Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 5 marzo 2013 (della Regione Trentino-Alto Adige).

 

 

(GU n. 14 del 3.4.2013)

 

    Ricorso  della  Regione   Trentino-Alto   Adige/Autonome   Region Trentino-Südtirol  (cod.  fiscale  …),   in   persona   del Presidente  della  Giunta  regionale  pro  tempore,  autorizzato  con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 febbraio 2013 (doc.

1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 5667 del 18 febbraio 2013 (doc. 2), regata  dall'avv.  Edith  Engi,  Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv. Giandomenico Falcon  di  Padova (cod. fisc. …) e dall'avv. Luigi Manzi di  Roma  (cod. fisc. …), con domicilio eletto presso quest'ultimo  in

Roma, via Confalonieri, 5, contro il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale dell'art. 1 commi 118; 138; 141; 142; 143; 146; 448; 455;  456;  459;

da 461 a 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del 29 dicembre 2012, suppl. ord. n. 212/L.

    Per violazione:

        degli articoli 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto  1972,  n. 670 (Statuto speciale);

        del  titolo  VI  dello  Statuto  speciale,   in   particolare dell'art. 79;

        del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

        del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare dell'art. 2), e

        dell'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526;

        degli articoli 117, 118, 119  e  120  della  Costituzione  in combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3;

        del principio di leale collaborazione,

    nei modi e per i profili di seguito illustrati.

 

                           Fatto e diritto

 

Premessa

    Il presente ricorso si riferisce  ad  alcune  disposizioni  della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per  la  formazione  del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'

2013).

    Tale  legge,  conformemente  alla  sua   natura,   ha   contenuto eterogeneo,  e  contenuto   eterogeneo   hanno   anche   le   diverse disposizioni qui impugnate.

    E'  risultato  percio'  preferibile  evitare  una   illustrazione generale in fatto,  e  trattare  invece  direttamente  delle  singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia

il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto.

    Alcune delle disposizioni qui impugnate sono certamente destinate ad applicarsi alla ricorrente Regione, in quanto  esse  espressamente includono la Regione Trentino-Alto Adige tra i propri destinatari.

    In  altri  casi  l'intenzione  del  legislatore  di  riferire  le discipline contestate alla ricorrente Regione non e' certa,  ed  anzi e' possibile intenderle nel senso che esse non si applichino ad essa.

Infatti, la legge n. 228/2012 contiene  all'art.  1,  comma  554  una clausola di  salvaguardia  cosi  formulata:  «le  regioni  a  Statuto speciale e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  attuano  le disposizioni di cui alla presente legge  nelle  forme  stabilite  dai rispettivi  statuti  di  autonomia  e   dalle   relative   norme   di

attuazione».

    La ricorrente Regione ritiene  che  tale  clausola  debba  essere intesa nel senso di un generale rinvio al meccanismo delle  norme  di attuazione  -  quale  meccanismo  generale  previsto  dagli   Statuti

speciali - e ad eventuali  meccanismi  differenziati  previsti  dalle stesse norme di attuazione per specifici ambiti.

    Tuttavia, ne' la particolare  formulazione  della  clausola  (con l'assegnazione alle stesse regioni speciali e province autonome di un compito attuativo),  ne'  il  contenuto  delle  singole  disposizioni impugnate consentono di escludere che esse intendano applicarsi - sia pure indirettamente - anche  in  regione  Trentino-Alto  Adige.  Cio' giustifica la loro contestazione con il  presente  ricorso;  qualora, invece,  si  dovesse   condividere   che   il   comma   554   escluda l'applicabilita' delle norme impugnate in questa regione, senza porre

per il futuro vincoli di contenuto alle  norme  di  attuazione  dello Statuto, le ragioni di doglianza  verrebbero  meno,  in  relazione  a tutte le disposizioni  che  non  si  riferiscono  espressamente  alla

ricorrente Regione.

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 118

    Il comma 118 modifica l'art. 16, comma 3, quarto periodo del d.l. n. 95/2012.

    L'art. 16,  comma  3,  stabilisce  ora  che,  «con  le  procedure

previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni  a

Statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Balzano

assicurano  un  concorso  alla   finanza   pubblica   per   l'importo

complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni  di

euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e  1.575

milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» (primo periodo). Inoltre,

si prevede che fino «all'emanazione delle norme di attuazione di  cui

al predetto art. 27, l'importo del concorso  complessivo  di  cui  al

primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere

sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla  base  di

apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali  in  sede

di Conferenza» Stato-Regioni «e recepito con  decreto  del  Ministero

dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno»

(secondo  periodo,  modificato  dall'art.  1,  comma  469,  legge  n.

228/2012); ma  in  caso  di  mancato  accordo,  «l'accantonamento  e'

effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze

da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione  alle

spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno  2011,  dal

SIOPE» (terzo periodo, modificato dall'art. 1, comma  469,  legge  n.

228/2012).

    Ancora, si prevede inoltre che fino «all'emanazione  delle  norme

di attuazione., gli obiettivi del patto di stabilita'  interno  delle

predette autonomie speciali sono rideterminati  tenendo  conto  degli

importi incrementati di 500 milioni di  euro  annui  derivanti  dalle

predette procedure» (quarto periodo,  come  modificato  dall'art.  1,

comma 118, legge n. 228/2012).

