Ricorso n. 34 del 25 maggio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 maggio 2009 , n. 34
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 3 giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 25 del 24-6-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, nei confronti della Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo del 24 marzo 2009 n. 4 pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 27 marzo 2009 recante «Principi generali in materia di riordino degli Enti locali» per violazione dell'art 117, terzo comma Cost. ovvero dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica nonche' per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. L'art. 5 comma settimo della legge della Regione Abruzzo n. 4 del 2009 viene impugnata nella parte sopra richiamata giusta delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2009 per i motivi che di seguito si espongono. I) Con la legge riportata in epigrafe la Regione Abruzzo detta i principi generali in materia di riordino degli enti regionali allo specifico fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica (art. 1). Vengono quindi individuati i criteri del riordino (art. 2), definiti i principi generali e le modalita' di erogazione dei servizi pubblici (art. 3), individuati gli organi delle Agenzie regionali (art. 4). Con l'art. 5, rubricato «Requisiti, nomine e compensi» il legislatore regionale, dopo avere regolamentato le nomine degli organi di vertice, al comma settimo stabilisce che le indennita' di carica degli amministratori, oltre a non poter essere cumulate con le indennita' spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale anche presso enti pubblici economici. Il divieto di cumulo tuttavia, stabilisce testualmente la disposizione in esame nella parte qui impugnata, «non vale per gli amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti». La disposizione da ultimo richiamata contrasta innanzitutto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e piu' in particolare con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che, all'art. 2, commi 25 e 26, ha apportato alcune sostanziali modifiche agli artt. 82 e 83 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) introducendo, sotto vari profili, il c.d. divieto di cumulo per gli amministratori locali. In particolare, l'art. 2 comma 25 della legge finanziaria per il 2008, nel sostituire il secondo comma dell'art. 83 del Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti locali prevede che «I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunita' montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali. Il medesimo comma 25 alla lett. b) prevede, inoltre, l'espressa abrogazione del sesto comma dell'art. 82 del predetto Testo Unico che prevedeva la possibilita' di cumulo tra indennita' di funzione e gettoni di presenza, ove dovuti per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona. Il successivo comma 26 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008 ha, inoltre, integralmente sostituito l'art. 83 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevedendo, in termini generali, il divieto per i parlamentari nazionali ed europei, nonche' i consiglieri regionali di percepire i gettoni di presenza previsti dall'intero Capo IV (Status degli amministratori locali), del medesimo Testo Unico. I successivi commi dell'art. 83 cosi' come risultanti dalla modifica in esame stabiliscono inoltre che: Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennita' di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche (secondo comma). In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilita', l'indennita' per la carica sopraggiunta non viene corrisposta (terzo comma). Tale disposizioni, direttamente inserite nel Testo Unico sugli enti locali, rivestono carattere generale non essendo prevista alcuna particolare limitazione per gli amministratori locali di piccoli comuni ne' ulteriori specifiche eccezioni. Tali norme, nel prevedere un divieto di cumulo di indennita' a vario titolo percepite dagli amministratori degli enti locali, siccome volte allo specifico fine di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, rappresentano espressione della potesta' demandata al legislatore statale di stabilire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, materia rimessa ex art. 117, terzo comma Cost. alla competenza ripartita tra Stato e regioni. I principi fissati dalla normativa statale, in effetti, costituiscono espressione di indefettibili esigenze di carattere unitario che, in quanto tali, condizionano l'esercizio della potesta' normativa regionale. Si tratta, invero, di principi che, come ricordato da codesta ecc.ma Corte, sono spinti da istanze di coesione nazionale e che pertanto, «possono imporre limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi» (Corte cost. sent. n. 82 del 2007). Dal punto di vista della competenza regionale a legiferare tali principi non sono pertanto derogabili dalla potesta' regionale concorrente, al