Ricorso n. 33 del 5 marzo 2013 (regione Trentino-Alto Adige)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2013 (della Regione Trentino-Alto Adige).
(GU n. 14 del 3.4.2013)
Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige/Autonome Region Trentino-Südtirol (cod. fiscale …), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 febbraio 2013 (doc.
1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 5667 del 18 febbraio 2013 (doc. 2), regata dall'avv. Edith Engi, Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova (cod. fisc. …) e dall'avv. Luigi Manzi di Roma (cod. fisc. …), con domicilio eletto presso quest'ultimo in
Roma, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 commi 118; 138; 141; 142; 143; 146; 448; 455; 456; 459;
da 461 a 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, suppl. ord. n. 212/L.
Per violazione:
degli articoli 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale);
del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare dell'art. 79;
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare dell'art. 2), e
dell'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526;
degli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
del principio di leale collaborazione,
nei modi e per i profili di seguito illustrati.
Fatto e diritto
Premessa
Il presente ricorso si riferisce ad alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2013).
Tale legge, conformemente alla sua natura, ha contenuto eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche le diverse disposizioni qui impugnate.
E' risultato percio' preferibile evitare una illustrazione generale in fatto, e trattare invece direttamente delle singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia
il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto.
Alcune delle disposizioni qui impugnate sono certamente destinate ad applicarsi alla ricorrente Regione, in quanto esse espressamente includono la Regione Trentino-Alto Adige tra i propri destinatari.
In altri casi l'intenzione del legislatore di riferire le discipline contestate alla ricorrente Regione non e' certa, ed anzi e' possibile intenderle nel senso che esse non si applichino ad essa.
Infatti, la legge n. 228/2012 contiene all'art. 1, comma 554 una clausola di salvaguardia cosi formulata: «le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione».
La ricorrente Regione ritiene che tale clausola debba essere intesa nel senso di un generale rinvio al meccanismo delle norme di attuazione - quale meccanismo generale previsto dagli Statuti
speciali - e ad eventuali meccanismi differenziati previsti dalle stesse norme di attuazione per specifici ambiti.
Tuttavia, ne' la particolare formulazione della clausola (con l'assegnazione alle stesse regioni speciali e province autonome di un compito attuativo), ne' il contenuto delle singole disposizioni impugnate consentono di escludere che esse intendano applicarsi - sia pure indirettamente - anche in regione Trentino-Alto Adige. Cio' giustifica la loro contestazione con il presente ricorso; qualora, invece, si dovesse condividere che il comma 554 escluda l'applicabilita' delle norme impugnate in questa regione, senza porre
per il futuro vincoli di contenuto alle norme di attuazione dello Statuto, le ragioni di doglianza verrebbero meno, in relazione a tutte le disposizioni che non si riferiscono espressamente alla
ricorrente Regione.
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 118
Il comma 118 modifica l'art. 16, comma 3, quarto periodo del d.l. n. 95/2012.
L'art. 16, comma 3, stabilisce ora che, «con le procedure
previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a
Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Balzano
assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo
complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di
euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» (primo periodo). Inoltre,
si prevede che fino «all'emanazione delle norme di attuazione di cui
al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di
apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede
di Conferenza» Stato-Regioni «e recepito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno»
(secondo periodo, modificato dall'art. 1, comma 469, legge n.
228/2012); ma in caso di mancato accordo, «l'accantonamento e'
effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle
spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal
SIOPE» (terzo periodo, modificato dall'art. 1, comma 469, legge n.
228/2012).
Ancora, si prevede inoltre che fino «all'emanazione delle norme
di attuazione., gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli
importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle
predette procedure» (quarto periodo, come modificato dall'art. 1,
comma 118, legge n. 228/2012).
Dunque, la norma impugnata aumenta di 500 milioni annui gli
obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni speciali e,
in sostanza, anche la misura del concorso delle stesse regioni alla
finanza pubblica, previsto dal primo periodo dell'art. 16, comma 3.
Questa regione ha gia' impugnato l'art. 16, comma 3, d.l. n.