    Dunque, la norma impugnata  aumenta  di  500  milioni  annui  gli

obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni  speciali  e,

in sostanza, anche la misura del concorso delle stesse  regioni  alla

finanza pubblica, previsto dal primo periodo dell'art. 16, comma 3.

    Questa regione ha gia' impugnato l'art.  16,  comma  3,  d.l.  n.

95/2012 con il ricorso n. 155/2012.  Per  l'art.  1,  comma  118,  si

possono dunque richiamare le argomentazioni svolte in quella sede:

    «Siamo, dunque, di fronte ad una ulteriore rilevante  sottrazione

di risorse alle regioni speciali, che si aggiunge a  quelle  previsti

dall'art. 14 d.l. n. 78/2010, dall'art. 20, comma 5, d.l. n. 98/2011,

dall'art. 1, comma 8, d.l. n. 138/2011 (come sintetizzati e ripartiti

dal comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del  2011)  e  dall'art.

28, comma 3, d.l. n. 201/2011. Come le precedenti, essa  e'  disposta

su base meramente  potestativa,  come  se  le  norme  statutarie  che

definiscono la finanza della Regione Trentino-Alto Adige non avessero

alcun  valore,  o  fossero  liberamente  disponibili  da  parte   del

legislatore statale.

    Infatti, la sottrazione di risorse qui contestata non  ha  alcuna

base statutaria. Al  contrario,  le  disposizioni  dello  Statuto,  a

partire dal fondamentale art. 69, sono  rivolte  ad  assicurare  alla

regione le finanze necessarie all'esercizio delle finzioni: in base a

tale disposizione, «sono  devoluti  alla  regione  i  proventi  delle

imposte ipotecarie percette nel  suo  territorio,  relative  ai  beni

situati nello stesso» (comma 1). Sono «altresi' devolute alla regione

le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate  tributarie

dello Stato, percette nel territorio  regionale:  a)  i  nove  decimi

delle imposte sulle  successioni  e  donazioni  e  sul  valore  netto

globale delle successioni; b) i due decimi  dell'imposta  sul  valore

aggiunto, esclusa  quella  relativa  all'importazione...  c)  i  nove

decimi del provento del lotto, al netto delle vincite» (comma 2).  E'

chiaro che la devoluzione statutaria di  importanti  percentuali  dei

tributi riscossi nella regione non avrebbe alcun senso, se poi  fosse

consentito alla legge ordinaria dello Stato di  riportare  all'erario

tali risorse, per di piu' con determinazione unilaterale e  meramente

potestativa.

    L'art. 16, comma 3, viola altresi' l'art. 2, comma 108, legge  n.

191/2009 (approvato ai sensi dell'art. 104 St.: v.  l'art.  2,  comma

106, legge n. 191/2009), che, nel dare attuazione all'art. 69 St., ha

stabilito che «le quote dei proventi erariali spettanti alla  regione

Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e  di

Bolzano ai sensi degli articoli  69,  70  e  75»  dello  Statuto,  «a

decorrere dal 1° gennaio 2011,  sono  riversate  dalla  struttura  di

gestione individuata dall'art. 22 del decreto  legislativo  9  luglio

1997, n. 241, per i tributi oggetto  di  versamento  unificato  e  di

compensazione, e dai  soggetti  a  cui  affluiscono,  per  gli  altri

tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto

infruttifero,  intestato  ai  medesimi  enti,  istituito  presso   la

tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi  da  definire

con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,

adottato previa intesa con la regione e le province autonome».

    Inoltre, l'art. 79 dello Statuto di autonomia disciplina ormai in

modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo  le  quali  la

regione  e  le  province  assolvono  gli   «obblighi   di   carattere

finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di

stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della

finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (comma  1):  e  -

come lo stesso art. 79 esplicitamente precisa - tali regole  «possono

essere modificate esclusivamente con la procedura prevista  dall'art.

104», mentre «fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il

concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1» (comma

2). Ed il comma 4 ribadisce che  «le  disposizioni  statali  relative

all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta'. non

trovano applicazione con riferimento alla regione e alle  province  e

sono  in  ogni  caso  sostituite  da  quanto  previsto  dal  presente

articolo».

    Con le disposizioni statutarie sopra ricordate  l'impugnato  art.

16, comma 3, si pone in insanabile conflitto.  Le  risorse  spettanti

alla Regione  non  possono  essere  semplicemente  «acquisite»  dallo

Stato, mentre la regione stessa concorre al risanamento della finanza

pubblica nei modi direttamente previsti dall'art. 79  o  comunque  in

quelli regolati dall'art. 79 (v. il comma 3). Si tratta di un  regime

speciale,  che  non  puo'   essere   alterato   unilateralmente   dal

legislatore ordinario.

    Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari  fra  Stato  e

regioni speciali e' dominato dal principio  dell'accordo,  pienamente

riconosciuto  nella  giurisprudenza  costituzionale:  v.  le   sentt.

82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010.

