Ricorso n. 34 del 21 aprile 2011 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 aprile 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 21 del 18.5.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 2; 3, comma 2, lett. i); e 4 della legge regionale Campania n. 2 dell'11 febbraio 2011, recante «Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere», pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 14 febbraio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2011.
Con la legge regionale n. 2 dell'11 febbraio 2011 indicata in epigrafe, che consta di nove articoli, la Regione Campania ha emanato le disposizioni in tema di misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.
E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Campania abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
M o t i v i
1) L'art. 2, comma 2, della Legge Regione Campania n. 2/2011 viola l'art. 118, comma 3, della Costituzione.
L'art. 2, comma 2, della Legge Regione Campania n. 2/2011 indicata in epigrafe dispone che «Per la realizzazione delle finalita' previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n. 11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali cosi' come definiti dall'art. 19 della legge regionale n. 11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, la procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria, le istituzioni scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge regionale n. 11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla violenza di genere nonche' le associazioni e gli organismi di parita'».
L'art. 2, comma 2, prevedendo che la Regione Campania «coordina» gli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette alla violenza di genere «in collaborazione con ... la Procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria...» contrasta con l'art. 118, comma 3 Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 134/2004), le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall'attivita' legislativa regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.
2) L'art. 3, comma 2, lett. i), della legge Regione Campania n. 2/2011 viola l'art. 118, comma 3, della Costituzione.
L'art. 3, comma 2, lett. i), della legge Regione Campania n. 2/11 indicata in epigrafe dispone che i centri regionali antiviolenza istituiti dalla Regione (comma 1 del medesimo art. 3) in ciascun ambito territoriale e finalizzati a ricevere le donne e le altre persone maltrattate (comma 2 del medesimo art. 3 citato) svolgono, tra le altre, attivita' di «raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate».
L'art. 3, comma 2, lett. i), utilizzando genericamente la parola «denunce», ricomprende in esse anche le denunce ricevute dalle Forze di polizia.
Cosi' disponendo, anche tale disposizione regionale contrasta con l'art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.
La predetta disposizione regionale contrasta, inoltre, con i principi contenuti nella citata sentenza n. 134/2004, in base ai quali le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere
disciplinate unilateralmente dall'attivita' legislativa regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.
3) L'art. 4 della legge Regione Campania n. 2/2011 viola l'art. 118, comma 3, della Costituzione.
L'art. 4 della legge Regione Campania n. 2/2011 indicata in epigrafe, intitolato «Formazione», dispone, al primo comma, che «La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero»; al secondo comma, che «La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce le creazione di equipe specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno»; e, al terzo comma, che «L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti dai commi 1 e 2, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2007, sono di competenza delle province».
L'art. 4, prevedendo la promozione da parte della Regione di corsi di formazione rivolti anche agli operatori delle Forze dell'ordine, travalica gli ambiti di competenza della legislazione regionale, essendo demandato alla legislazione statale il compito di stabilire i contenuti della formazione del personale delle Forze dell'ordine.
Anche con riferimento all'art. 4 della legge Regione Campania n. 2/2011 si ravvisa, pertanto, un contrasto sia con l'art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni riguardanti l'ordine pubblico e la sicurezza; sia con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 134/2004, in base ai quali le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall'attivita' legislativa regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.
P. Q. M.
Si conclude perche' gli articoli 2, comma 2; 3, comma 2, lett. i) e 4, della legge Regione Campania n. 2/2011 indicata in epigrafe siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2011.
Roma, addi' 12 aprile 2011
L'avvocato dello Stato: Palmieri