fine di assicurare il corretto impiego delle risorse in connessione alla ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governo. Come ricordato da codesta ecc.ma Corte (sent. n. 417 del 2005), alla specifica finalita' dell'azione di coordinamento finanziario consegue infatti che «a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia», ma altresi' la determinazione di norme puntuali (n.d.r. nel caso di specie si trattava di disposizioni relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria dalle regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti). La fissazione di dette norme da parte del legislatore statale e' diretta, infatti, a realizzare in concreto la finalita' del coordinamento finanziario - che per sua natura eccede le possibilita' di intervento dei livelli territoriali sub-statali - (v. sentenze n. 376 del 2003 e n. 35 del 2005) e, proprio perche' viene «incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilita' interno», e' idonea a realizzare l'ulteriore finalita' del buon andamento delle pubbliche amministrazioni (sentenza n. 64 del 2005). La disposizione di cui all'art. 5 settimo comma della legge regionale n. 4 del 2009 dunque, nel prevedere che il divieto di cumulo, cosi' come descritto nella prima parte della legge regionale ovvero in riferimento a qualsiasi emolumento fisso a variabile non si applichi poi ai comuni con popolazioni inferiore ai 5000 abitanti eccede la potesta' concorrente regionale contrastando con la disciplina statale di riferimento e, pertanto, con l'art. 117, terzo comma Cost. oltre che con l'art. 97 Cost. In particolare, viene in considerazione il contrasto con il secondo comma dell'art. 82 (come sostituito dall'art. 2, comma 25 della legge finanziaria per il 2008) in quanto la formulazione della disposizione regionale qui censurata, nel fare eccezione al divieto con riferimento a qualsivoglia emolumento fisso o variabile, consente il venir meno del divieto generale di cumulo tra indennita' di funzione e gettoni di presenza anche al di la' dei limiti mensili espressamente stabiliti dal secondo comma dell'art. 82 (ovvero anche se l'ammontare dei gettoni percepiti in un mese superi il quarto dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente); consentendo altresi' ai consiglieri circoscrizionali di percepire l'indennita' di funzione. La disposizione regionale qui censurata, inoltre, sempre in ragione della sua formulazione, sembra consentire agli amministratori di comuni inferiori a 5000 abitanti di cumulare all'indennita' ad essi spettante, i compensi relativi alla partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate anche se tale partecipazione e' connessa all'esercizio di funzioni pubbliche e cio' in violazione dell'art. 83 secondo comma del d.lgs. n. 267 del 2000, consentendo altresi' il cumulo delle indennita' anche per il caso di cariche incompatibili, questa volta in contrasto con il terzo comma de gia' richiamato art. 83, come sostituito dall'art. 2, comma ventiseiesimo, della legge finanziaria per il 2008. II) Come sopra riferito, in base alla legge regionale in esame le indennita' di carica degli amministratori degli enti locali non possono essere cumulate ne' con le indennita' spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, ne' con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale. Tenuto conto dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica indicato quale specifica finalita' dalla stessa legge regionale (v. art. 1 della legge regionale n. 4/2009 sopra menzionato), la specifica eccezione stabilita dalla seconda parte dell'art. 5, comma settimo, della legge regionale in esame appare irragionevole ed ingiustificata, oltre a porsi in evidente contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto introduce un regime di particolare favore (anche in considerazione della entita' economica di alcune indennita', quali quelle spettanti ai parlamentari nazionali ed europei), esclusivamente nei confronti degli amministratori di piccoli comuni. La disposizione regionale in epigrafe, pertanto, con il presente ricorso viene impugnata, oltre che per contrasto con l'art. 117, terzo comma cost. sulla base delle considerazioni suesposte, anche per violazione del principio di eguaglianza dei cittadini nonche' dei principi di ragionevolezza e di imparzialita' desumibili dall'art. 3 Cost.
P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 4 del 2009: quanto all'art. 5, comma settimo, nella parte in cui esclude dal divieto di cumulo di cui al medesimo comma gli amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti, per contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica nonche' del principio di eguaglianza, di ragionevolezza, imparzialita' ex art. 3 Cost. nonche' di buon andamento ex art. 97 Cost. Si allega l'originale della delibera del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2009 e copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 25 maggio 2009 L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri