RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 maggio 2009 , n. 34
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il  3
giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). 
 
(GU n. 25 del 24-6-2009) 
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  persona
Presidente  del  Consiglio  pro  tempore   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12 e'  domiciliato,  nei  confronti  della  Regione
Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale pro  tempore
per la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della  legge
della Regione Abruzzo del 24 marzo 2009 n. 4 pubblicata nel B.U.R. n.
20 del 27  marzo  2009  recante  «Principi  generali  in  materia  di
riordino degli Enti locali» per violazione dell'art 117, terzo  comma
Cost. ovvero dei principi fondamentali in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica nonche' per violazione  degli  artt.  3  e  97
Cost. 
    L'art. 5 comma settimo della legge della Regione Abruzzo n. 4 del
2009 viene impugnata nella parte sopra richiamata giusta delibera del
Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2009 per  i  motivi
che di seguito si espongono. 
    I) Con la legge riportata in epigrafe la Regione Abruzzo detta  i
principi generali in materia di riordino degli  enti  regionali  allo
specifico fine di concorrere al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
contenimento e  razionalizzazione  della  spesa  pubblica  (art.  1).
Vengono quindi individuati i criteri del riordino (art. 2),  definiti
i principi generali e le modalita' di erogazione dei servizi pubblici
(art. 3), individuati gli organi delle Agenzie regionali (art. 4). 
    Con  l'art.  5,  rubricato  «Requisiti,  nomine  e  compensi»  il
legislatore regionale,  dopo  avere  regolamentato  le  nomine  degli
organi di vertice, al comma settimo stabilisce che le  indennita'  di
carica degli amministratori, oltre a non poter essere cumulate con le
indennita' spettanti ai componenti  delle  Camere  e  del  Parlamento
europeo, non sono cumulabili con  nessun  altro  emolumento  fisso  o
variabile derivante da nomina politica di competenza regionale  anche
presso enti pubblici economici. 
    Il  divieto  di  cumulo  tuttavia,  stabilisce  testualmente   la
disposizione in esame nella parte qui impugnata, «non  vale  per  gli
amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti». 
    La disposizione da ultimo richiamata contrasta innanzitutto con i
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e piu'  in  particolare  con  quanto  previsto  dalla  legge
finanziaria n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che, all'art. 2,
commi 25 e 26, ha apportato alcune sostanziali modifiche  agli  artt.
82 e 83 del decreto legislativo n. 267 del 2000  (Testo  unico  degli
enti locali) introducendo, sotto vari profili,  il  c.d.  divieto  di
cumulo per gli amministratori locali. 
    In particolare, l'art. 2 comma 25 della legge finanziaria per  il
2008, nel sostituire il secondo comma dell'art. 83  del  Testo  Unico
delle leggi sugli  ordinamenti  locali  prevede  che  «I  consiglieri
comunali,  provinciali,  circoscrizionali,  limitatamente  ai  comuni
capoluogo di provincia, e delle comunita'  montane  hanno  diritto  a
percepire, nei limiti  fissati  dal  presente  capo,  un  gettone  di
presenza per la partecipazione a consigli e  commissioni.  In  nessun
caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da  un  consigliere
puo' superare l'importo pari ad  un  quarto  dell'indennita'  massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di
cui  al  comma  8.  Nessuna  indennita'  e'  dovuta  ai   consiglieri
circoscrizionali. 
    Il medesimo comma 25 alla lett. b) prevede,  inoltre,  l'espressa
abrogazione del sesto comma dell'art. 82 del predetto Testo Unico che
prevedeva la possibilita' di cumulo  tra  indennita'  di  funzione  e
gettoni di presenza, ove dovuti  per  mandati  elettivi  presso  enti
diversi ricoperti dalla stessa persona. 
    Il successivo comma 26 dell'art. 2 della legge finanziaria per il
2008 ha, inoltre, integralmente sostituito l'art. 83 del Testo  Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevedendo, in termini
generali, il divieto per i parlamentari nazionali ed europei, nonche'
i consiglieri regionali di percepire i gettoni di  presenza  previsti
dall'intero  Capo  IV  (Status  degli  amministratori  locali),   del
medesimo Testo Unico. 
