Ricorso n. 33 dell'11 aprile 2011 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 aprile 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 21 del 18.5.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (codice fiscale n...) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n...) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
Contro la Regione Molise, (codice fiscale n...) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 13, lett. a), c), comma 30, comma 41, lett. o) della Legge Regione Molise 1º febbraio 2011 n. 3, come da deliberata del Consiglio dei ministri in data 23 marzo 2011;
Sul B.U.R. Molise del 3 febbraio 2011 n. 3 e' stata pubblicata la Legge Regionale 1º febbraio 2011 n. 3, «Legge finanziaria regionale 2011».
Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 13, lett. a), c), comma 30, comma 41 lett. o) e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma l Cost. per i seguenti
Motivi
1) L'art. 1, comma 13 ha modificato l' art. 19 della 1.r. n. 3/2010 che detta talune disposizioni sull'organizzazione del servizio sanitario regionale.
Piu' in particolare l'art.1, comma 13, lett. a) aggiunge nel comma 1 dell'art. 19 1.r. n. 3/2010 il seguente periodo: «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012».
La norma richiamata sembra reiterare un'analoga disposizione gia' censurata da codesta Corte con decisione n. 77/2011.
Pronunciandosi sull'art. 19 che prevede la proroga dei contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa codesta Corte aveva infatti ritenuto che, attesa l'estrema latitudine della proroga, la disposizione pregiudicasse la
realizzazione dell'obiettivo fissato dal Piano di rientro sanitario e che percio' contrastasse con l'art. 117 terzo comma Cost..
E' altresi' pacifico l'insegnamento di codesta Corte che qualifica come principio di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che perseguono in vario modo la finalita' di contenimento della spesa sanitaria (cfr. sentenze n. 40 e 100 del 2010, n. 94 del 2009).
La disposizione che si impugna con il presente atto sembra vincolare le proroga dei contratti di lavoro del personale precario del servizio sanitario regionale alla coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell'art. 2 comma 88 della legge n. 191/09 che ha avuto esclusivamente la funzione di mantenere fermo l'assetto della gestione commissariale nelle regioni commisariate.
La norma non introduce di per se' nuovi obiettivi per il piano di rientro sanitario ed anzi afferma che laddove venga adottata le nuova pianificazione il commissariamento e' destinato a cessare.
La disposizione censurata nel presente giudizio appare dunque illogica e fuorviante non potendosi rintracciare nel parametro normativo statale ivi richiamato alcuna autorizzazione alla proroga del contratti di lavoro precario che priva appariva invece preclusa.
L'art. 1, comma 13, lett. a) contrasta anzi con il medesimo art. 2 comma 88 della 1. n. 191/09 ivi richiamata piegandone il contenuto precettivo ad una finalita' che gli e' del tutto estranea.
Si fa inoltre presente che il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA hanno valutato che, alla luce della grave situazione finanziaria determinata dai ritardi nell'attuazione del piano di rientro, dall'insufficienza dei programmi operativi 2010 e della rete ospedaliera coerenti con gli
obiettivi finanziari programmati, si sono consolidate le situazioni per il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012 di cui all'art. 1, comma 174 della legge n. 311/04.
La norma impugnata precostituendo vincoli alla futura adozione dei programmi predetti, ne pregiudicano la coerenza con gli obiettivi programmati compromettendo la piena attuazione dell'art. 2, comma 88 della 1.n. 191/09 che si configura come norma di coordinamento della finanza pubblica.
2) L'art. 1, comma 13 lett. c) sostituisce il comma 5 dell'art. 19, della 1.r. n. 33/2010 con il seguente: «5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell'uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attivita' di informazione scientifica indipendente attraverso l'utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente».
Cosi' disponendo il legislatore regionale viola l'art.117 comma terzo Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, professioni e tutela della salute.
Consentendosi infatti il reclutamento di nuove unita' di personale sanitario utilizzando profili professionali previsti dalla legislazione nazionale, si pone in contrasto con l'art. 12, comma 88 della l. n. 191/09 il quale prevede che, per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e gia' commissariate alla data di entrata
in vigore della legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile e gestionale.