    Non puo' ingannare, in questo come negli altri  casi,  il  rinvio

alle  norme  di   attuazione   dello   Statuto.   In   primo   luogo,

l'accantonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e' gia'

autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione dell'art. 69

St. e in una sottrazione delle risorse disponibili per la regione, al

di  fuori  delle  regole  di  coordinamento   finanziario   stabilite

dall'art. 79.

    La  riduzione   delle   risorse   e'   operata   direttamente   e

unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo  Statuto

e con il principio consensuale che domina  i  rapporti  tra  Stato  e

regioni speciali in materia finanziaria (v. le senti. sopra citate).

    In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione,  l'art.

79 e' modificabile solo con la procedura di cui all'art.  104  St.  e

non in sede di attuazione.  In  terzo  luogo,  l'art.  16,  comma  3,

determina (illegittimamente) un vincolo di contenuto per le norme  di

attuazione,  per  cui  il  rinvio  alla  fonte  «concertata»   appare

fittizio.

    In definitiva, come detto, l'art. 16, comma 3,  viola  l'art.  79

St., comma 1, 2, e 4, primo periodo, perche' i modi in cui la regione

concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o sono

fissati direttamente dallo stesso art.  79  o  vanno  concordati  tra

Stato e regione, sempre in base all'art. 79.

    Corrispondentemente, e'  violato  l'art.  104,  che  richiede  il

consenso della regione per la modifica  delle  norme  del  titolo  VI

dello Statuto.

    Inoltre, e' violato l'art. 107 St., perche'  una  fonte  primaria

pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione.

    Ancora,  l'art.  16,  comma  3,  viola  l'art.  69  St.,  perche'

diminuisce   l'importo   spettante   alla   regione   a   titolo   di

compartecipazioni, in base alla suddetta norma statutaria.

    E', poi, ulteriormente  e  specificamente  illegittimo  e  lesivo

l'art. 16,  comma  3,  la'  dove  prevede  il  criterio  del  riparto

dell'accantonamento («in proporzione alle spese sostenute per consumi

intermedi desunte,  per  l'anno  2011,  dal  SIOPE»).  Infatti,  tale

criterio non risulta in alcun  modo  pariteticamente  concordato  tra

Stato e regioni speciali, in contrasto con il  principio  consensuale

di cui sopra, oggi stabilito espressamente nello Statuto speciale per

la determinazione del patto di stabilita' (e comunque sempre  seguito

nelle precedenti leggi finanziarie dello Stato).

    Da ultimo, e ferme restando le censure fino ad  ora  esposte,  la

disposizione di cui al comma 3 e' autonomamente altresi'  illegittima

nella parte in cui dispone un concorso  che  «a  decorrere  dall'anno

2015» si protrae a tempo indeterminato.

    In effetti, anche nei casi in cui - peraltro  sul  fondamento  di

basi giuridiche che non  possono  essere  applicate  alla  ricorrente

Regione - codesta Corte costituzionale ha ammesso la legittimita'  di

speciali contribuzioni verso lo Stato, e' pur  sempre  rimasto  fermo

che  tali  contribuzioni  si  correlano  a  situazioni  temporalmente

definite, e non possono divenire il regime  permanente  dei  rapporti

finanziari (v. in particolare  sent.  193/2012).  Di  qui  la  palese

illegittimita' anche in relazione a questo specifico profilo». Per le

stesse ragioni e' illegittimo l'art. 1, comma 118.

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 138, nella  parte

in cui introduce i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del d.l.

n. 98/2011.

    L'art. 1, comma 138, aggiunge diversi commi nell'art. 12 d.l.  n.

98/2011, tra i quali rilevano qui i commi 1-ter e 1-quater.

    Il comma 1-ter dispone che «a decorrere dal 1°  gennaio  2014  al

fine di pervenire a risparmi di spesa  ulteriori  rispetto  a  quelli

previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli

enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  effettuano  operazioni  di

acquisto di immobili solo ove  ne  siano  comprovate  documentalmente

l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile

del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata  dall'Agenzia

del demanio, previo rimborso delle spese. Delle  predette  operazioni

e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto  alienante

e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente».

    Tale norma, qualora fosse ritenuta applicabile a questa  regione,

sarebbe  lesiva  delle  prerogative  costituzionali  regionali  sotto

diversi profili.

    In primo luogo, si tratta  di  una  norma  che  interviene  nella

materia del coordinamento della finanza pubblica ma non ha  carattere

di principio  fondamentale,  in  quanto  e'  una  norma  dettagliata,

direttamente applicabile, che limita una voce  puntuale  di  spesa  e

pone un vincolo  non  temporaneo.  Essa,  dunque,  viola  l'autonomia

finanziaria della Regione  (Titolo  VI  dello  Statuto  e  d.lgs.  n.

268/1992) e l'art. 117, comma 3, Cost. (se ritenuto piu' favorevole),

che prevede la competenza concorrente  in  materia  di  coordinamento

della finanza pubblica. opportuno ricordare che «spetta alla  regione

e alle province emanare norme in materia di bilanci,  di  rendiconti,

di amministrazione del patrimonio e  di  contratti  della  regione  e

delle province medesime e degli enti da  esse  dipendenti»  (art.  16

d.lgs. n. 268/1992).