95/2012 con il ricorso n. 155/2012. Per l'art. 1, comma 118, si
possono dunque richiamare le argomentazioni svolte in quella sede:
«Siamo, dunque, di fronte ad una ulteriore rilevante sottrazione
di risorse alle regioni speciali, che si aggiunge a quelle previsti
dall'art. 14 d.l. n. 78/2010, dall'art. 20, comma 5, d.l. n. 98/2011,
dall'art. 1, comma 8, d.l. n. 138/2011 (come sintetizzati e ripartiti
dal comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011) e dall'art.
28, comma 3, d.l. n. 201/2011. Come le precedenti, essa e' disposta
su base meramente potestativa, come se le norme statutarie che
definiscono la finanza della Regione Trentino-Alto Adige non avessero
alcun valore, o fossero liberamente disponibili da parte del
legislatore statale.
Infatti, la sottrazione di risorse qui contestata non ha alcuna
base statutaria. Al contrario, le disposizioni dello Statuto, a
partire dal fondamentale art. 69, sono rivolte ad assicurare alla
regione le finanze necessarie all'esercizio delle finzioni: in base a
tale disposizione, «sono devoluti alla regione i proventi delle
imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni
situati nello stesso» (comma 1). Sono «altresi' devolute alla regione
le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie
dello Stato, percette nel territorio regionale: a) i nove decimi
delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto
globale delle successioni; b) i due decimi dell'imposta sul valore
aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione... c) i nove
decimi del provento del lotto, al netto delle vincite» (comma 2). E'
chiaro che la devoluzione statutaria di importanti percentuali dei
tributi riscossi nella regione non avrebbe alcun senso, se poi fosse
consentito alla legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario
tali risorse, per di piu' con determinazione unilaterale e meramente
potestativa.
L'art. 16, comma 3, viola altresi' l'art. 2, comma 108, legge n.
191/2009 (approvato ai sensi dell'art. 104 St.: v. l'art. 2, comma
106, legge n. 191/2009), che, nel dare attuazione all'art. 69 St., ha
stabilito che «le quote dei proventi erariali spettanti alla regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75» dello Statuto, «a
decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di
gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di
compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri
tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto
infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la
tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire
con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa intesa con la regione e le province autonome».
Inoltre, l'art. 79 dello Statuto di autonomia disciplina ormai in
modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo le quali la
regione e le province assolvono gli «obblighi di carattere
finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di
stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (comma 1): e -
come lo stesso art. 79 esplicitamente precisa - tali regole «possono
essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art.
104», mentre «fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1» (comma
2). Ed il comma 4 ribadisce che «le disposizioni statali relative
all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta'. non
trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e
sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente
articolo».
Con le disposizioni statutarie sopra ricordate l'impugnato art.
16, comma 3, si pone in insanabile conflitto. Le risorse spettanti
alla Regione non possono essere semplicemente «acquisite» dallo
Stato, mentre la regione stessa concorre al risanamento della finanza
pubblica nei modi direttamente previsti dall'art. 79 o comunque in
quelli regolati dall'art. 79 (v. il comma 3). Si tratta di un regime
speciale, che non puo' essere alterato unilateralmente dal
legislatore ordinario.
Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e
regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente
riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale: v. le sentt.
82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010.
Non puo' ingannare, in questo come negli altri casi, il rinvio
alle norme di attuazione dello Statuto. In primo luogo,
l'accantonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e' gia'
autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione dell'art. 69
St. e in una sottrazione delle risorse disponibili per la regione, al
di fuori delle regole di coordinamento finanziario stabilite
dall'art. 79.
La riduzione delle risorse e' operata direttamente e
unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo Statuto
e con il principio consensuale che domina i rapporti tra Stato e
regioni speciali in materia finanziaria (v. le senti. sopra citate).
In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione, l'art.
79 e' modificabile solo con la procedura di cui all'art. 104 St. e
non in sede di attuazione. In terzo luogo, l'art. 16, comma 3,
determina (illegittimamente) un vincolo di contenuto per le norme di
attuazione, per cui il rinvio alla fonte «concertata» appare
fittizio.
In definitiva, come detto, l'art. 16, comma 3, viola l'art. 79
St., comma 1, 2, e 4, primo periodo, perche' i modi in cui la regione
concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o sono
fissati direttamente dallo stesso art. 79 o vanno concordati tra
Stato e regione, sempre in base all'art. 79.
Corrispondentemente, e' violato l'art. 104, che richiede il
consenso della regione per la modifica delle norme del titolo VI
dello Statuto.
Inoltre, e' violato l'art. 107 St., perche' una fonte primaria
pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione.
Ancora, l'art. 16, comma 3, viola l'art. 69 St., perche'
diminuisce l'importo spettante alla regione a titolo di
compartecipazioni, in base alla suddetta norma statutaria.
E', poi, ulteriormente e specificamente illegittimo e lesivo
l'art. 16, comma 3, la' dove prevede il criterio del riparto
dell'accantonamento («in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE»). Infatti, tale
criterio non risulta in alcun modo pariteticamente concordato tra
Stato e regioni speciali, in contrasto con il principio consensuale
di cui sopra, oggi stabilito espressamente nello Statuto speciale per
la determinazione del patto di stabilita' (e comunque sempre seguito
nelle precedenti leggi finanziarie dello Stato).
Da ultimo, e ferme restando le censure fino ad ora esposte, la
disposizione di cui al comma 3 e' autonomamente altresi' illegittima
nella parte in cui dispone un concorso che «a decorrere dall'anno
2015» si protrae a tempo indeterminato.
In effetti, anche nei casi in cui - peraltro sul fondamento di
basi giuridiche che non possono essere applicate alla ricorrente
Regione - codesta Corte costituzionale ha ammesso la legittimita' di
speciali contribuzioni verso lo Stato, e' pur sempre rimasto fermo
che tali contribuzioni si correlano a situazioni temporalmente
definite, e non possono divenire il regime permanente dei rapporti
finanziari (v. in particolare sent. 193/2012). Di qui la palese
illegittimita' anche in relazione a questo specifico profilo». Per le
stesse ragioni e' illegittimo l'art. 1, comma 118.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 138, nella parte
in cui introduce i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del d.l.
n. 98/2011.
L'art. 1, comma 138, aggiunge diversi commi nell'art. 12 d.l. n.
98/2011, tra i quali rilevano qui i commi 1-ter e 1-quater.
Il comma 1-ter dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2014 al
fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di
acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile
del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia
del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni
e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante
e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente».
Tale norma, qualora fosse ritenuta applicabile a questa regione,
sarebbe lesiva delle prerogative costituzionali regionali sotto
diversi profili.
In primo luogo, si tratta di una norma che interviene nella
materia del coordinamento della finanza pubblica ma non ha carattere
di principio fondamentale, in quanto e' una norma dettagliata,
direttamente applicabile, che limita una voce puntuale di spesa e
pone un vincolo non temporaneo. Essa, dunque, viola l'autonomia
finanziaria della Regione (Titolo VI dello Statuto e d.lgs. n.
268/1992) e l'art. 117, comma 3, Cost. (se ritenuto piu' favorevole),
che prevede la competenza concorrente in materia di coordinamento
della finanza pubblica. opportuno ricordare che «spetta alla regione
e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti,
di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e
delle province medesime e degli enti da esse dipendenti» (art. 16
d.lgs. n. 268/1992).
Inoltre, il nuovo art. 12, comma 1-ter, d.l. n. 98/2011, dettando
norme direttamente applicabili in una materia di competenza
regionale, viola l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, che stabilisce un
regime di separazione tra fonti statali e fonti regionali nella
materie di competenza regionale. L'obbligo di mero adeguamento,
previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, e' ribadito - per le leggi
aventi finalita' di coordinamento della finanza pubblica che
concretano limiti statutari - dall'art. 79, comma 4, secondo periodo,
dello Statuto speciale.
Ancora, il vincolo a far attestare la congruita' del prezzo
dall'Agenzia del demanio, «previo rimborso delle spese» viola sia
l'autonomia amministrativa che l'autonomia finanziaria regionale.
