Ricorso n. 34 del 2 marzo 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2006 , n. 34
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 14 del 5-4-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Toscana, in persona del presidente in carica (per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge regionale della Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 «Legge finanziaria per l'anno 2006», pubblicata sul B.U.R.T. n. 48 del 30 dicembre 2005 (e conseguentemente dell'art. 23-bis, comma 1, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 cosi' come modificato dalla suddetta norma). F a t t o L'art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70, nel modificare l'art. 23-bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), ridetermina a decorrere dal 1° gennaio 2006 gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. In particolare tale disposizione prevede che il comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 e' sostituito dal seguente: «In attuazione dell'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), a decorrere dal 1° gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' determinato in: ... (omissis).». Tale disposizione e' costituzionalmente illegittima in quanto viola i limiti di competenza attribuiti alla potesta' legislativa regionale. Pertanto, sulla base della delibera del Consiglio dei ministri in data 17 febbraio 2006, si propone il presente ricorso ex art. 127, primo comma Cost. per il seguente motivo di D i r i t t o Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) dell'art. 119 della Costituzione. L'art. 3 della legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma 24 «al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia», ha istituito dal 1° gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi' come definiti e disciplinati dall'art. 2 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915. Il suddetto art. 3, ai commi 25, 26 e 28 rispettivamente, definisce il presupposto dell'imposta, individua il soggetto passivo e determina la base imponibile del tributo il quale e' dovuto alle regioni (salva una quota spettante alle province) ed e' destinato ad affluire in un apposito fondo regionale finalizzato agli scopi indicati nel comma 27. Il comma 29 del medesimo art. 3 legge cit. prevede che «l'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. (omissis)». Secondo la consolidata giurisprudenza di codesta Corte il tributo in questione va considerato statale e non gia' «proprio» della regione (nel senso di cui all'art. 119 Cost.) nonostante l'attribuzione del relativo gettito alle regioni ed alle province. Pertanto la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. ed e' preclusa alle regioni la potesta' di legiferare su tale imposta al di fuori dei limiti indicati dalla legge statale (in tal senso sentt. 335/2005 e 397/2005 entrambe su tale tributo; nonche', in generale, sentt. 29, 37, 241, 381 e 431 del 2004; sentt. 296, 297 e 311 del 2003). In particolare la norma regionale che si impugna e' costituzionalmente illegittima, per violazione delle disposizioni indicate in rubrica, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo in questione «a decorrere dal 1° gennaio 2006» secondo gli importi ivi indicati e maggiorati rispetto a quelli anteriormente vigenti. Cio' in quanto - essendo stata adottata con legge del 27 dicembre 2005, pubblicata il 30 dicembre 2005, ovvero successivamente alla data del 31 luglio inderogabilmente fissata dall'art. 3, comma 29, della legge statale 549/1995 - prevede un nuovo ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006 mentre, ai sensi della suddetta legge statale, la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo» con l'espressa conseguenza che, «in caso di mancata determinazione ... entro il 31 luglio di ogni anno per Ianno successivo, si intende prorogata la misura vigente». E' evidente, pertanto, che nella fattispecie la determinazione del nuovo ammontare del tributo non potra' acquistare efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2006 bensi' dal 1° gennaio 2007. Tale contrasto tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta comporta la violazione dei limiti di esercizio della potesta' legislativa regionale in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. In tal senso si e' gia' pronunciata codesta Corte con una sentenza esattamente in termini (la n. 397 del 2005) che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, nella parte in cui ridetermina il tributo speciale in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, trattandosi di aumento disposto con norma regionale intervenuta dopo il 31 luglio 2004.
P. Q. M. Chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 5 della legge regionale della Toscana 27 dicembre 2005, n. 70. Si produrra' copia della delibera (per estratto) del Consiglio dei ministri in data 17 febbraio 2006. Roma, addi' 20 febbraio 2006 L'Avvocato dello Stato: Francesco Sclafani