N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 marzo 2003 (della Regione Liguria)
(GU n. 21 del 28-5-2003)

Ricorso della Regione Liguria, in persona del presidente in
carica sig. Sandro Biasotti, rappresentata e difesa come da mandato a
margine dagli avv. Barbara Baroli e Gigliola Benghi dell'Avvocatura
regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma presso gli uffici di
piazza Madama 9,
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri in carica al fine
di ottenere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 7, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, recante:
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003.

F a t t o

Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 (S.O. n. 5) e'
stata pubblicata la legge 16 gennaio 2003, n. 3, avente ad oggetto:
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione».
Tra le disposizioni introdotte dal nuovo corpo normativo figura
l'art. 7 rubricato «Disposizioni in materia di mobilita' del
personale delle pubbliche amministrazioni», il cui primo comma ha
inserito l'art. 34-bis nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La norma cosi' recita testualmente:
1. - Dopo l'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' inserito il seguente art. 34-bis (Disposizioni in materia
di mobilita' del personale).
Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con
esclusione delle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la
sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso
nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche
idoneita' richieste.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'art.
34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione,
ad assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli
artt. 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilita' previsti
dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture
regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi
di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire
il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, le informazioni
inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale
inserito nell'elenco previsto dall'art. 34, comma 2, nonche'
collocato in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni
normative.
3. - Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi
di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. - Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di
cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta
l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. - Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo
sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni».
Le citate disposizioni sono costituzionalmente illegittime in
quanto incidono in una materia ormai di esclusiva competenza
regionale ai sensi del novellato art. 117 Cost.
La regione ricorrente ne chiede, pertanto, la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale in base ai seguenti motivi

