Ricorso n. 34 del 27 marzo 2003 (Regione Marche)
N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 marzo 2003. (della Regione Marche)
(GU n. 21 del 28-5-2003)
Ricorso ai sensi dell'art. 127, comma II, Cost., della Regione
Marche, in persona del Presidente pro-tempore della giunta regionale,
a cio' autorizzato con deliberazione n. 345 del 18 marzo 2003,
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi del Foro di
Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo, in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura
speciale per atto del notaio dott. Simonetta Sabatini di Ancona
n. rep. 38013 del 18 marzo 2003;
Contro lo stato, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale degli artt. 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20
gennaio 2003, Supplemento ordinario n. 5.
Premesse di fatto
1. - Con il presente ricorso la Regione Marche impugna le norme
di cui agli artt. 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
Tali disposizioni sono poste al capo IX, rubricato come "disposizioni
in materia di tutela della salute", e rispettivamente dettano la
disciplina di "delega per la trasformazione degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni" (art. 42) e
l'organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico dedicati a particolari discipline (art. 43) in materia
sanitaria e di ricerca scientifica.
Con le norme impugnate lo Stato prevede unilateralmente il
riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in
violazione delle competenze regionali.
Gli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 sono,
infatti, illegittimi costituzionalmente per lesione delle competenze
regionali, per i seguenti motivi di
D i r i t t o
I. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, nel suo
complesso, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.
L'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 delega il Governo ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
La disciplina legislativa oggetto della delega rientra in materia
attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni, in
quanto si riferisce in parte alla tutela della salute, in parte alla
ricerca scientifica. La disposizione impugnata invade la competenza
regionale, in quanto delega il Governo all'intero riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
e non a definire i soli principi fondamentali della materia.
La formulazione della legge di delega non consente spazi per
un'interpretazione adeguatrice (nel senso che il "riordino" si debba
limitare a fissare i principi fondamentali del settore). La delega,
infatti, prevede che il decreto legislativo individui la completa
disciplina del settore, individuando misure, strumenti, provvedimenti
ministeriali, disciplina delle modalita' operative ed organizzative,
procedimenti, trasferimenti di patrimonio e personale. Risulta chiaro
come non si intende lasciare alle regioni se non meri spazi di
attuazione di una disciplina statale di dettaglio, esaustiva del
previsto "riordino".
L'evoluzione legislativa degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico dimostra invece che questo settore e'
riconducibile alle materie "salute" e "ricerca scientifica".
Secondo la definizione dell'art. 42 della lecce istitutiva del
Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti, con
personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, "che
insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono
specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica". Data la
compresenza di assistenza e ricerca, nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, sono state attribuite alla competenza statale le
funzioni relative alla gestione amministrativa ed alla competenza
regionale le funzioni di natura assistenziale a carattere scientifico
(le regioni si avvalgono degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, del d.lgs.
n. 502 del 1992, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 229/1999, per
l'erogazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza).
Le norme successive - di "riordino" del settore - hanno
rafforzato, anche sotto il profilo organizzativo, l'assimilazione
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai
corrispondenti enti svolgenti attivita' ospedaliera. Si puo' citare
il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, recante riordinamento
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel quadro
della piu' generale delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992,
n. 421: in tale normativa gli istituti vengono sostanzialmente
assimilati, quanto a organizzazione, compiti, personale, patrimonio e
contabilita', alle neocostituite Aziende sanitarie pubbliche, in
particolare ospedaliere. Gli istituti vengono espressamente
qualificati come strutture e presidi ospedalieri, in quanto "ospedali
di rilievo nazionale e di alta specializzazione", e vengono
assoggettati alla relativa disciplina, pur nel rispetto delle
peculiari finalita' di ciascun istituto (art. 1, comma 3 del citato
d.lgs. n. 269/1993). Poiche' i regolamenti di attuazione delle
disposizioni del d.lgs. n. 269/1993 non sono stati successivamente
emanati (ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 269
del 1993), il riordino non e' mai divenuto operativo, con la
conseguenza che gli istituti sono rimasti assoggettati alla
disciplina contenuta nel d.p.r. n. 617/1980 (emanato in forza del
citato art. 42 della legge n. 833/1978). Da allora si e' aperta per
gli istituti una fase di disciplina transitoria, che ha dato luogo -
a partire dal d.l. 30 giugno 1994, n. 419 - a forme di
commissariamento che, sulla base di successivi provvedimenti
normativi d'urgenza, perdura tuttora (si veda, da ultimo, il d.l. 19
giugno 1997, n. 171).
L'assetto descritto ed i profili evolutivi sono confermati in
tempi piu' recenti dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
(c.d. riforma-ter del Servizio sanitario nazionale) che ha modificato
l'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo la
possibilita' di costituire o confermare gli istituti in aziende, cui
applicare la disciplina organizzativa generale delle aziende del
Servizio sanitario nazionale, "con le particolarita' procedurali e
organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'art. 11,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (peraltro
anche in tal caso non adottate) e prevedendo comunque che, sino
all'emanazione di tali disposizioni attuative, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico si applichino "le
disposizioni generali relative alla dirigenza sanitaria, ai
dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e
al collegio di direzione".
La difficolta' nel definire la disciplina legislativa degli
istituti e' sempre stata collegata con il contestuale collegamento
delle relative attivita' sia alla ricerca scientifica, attribuita
(secondo le ricostruzioni prevalenti) alla competenza legislativa ed
amministrativa statale, sia all'assistenza, attribuita alla
competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di
assistenza sanitaria e ospedaliera.
Dopo l'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale
n. 3 del 2001, che ha attribuito alla competenza legislativa
concorrente delle regioni, sia la tutela della salute sia la "ricerca
scientifica", l'assetto degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico deve essere oggi considerato assorbito interamente nella
competenza regionale, fermi restando ovviamente i principi
fondamentali della disciplina stabiliti dalla legge dello Stato.
Nessun rilievo, ai fini della individuazione delle competenze
legislative in materia, puo' assumere la natura, attribuibile agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di "enti
pubblici nazionali", il cui ordinamento e la cui organizzazione
amministrativa potrebbe essere ricondotto alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera g).
L'art. 1 del citato d.lgs. 269/1993 li qualificava "enti
nazionali" e l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge delega
n. 421/1992 parlava di "istituti di rilievo nazionale". Ma tale
qualificazione dipendeva dalla natura di enti di ricerca e quindi
riconducibili a funzioni di livello statale. Si deve invece ritenere
- da un lato - che la qualificazione come enti pubblici nazionali e'
stata tacitamente abrogata dall'art. 121 del d.lgs. n. 112/1998 (che,
tra l'altro, prevede, al primo comma le funzioni dello Stato nei
confronti degli enti che operano su scala nazionale e che, al secondo
comma, affianca gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico agli istituti zooprofilattici sperimentali, questi ultimi
pacificamente non rientranti tra gli enti pubblici nazionali); e -
dall'altro - si puo' osservare che l'assimilazione
dell'organizzazione degli istituti a quella delle Aziende sanitarie
ha trovato conferma, sotto il profilo del finanziamento,
nell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 133/1999, come
modificato dall'art. 83, comma 1, della legge n. 388/2000. Se quindi
il carattere "nazionale" degli istituti si ricollegava, del tutto
pacificamente ed esclusivamente, alla competenza statale in materia
di ricerca scientifica (competenza ribadita dagli artt. 121 e 125 del
menzionato d.lgs. 112/1998), non puo' essere dubbio che la legge di
revisione costituzionale, nel momento in cui ha affidato alle regioni
le competenze anche in tema di ricerca scientifica (non limitata alla
ricerca afferente le sole materie di competenza regionale) ha mutato
radicalmente i presupposti per la qualificazione degli istituti come
enti nazionali.
II. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera a) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera a) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
introduce come primo principio e criterio direttivo della delega,
quello di prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, le
modalita' e le condizioni attraverso le quali il Ministro della
salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, in
fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero
della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma
restando la natura pubblica degli istituti medesimi.
