Ricorso n. 33 del 7 marzo 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 Marzo 2005 - 7 Marzo 2005 , n. 33
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 13 del 30-3-2005 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;
Contro la Regione Calabria in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 11 lettere b) ed f) della legge
regionale n. 36 del 29 dicembre 2004, pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 30 dicembre 2004 recante
«Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999 n. 23: Norme per il
trasporto pubblico locale».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 18 febbraio 2005 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro
proponente).
La legge regionale n. 36 del 29 dicembre 2004, utilizzando la
tecnica normativa della «novella», apporta modifiche alla legge
regionale 7 agosto 1999 n. 23, in materia di organizzazione del
trasporto pubblico locale e presenta aspetti di illegittimita'
costituzionale relativamente alle norme contenute nell'art. 1, comma
11, laddove dispone:
alla lettera b), che «Il 31 dicembre 2006 e' il termine
ultimo di gestione del servizi di cui al comma 1, in regime di
concessione, da parte delle Aziende che gia' li esercitano, fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 5»;
alla successiva lettera f) che «Dopo il 31 dicembre 2005 le
Associazioni Temporanee di Imprese e le Societa' Consortili a r.l.
costituitesi in esecuzione del precedente comma 5, affidatarie di
servizi di trasporto pubblico locale, potranno continuare a esercire
i suddetti servizi, mediante affidamento diretto, fino alla completa
attuazione dell'art. 16, comma 3, della presente legge, a condizione
che si siano trasformate in Societa' per azioni ovvero a
responsabilita' limitata».
La prima disposizione infatti, non e' in linea con la disciplina
nazionale in materia, di recepimento di principi comunitari, che
prevede la data del 31 dicembre 2005 quale termine ultimo di proroga,
sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3, della legge 1° agosto
2002 n. 166), che per i servizi automobilistici (art. 23, comma 3-bis
del decreto legge 24 dicembre 2003 n. 355, convertito nella legge 27
febbraio 2004, n. 47).
In proposito va evidenziato che il termine ulteriore di proroga
al 31 dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciate con
procedura diversa dall'evidenza pubblica, dall'art. 113, comma 15-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e' consentito solo nel
caso in cui le disposizioni previste per gli specifici settori non
stabiliscano un congruo periodo di transizione.
Ad ogni buon conto, l'art. 1 comma 48 della legge 15 dicembre
2004 n. 308, recante la delega per il riordino ambientale, ha
esplicitamente integrato l'art. 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, con una esplicita disposizione nel senso
non si applicano al settore del trasporto pubblico locale i termini
di proroga delle concessioni ivi previste e che invece valgono quelli
disciplinati dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni.
In conclusione, essendo tale periodo di transizione previsto
dalla normativa di settore ed essendo stata affermata la competenza
esclusiva dello Stato nel dettare le norme contenute nell'art. 113
del testo unico per gli enti locali (decisione della Corte
costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004), la previsione di una
proroga al 31 dicembre 2006, a favore dei concessionari del servizio
minimo di trasporto pubblico locale, si pone in contrasto con l'art.
117, comma 1 della Costituzione, in quanto e' suscettibile di
alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi,
in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento
della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli artt. 49 e
seguenti del Trattato CEE, e viola la competenza esclusiva statale in
materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo art. 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione.
Analoghe censure vengono svolte in relazione all'art. 1, comma
11, lettera f). Tale norma infatti prevedendo che, dopo il 31
dicembre 2005, le associazioni temporanee di imprese e le societa'
consortili a responsabilita' limitata, affidatarie di servizi di
trasporto pubblico locale, potranno continuare a esercitare i
suddetti servizi mediante affidamento diretto, a condizione che siano
trasformate in societa' per azioni o a responsabilita' limitata, si
pone in contrasto con i principi contenuti nel Trattato della
Comunita' europea in materia di tutela della concorrenza, consentendo
nella Regione Calabria un affidamento diretto non conforme alle norme
comunitarie e quindi illegittimo.
Infatti benche' sia consentito in astratto il cosiddetto
affidamento «in house» di pubblici servizi, e benche' la legittimita'
di tali affidamenti sia stata affermata dall'ordinamento comunitario,
i principi cautelativi imposti dallo stesso ordinamento (vedi da
ultimo la sentenza 11 gennaio 2005 in causa C-26/03 Stadt Halle)
prevedono che non sia sufficiente, affinche' operino legittimamente,
che le concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale,
cambino semplicemente natura giuridica, trasformandosi in societa'
per azioni o societa' a responsabilita' limitata. Occorrono invece
ulteriori condizioni, non previste dalla norma della Regione Calabria
ed, in particolare il rispetto dei seguenti requisiti previsti in
generale anche dal comma 5 lett. c) dell'art. 113 del TUEL: che si
tratti di societa' a capitale interamente pubblico, che l'ente o gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino su di esse un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che tali
societa' realizzino la parte piu' importante della loro attivita' con
l'ente o gli enti pubblici che le controllano.
Anche tale disposizione quindi si pone in contrasto con l'art.
117, comma 1 della Costituzione, in quanto suscettibile di alterare
il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in
violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli artt. 49 e seguenti
del Trattato CEE, e viola la competenza esclusiva statale in materia
di tutela della concorrenza, di cui al medesimo art. 117, comma 2,
lettera e) della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 11, lettere b) ed f) della legge regionale della
Calabria 36 del 29 dicembre 2004, pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Calabria n. 8 del 30 dicembre 2004 e si confida che,
prima della discussione del ricorso, la regione faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.
Roma, addi' 21 febbraio 2005
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
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