D i r i t t o

Violazione dell'art. 117 Cost.
Violazione art. 123 Cost.
Com'e' noto, l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3
del 2001 con la quale e' stato modificato il Titolo V della
Costituzione ha determinato un vero e proprio ribaltamento
all'interno del sistema delle fonti con inversione dei ruoli in
precedenza rivestiti dallo Stato e dalle regioni.
Preliminarmente, va osservato come il novellato art. 117 Cost.,
anziche' limitarsi come per il passato a consentire alle regioni
l'adozione di «norme legislative», ha inteso equiparare pienamente
Stato e regioni quanto alla titolarita' della funzione legislativa;
stabilisce, infatti il primo comma dell'art. 117: «la potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto
della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali».
Cio' sta a significare in modo inequivoco che norme legislative
statali e regionali hanno la medesima dignita' e costituiscono
paritariamente modalita' di esercizio della unica funzione
legislativa, come sta ad indicare il fatto che sussistano limiti
comuni ad entrambe le categorie di leggi. La distribuzione di
competenze legislative tra Stato e regioni viene effettuata secondo
le indicazioni fornite dai commi successivi al primo, ove la carica
innovativa delle recenti modifiche appare in tutta la sua evidenza.
Ed invero, mentre nel sistema precedente all'entrata in vigore
del nuovo Titolo V era attribuita al legislatore statale una
competenza a carattere universale intesa come «attitudine a conoscere
dell'intero mondo del giuridicamente rilevante», comportante la
possibilita' di disciplinare tutto cio' che la Costituzione non
riservava al suo diretto dominio o ad altre fonti (leggi regionali,
regolamenti, etc.), oggi lo Stato e' confinato a legiferare nelle
sole materie descritte al secondo comma dell'art. 117 Cost., mentre
sono le regioni a disporre di competenza a «carattere universale»
fondata sulla stessa clausola attributiva, in passato, della
competenza generale al legislatore statale.
Tra questi due estremi (la competenza statale in materie
determinate - a carattere esclusivo - e la competenza generale
regionale) si colloca, poi, a meta' strada, la competenza
concorrente, gia' conosciuta nel regime anteriore all'entrata in
vigore del nuovo titolo V come produttiva di gestione normativa
frazionata tra Stato e regioni, sebbene con riferimento a settori di
meno ampia estensione di quelli definiti dal nuovo Titolo V.
Nelle materie a legislazione concorrente spetta ancora alle
regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.
La norma che si impugna in questa sede, riguardando le procedure
di reclutamento del personale regionale, non puo' esser fatta in
alcun modo rientrare ne' nelle materie di legislazione esclusiva
statale, ne' nelle materie di legislazione concorrente, ma appartiene
alla potesta' legislativa esclusiva delle regioni ai sensi del comma
4 dell'art. 117, laddove attrae nella sfera di competenza legislativa
delle regioni ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
Si impone, infatti, la considerazione per la quale - mentre il
vecchio art. 117 Cost. collocava tra le materie a competenza
concorrente la materia relativa all'«ordinamento degli uffici e degli
enti dipendenti», con conseguente obbligo delle regioni di osservare
i limiti imposti dalle leggi dello Stato, dall'interesse nazionale e
da quello di altre regioni - oggi l'entrata in vigore del nuovo
Titolo V impone la radicale rivisitazione della materia.
In primo luogo va osservato come l'attuale art. 117, comma 2,
lett. g) attribuisca alla legislazione esclusiva statale solamente
«l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali».
In secondo luogo, nell'esaminare partitamente le materie
attualmente di legislazione concorrente, non si ravvisa l'esistenza
di alcun titolo che legittimi un intervento da parte della
legislazione statale nella materia de qua.
Cio' porta a concludere che la materia dell'organizzazione ed
ordinamento del proprio apparato appartiene alla competenza esclusiva
regionale, giacche' alla luce del nuovo modello di riparto di
competenze tra Stato e regioni, la materia deve ritenersi ad esse
attribuita in via esclusiva, rientrando nella tipologia di cui al
comma 4 dell'art. 117 novellato.
Pertanto, il legislatore regionale non incontra al riguardo altri
vincoli che non quelli contemplati dal primo comma 117 per
l'esercizio della potesta' legislativa, ovvero: rispetto della
Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi
internazionali.
Tale opinione e' suffragata da altra norma costituzionale:
l'art. 123 Cost. che rimette allo statuto della regione la
determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento, ponendo quale limite quello dell'armonia con la
Costituzione e non piu' - come accadeva antecedentemente - anche
dell'armonia con le leggi della Repubblica.
Si deve, pertanto, concludere, che per quanto riguarda
l'ordinamento e l'organizzazione del proprio apparato (ivi
includendo, evidentemente, le procedure volte a reperire le risorse
umane per il funzionamento dell'apparato stesso), le regioni siano
oggi libere di adottare i modelli, le forme e le regole che credono,
nel rispetto dei precetti costituzionali.
Le argomentazioni di cui sopra consentono di comprendere appieno
la portata lesiva della norma impugnata.
Essa, infatti, comprime inammissibilmente il potere regionale di
attivare procedure per il reclutamento di personale, giacche' impone
preventivamente alla regione di assumere il personale collocato negli
elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 34 d.lgs. n. 165/2001, ovvero
interessato ai processi di mobilita', comminando addirittura la
sanzione della «nullita' di diritto» per le assunzioni effettuate in
violazione delle predette prescrizioni.
Solo in assenza di personale idoneo negli elenchi del personale
collocato in disponibilita', ovvero di personale interessato ai
processi di mobilita', all'amministrazione e' consentito avviare la
procedura di assunzione.
Ma cio' costituisce un'inammissibile interferenza statale nelle
modalita' di reclutamento del personale da parte della regione,
vertendosi in materia ove - come si e' visto - e' ormai inibito allo
Stato qualsiasi intervento legislativo.

P. Q. M.
Chiede che l'ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso,
voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma
1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Genova-Roma, addi' 17 marzo 2003
Avv. Barbara Baroli - Avv. Gigliola Benghi

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