    Inoltre, il nuovo art. 12, comma 1-ter, d.l. n. 98/2011, dettando

norme  direttamente  applicabili  in  una   materia   di   competenza

regionale, viola l'art. 2  d.lgs.  n.  266/1992,  che  stabilisce  un

regime di separazione tra  fonti  statali  e  fonti  regionali  nella

materie di  competenza  regionale.  L'obbligo  di  mero  adeguamento,

previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, e' ribadito - per  le  leggi

aventi  finalita'  di  coordinamento  della  finanza   pubblica   che

concretano limiti statutari - dall'art. 79, comma 4, secondo periodo,

dello Statuto speciale.

    Ancora, il vincolo a  far  attestare  la  congruita'  del  prezzo

dall'Agenzia del demanio, «previo rimborso  delle  spese»  viola  sia

l'autonomia amministrativa  che  l'autonomia  finanziaria  regionale.

Quanto alla prima, risulta in particolare violato l'art. 4 del d.lgs.

n. 266 del 1992, che vieta l'assunzione da parte statale di  funzioni

amministrative  locali,  nelle  materie  di   competenza   regionale.

Inoltre,  le  scelte  dell'amministrazione  regionale   o   dell'ente

regionale sarebbero condizionate da un  organo  statale,  realizzando

cosi' una forma di controllo di merito anomala  e  non  prevista  ne'

dallo statuto ne' dalla Costituzione.

    Quanto all'autonomia finanziaria, risulta evidentemente incongruo

che il legislatore statale obblighi la  regione  a  corrispondere  un

rimborso per una prestazione che essa sarebbe costretta a richiedere,

pur avendo gli uffici  regionali  piena  competenza  e  capacita'  in

materia.

    Infine, la norma in questione viola l'art. 79 dello Statuto,  che

regola in modo esaustivo le modalita' di concorso  della  Regione  al

risanamento della finanza pubblica e le procedure di definizione  del

patto di stabilita' interno, precisando che  «le  misure  di  cui  al

comma 1 possono essere modificate  esclusivamente  con  la  procedura

prevista dall'art. 104  e  fino  alla  loro  eventuale  modificazione

costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica  di  cui

al comma 1» (comma 2), che, «al fine di assicurare il  concorso  agli

obiettivi di finanza pubblica, la regione e  le  province  concordano

con il Ministro dell'economia e delle finanze gli  obblighi  relativi

al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi  di  bilancio

da conseguire in ciascun periodo», che «non si  applicano  le  misure

adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante  territorio

nazionale»  (comma  3)  e  che  «le  disposizioni  statali   relative

all'attuazione degli obiettivi di  perequazione  e  di  solidarieta',

nonche' al rispetto degli obblighi derivanti

    dal patto di stabilita' interno,  non  trovano  applicazione  con

riferimento alla  regione  e  alle  province  e  sono  in  ogni  caso

sostituite da quanto previsto dal presente articolo» (comma 4).

    Il nuovo art. 12, comma 1-quater, d.l. n. 98/2011  statuisce  che

«per l'anno 2013 le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto

economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come

individuate dall'ISTAT  [...],  non  possono  acquistare  immobili  a

titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che

si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia  stipulata

per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose,  la  disponibilita'  di

locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare  ad

avere la disponibilita' di immobili venduti[...]».

    Anche tale norma, qualora fosse applicabile alla regione, sarebbe

illegittima  per  le  medesime  ragioni  illustrate  con  riferimento

all'art. 12, comma 1-ter, poiche' anch'essa e' una norma  dettagliata

di coordinamento della finanza pubblica, direttamente applicabile.

3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 141, 142,  143  e

146

    L'art.  1,  comma  141,  legge  n.  228/2012  stabilisce   quanto

segue:«ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'

previste dalle vigenti  disposizioni,  negli  anni  2013  e  2014  le

amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato

della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) [...] non possono effettuare spese di

ammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  in  media

negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,  salvo  che

l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle  spese  connesse  alla

conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei  revisori  dei

conti o l'ufficio centrale di  bilancio  verifica  preventivamente  i

risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore  spesa

derivante dall'attuazione del presente  comma.  La  violazione  della

presente disposizione e' valutabile  ai  fini  della  responsabilita'

amministrativa e disciplinare dei dirigenti».

    Il comma 142, dal canto suo,  dispone  che  «le  somme  derivanti

dalle  riduzioni  di  spesa  di  cui  al  comma  141   sono   versate

annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti  e  dalle

amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito  capitolo

dell'entrata del bilancio dello  Stato.  Il  presente  comma  non  si

applica agli enti e agli  organismi  vigilati  dalle  regioni,  dalle

province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali».

    In base al comma 143, «ferme restando le misure  di  contenimento

della spesa gia' previste dalle  disposizioni  vigenti,  a  decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge  e  fino  al  31

dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma  141  non

possono acquistare autovetture ne'  possono  stipulare  contratti  di

locazione finanziaria aventi  ad  oggetto  autovetture.  Le  relative

procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9  ottobre  2012  sono

revocate».