La formulazione e' contraddittoria. Da un lato fa salva la
"natura pubblica degli istituti" e, nel contempo, qualifica le
neoistituite fondazioni come aventi una natura no-profit (vedi le
lettere e e l). La precisazione secondo cui la disciplina statale
sara' dettata "nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano" appare una semplice formula di
stile, insuscettibile di superare l'illegittimita' della disciplina
che il legislatore delegato dovra' adottare. La delega, infatti,
affida in via esclusiva allo Stato e predetermina in termini chiari,
con evidente innovazione anche della qualificazione di tali istituti
e del tipo di vigilanza delle competenze amministrative regionali,
attribuite dall'art. 118 Cost.. In correlazione con la loro
competenza legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica
ed assistenza sanitaria, soltanto le regioni hanno la competenza
amministrativa per deliberare e motivare l'eventuale trasformazione
degli istituti, senza che siano individuate valide motivazioni per
assorbire le competenze regionali nella competenza statale.
III. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera b) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di prevedere
che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di
separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e
gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di
indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente
eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di
membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute,
regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della
salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di
tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei
requisiti di professionalita' e onorabilita', periodicamente
verificati; dell'organo di gestione fanno pane il direttore
generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di
amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della
ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione
interessata.
La disposizione introduce norme di dettaglio sulla composizione
degli organi degli istituti che appare lesiva delle competenze
regionali, in quanto costringe la regione a disciplinare la materia
in termini omogenei a quelli dettati dalla legge statale, senza avere
la possibilita' di adottare, pur nel rispetto dei principi
fondamentali, un modello organizzativo autonomo o comunque
diversamente articolato.
IV. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera c) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera c) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di trasferire
ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi
e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale
gia' in servizio all'atto della trasformazione puo' optare per un
contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso,
i diritti acquisiti.
La previsione del trasferimento del personale ai nuovi enti
concretizza un'evidente lesione di attribuzioni regionali, tenuto
conto che si tratta di personale regionale e il cui stato giuridico
e' del tutto assimilabile a quello del restante personale delle
aziende sanitarie regionali. La previsione di un "contratto di lavoro
di diritto privato" significa poi la fuoriuscita dall'ambito
disciplinato dal d.lgs. n. 165/2001, si tratta non di un principio,
ma di una scelta operativa e organizzativa necessariamente da
riservare alla regione.
V. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera d) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera d) della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di
individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure
idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e
di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le universita',
al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca,
assistenza e formazione.
La disposizione concerne materia chiaramente rientrante nelle
competenze regionali di assistenza sanitaria e di ricerca e pertanto
spetta alla regione il potere di coordinamento con le altre strutture
di ricerca e sanitarie. La norma e', in particolare, illegittima per
la parte in cui affida allo Stato un potere di coordinamento atipico
e di natura generale, in grado di assorbire le funzioni di
coordinamento sicuramente spettanti alle regioni.
VI. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera e) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera e) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di prevedere
strumenti che valorizzino e tutelino la proprieta' dei risultati
scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad
organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel
settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalita' atte
a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni.
Si tratta, a tutta evidenza, di un oggetto rientrante nella
competenza regionale concorrente, non valendo a sua difesa
l'argomento secondo cui si tratterebbe di disposizione di principio:
il principio, al piu', potrebbe essere quello di "valorizzare e
tutelare", non la previsione di strumenti, tanto piu' con l'aggiunta
delle "modalita' atte". Tenuto conto che a tali "fondazioni" andrebbe
pur sempre assicurato un rilevante margine di autonomia gestionale,
non appare residuare alcuno spazio, quali che siano le scelte del
legislatore delegato, per il legislatore regionale.
VII. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera f). per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. 118 e 119
Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera f) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di prevedere
che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a
fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati
di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunita' scientifica,
sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando
la necessita' di garantire la qualita' della ricerca e valorizzando
le specificita' scientifiche gia' esistenti o nelle singole
fondazioni ovvero nelle singole realta' locali.
La disposizione conferisce compiti amministrativi allo Stato in
sede di assegnazione di progetti che gia' attualmente sono
assoggettati a una diversa disciplina secondo che si tratti di
ricerca corrente o di ricerca finalizzata (quest'ultima gia' oggi
definita operativamente da accordi in sede di Conferenza
Stato-regioni). In seguito alla modifica della disciplina del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il finanziamento di
tale ricerca si basa anche su fondi di provenienza regionale (ed in
tal senso il relativo riparto, secondo le disposizioni del d.p.r.
n. 213/2001, e' stato contestato dalle regioni). Il riferimento,
infine, alla "singole realta' locali" sembra richiamare il
finanziamento della ricerca delle aziende sanitarie, gia' oggi di
competenza regionale.