Quanto alla prima, risulta in particolare violato l'art. 4 del d.lgs.
n. 266 del 1992, che vieta l'assunzione da parte statale di funzioni
amministrative locali, nelle materie di competenza regionale.
Inoltre, le scelte dell'amministrazione regionale o dell'ente
regionale sarebbero condizionate da un organo statale, realizzando
cosi' una forma di controllo di merito anomala e non prevista ne'
dallo statuto ne' dalla Costituzione.
Quanto all'autonomia finanziaria, risulta evidentemente incongruo
che il legislatore statale obblighi la regione a corrispondere un
rimborso per una prestazione che essa sarebbe costretta a richiedere,
pur avendo gli uffici regionali piena competenza e capacita' in
materia.
Infine, la norma in questione viola l'art. 79 dello Statuto, che
regola in modo esaustivo le modalita' di concorso della Regione al
risanamento della finanza pubblica e le procedure di definizione del
patto di stabilita' interno, precisando che «le misure di cui al
comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura
prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui
al comma 1» (comma 2), che, «al fine di assicurare il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano
con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi
al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio
da conseguire in ciascun periodo», che «non si applicano le misure
adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio
nazionale» (comma 3) e che «le disposizioni statali relative
all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta',
nonche' al rispetto degli obblighi derivanti
dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con
riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo» (comma 4).
Il nuovo art. 12, comma 1-quater, d.l. n. 98/2011 statuisce che
«per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT [...], non possono acquistare immobili a
titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che
si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata
per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad
avere la disponibilita' di immobili venduti[...]».
Anche tale norma, qualora fosse applicabile alla regione, sarebbe
illegittima per le medesime ragioni illustrate con riferimento
all'art. 12, comma 1-ter, poiche' anch'essa e' una norma dettagliata
di coordinamento della finanza pubblica, direttamente applicabile.
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 141, 142, 143 e
146
L'art. 1, comma 141, legge n. 228/2012 stabilisce quanto
segue:«ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) [...] non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media
negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che
l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla
conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei
conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa
derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della
presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita'
amministrativa e disciplinare dei dirigenti».
Il comma 142, dal canto suo, dispone che «le somme derivanti
dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate
annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle
amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si
applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali».
In base al comma 143, «ferme restando le misure di contenimento
della spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non
possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative
procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono
revocate».
Il comma 144 precisa che «le disposizioni dei commi da 141 a 143
non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali
e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza».
Il comma 145 dispone che «per le regioni l'applicazione dei commi
da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello
Stato dei trasferimenti erariali di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
Infine, il comma 146 stabilisce che «le amministrazioni pubbliche
individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,[...] possono conferire incarichi di consulenza in
materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati,
in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici
connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione
della disposizione di cui al presente comma e' valutabile ai tini
della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti».
I commi 141, 143 e 146 sono norme dettagliate di coordinamento
finanziario, che limitano voci ultra-minute di spesa (acquisto di
mobili e arredi, compravendite e contratti di locazione finanziaria
aventi ad oggetto autovetture, consulenze in materia informatica). Si
tratta di norme direttamente applicabili e, nel caso del comma 146,
non temporanee (mentre i commi 141 e 143 fissano un limite
temporale). Dunque, qualora tali norme fossero ritenute applicabili a
questa Regione (nonostante la clausola di salvaguardia di cui
all'art. 1, co. 554), esse sarebbero illegittime per le ragioni
illustrate sopra con riferimento al comma 138, che si intendono qui
richiamate. Quanto al comma 142, esso "non si applica agli enti e
agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e dagli enti locali" e, quindi, si puo' ritenere
che, a maggior ragione, esso non dovrebbe applicarsi alla Regione
Trentino-Alto Adige (tenendo conto anche del comma 554). Esso
dovrebbe intendersi dunque nel senso che - essendo le Regioni
speciali gia' tutelate dalla clausola di salvaguardia - non vi era
bisogno per essa di specificare la non applicazione.
