Ricorso n. 33 del 21 luglio 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 luglio 2007 , n. 33
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 luglio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 36 del 19-9-2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Calabria n. 9 del 16 maggio 2007 (suppl. straord. n. 1 in data 21 maggio 2007) e recante il titolo "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinariamente e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)". La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 luglio 2007 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). La legge in esame presenta evidenti, macroscopici profili di illegittimita' costituzionale all'art. 20. In particolare, la legge regionale all'esame e' illegittima in quanto l'art. 20, comma 4, autorizzando la giunta a prorogare i contratti concernenti la gestione dei "servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione", viola il principio di concorrenza, pubblicita' e parita' di trattamento. Una norma di contenuto simile era, infatti, prevista anche nella legislazione statale e soltanto a seguito di una formale abrogazione della disposizione censurata ad opera dell'art. 28 della legge n. 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006), l'Esecutivo comunitario si e' risolto ad archiviare la procedura d'infrazione avente per oggetto l'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che disponeva, appunto, la possibilita', per le amministrazioni aggiudicatici, di prorogare taluni contratti di servizi. In particolare, con il citato art. 28 della legge n. 13/2007 e' stato abrogato il comma 3 della legge n. 62/2005, che recitava testualmente: "I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla meta' della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non puo' superare la data del 31 dicembre 2008". La norma regionale in esame, quindi, si pone in evidente contrasto: a) con gli articoli 20, 28 e 35, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, in riferimento ai contratti "sopra soglia comunitaria"; b) piu' in generale, con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo CE, che trovano applicazione per tutti i tipi di contratti; c) conseguentemente con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone anche alle regioni l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La citata disposizione della legge regionale eccede, altresi', dalla competenza legislativa regionale in quanto volta a disciplinare la tutela concorrenza, materia riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti), violando quindi anche l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale della Regione Calabria n. 9 dell'11 maggio 2007; con ogni consequenziale statuizione. Roma, addi' 6 luglio 2007 L'Avvocato dello Stato: Raffaele Tamiozzo