L'attribuzione allo Stato di compiti di definizione delle risorse
per la ricerca, senza un pieno coinvolgimento delle regioni e
comunque sovrapponendosi alle competenze regionali, risulta lesiva
delle attribuzioni costituzionalmente attribuite dalle norme citate
in rubrica.
VIII. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera g), per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera g) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di
disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi di
cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia
giuridico-amministrativa.
Al pari della precedente lettera f), anche questo criterio di
delega invade direttamente competenze dei Servizi sanitari regionali,
come si evidenzia dalla stessa formula impiegata: «applicare i
principi» anziche' dettare o stabilire i principi.
IX. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera i) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera i) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di
disciplinare le modalita' attraverso le quali le fondazioni, nel
rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal
consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti,
pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza
sanitaria, in funzione della migliore qualita' e maggiore efficienza
del servizio reso.
Qui l'invasione del campo regionale e' per cosi' dire dichiarata
(ed enfatizzata, anche rispetto all'assetto precedente la riforma
costituzionale, dall'inciso "anche di assistenza sanitaria"). In tali
campi il legislatore statale deve limitarsi a porre una disciplina di
principio, che esclude in quanto tale la "disciplina delle
modalita'".
X. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettera
m) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera m) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di
regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove
fondazioni e le ipotesi ed i procedimenti per la revisione e la
eventuale revoca dei riconoscimenti gia' concessi, sulla base di una
programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici
secondo criteri di qualita' ed eccellenza.
Anche questa previsione e' lesiva delle attribuzioni regionali,
per la parte in cui, a differenza della normativa vigente, omette il
coinvolgimento delle regioni in tali decisioni (l'art. 2, del d.lgs.
n. 266/1993, non attuato, prevedeva, nel testo risultante dalla
sentenza interpretativa di accoglimento n. 338 del 1994 di questa
Corte costituzionale, che per il riconoscimento del carattere
scientifico degli istituti e la relativa revoca venisse sentita la
regione interessata).
XI. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettere m), n) e p) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e
118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettere m), n) e p) della legge 16 gennaio
2003, n. 3 stabiliscono, tra i principi e criteri quello di
prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in
favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo
aventi analoghe finalita'; di istituire, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di
organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel
settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un
organismo indipendente, con il compito di sovrintendere ala ricerca
biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente
qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della
comunita' scientifica nazionale ed internazionale e delle istituzioni
pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di
supporto tecnico; di prevedere che gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi
della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio
funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere
d), e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra funzioni di
cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia
composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della salute
e per l'altra meta' dal presidente della regione, scelti sulla base
di requisiti di professionalita' e di onorabilita', periodicamente
verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro
della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un
direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione,
assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato
dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione
interessata.
Si tratta di disposizioni che non lasciano spazio, a prescindere
dalle scelte del legislatore delegato, per una disciplina regionale,
oltre che per la stessa autonomia statutaria delle future
"fondazioni". In particolare la lettera n) stabilisce un principio,
ma la relativa attuazione non spetta allo Stato, bensi'
operativamente (e pacificamente) alla Regione.
XII. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 43 per violazione
degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 stabilisce che al
fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acuire
risorse che a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, individua, con proprio
decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
La disposizione censurata attribuisce in buona sostanza allo
Stato un potere regolamentare al di fuori delle previsioni di cui
all'art. 117, comma sesto. E' comunque illegittimo l'affidamento al
Ministro della salute di un potere cosi' ampio di disciplina
dell'intero settore, in assenza di un'intesa con le regioni
interessate (non e' certo sufficiente la previsione di un mero parere
della Conferenza Stato-regioni).
Infine, secondo quanto gia' osservato a proposito delle lettere
d) e f) del comma 1 dell'art. 42, la disposizione non tiene
assolutamente in considerazione il mutato quadro finanziario e
organizzativo in cui si colloca la ricerca biomedica.
P. Q. M.
Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, questa Corte
dichiari l'illegittimita' costituzionale degli artt. 42 e 43 della
legge dello Stato 16 gennaio 2003, n. 3.
