali le Regioni possano rimediare alle riduzioni stesse. Inoltre: la ricorrente Regione denuncia l'illegittimita' della norma statale altresi' laddove elimina qualsiasi concorso statale al finanziamento delle comunita' montane, ivi compreso, evidentemente, quello a copertura dei mutui in essere, accesi dalle comunita' montane sotto la vigenza e la copertura finanziaria dell'art. 28, d.lgs. n. 504 del 1992. Tali mutui, contratti conformemente alla norma autorizzatoria dell'art. 28 cit. e nel legittimo affidamento del concorso statale, si trasformeranno irragionevolmente oggi, in obbligazioni carenti di provvista, in violazione tanto del richiamato art. 119 Cost. e dell'art. 3 Cost. quanto del principio di certezza del diritto. III Motivo. Violazione del principio di leale collaborazione. Ogni disposizione afferente il finanziamento delle comunita' montane deve essere necessariamente coordinata con le politiche regionali di tutela e valorizzazione della montagna, richiedendo la partecipazione delle regioni, titolari della competenza costituzionale esclusiva in materia, almeno attraverso lo strumento dell'intesa in Conferenza Stato-regioni o Conferenza unificata. Esiste, infatti, una connessione indissolubile tra i problemi del finanziamento e i problemi della stessa esistenza ed articolazione delle comunita' montane (oltre che della complessiva funzionalita' e possibilita' di assumere funzioni e di liberamente allocarle al livello ritenuto piu' opportuno, in materia residuale). Di qui la dedotta censura. IV Motivo. Il secondo e terzo periodo dell'art. 2, comma 187 della legge n. 191, laddove stabiliscono, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale: la riduzione al 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane; l'assegnazione delle risorse (cosi' ridotte) ai comuni montani»; la ripartizione tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno; l'attribuzione unilaterale della qualifica di «comuni montani» ai comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare. Le citate previsioni legislative appaiono costituzionalmente illegittime sotto molteplici profili. La norma, che rende palese il disegno statale di smantellare le comunita' montane, considerando quali interlocutori per le politiche della montagna i soli «comuni montani», per la parte in cui prosciuga mezzi finanziari delle comunita' montane, decretandone l'estinzione, viola gli artt. 117 e 119 Cost., mentre, per la parte in cui omette qualsiasi coinvolgimento della regione nella individuazione dei criteri per la riduzione dei fondi di cui all'art. 34, si espone alla censura di violazione del principio di leale collaborazione, avendo lo Stato deciso di provvedere con mero decreto del Ministro dell'Interno. (cfr. sent . Corte cost. n. 27/ 2010). Infine, per la parte in cui la norma da' una definizione unilaterale della montanita', includendovi i soli comuni il cui territorio e' situato per almeno il 75% al di sopra del 600 metri sopra il livello del mare, si pone in contrasto tanto con il principio di leale collaborazione quanto con gli artt. 117 e 3 Cost.». Invero, in primo luogo la soglia dei 600 metri e' diversa da quella assunta come riferimento da parte delle regioni nelle leggi di riordino imposte a suo tempo proprio dallo Stato con la legge n. 244/2007; in secondo luogo, un rigido criterio altimetrico adottato quale indice per veicolare i residui trasferimenti statali da un lato appare irragionevole, e dall'altro viene in collisione con la sfera di autonomia legislativa ed amministrativa regionale in ambito costituzionalmente protetto.
P.Q.M. Chiede che l'ecc. ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Genova - Roma, addi' 26 febbraio 2010 Avv. Barbara Baroli