    Il comma 144 precisa che «le disposizioni dei commi da 141 a  143

non si applicano per gli acquisti  effettuati  per  le  esigenze  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali  di

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi  sociali

e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza».

    Il comma 145 dispone che «per le regioni l'applicazione dei commi

da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da  parte  dello

Stato dei trasferimenti erariali di cui  all'art.  2,  comma  1,  del

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».

    Infine, il comma 146 stabilisce che «le amministrazioni pubbliche

individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge  31  dicembre

2009, n. 196,[...]  possono  conferire  incarichi  di  consulenza  in

materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati,

in cui  occorra  provvedere  alla  soluzione  di  problemi  specifici

connessi al funzionamento  dei  sistemi  informatici.  La  violazione

della disposizione di cui al presente comma  e'  valutabile  ai  tini

della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti».

    I commi 141, 143 e 146 sono norme  dettagliate  di  coordinamento

finanziario, che limitano voci ultra-minute  di  spesa  (acquisto  di

mobili e arredi, compravendite e contratti di  locazione  finanziaria

aventi ad oggetto autovetture, consulenze in materia informatica). Si

tratta di norme direttamente applicabili e, nel caso del  comma  146,

non  temporanee  (mentre  i  commi  141  e  143  fissano  un   limite

temporale). Dunque, qualora tali norme fossero ritenute applicabili a

questa  Regione  (nonostante  la  clausola  di  salvaguardia  di  cui

all'art. 1, co. 554),  esse  sarebbero  illegittime  per  le  ragioni

illustrate sopra con riferimento al comma 138, che si  intendono  qui

richiamate. Quanto al comma 142, esso "non si  applica  agli  enti  e

agli organismi vigilati dalle regioni,  dalle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano e dagli enti locali" e, quindi, si puo'  ritenere

che, a maggior ragione, esso non  dovrebbe  applicarsi  alla  Regione

Trentino-Alto  Adige  (tenendo  conto  anche  del  comma  554).  Esso

dovrebbe intendersi  dunque  nel  senso  che  -  essendo  le  Regioni

speciali gia' tutelate dalla clausola di salvaguardia -  non  vi  era

bisogno per essa di specificare la non applicazione.

    Nel caso in cui, invece, esso sia inteso come rivolto anche  alle

Regioni speciali, si dovrebbe  censurare  l'obbligo  di  versare  "le

somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al  comma  141...  ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato",  in  quanto

esso si tradurrebbe in un ulteriore contributo a carico del  bilancio

regionale. La previsione di tale contributo da  parte  della  Regione

violerebbe, da un lato, l'art. 69  Statuto,  in  quanto  parte  delle

risorse affluite alla Regione in base a tale norma statutaria sarebbe

unilateralmente avocata dal legislatore statale; dall'altro l'art. 79

St., che regola in modo compiuto i modi in cui  la  Regione  concorre

agli obiettivi di finanza pubblica, ed il principio  dell'accordo  in

materia finanziaria (si possono qui richiamare  anche  gli  argomenti

illustrati nel punto 1 del presente ricorso).

4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 448

    Il comma 448 dispone  che,  "ai  fini  della  tutela  dell'unita'

economica della Repubblica, le regioni  e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi  di

finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  da

449 a 472, che costituiscono principi fondamentali  di  coordinamento

della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e

119, secondo comma, della Costituzione".

    Il comma 448 mira ad assimilare la  Regione  Trentino-Alto  Adige

alle Regioni ordinarie e alle altre Regioni speciali, assoggettandola

alle disposizioni dettate dalla l. 228/2012 in materia  di  patto  di

stabilita'.

    Si e' gia' visto, pero', che l'art. 79 dello Statuto,  introdotto

a seguito di esplicito  accordo  con  lo  Stato,  concluso  ai  sensi

dell'art. 104 dello stesso Statuto, disciplina in modo  specifico  la

posizione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome

e regola in modo completo le modalita' con cui la Regione concorre al

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, precisando in modo

espresso che "le misure di cui al comma 1 possono  essere  modificate

esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino

alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli

obiettivi di finanza pubblica  di  cui  al  comma  1",  che  "non  si

applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel

restante territorio nazionale" (co. 3) e che "le disposizioni statali

relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di  perequazione   e   di

solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto

di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla

regione e alle province e sono in  ogni  caso  sostituite  da  quanto

previsto dal presente articolo" (co. 4).

    Il comma 448 si pone in chiaro e netto contrasto  con  l'art.  79

St.

    Il  legislatore  ordinario  non  puo'  alterare   unilateralmente

l'assetto  dei  rapporti  in  materia  finanziaria  disegnato   dallo

Statuto, assimilando la posizione della Regione Trentino-Alto Adige -

regolata da disciplina speciale - a quella delle  Regioni  ordinarie.

Del resto, tutto il  regime  dei  rapporti  finanziari  fra  Stato  e

Regioni speciali e' dominato dal principio  dell'accordo,  pienamente

riconosciuto  nella  giurisprudenza  costituzionale:  v.  le   sentt.

82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000. 133/2010.

    Inoltre, il comma 448 viola l'art. 2 d. lgs. 266/1992, in  quanto

esso presuppone la diretta  applicabilita'  delle  norme  richiamate,

mentre il d. lgs. 266/1992  esclude  la  diretta  applicazione  delle

norme statali in  materia  regionale  (come  il  coordinamento  della

finanza pubblica). L'esistenza di un mero dovere di adeguamento  alle

leggi  statali  aventi  finalita'  di  coordinamento  della   finanza

pubblica e' ribadita dallo stesso  art.  79,  co.  4,  dello  Statuto

speciale: "La regione e le  province  provvedono  alle  finalita'  di

coordinamento  della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche

disposizioni  legislative   dello   Stato,   adeguando   la   propria

legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4

e 5".

    Ne' il comma 448 potrebbe fondarsi sul riferimento  alla  "tutela

dell'unita'  economica  della  Repubblica",  che  evoca   il   potere

sostitutivo di cui all'art. 120 Cost.: basti dire che, per le materie

statutarie (il  coordinamento  della  finanza  pubblica  era  materia

concorrente gia' nel sistema  statutario),  restano  fermi  i  poteri

sostitutivi previsti dalle norme di attuazione (art. 8 dPR 526/1987),

come chiarito da codesta Corte nella sent. 236/2004.

    D'altronde, il rinvio generico  fatto  ai  commi  da  449  a  472

risulta chiaramente incongruo, se si analizza il loro contenuto.

    In particolare, i commi da 449 a 453 si  rivolgono  espressamente

alle sole Regioni ordinarie  e  l'estensione  dei  vincoli  che  esse

pongono alle autonomie speciali  in  quanto  "costituiscono  principi

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica" contraddice  il

regime specifico di cui tali autonomie - e in ogni caso la ricorrente

Regione  -  godono  secondo  lo  Statuto.  Il   comma   454   esclude

espressamente la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome

di Trento e di Bolzano dal proprio ambito di applicazione. Invece,  i

commi da 455 a 457, 459, nonche' da 461 a 465 si  rivolgono  anche  o

solo  alla  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  alle  Province

autonome di Trento e di Bolzano, e sono specificamente impugnati  nei

punti che seguono.

5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 455 e 456.

    Il comma 455 dispone che, "al fine di assicurare il concorso agli

obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto  Adige  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano concordano con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal  2013  al

2016, il saldo programmatico  calcolato  in  termini  di'  competenza

mista, determinato aumentando il saldo  programmatico  dell'esercizio

2011: a) degli importi indicati per il  2013  nella  tabella  di  cui

all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.  183;  b)

del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del  decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201... come rideterminato dall'articolo 35, comma

4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,...  e  dall'articolo  4,

comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16...; c) degli  importi

indicati nel decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

relativi  al  2013,  2014,  2015  e  2016,  emanato   in   attuazione

dell'articolo 16, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.

95,...;  d)  degli  ulteriori  contributi  disposti  a  carico  delle

autonomie speciali". A tale fine, "entro il 31 marzo di ciascun anno,

il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al  Ministro

dell'economia e delle finanze".

    Il comma 456 stabilisce che, "in caso di mancato accordo  di  cui

ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio,... gli obiettivi della regione

Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano

sono determinati  applicando  agli  obiettivi  definiti  nell'accordo

relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455".

    Dunque, il comma 455 prevede in teoria l'accordo tra  la  Regione

ed il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per  il  patto  di

stabilita', ma in realta' stabilisce  unilateralmente  che  il  saldo

programmatico  e'  "determinato  aumentando  il  saldo  programmatico

dell'esercizio 2011" dei contributi  previsti  da  alcune  leggi.  Il

comma  456  conferma  il  carattere  illusorio  della  determinazione

concordata del patto, in quanto rende facoltativo l'accordo.

    I commi 455 e 456 violano, in primo  luogo,  l'art.  79,  co.  3,

primo periodo dello Statuto (secondo il quale "al fine di  assicurare

il concorso agli obiettivi di  finanza  pubblica,  la  regione  e  le

province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli

obblighi relativi al patto di stabilita' interno con  riferimento  ai

saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo"), che assicura la

natura pattizia della regolazione degli obblighi relativi al patto di

stabilita' interno.

    Inoltre,  essi  violano  il  principio  dell'accordo  in  materia

finanziaria, risultante dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze

n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000 e  n.

133 del 2010).

    Ancora, le norme  sono  affette  da  irragionevolezza  in  quanto

internamente contraddittorie, perche' da un lato prevedono un accordo

e, dall'altro, lo vanificano tramite una definizione aprioristica del

suo contenuto. I commi 455 e 456 contraddicono anche il comma 458, in

base al quale "l'attuazione dei commi 454,  455  e  457  avviene  nel

rispetto degli statuti delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano e delle  relative  norme  di

attuazione". La Regione e' legittimata a far valere il  principio  di

ragionevolezza (art. 3 Cost.) perche' le norme impugnate rientrano in

materia regionale (coordinamento della finanza pubblica)  e  incidono

sull'autonomia finanziaria della Regione.

    Il comma 456, in particolare, ha  per  effetto  la  vanificazione

della  previsione  di  un'intesa  di  natura  forte  con  lo   Stato,

prevedendo  che  al  "mancato  accordo"   segua   la   determinazione

unilaterale (predefinita dalla  legge)  degli  obiettivi  finanziari.