Firenze-Roma, addi' 19 marzo 2003
Prof. avv. Stefano Grassi
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 marzo 2003. (della Regione Marche)
(GU n. 21 del 28-5-2003)
Ricorso ai sensi dell'art. 127, comma II, Cost., della Regione
Marche, in persona del Presidente pro-tempore della giunta regionale,
a cio' autorizzato con deliberazione n. 345 del 18 marzo 2003,
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi del Foro di
Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo, in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura
speciale per atto del notaio dott. Simonetta Sabatini di Ancona
n. rep. 38013 del 18 marzo 2003;
Contro lo stato, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale degli artt. 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20
gennaio 2003, Supplemento ordinario n. 5.
Premesse di fatto
1. - Con il presente ricorso la Regione Marche impugna le norme
di cui agli artt. 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
Tali disposizioni sono poste al capo IX, rubricato come "disposizioni
in materia di tutela della salute", e rispettivamente dettano la
disciplina di "delega per la trasformazione degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni" (art. 42) e
l'organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico dedicati a particolari discipline (art. 43) in materia
sanitaria e di ricerca scientifica.
Con le norme impugnate lo Stato prevede unilateralmente il
riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in
violazione delle competenze regionali.
Gli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 sono,
infatti, illegittimi costituzionalmente per lesione delle competenze
regionali, per i seguenti motivi di
D i r i t t o
I. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, nel suo
complesso, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.
L'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 delega il Governo ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
La disciplina legislativa oggetto della delega rientra in materia
attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni, in
quanto si riferisce in parte alla tutela della salute, in parte alla
ricerca scientifica. La disposizione impugnata invade la competenza
regionale, in quanto delega il Governo all'intero riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
e non a definire i soli principi fondamentali della materia.
La formulazione della legge di delega non consente spazi per
un'interpretazione adeguatrice (nel senso che il "riordino" si debba
limitare a fissare i principi fondamentali del settore). La delega,
infatti, prevede che il decreto legislativo individui la completa
disciplina del settore, individuando misure, strumenti, provvedimenti
ministeriali, disciplina delle modalita' operative ed organizzative,
procedimenti, trasferimenti di patrimonio e personale. Risulta chiaro
come non si intende lasciare alle regioni se non meri spazi di
attuazione di una disciplina statale di dettaglio, esaustiva del
previsto "riordino".
L'evoluzione legislativa degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico dimostra invece che questo settore e'
riconducibile alle materie "salute" e "ricerca scientifica".
Secondo la definizione dell'art. 42 della lecce istitutiva del
Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti, con
personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, "che
insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono
specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica". Data la
compresenza di assistenza e ricerca, nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, sono state attribuite alla competenza statale le
funzioni relative alla gestione amministrativa ed alla competenza
regionale le funzioni di natura assistenziale a carattere scientifico
(le regioni si avvalgono degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, del d.lgs.
n. 502 del 1992, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 229/1999, per
l'erogazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza).
Le norme successive - di "riordino" del settore - hanno
rafforzato, anche sotto il profilo organizzativo, l'assimilazione
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai
corrispondenti enti svolgenti attivita' ospedaliera. Si puo' citare
il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, recante riordinamento
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel quadro
della piu' generale delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992,
n. 421: in tale normativa gli istituti vengono sostanzialmente
assimilati, quanto a organizzazione, compiti, personale, patrimonio e
contabilita', alle neocostituite Aziende sanitarie pubbliche, in
particolare ospedaliere. Gli istituti vengono espressamente
qualificati come strutture e presidi ospedalieri, in quanto "ospedali
di rilievo nazionale e di alta specializzazione", e vengono
assoggettati alla relativa disciplina, pur nel rispetto delle
peculiari finalita' di ciascun istituto (art. 1, comma 3 del citato
d.lgs. n. 269/1993). Poiche' i regolamenti di attuazione delle
disposizioni del d.lgs. n. 269/1993 non sono stati successivamente
emanati (ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 269
del 1993), il riordino non e' mai divenuto operativo, con la
conseguenza che gli istituti sono rimasti assoggettati alla
disciplina contenuta nel d.p.r. n. 617/1980 (emanato in forza del
citato art. 42 della legge n. 833/1978). Da allora si e' aperta per
gli istituti una fase di disciplina transitoria, che ha dato luogo -
a partire dal d.l. 30 giugno 1994, n. 419 - a forme di
commissariamento che, sulla base di successivi provvedimenti
normativi d'urgenza, perdura tuttora (si veda, da ultimo, il d.l. 19
giugno 1997, n. 171).
L'assetto descritto ed i profili evolutivi sono confermati in
tempi piu' recenti dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
(c.d. riforma-ter del Servizio sanitario nazionale) che ha modificato
l'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo la
possibilita' di costituire o confermare gli istituti in aziende, cui
applicare la disciplina organizzativa generale delle aziende del
Servizio sanitario nazionale, "con le particolarita' procedurali e
organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'art. 11,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (peraltro
anche in tal caso non adottate) e prevedendo comunque che, sino
all'emanazione di tali disposizioni attuative, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico si applichino "le
disposizioni generali relative alla dirigenza sanitaria, ai
dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e
al collegio di direzione".
La difficolta' nel definire la disciplina legislativa degli
istituti e' sempre stata collegata con il contestuale collegamento
delle relative attivita' sia alla ricerca scientifica, attribuita
(secondo le ricostruzioni prevalenti) alla competenza legislativa ed
amministrativa statale, sia all'assistenza, attribuita alla
competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di
assistenza sanitaria e ospedaliera.
Dopo l'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale
n. 3 del 2001, che ha attribuito alla competenza legislativa
concorrente delle regioni, sia la tutela della salute sia la "ricerca
scientifica", l'assetto degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico deve essere oggi considerato assorbito interamente nella
competenza regionale, fermi restando ovviamente i principi
fondamentali della disciplina stabiliti dalla legge dello Stato.
Nessun rilievo, ai fini della individuazione delle competenze
legislative in materia, puo' assumere la natura, attribuibile agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di "enti
pubblici nazionali", il cui ordinamento e la cui organizzazione
amministrativa potrebbe essere ricondotto alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera g).
L'art. 1 del citato d.lgs. 269/1993 li qualificava "enti
nazionali" e l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge delega
n. 421/1992 parlava di "istituti di rilievo nazionale". Ma tale
qualificazione dipendeva dalla natura di enti di ricerca e quindi
riconducibili a funzioni di livello statale. Si deve invece ritenere
- da un lato - che la qualificazione come enti pubblici nazionali e'
stata tacitamente abrogata dall'art. 121 del d.lgs. n. 112/1998 (che,
tra l'altro, prevede, al primo comma le funzioni dello Stato nei
confronti degli enti che operano su scala nazionale e che, al secondo
comma, affianca gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico agli istituti zooprofilattici sperimentali, questi ultimi
pacificamente non rientranti tra gli enti pubblici nazionali); e -
dall'altro - si puo' osservare che l'assimilazione
dell'organizzazione degli istituti a quella delle Aziende sanitarie
ha trovato conferma, sotto il profilo del finanziamento,
nell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 133/1999, come
modificato dall'art. 83, comma 1, della legge n. 388/2000. Se quindi
il carattere "nazionale" degli istituti si ricollegava, del tutto
pacificamente ed esclusivamente, alla competenza statale in materia
di ricerca scientifica (competenza ribadita dagli artt. 121 e 125 del
menzionato d.lgs. 112/1998), non puo' essere dubbio che la legge di
revisione costituzionale, nel momento in cui ha affidato alle regioni
le competenze anche in tema di ricerca scientifica (non limitata alla
ricerca afferente le sole materie di competenza regionale) ha mutato
radicalmente i presupposti per la qualificazione degli istituti come
enti nazionali.
II. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera a) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera a) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
introduce come primo principio e criterio direttivo della delega,
quello di prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, le
modalita' e le condizioni attraverso le quali il Ministro della
salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, in
fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero
della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma
restando la natura pubblica degli istituti medesimi.
La formulazione e' contraddittoria. Da un lato fa salva la
"natura pubblica degli istituti" e, nel contempo, qualifica le
neoistituite fondazioni come aventi una natura no-profit (vedi le
lettere e e l). La precisazione secondo cui la disciplina statale
sara' dettata "nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano" appare una semplice formula di
stile, insuscettibile di superare l'illegittimita' della disciplina
che il legislatore delegato dovra' adottare. La delega, infatti,
affida in via esclusiva allo Stato e predetermina in termini chiari,
con evidente innovazione anche della qualificazione di tali istituti
e del tipo di vigilanza delle competenze amministrative regionali,
attribuite dall'art. 118 Cost.. In correlazione con la loro
competenza legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica
ed assistenza sanitaria, soltanto le regioni hanno la competenza
amministrativa per deliberare e motivare l'eventuale trasformazione
degli istituti, senza che siano individuate valide motivazioni per
assorbire le competenze regionali nella competenza statale.
III. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera b) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di prevedere
che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di
separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e
gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di
indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente
eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di
membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute,
regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della
salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di
tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei
requisiti di professionalita' e onorabilita', periodicamente
verificati; dell'organo di gestione fanno pane il direttore
generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di
amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della
ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione
interessata.
La disposizione introduce norme di dettaglio sulla composizione
degli organi degli istituti che appare lesiva delle competenze
regionali, in quanto costringe la regione a disciplinare la materia
in termini omogenei a quelli dettati dalla legge statale, senza avere
la possibilita' di adottare, pur nel rispetto dei principi
fondamentali, un modello organizzativo autonomo o comunque
diversamente articolato.
IV. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera c) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera c) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di trasferire
ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi
e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale
gia' in servizio all'atto della trasformazione puo' optare per un
contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso,
i diritti acquisiti.
La previsione del trasferimento del personale ai nuovi enti
concretizza un'evidente lesione di attribuzioni regionali, tenuto
conto che si tratta di personale regionale e il cui stato giuridico
e' del tutto assimilabile a quello del restante personale delle
aziende sanitarie regionali. La previsione di un "contratto di lavoro
di diritto privato" significa poi la fuoriuscita dall'ambito
disciplinato dal d.lgs. n. 165/2001, si tratta non di un principio,
ma di una scelta operativa e organizzativa necessariamente da
riservare alla regione.
V. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera d) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera d) della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di
individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure
idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e
di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le universita',
al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca,
assistenza e formazione.
La disposizione concerne materia chiaramente rientrante nelle
competenze regionali di assistenza sanitaria e di ricerca e pertanto
spetta alla regione il potere di coordinamento con le altre strutture
di ricerca e sanitarie. La norma e', in particolare, illegittima per
la parte in cui affida allo Stato un potere di coordinamento atipico
e di natura generale, in grado di assorbire le funzioni di
coordinamento sicuramente spettanti alle regioni.
VI. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera e) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera e) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di prevedere
strumenti che valorizzino e tutelino la proprieta' dei risultati
scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad
organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel
settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalita' atte
a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni.
Si tratta, a tutta evidenza, di un oggetto rientrante nella
competenza regionale concorrente, non valendo a sua difesa
l'argomento secondo cui si tratterebbe di disposizione di principio:
il principio, al piu', potrebbe essere quello di "valorizzare e
tutelare", non la previsione di strumenti, tanto piu' con l'aggiunta
delle "modalita' atte". Tenuto conto che a tali "fondazioni" andrebbe
pur sempre assicurato un rilevante margine di autonomia gestionale,
non appare residuare alcuno spazio, quali che siano le scelte del
legislatore delegato, per il legislatore regionale.
VII. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera f). per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. 118 e 119
Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera f) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di prevedere
che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a
fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati
di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunita' scientifica,
sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando
la necessita' di garantire la qualita' della ricerca e valorizzando
le specificita' scientifiche gia' esistenti o nelle singole
fondazioni ovvero nelle singole realta' locali.
La disposizione conferisce compiti amministrativi allo Stato in
sede di assegnazione di progetti che gia' attualmente sono
assoggettati a una diversa disciplina secondo che si tratti di
ricerca corrente o di ricerca finalizzata (quest'ultima gia' oggi
definita operativamente da accordi in sede di Conferenza
Stato-regioni). In seguito alla modifica della disciplina del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il finanziamento di
tale ricerca si basa anche su fondi di provenienza regionale (ed in
tal senso il relativo riparto, secondo le disposizioni del d.p.r.
n. 213/2001, e' stato contestato dalle regioni). Il riferimento,
infine, alla "singole realta' locali" sembra richiamare il
finanziamento della ricerca delle aziende sanitarie, gia' oggi di
competenza regionale.
L'attribuzione allo Stato di compiti di definizione delle risorse
per la ricerca, senza un pieno coinvolgimento delle regioni e
comunque sovrapponendosi alle competenze regionali, risulta lesiva
delle attribuzioni costituzionalmente attribuite dalle norme citate
in rubrica.
VIII. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera g), per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera g) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di
disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi di
cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia
giuridico-amministrativa.
Al pari della precedente lettera f), anche questo criterio di
delega invade direttamente competenze dei Servizi sanitari regionali,
come si evidenzia dalla stessa formula impiegata: «applicare i
principi» anziche' dettare o stabilire i principi.
IX. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettera i) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera i) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di
disciplinare le modalita' attraverso le quali le fondazioni, nel
rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal
consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti,
pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza
sanitaria, in funzione della migliore qualita' e maggiore efficienza
del servizio reso.
Qui l'invasione del campo regionale e' per cosi' dire dichiarata
(ed enfatizzata, anche rispetto all'assetto precedente la riforma
costituzionale, dall'inciso "anche di assistenza sanitaria"). In tali
campi il legislatore statale deve limitarsi a porre una disciplina di
principio, che esclude in quanto tale la "disciplina delle
modalita'".
X. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettera
m) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettera m) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
stabilisce, tra i principi e criteri direttivi, quello di
regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove
fondazioni e le ipotesi ed i procedimenti per la revisione e la
eventuale revoca dei riconoscimenti gia' concessi, sulla base di una
programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici
secondo criteri di qualita' ed eccellenza.
Anche questa previsione e' lesiva delle attribuzioni regionali,
per la parte in cui, a differenza della normativa vigente, omette il
coinvolgimento delle regioni in tali decisioni (l'art. 2, del d.lgs.
n. 266/1993, non attuato, prevedeva, nel testo risultante dalla
sentenza interpretativa di accoglimento n. 338 del 1994 di questa
Corte costituzionale, che per il riconoscimento del carattere
scientifico degli istituti e la relativa revoca venisse sentita la
regione interessata).
XI. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 1,
lettere m), n) e p) per violazione degli artt. 117, comma 3 Cost. e
118 Cost.
L'art. 42, comma 1, lettere m), n) e p) della legge 16 gennaio
2003, n. 3 stabiliscono, tra i principi e criteri quello di
prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in
favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo
aventi analoghe finalita'; di istituire, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di
organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel
settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un
organismo indipendente, con il compito di sovrintendere ala ricerca
biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente
qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della
comunita' scientifica nazionale ed internazionale e delle istituzioni
pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di
supporto tecnico; di prevedere che gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi
della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio
funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere
d), e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra funzioni di
cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia
composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della salute
e per l'altra meta' dal presidente della regione, scelti sulla base
di requisiti di professionalita' e di onorabilita', periodicamente
verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro
della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un
direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione,
assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato
dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione
interessata.
Si tratta di disposizioni che non lasciano spazio, a prescindere
dalle scelte del legislatore delegato, per una disciplina regionale,
oltre che per la stessa autonomia statutaria delle future
"fondazioni". In particolare la lettera n) stabilisce un principio,
ma la relativa attuazione non spetta allo Stato, bensi'
operativamente (e pacificamente) alla Regione.
XII. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 43 per violazione
degli artt. 117, comma 3 Cost. e 118 Cost.
L'art. 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 stabilisce che al
fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acuire
risorse che a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, individua, con proprio
decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
La disposizione censurata attribuisce in buona sostanza allo
Stato un potere regolamentare al di fuori delle previsioni di cui
all'art. 117, comma sesto. E' comunque illegittimo l'affidamento al
Ministro della salute di un potere cosi' ampio di disciplina
dell'intero settore, in assenza di un'intesa con le regioni
interessate (non e' certo sufficiente la previsione di un mero parere
della Conferenza Stato-regioni).
Infine, secondo quanto gia' osservato a proposito delle lettere
d) e f) del comma 1 dell'art. 42, la disposizione non tiene
assolutamente in considerazione il mutato quadro finanziario e
organizzativo in cui si colloca la ricerca biomedica.
P. Q. M.
Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, questa Corte
dichiari l'illegittimita' costituzionale degli artt. 42 e 43 della
legge dello Stato 16 gennaio 2003, n. 3.
Firenze-Roma, addi' 19 marzo 2003
Prof. avv. Stefano Grassi