Peraltro l'informazione scientifica e' un'attivita' svolta da aziende farmaceutiche e non si esplica attraverso l'impiego di profili professionali previsti dalla legislazione vigente.
La norma che si censura con il presente atto contrasta con il principio piu' volte ribadito da codesta Corte (da ultimo con le sentenze nn. 138 e 139 del 2009) secondo il quale la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni
deve rispettare il principio di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato.
Si deve inoltre rilevare che il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA hanno ritenuto che, alla luce della grave situazione finanziaria determinata dai ritardi nell'attuazione dei piani di rientro, dall'insufficienza dei programmi operativi 2010 e della rete ospedaliera coerenti con gli obbiettivi finanziari programmati, si sono consolidate le situazioni per il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012 di cui all'art. 1, comma 174 della legge n. 311/04.
La norma impugnata precostituendo vincoli alla futura adozione dei programmi predetti, ne pregiudicano la coerenza con gli obiettivi programmati compromettendo la piena attuazione dell'art. 2, comma 88 della legge n.191/09 che si configura come norma di coordinamento della finanza pubblica.
3) L'art.1, comma 30 della 1.r.n. 3/2011 contiene disposizioni in materia di personale.
In particolare si prevede che: "La Giunta regionale e' autorizzata ad indire una o piu' procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo d'impiego effettivamente svolto presso l'amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonche' strutture commissariali; B9 delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilita' previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica.».
Ancorandosi la facolta' di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente agli atti programmatori della dotazione organica la disposizione citata si pone in contrasto con il principi stabiliti dall'art. 14, comma 9 del DL n. 78/10 convertito dalla legge n. 122/10.
Tale disposizione prevede che: «Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente:
«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
Trattasi all'evidenza di una disposizione di coordinamento della finanza pubblica che pone limiti estremamente restrittivi alle nuove assunzioni e che viene pertanto ad essere elusa con conseguente violazione dell'art.117 comma terzo Cost. dalla norma che si impugna
con il presente atto.
4) L'art. l, comma 41, lett. o) modifica l'art. 20 della l.r. n. 24/05, recante la disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi.
In particolare tale disposizione prevede che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneita' per la raccolta dei tartufi, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100 euro, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilita' ambientale regionale di 3.000 euro denominato contributo di solidarieta'.
Tale contributo, che affluisce direttamente alla Tesoreria della regione, puo' essere supplito da parte dei residenti in regione, mediante la fornitura, nel corso dell'anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio a finalita' collettiva rivolti al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio, le cui modalita' sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura.
Tale norma si pone in contrasto con l'art.17 della legge quadro del 16 dicembre 1985, n. 752 che autorizza le regioni al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per la realizzazione delle finalita' previste dalla medesima legge, all'istituzione di una tassa di concessione regionale annuale per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta dei tartufi.
Il d.lgs n. 230/91prevede inoltre analogamente al numero d'ordine 27 tale tassa di concessione regionale senza fare tuttavia alcun cenno alla possibilita' di affiancarla con ulteriori forme di imposizione.
Conseguentemente il contributo regionale annuale di 3.000 euro viola l'art. 3 Cost. in quanto impone un balzello che non e' previsto in altre parti del territorio nazionale cosi' trattando differentemente situazioni soggettive identiche, l'art.117, comma secondo lett. e) in materia di sistema tributario che e' rimesso all'esclusiva competenza legislativa statale e l'art. 53 Cost. in quanto introduce una forma impositiva completamente svincolata dalla capacita' reddituale del contribuente.
Inoltre laddove si prevede che la prestazione alternativa al pagamento del tributo sia determinata con delibere di giunta regionale mediante dunque atti di natura amministrativa e non legislativa, contrasta con l'art. 23 Cost. che invece come noto
prevede che nessuna patrimoniale possa essere imposta se non in base ad una legge.
P. Q. M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare l'art. 1, comma 13, lett. a), c), comma 30, comma 41, lett. o) della Legge Regione Molise 1° febbraio 2011 n. 3, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011;
2. copia della Legge regionale impugnata.
Roma, 4 aprile 2011
L'Avvocato dello Stato: Aiello