Nel caso in cui, invece, esso sia inteso come rivolto anche alle
Regioni speciali, si dovrebbe censurare l'obbligo di versare "le
somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141... ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato", in quanto
esso si tradurrebbe in un ulteriore contributo a carico del bilancio
regionale. La previsione di tale contributo da parte della Regione
violerebbe, da un lato, l'art. 69 Statuto, in quanto parte delle
risorse affluite alla Regione in base a tale norma statutaria sarebbe
unilateralmente avocata dal legislatore statale; dall'altro l'art. 79
St., che regola in modo compiuto i modi in cui la Regione concorre
agli obiettivi di finanza pubblica, ed il principio dell'accordo in
materia finanziaria (si possono qui richiamare anche gli argomenti
illustrati nel punto 1 del presente ricorso).
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 448
Il comma 448 dispone che, "ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione".
Il comma 448 mira ad assimilare la Regione Trentino-Alto Adige
alle Regioni ordinarie e alle altre Regioni speciali, assoggettandola
alle disposizioni dettate dalla l. 228/2012 in materia di patto di
stabilita'.
Si e' gia' visto, pero', che l'art. 79 dello Statuto, introdotto
a seguito di esplicito accordo con lo Stato, concluso ai sensi
dell'art. 104 dello stesso Statuto, disciplina in modo specifico la
posizione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome
e regola in modo completo le modalita' con cui la Regione concorre al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, precisando in modo
espresso che "le misure di cui al comma 1 possono essere modificate
esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino
alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1", che "non si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel
restante territorio nazionale" (co. 3) e che "le disposizioni statali
relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla
regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto
previsto dal presente articolo" (co. 4).
Il comma 448 si pone in chiaro e netto contrasto con l'art. 79
St.
Il legislatore ordinario non puo' alterare unilateralmente
l'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo
Statuto, assimilando la posizione della Regione Trentino-Alto Adige -
regolata da disciplina speciale - a quella delle Regioni ordinarie.
Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e
Regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente
riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale: v. le sentt.
82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000. 133/2010.
Inoltre, il comma 448 viola l'art. 2 d. lgs. 266/1992, in quanto
esso presuppone la diretta applicabilita' delle norme richiamate,
mentre il d. lgs. 266/1992 esclude la diretta applicazione delle
norme statali in materia regionale (come il coordinamento della
finanza pubblica). L'esistenza di un mero dovere di adeguamento alle
leggi statali aventi finalita' di coordinamento della finanza
pubblica e' ribadita dallo stesso art. 79, co. 4, dello Statuto
speciale: "La regione e le province provvedono alle finalita' di
coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche
disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria
legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4
e 5".
Ne' il comma 448 potrebbe fondarsi sul riferimento alla "tutela
dell'unita' economica della Repubblica", che evoca il potere
sostitutivo di cui all'art. 120 Cost.: basti dire che, per le materie
statutarie (il coordinamento della finanza pubblica era materia
concorrente gia' nel sistema statutario), restano fermi i poteri
sostitutivi previsti dalle norme di attuazione (art. 8 dPR 526/1987),
come chiarito da codesta Corte nella sent. 236/2004.
D'altronde, il rinvio generico fatto ai commi da 449 a 472
risulta chiaramente incongruo, se si analizza il loro contenuto.
In particolare, i commi da 449 a 453 si rivolgono espressamente
alle sole Regioni ordinarie e l'estensione dei vincoli che esse
pongono alle autonomie speciali in quanto "costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica" contraddice il
regime specifico di cui tali autonomie - e in ogni caso la ricorrente
Regione - godono secondo lo Statuto. Il comma 454 esclude
espressamente la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome
di Trento e di Bolzano dal proprio ambito di applicazione. Invece, i
commi da 455 a 457, 459, nonche' da 461 a 465 si rivolgono anche o
solo alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, e sono specificamente impugnati nei
punti che seguono.
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 455 e 456.
Il comma 455 dispone che, "al fine di assicurare il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al
2016, il saldo programmatico calcolato in termini di' competenza
mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio
2011: a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui
all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; b)
del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201... come rideterminato dall'articolo 35, comma
4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,... e dall'articolo 4,
comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16...; c) degli importi
indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione
dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95,...; d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali". A tale fine, "entro il 31 marzo di ciascun anno,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e delle finanze".