Cio' implica violazione del principio di leale collaborazione, che si

declina nell'art.  79,  co.  3,  primo  periodo  e  nelle  norme  che

richiedono il consenso della Regione per la disciplina  dei  rapporti

finanziari con lo Stato (artt. 104 e 107 Statuto speciale).

    Il legislatore statale non puo' prevedere che la possibilita'  di

una decisione unilaterale scatti semplicemente "in  caso  di  mancato

accordo", dato che  cio'  "vanifica  la  previsione  dell'intesa,  in

quanto  attribuisce  ad  una  delle  parti  'un   ruolo   preminente,

incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata  [...]  dalla

paritaria codeterminazione dell'atto"' (sent.  121/2010);  e'  invece

necessario, come messo in luce dalla  giurisprudenza  costituzionale,

che il legislatore preveda meccanismi paritetici volti a superare  il

dissenso (sent. 383/2005).

    Ma il punto decisivo e' che comunque - come sopra  esposto  -  di

fronte al  vincolo  posto  dall'art.  79,  comma  3,  dello  Statuto,

liberamente  e  volontariamente  posto  dallo  Stato  ad  un  livello

superiore a quello della  legislazione  ordinaria,  tale  legislatore

ordinario non puo' neppure esso stabilire una propria disciplina  per

il caso di mancato accordo. Per esercitare un potere  unilaterale  lo

Stato deve utilizzare una  fonte  di  rango  pari  o  superiore  allo

Statuto speciale, secondo le regole proprie delle sue diverse parti.

    E non occorre ricordare che lo Statuto speciale  e'  esso  stesso

una fonte statale, in parte di livello costituzionale, in parte - con

riferimento al Titolo VI - di livello subcostituzionale, ma  comunque

superiore alla legge ordinaria.

6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 459.

    Il comma 459 dispone che "le regioni  a  statuto  speciale  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano concorrono  al  riequilibrio

della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai  commi  454,

455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un  risparmio  per

il bilancio dello  Stato,  mediante  l'assunzione  dell'esercizio  di

funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite

dai rispettivi statuti, di specifiche nonne di attuazione statutaria;

tali norme di attuazione  precisano  le  modalita'  e  l'entita'  dei

risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o

comunque per annualita' definite".

    Anche tale disposizione  eccede  la  competenza  del  legislatore

ordinario.  Infatti,  la  fattispecie  dell'assunzione  di   funzioni

statali e' anch'essa disciplinata  dall'art.  79  dello  Statuto,  il

quale  dispone  che  "la  regione   e   le   province   concorrono...

all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti

dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle

altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla

normativa statale:... c) con il  concorso  finanziario  ulteriore  al

riequilibrio della finanza pubblica mediante  l'assunzione  di  oneri

relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate,  definite

d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche'  con

il finanziamento di iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche  ai

territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia". Nel

comma 2 si aggiunge che "le misure di cui al comma 1  possono  essere

modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104

e fino alla loro eventuale modificazione  costituiscono  il  concorso

agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1".

    Poiche'  e'  pacifico  che  il  legislatore  ordinario  non  puo'

sovrapporsi alla speciale disciplina dettata dallo  Statuto,  se  non

con la procedura di cui all'art. 104 St., ne risulta  in  modo  piano

l'illegittimita' della disposizione impupata.

    Il comma 459 viola anche l'art.  107  St.,  perche'  pretende  di

vincolare,  in  parte,  il  contenuto  delle  norme   di   attuazione

statutaria.

7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461-465.

    I commi da 461 a 465 prevedono le  condizioni  per  l'adempimento

del patto di stabilita',  i  casi  di  inadempimento  e  le  relative

sanzioni, anche in relazione alla Regione Trentino-Alto Adige.

    Il comma 461 dispone che, "ai fini della  verifica  del  rispetto

degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna  regione  e

provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine  perentorio

del 31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  al

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta  dal

rappresentante legale e dal responsabile  del  servizio  finanziario,

secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al

comma 460".  La  disposizione  prosegue  statuendo  che  "la  mancata

trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31

marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno";  nel

caso "in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti

il rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui

all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 149".

    Il comma 462 stabilisce quanto segue:

    "In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  la

Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  a

quello dell'inadempienza: a) e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del

bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per  la

trasmissione della certificazione relativa al rispetto del  patto  di

stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza  tra  il

risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.  Per

gli enti per i quali il patto di stabilita' interno  e'  riferito  al

livello della spesa, si assume quale  differenza  il  maggiore  degli

scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013,

per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno  e'  riferito

al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore  degli

scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o  di

competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei

sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere

sulle giacenze  depositate  nei  conti  aperti  presso  la  tesoreria

statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito  dalla

normativa vigente per la trasmissione della certificazione  da  parte

dell'ente territoriale, si procede al blocco  di  qualsiasi  prelievo

dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non

viene acquisita[...]; b) non puo' impegnare spese correnti, al  netto

delle spese per la sanita', in misura superiore  all'importo  annuale

minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c)

non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui  e

i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni  creditizie

e finanziarie per il finanziamento degli investimenti  devono  essere

corredati da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento

degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'   interno   per   l'anno

precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non

puo' procedere al finanziamento o al  collocamento  del  prestito  in

assenza  della  predetta  attestazione;  d)  non  puo'  procedere  ad

assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia

tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione

coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'

divieto di stipulare contratti di servizio che  si  configurino  come

elusivi della presente disposizione; e) e' tenuta a rideterminare  le

indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e  dei

componenti della Giunta con una riduzione del 30 per  cento  rispetto

all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010".