    I successivi commi  dell'art.  83  cosi'  come  risultanti  dalla
modifica in esame stabiliscono inoltre che: 
        Salve le disposizioni previste per le forme associative degli
enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77,  comma
2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di
indennita' di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni
comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio
delle proprie funzioni pubbliche (secondo comma). 
        In caso di cariche incompatibili, le indennita'  di  funzione
non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in  tale  condizione,
fino al momento dell'esercizio  dell'opzione  o  comunque  sino  alla
rimozione della condizione di incompatibilita', l'indennita'  per  la
carica sopraggiunta non viene corrisposta (terzo comma). 
    Tale disposizioni, direttamente inserite nel  Testo  Unico  sugli
enti locali, rivestono carattere generale non essendo prevista alcuna
particolare limitazione per  gli  amministratori  locali  di  piccoli
comuni ne' ulteriori specifiche eccezioni. 
    Tali norme, nel prevedere un divieto di cumulo  di  indennita'  a
vario  titolo  percepite  dagli  amministratori  degli  enti  locali,
siccome volte allo specifico fine di razionalizzazione e contenimento
della  spesa  pubblica,  rappresentano  espressione  della   potesta'
demandata al legislatore statale di stabilire  principi  fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, materia rimessa ex art. 117,
terzo comma Cost. alla competenza ripartita tra Stato e regioni. 
    I  principi  fissati  dalla  normativa   statale,   in   effetti,
costituiscono espressione  di  indefettibili  esigenze  di  carattere
unitario che, in quanto tali, condizionano l'esercizio della potesta'
normativa regionale. 
    Si tratta, invero, di principi che,  come  ricordato  da  codesta
ecc.ma Corte, sono spinti da istanze  di  coesione  nazionale  e  che
pertanto, «possono imporre limiti  complessivi  alla  crescita  della
spesa corrente degli enti autonomi» (Corte  cost.  sent.  n.  82  del
2007). 
    Dal punto di vista della competenza regionale a  legiferare  tali
principi  non  sono  pertanto  derogabili  dalla  potesta'  regionale
concorrente, al fine di assicurare il corretto impiego delle  risorse
in connessione alla ripartizione delle competenze tra i vari  livelli
di governo. 
    Come ricordato da codesta ecc.ma Corte (sent. n. 417  del  2005),
alla specifica finalita'  dell'azione  di  coordinamento  finanziario
consegue infatti che «a livello centrale  si  possano  collocare  non
solo la  determinazione  delle  norme  fondamentali  che  reggono  la
materia», ma altresi' la determinazione di norme puntuali (n.d.r. nel
caso di specie si trattava di disposizioni relative  alla  disciplina
degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione  finanziaria
dalle  regioni  e  dagli  enti  locali  alla  Corte  dei  conti).  La
fissazione di  dette  norme  da  parte  del  legislatore  statale  e'
diretta,  infatti,  a  realizzare  in  concreto  la   finalita'   del
coordinamento finanziario - che per sua natura eccede le possibilita'
di intervento dei livelli territoriali sub-statali - (v. sentenze  n.
376 del 2003 e n. 35 del 2005) e,  proprio  perche'  viene  «incontro
alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto  del
patto di stabilita' interno»,  e'  idonea  a  realizzare  l'ulteriore
finalita'  del  buon  andamento   delle   pubbliche   amministrazioni
(sentenza n. 64 del 2005). 
    La disposizione di cui  all'art.  5  settimo  comma  della  legge
regionale n. 4 del 2009 dunque,  nel  prevedere  che  il  divieto  di
cumulo, cosi' come descritto nella prima parte della legge  regionale
ovvero in riferimento a qualsiasi emolumento fisso a variabile non si
applichi poi ai comuni con popolazioni  inferiore  ai  5000  abitanti
eccede  la  potesta'  concorrente  regionale  contrastando   con   la
disciplina statale di riferimento e, pertanto, con l'art. 117,  terzo
comma Cost. oltre che con l'art. 97 Cost. 
