Ricorso n. 33 del 4 marzo 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2010 , n. 33
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 14 del 7-4-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro Regione Toscana, in persona del Presidente in carica pro tempore con sede in Firenze, alla piazza del Duomo n. 10 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, Regione Toscana, in data 23 dicembre 2009, n. 77, pubblicata sul BUR n. 55 del 31 dicembre 2009 recante: Legge finanziaria 2010. L'art. 8, comma 2, della Legge Regione Toscana n. 77 in data 23 dicembre 2009 recita testualmente: «2. Su richiesta del concessionario la durata della proroga puo' essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entita' degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalita' definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria dei concessionari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge». Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione normativa citata, ricorre il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso per i seguenti M o t i v i 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione anche in relazione agli artt. 43 e 81 del Trattato dell'Unione europea. La norma impugnata dispone che, in materia di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, su richiesta del concessionario, puo' essere disposta una proroga fino ad un massimo di venti anni, sia pure in ragione dell'entita' degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti, sulla base di criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento. Si premette che, la materia de quo, e' oggetto di procedura di infrazione ex art. 226 Trattato CE avente n. 4908/2008 e che codesta Corte e' gia' stata investita con analogo ricorso - attualmente pendente ed avente N.R. Ricorsi 63/09 - relativamente ad altra simile disposizione normativa emessa dalla Regione Emilia Romagna. La Commissione europea, infatti, ha sollevato questione di compatibilita' con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del Demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative, nonche' delle conseguenti iniziative legislative assunte dalle regioni. In particolare l'art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del Demanio marittimo (con finalita' turistico-alberghiere) attribuisce preferenza - cd. diritto d'insistenza - al concessionario uscente. Il legislatore statale, al fine di superare le censure sollevate dalla Commissione, ha approvato il d.l. n. 194/2009 che, all'art. l, comma 18, abroga l'art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, e nel contempo dispone una proroga, estensibile, per la specificita' del territorio italiano, alle concessioni in atto sino al 2015. Orbene, mentre il primo comma dell'art. 16 della legge Regione Toscana n. 77, prevedendo una proroga sino al 2015 si adegua alla normativa statale, diversamente il comma 2 del medesimo articolo, oggetto della presente impugnativa, introduce una deroga consentendo la possibilita' del permanere della concessione sino ad un massimo di 20 anni e, in sostanza, attua un rinnovo automatico. Cosi' disponendo la norma regionale impugnata viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall'ordinamento Comunitario in tema di liberta' di stabilimento e tutela della concorrenza (rispettivamente agli artt. 43 e 81 del Trattato CE) di cui esso art. 117, primo comma citato offre copertura. Ed infatti la norma regionale prevede ed introduce un diritto d'insistenza in favore del soggetto gia' possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina disparita' di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di liberta' di stabilimento. Non sono previste ne' procedure di gara e neppure forme idonee di pubblicita' afferenti la procedura relativa al rinnovo, al fine di tutelare le esigenze concorrenziali di altre imprese presenti sul mercato, in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza. Del resto la procedura selettiva e' del tutto auspicabile in funzione della piu' proficua utilizzazione della concessione demaniale e del miglior uso della stessa nell'interesse pubblico.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2 della legge Regione Toscana del 23 dicembre 2009, n. 77, con ogni conseguente statuizione di legge. Si producono delibera in data 19 febbraio 2010 di conferimento incarico e legge regionale impugnata. Roma, addi' 25 febbraio 2010 L'avvocato dello Stato: Anna Lidia Caputi Iambrenghi