Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 21 aprile  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 21 del 18.5.2011)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

    Nei confronti della Regione Campania, in persona  del  Presidente della  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 2; 3, comma  2, lett. i); e 4 della legge regionale Campania n.  2  dell'11  febbraio 2011, recante «Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere», pubblicata nel B.U.R. n. 11 del  14  febbraio  2011,  giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2011.

    Con la legge regionale n. 2 dell'11  febbraio  2011  indicata  in epigrafe, che consta di nove articoli, la Regione Campania ha emanato le disposizioni in tema di misure di prevenzione e di contrasto  alla violenza di genere.

    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe, la Regione  Campania  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in violazione  della  normativa  costituzionale, come  si  confida  di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

 

                             M o t i v i

 

1) L'art. 2, comma 2, della Legge Regione Campania  n.  2/2011  viola l'art. 118, comma 3, della Costituzione.

    L'art. 2,  comma  2,  della  Legge  Regione  Campania  n.  2/2011 indicata  in  epigrafe  dispone  che  «Per  la  realizzazione   delle finalita' previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito  del  sistema integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n.  11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali cosi' come definiti dall'art. 19 della  legge regionale n. 11/2007, le province, le aziende  sanitarie  locali,  le aziende  ospedaliere,  la  procura   della   Repubblica,   le   forze dell'ordine,   l'amministrazione   penitenziaria,   le    istituzioni scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge regionale n. 11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la  lotta  alla violenza di  genere  nonche'  le  associazioni  e  gli  organismi  di parita'».

    L'art. 2, comma 2, prevedendo che la Regione Campania  «coordina» gli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette alla violenza di genere «in collaborazione con ... la  Procura  della Repubblica, le  forze  dell'ordine,  l'amministrazione  penitenziaria...» contrasta con l'art. 118, comma 3 Cost., che riserva alla  legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza  costituzionale (sentenza n. 134/2004), le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere  disciplinate   unilateralmente dall'attivita' legislativa regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte  di  accordi  tra  i  soggetti  istituzionali coinvolti.

2) L'art. 3, comma 2, lett.  i),  della  legge  Regione  Campania  n. 2/2011 viola l'art. 118, comma 3, della Costituzione.

    L'art. 3, comma 2, lett. i), della legge Regione Campania n. 2/11 indicata in epigrafe dispone  che  i  centri  regionali  antiviolenza istituiti dalla Regione (comma 1 del  medesimo  art.  3)  in  ciascun ambito territoriale e finalizzati a ricevere  le  donne  e  le  altre persone maltrattate (comma 2 del medesimo art.  3  citato)  svolgono, tra le altre, attivita' di «raccolta,  analisi  ed  elaborazione  dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate».

    L'art. 3, comma 2, lett. i), utilizzando genericamente la  parola «denunce», ricomprende in esse anche le denunce ricevute dalle  Forze di polizia.

    Cosi' disponendo, anche tale disposizione regionale contrasta con l'art. 118, terzo comma Cost., che  riserva  alla  legge  statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    La predetta disposizione  regionale  contrasta,  inoltre,  con  i principi contenuti nella citata sentenza  n.  134/2004,  in  base  ai quali le forme di  collaborazione  e  di  coordinamento  coinvolgenti compiti e attribuzioni di  organi  dello  Stato  non  possono  essere

disciplinate unilateralmente  dall'attivita'  legislativa  regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte  della  legge  statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.

3) L'art. 4 della legge Regione Campania n. 2/2011 viola l'art.  118, comma 3, della Costituzione.

    L'art. 4 della legge  Regione  Campania  n.  2/2011  indicata  in epigrafe, intitolato «Formazione», dispone, al primo comma,  che  «La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori  degli  ambiti  territoriali,   agli   operatori   sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo  contatto,  all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso  di  recupero»;  al  secondo comma, che «La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce  le  creazione  di equipe specializzate composte da  personale  interno  alla struttura penitenziaria  quali  agenti  di  polizia  penitenziaria,  educatori, psichiatri  e  personale   esterno»;   e,   al   terzo   comma,   che «L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti  dai commi 1 e 2, in attuazione  dell'art.  9  della  legge  regionale  n. 11/2007, sono di competenza delle province».

    L'art. 4, prevedendo la promozione  da  parte  della  Regione  di corsi  di  formazione  rivolti  anche  agli  operatori  delle Forze dell'ordine, travalica gli ambiti di  competenza  della  legislazione regionale, essendo demandato alla legislazione statale il compito di stabilire i contenuti della  formazione  del  personale  delle  Forze dell'ordine.

    Anche con riferimento all'art. 4 della legge Regione Campania  n. 2/2011 si ravvisa, pertanto, un contrasto sia con l'art.  118,  terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo  Stato  e  le  Regioni  riguardanti  l'ordine pubblico e la sicurezza; sia con  i  principi  espressi  dalla  Corte costituzionale nella citata sentenza n. 134/2004, in base ai quali le forme di collaborazione e di coordinamento  coinvolgenti  compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non  possono essere disciplinate unilateralmente   dall'attivita' legislativa  regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.

 

                              P. Q. M.

 

    Si conclude perche' gli articoli 2, comma 2; 3, comma 2, lett. i) e 4, della legge Regione Campania  n.  2/2011  indicata  in  epigrafe siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri del 31 marzo 2011.

      Roma, addi' 12 aprile 2011
 
      L'avvocato dello Stato: Palmieri

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