    In particolare, viene  in  considerazione  il  contrasto  con  il
secondo comma dell'art. 82 (come sostituito  dall'art.  2,  comma  25
della legge finanziaria per il 2008) in quanto la formulazione  della
disposizione regionale qui censurata, nel fare eccezione  al  divieto
con riferimento a qualsivoglia emolumento fisso o variabile, consente
il venir meno del  divieto  generale  di  cumulo  tra  indennita'  di
funzione e gettoni di presenza anche al di  la'  dei  limiti  mensili
espressamente stabiliti dal secondo comma dell'art. 82 (ovvero  anche
se l'ammontare dei gettoni percepiti in  un  mese  superi  il  quarto
dell'indennita'  massima  prevista  per  il  rispettivo   sindaco   o
presidente); consentendo altresi' ai consiglieri circoscrizionali  di
percepire l'indennita' di funzione. 
    La disposizione  regionale  qui  censurata,  inoltre,  sempre  in
ragione della sua formulazione, sembra consentire agli amministratori
di comuni inferiori a 5000 abitanti  di  cumulare  all'indennita'  ad
essi spettante, i compensi relativi alla partecipazione ad  organi  o
commissioni comunque  denominate  anche  se  tale  partecipazione  e'
connessa all'esercizio di funzioni pubbliche  e  cio'  in  violazione
dell'art. 83 secondo comma del d.lgs. n. 267  del  2000,  consentendo
altresi' il cumulo delle indennita' anche  per  il  caso  di  cariche
incompatibili, questa volta in contrasto con il terzo comma  de  gia'
richiamato art. 83, come sostituito dall'art. 2, comma ventiseiesimo,
della legge finanziaria per il 2008. 
    II) Come sopra riferito, in base alla legge regionale in esame le
indennita' di carica  degli  amministratori  degli  enti  locali  non
possono essere cumulate ne' con le indennita' spettanti ai componenti
delle  Camere  e  del  Parlamento  europeo,  ne'  con  nessun   altro
emolumento  fisso  o  variabile  derivante  da  nomina  politica   di
competenza regionale. 
    Tenuto conto dell'obiettivo di contenimento della spesa  pubblica
indicato quale specifica finalita' dalla stessa legge  regionale  (v.
art.  1  della  legge  regionale  n.  4/2009  sopra  menzionato),  la
specifica eccezione stabilita dalla seconda parte dell'art. 5,  comma
settimo, della legge  regionale  in  esame  appare  irragionevole  ed
ingiustificata, oltre a porsi in evidente contrasto con il  principio
di eguaglianza, in quanto introduce un regime di  particolare  favore
(anche  in  considerazione  della   entita'   economica   di   alcune
indennita', quali  quelle  spettanti  ai  parlamentari  nazionali  ed
europei),  esclusivamente  nei  confronti  degli  amministratori   di
piccoli comuni. 
    La disposizione regionale in epigrafe, pertanto, con il  presente
ricorso viene impugnata, oltre che  per  contrasto  con  l'art.  117,
terzo comma cost. sulla base delle  considerazioni  suesposte,  anche
per violazione del principio di eguaglianza dei cittadini nonche' dei
principi di ragionevolezza e di imparzialita' desumibili dall'art.  3
Cost. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Alla luce di quanto  sopra  esposto  si  conclude  affinche'  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della  Regione
Abruzzo n. 4 del 2009: 
        quanto all'art. 5, comma settimo, nella parte in cui  esclude
dal divieto di cumulo di cui al medesimo comma gli amministratori dei
comuni al di sotto dei 5000 abitanti, per contrasto con  l'art.  117,
terzo comma Cost. in materia di coordinamento della finanza  pubblica
nonche'   del   principio   di   eguaglianza,   di    ragionevolezza,
imparzialita' ex art. 3 Cost. nonche' di buon andamento  ex  art.  97
Cost. 
    Si allega l'originale della delibera del Consiglio  dei  ministri
in data 21 maggio 2009 e copia della legge regionale impugnata. 
        Roma, addi' 25 maggio 2009 
               L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri 

        

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