Il comma 456 stabilisce che, "in caso di mancato accordo di cui
ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio,... gli obiettivi della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo
relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455".
Dunque, il comma 455 prevede in teoria l'accordo tra la Regione
ed il Ministro dell'economia e delle finanze per il patto di
stabilita', ma in realta' stabilisce unilateralmente che il saldo
programmatico e' "determinato aumentando il saldo programmatico
dell'esercizio 2011" dei contributi previsti da alcune leggi. Il
comma 456 conferma il carattere illusorio della determinazione
concordata del patto, in quanto rende facoltativo l'accordo.
I commi 455 e 456 violano, in primo luogo, l'art. 79, co. 3,
primo periodo dello Statuto (secondo il quale "al fine di assicurare
il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le
province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli
obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai
saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo"), che assicura la
natura pattizia della regolazione degli obblighi relativi al patto di
stabilita' interno.
Inoltre, essi violano il principio dell'accordo in materia
finanziaria, risultante dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze
n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000 e n.
133 del 2010).
Ancora, le norme sono affette da irragionevolezza in quanto
internamente contraddittorie, perche' da un lato prevedono un accordo
e, dall'altro, lo vanificano tramite una definizione aprioristica del
suo contenuto. I commi 455 e 456 contraddicono anche il comma 458, in
base al quale "l'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel
rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di
attuazione". La Regione e' legittimata a far valere il principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) perche' le norme impugnate rientrano in
materia regionale (coordinamento della finanza pubblica) e incidono
sull'autonomia finanziaria della Regione.
Il comma 456, in particolare, ha per effetto la vanificazione
della previsione di un'intesa di natura forte con lo Stato,
prevedendo che al "mancato accordo" segua la determinazione
unilaterale (predefinita dalla legge) degli obiettivi finanziari.
Cio' implica violazione del principio di leale collaborazione, che si
declina nell'art. 79, co. 3, primo periodo e nelle norme che
richiedono il consenso della Regione per la disciplina dei rapporti
finanziari con lo Stato (artt. 104 e 107 Statuto speciale).
Il legislatore statale non puo' prevedere che la possibilita' di
una decisione unilaterale scatti semplicemente "in caso di mancato
accordo", dato che cio' "vanifica la previsione dell'intesa, in
quanto attribuisce ad una delle parti 'un ruolo preminente,
incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata [...] dalla
paritaria codeterminazione dell'atto"' (sent. 121/2010); e' invece
necessario, come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale,
che il legislatore preveda meccanismi paritetici volti a superare il
dissenso (sent. 383/2005).
Ma il punto decisivo e' che comunque - come sopra esposto - di
fronte al vincolo posto dall'art. 79, comma 3, dello Statuto,
liberamente e volontariamente posto dallo Stato ad un livello
superiore a quello della legislazione ordinaria, tale legislatore
ordinario non puo' neppure esso stabilire una propria disciplina per
il caso di mancato accordo. Per esercitare un potere unilaterale lo
Stato deve utilizzare una fonte di rango pari o superiore allo
Statuto speciale, secondo le regole proprie delle sue diverse parti.
E non occorre ricordare che lo Statuto speciale e' esso stesso
una fonte statale, in parte di livello costituzionale, in parte - con
riferimento al Titolo VI - di livello subcostituzionale, ma comunque
superiore alla legge ordinaria.
6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 459.
Il comma 459 dispone che "le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio
della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454,
455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per
il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di
funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite
dai rispettivi statuti, di specifiche nonne di attuazione statutaria;
tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o
comunque per annualita' definite".
Anche tale disposizione eccede la competenza del legislatore
ordinario. Infatti, la fattispecie dell'assunzione di funzioni
statali e' anch'essa disciplinata dall'art. 79 dello Statuto, il
quale dispone che "la regione e le province concorrono...
all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale:... c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri
relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con
il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia". Nel
comma 2 si aggiunge che "le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104
e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1".
