Ricorso n.33 del 21 giugno 2016 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimità costituzionale cancelleria il 21 giugno 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 31 del 2016-08-03)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 6, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2016.
Sul B.U.R. Sardegna 13 aprile 2016, n. 18 (S.O. n. 1) e' stata pubblicata la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante «Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018)».
Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nella disposizione contenuta nell'art. 3 per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.
Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 primo comma Cost. per i seguenti motivi.
La L.R. 11 aprile 2016, n. 6, all'art. 3 (recante «Spesa») cosi' dispone:
1. E' approvato in euro 8.884.339.515,84 in termini di competenza e in euro 8.515.821.189,22 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2016. La differenza tra il totale dell'entrata di cui all'art. 2, comma 6, e il totale della spesa, pari a euro -31.553.438,75, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata.
2. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2016, 2017 e 2018, dal l° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2016 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.
La disposizione approva il bilancio della Regione non in pareggio, con una differenza di ?¬ 31.553.438,75 pari al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.
In applicazione dell'art. 3, comma 13 (1) del decreto legislativo n. 118/2011 la norma rinvia la copertura del disavanzo «nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata».
Pur rispettando formalmente la citata previsione dell'art. 3, comma 13, la disposizione omette pero' di darvi attuazione, in quanto la copertura avrebbe dovuta essere disposta all'interno della stessa L. R., che ha ad oggetto appunto «Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018)».
Ne consegue che la norma, pur rispettando formalmente la citata previsione dell'art. 3, comma 13, sul piano concreto non ne fa applicazione, considerato che la copertura non e' stata prevista - come sarebbe stato necessario - nel bilancio di previsione 2017.
La disposizione impugnata si pone quindi in contrasto con l'art. 81, terzo comma Cost. il quale, com'e' noto, prevede che «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».
(1) L'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 118/2011 cosi' dispone: «Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico».
P. Q. M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 3 della legge regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 6, per i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10 giugno 2016.
Roma, 13 giugno 2016
L'avvocato dello Stato: De Bellis