    Il comma 463 dispone che "le regioni e le  province  autonome  di

Trento  e  di  Bolzano  che  si  trovano  nelle  condizioni  indicate

dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo 6 settembre 2011 , n. 149, si considerano  adempienti  al

patto  di  stabilita'  interno  se,  nell'anno  successivo:  a)   non

impegnano spese correnti, al netto delle spese  per  la  sanita',  in

misura  superiore  all'importo  annuale  minimo  dei   corrispondenti

impegni   effettuati   nell'ultimo   triennio;   b)   non   ricorrono

all'indebitamento  per  gli  investimenti;  e)   non   procedono   ad

assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata  e

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi

di stabilizzazione in atto"; dispone ancora che "e' l'atto, altresi',

divieto di stipulare contratti di servizio che  si  configurino  come

elusivi  della  presente  disposizione",  che   "a   tal   fine,   il

rappresentante legale e  il  responsabile  del  servizio  finanziario

certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui  alle

lettere a)  e  b)  e  di  cui  alla  presente  lettera",  e  che  "la

certificazione e' trasmessa,  entro  i  dieci  giorni  successivi  al

termine di ciascun trimestre,  al  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato";  che

"in caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni  si

considerano inadempienti al patto di stabilita' interno", e  che  "lo

stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella  di

cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il  termine  perentorio

previsto per l'invio della certificazione".

    In base al comma 464, "alle regioni e alle province  autonome  di

Trento e di  Bolzano,  per  le  quali  la  violazione  del  patto  di

stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a

quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,  nell'anno

successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del

patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui  al  comma  462";  e'

inoltre disposto che "in tali casi, la comunicazione della violazione

del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  entro  30  giorni

dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente".

    Infine, in base al comma 465 "i contratti di servizio e gli altri

atti posti in essere dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto

di stabilita' interno sono nulli".

    Ad avviso della ricorrente Regione anche tali  disposizioni  sono

illegittime per violazione dell'art. 79 St., che pone le  regole  per

la definizione del  patto  di  stabilita',  precisando  che  "non  si

applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel

restante territorio nazionale" (co.  3)  e  in  particolare  che  "le

disposizioni  statali  relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di

perequazione e di solidarieta', nonche' al  rispetto  degli  obblighi

derivanti dal patto di stabilita' interno, non  trovano  applicazione

con riferimento alla regione e alle province  e  sono  in  ogni  caso

sostituite da quanto previsto dal presente articolo" (co. 4).

    E' evidente, nella disposizione concordata dell'art. 79  Statuto,

l'intento di creare una disciplina del patto di stabilita' completa e

completamente   sostitutiva   della   normativa   statale   ordinaria

concernente  il  patto  di  stabilita',  codificando  la   permanente

specialita',  sotto  questo  profilo,  della  Regione   Trentino-Alto

Adige/Südtirol.

    Ugualmente, e' evidente che le disposizioni  qui  impugnate  sono

"relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di  perequazione  e   di

solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto

di stabilita' interno" e che dunque esse  "non  trovano  applicazione

con riferimento alla regione e alle province" e sono  "sostituite  da

quanto previsto dal presente articolo": in questo caso come "in  ogni

caso", secondo l'espressa previsione dell'art. 79 Statuto.

    E'  dunque  illegittima,   nelle   impugnate   disposizioni,   la

previsione che esse si applichino alla ricorrente Regione.

    Posto il quadro statutario,  il  legislatore  statale  ordinario,

infatti, non puo' definire unilateralmente le condizioni  perche'  la

Regione  sia  considerata  adempiente  al  patto  di  stabilita',  le

fattispecie di inadempimento e le sanzioni, in  violazione  del  gia'

illustrato principio consensuale che domina i rapporti finanziari fra

Stato e Regioni speciali e degli  artt.  103,  104  e  107  St.,  che

richiedono o il procedimento di revisione costituzionale  o  comunque

un procedimento concertato per la modifica o attuazione del Titolo VI

dello Statuto.

 

                               P.Q.M.

 

    Voglia codesta Corte costituzionale  dichiarare  l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo 1, commi 118; 138; 141; 142;  143;  146;

448; 455; 456; 459; da 461 a 465 della legge  24  dicembre  2012,  n.

228,  Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e

pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), nelle parti,  nei

termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

        Padova-Roma, 25 febbraio 2013

 

                   Prof. avv. Falcon - Avv. Manzi

 

    ALLEGATI

    1) Deliberazione della Giunta regionale n.  33  del  12  febbraio

2013

    2) Procura speciale n. rep. 5667 del 18 febbraio 2013.

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