Poiche' e' pacifico che il legislatore ordinario non puo'
sovrapporsi alla speciale disciplina dettata dallo Statuto, se non
con la procedura di cui all'art. 104 St., ne risulta in modo piano
l'illegittimita' della disposizione impupata.
Il comma 459 viola anche l'art. 107 St., perche' pretende di
vincolare, in parte, il contenuto delle norme di attuazione
statutaria.
7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461-465.
I commi da 461 a 465 prevedono le condizioni per l'adempimento
del patto di stabilita', i casi di inadempimento e le relative
sanzioni, anche in relazione alla Regione Trentino-Alto Adige.
Il comma 461 dispone che, "ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e
provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario,
secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 460". La disposizione prosegue statuendo che "la mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno"; nel
caso "in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149".
Il comma 462 stabilisce quanto segue:
"In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza: a) e' tenuta a versare all'entrata del
bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di
stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il
risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per
gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al
livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013,
per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito
al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di
competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei
sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere
sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte
dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo
dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non
viene acquisita[...]; b) non puo' impegnare spese correnti, al netto
delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c)
non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e
i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie
e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come
elusivi della presente disposizione; e) e' tenuta a rideterminare le
indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei
componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010".
Il comma 463 dispone che "le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate
dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2011 , n. 149, si considerano adempienti al
patto di stabilita' interno se, nell'anno successivo: a) non
impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in
misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) non ricorrono
all'indebitamento per gli investimenti; e) non procedono ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi
di stabilizzazione in atto"; dispone ancora che "e' l'atto, altresi',
divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come
elusivi della presente disposizione", che "a tal fine, il
rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario
certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle
lettere a) e b) e di cui alla presente lettera", e che "la
certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al
termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato"; che
"in caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si
considerano inadempienti al patto di stabilita' interno", e che "lo
stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio
previsto per l'invio della certificazione".
In base al comma 464, "alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a
quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno
successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 462"; e'
inoltre disposto che "in tali casi, la comunicazione della violazione
del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni
dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente".
Infine, in base al comma 465 "i contratti di servizio e gli altri
atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto
di stabilita' interno sono nulli".
Ad avviso della ricorrente Regione anche tali disposizioni sono
illegittime per violazione dell'art. 79 St., che pone le regole per
la definizione del patto di stabilita', precisando che "non si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel
restante territorio nazionale" (co. 3) e in particolare che "le
disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione
con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo" (co. 4).
E' evidente, nella disposizione concordata dell'art. 79 Statuto,
l'intento di creare una disciplina del patto di stabilita' completa e
completamente sostitutiva della normativa statale ordinaria
concernente il patto di stabilita', codificando la permanente
specialita', sotto questo profilo, della Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol.
Ugualmente, e' evidente che le disposizioni qui impugnate sono
"relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto
di stabilita' interno" e che dunque esse "non trovano applicazione
con riferimento alla regione e alle province" e sono "sostituite da
quanto previsto dal presente articolo": in questo caso come "in ogni
caso", secondo l'espressa previsione dell'art. 79 Statuto.
E' dunque illegittima, nelle impugnate disposizioni, la
previsione che esse si applichino alla ricorrente Regione.
Posto il quadro statutario, il legislatore statale ordinario,
infatti, non puo' definire unilateralmente le condizioni perche' la
Regione sia considerata adempiente al patto di stabilita', le
fattispecie di inadempimento e le sanzioni, in violazione del gia'
illustrato principio consensuale che domina i rapporti finanziari fra
Stato e Regioni speciali e degli artt. 103, 104 e 107 St., che
richiedono o il procedimento di revisione costituzionale o comunque
un procedimento concertato per la modifica o attuazione del Titolo VI
dello Statuto.
P.Q.M.
Voglia codesta Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, commi 118; 138; 141; 142; 143; 146;
448; 455; 456; 459; da 461 a 465 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), nelle parti, nei
termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.
Padova-Roma, 25 febbraio 2013
Prof. avv. Falcon - Avv. Manzi
ALLEGATI
1) Deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 febbraio
2013
2) Procura speciale n. rep. 5667 del 18 febbraio 2013.