Ricorso n. 33 del 22 maggio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 maggio 2009 , n. 33
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 maggio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 24 del 17-6-2009)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della regione pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della l.r. 13 marzo 2009, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 24 marzo 2009, recante l'istituzione del Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valle di Ledro, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2009 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 13 del 24 marzo 2009 e' stata pubblicata la legge regionale 13 marzo 2009, n. 1 recante «Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valle di Ledro». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nella disposizione contenuta nell'art. 6 e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettere h), i), p) e dell'art. 54, n. 5) dello Statuto speciale, ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost., per i seguenti M o t i v i La legge della Regione Trentino-Alto Adige del 13 marzo 2009, n. 1 e' volta alla costituzione, dal l° gennaio 2010, del comune di Ledro, che raccoglie, per fusione, i comuni trentini che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro sorta per la gestione associata di una pluralita' di funzioni e servizi comunali. L'Unione e' stata istituita per promuovere la progressiva integrazione dei comuni che la costituiscono mediante la fusione in un unico comune, sulla base della volonta' delle rispettive popolazioni. Cio' ha comportato il trasferimento a favore dell'Unione di una pluralita' di compiti e funzioni comunali e la concentrazione presso la stessa di tutti gli uffici comunali, i quali hanno poi operato sia per l'Unione (relativamente alle attivita' trasferite dai comuni) sia per i comuni associati (per le funzioni conservate ai comuni stessi) creando un'unica struttura organizzativa. Tuttavia, la legge in esame presenta vizi di legittimita' costituzionale in riferimento all'articolo 6 del Capo II il quale, dettando norme transitorie, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino all'elezione degli organi comunali, alla gestione del nuovo comune provvedono gli organi dell'Unione dei comuni della Valle di Ledro, «intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio dell'Unione». Si rileva che, sebbene la regione abbia competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», ai sensi dell'articolo 4, comma 1, punto 3) dello Statuto di autonomia, l'attribuzione di poteri extra ordinem agli organi dell'Unione incide su compiti e funzioni che riguardano i sindaci quali Ufficiali di Governo, sia in materia di ordine pubblico e sicurezza, sia in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafe, nonche' in materia di legislazione elettorale Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale»: «1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza. 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi l e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana. 5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. 5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. 6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. 8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco, attribuite alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere h), i) e p) della Costituizione. Tali funzioni sono esercitate dagli organi legittimamente eletti oppure, in loro sostituzione, dagli organi straordinari previsti dalla normativa vigente (su quest'ultimo punto si tornera' in seguito); in altro modo, tutti gli atti posti in essere dal Presidente dell'Unione, in sostituzione del sindaco, quale ufficiale di Governo, possono essere considerati nulli o annullabili. Pertanto la disposizione contenuta nell'articolo 6 della l. r. n. 1/2009 risulta eccedere la competenza statutaria della Regione in quanto, con la sua ampia formulazione, devolve al Presidente dell'Unione anche le funzioni di Ufficiale di Governo che la legislazione dello Stato attribuisce ai sindaci, per questa parte invadendo una competenza statale che non e' stata attribuita alla regione neanche da norme di attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige non puo' invocare la clausola di favore per la maggiore autonomia che le viene riconosciuta dall'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. Infatti, sebbene il legislatore della regione ad autonomia speciale possa disciplinare le funzioni degli enti locali anche in modo differenziato rispetto alla corrispondente normativa statale, in base alla competenza in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (articolo 4, comma 1, punto 3 dello Statuto) esso non puo' tuttavia derogare alle competenze che i sindaci esercitano, quali ufficiali di Governo, sia in materia di ordine pubblico e sicurezza, sia in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafe, nonche' in materia di legislazione elettorale e che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere h), i) e p) della Costituzione. Sulla carica di sindaco confluiscono funzioni attinenti sia alle competenze del comune, quale ente di autonomia locale, che dello Stato, nell'esercizio delle quali il sindaco agisce come ufficiale del Governo (art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000; cfr. Corte cost. 5 luglio 1991, ud. del 19 giugno 1991, n. 310), queste ultime non disciplinabili, ne' derogabili dalla legislazione regionale. La censurata disposizione attribuisce al Presidente dell'Unione, ossia ad un organo diverso dal sindaco, (anche) le funzioni di ufficiale di Governo dal 1° gennaio 2010 e fino all'elezione degli organi del nuovo Comune di Ledro. Per i suesposti motivi si ritiene che l'art. 6 della legge regionale n. 1/2009, nella parte in cui non esclude dalla propria sfera di applicazione la disciplina delle funzioni di ufficiale di Governo attribuite ai sindaci dalla legislazione statale, debba essere dichiarato incostituzionale. Vi e' poi un profilo di doglianza che attiene alla violazione dello Statuto speciale. Infatti, l'articolo 54 dello Statuto speciale, al n. 5), attribuisce alla Giunta provinciale la nomina di commissari straordinari, «quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare». Pertanto, dovrebbe applicarsi tale articolo e non gia' procedere all'attribuzione di compiti e funzioni statali a Presidente, Giunta e Consiglio dell'Unione, come altresi' confermato dal d.p. reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige», il quale prevede espressamente all'articolo 83 che, in caso di scioglimento e sospensione dei consigli comunali, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del comune, la giunta provinciale, in base all'articolo 54 dello Statuto di autonomia, provvede alla nomina di un Commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio. L'art. 6 della l. r. n. 1/2009, quindi, nel demandare agli organi dell'Unione dei comuni la gestione del comune di Ledro, dal 1° gennaio 2010 fino all'elezione del sindaco e del consiglio del nuovo comune, viola l'art. 54, n. 5 dello statuto speciale che prevede la nomina di un commissario, da parte della Giunta provinciale, nei casi nei quali non sia possibile assicurare il normale e regolare funzionamento delle amministrazioni comunali «per qualsiasi motivo». (1) Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale»: «1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza. 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi l e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana. 5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. 5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. 6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. 8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2009 con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni. Roma, addi' 22 maggio 2009. L'Avvocato dello Stato: Fabrizio Fedeli