Ricorso n. 34 del 5 marzo 2010 (Regione Siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2010 , n. 34
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2010 (della Regione Siciliana).
(GU n. 14 del 7-4-2010)
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore on. dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Michele Arcadipane e dall'avv. Beatrice Fiandaca, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 24 febbraio 2010, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2009, n. 302, S.O. n. 243. F a t t o La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», contiene - tra le altre - la disposizione di cui all'art. 2, comma 230, lesiva delle prerogative statutarie. L'art. 2, comma 229 della suindicata legge n. 191/2009 prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati non regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2010, in luogo della data precedentemente fissata al 1° gennaio 2008, ed il conseguente differimento dal 31 ottobre 2008 al 31 ottobre 2010 dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e la redazione ed il giuramento della perizia di stima. Il successivo comma 230 del medesimo articolo stabilisce che le «maggiori» entrate derivanti dal comma 229 affluiscono al fondo di cui al comma 250, cioe' quello di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e istituito «al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi». Il citato comma 250, dell'art. 2 in esame prevede che «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto fondo sono destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge». Tale ultimo elenco, poi, individua le finalita' cui sono destinate le risorse in questione: tutte finalita' statali destinate al finanziamento di interventi gia' precedentemente disposti con altre leggi nazionali. La richiamata disposizione dell'art. 2, comma 230 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si appalesa costituzionalmente illegittima e viene censurata, in quanto lesiva delle attribuzioni dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana, per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana e del correlato articolo 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Preliminarmente si osserva che il richiamato art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non ha riguardo ne' ad una imposta di nuova istituzione ne' ad una entrata derivante da un aumento di aliquota di un'imposta preesistente, ma prevede una riserva all'erario dello Stato di entrate senza che sussistano i presupposti come individuati dalla previsione dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, poiche' il gettito derivante dalla riapertura dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui trattasi non costituisce ne' nuova ne' maggiore entrata, stante che tale carattere e' riferibile soltanto ai nuovi tributi o all'aumento di aliquota di tributi preesistenti. Nel caso considerato il gia' esistente tributo sostitutivo, oltre che privo del carattere della novita', non e' destinato a soddisfare specifiche esigenze dello Stato in quanto la previsione dell'art. 2, comma 230 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede la destinazione delle entrate in questione, indica un fondo (quello di cui all'art. 7-quinquies comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) gia' destinato a soddisfare finalita' plurime e differenti e non identifica la specificita' dell'impiego, destinato ad essere individuato mediante il rinvio a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e per le precitate finalita' di rifinanziamento di interventi statali gia' precedentemente disposti con leggi nazionali (Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009). A cio' aggiungasi che il gettito derivante dall'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001), i cui termini sono stati piu' volte prorogati (da ultimo con il comma 229 sopracitato), e' sempre stato pacificamente attribuito a questa Regione. Cosi' come alla Regione pertiene l'imposta sostituita, e cioe' l'imposta sui redditi di capitale di cui all'art. 67 (ex art. 81) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetta imposta sulle plusvalenze). Quanto alla surrettizia considerazione delle entrate come «maggiori», cosi' come il comma 230 tenderebbe a qualificare i cespiti derivanti dagli effetti del comma 229, va rilevato che, ancorche' nell'anno di riferimento (e cioe' il 2010) l'applicazione delle previsioni del comma 229 potrebbe portare ad una entrata quantitativamente superiore rispetto alle entrate derivanti nello stesso anno 2010 dall'imposta sostituita (IRPEF), tuttavia si determinera' una minore quantita' di entrate nei periodi di imposta successivi. Il comma 229, infatti, proroga la possibilita', per i contribuenti, di avvalersi di un'imposizione sostitutiva dell'imposta (IRPEF) che sarebbe dovuta sulle plusvalenze di valore delle partecipazioni e delle aree edificabili (tra il valore al momento dell'acquisto e quello al momento del loro trasferimento). E, a ben considerare, l'imposta sostitutiva (applicata, con un'aliquota obiettivamente bassa, sulla differenza del valore di acquisto e quello dichiarato) e' quantitativamente inferiore a quella che dovrebbe esser pagata sulla plusvalenza all'atto del trasferimento con l'applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF. L'unico vantaggio (per le casse pubbliche) e' l'attualizzazione delle entrate. Cio' posto, dalle previsioni recate dagli artt. 36 e 37 dello Statuto e dall'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune individuate eccezioni, tra le quali sono da ricomprendere le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime, spettano alla Regione Siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Ora, le norme dell'art. 2, commi 229 e 230 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non configurano ne' una imposta di nuova istituzione ne' una entrata derivante da un aumento di aliquota di un'imposta preesistente, ma dettano una specifica disciplina determinando (comma 229) la riapertura dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili (artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001) il cui gettito e' sempre stato attribuito alla Regione; mentre la disposizione del comma 230 - che impropriamente definisce le predette entrate come «maggiori» (trattandosi, come sopra evidenziato, di un'imposizione sostitutiva, senza tacer la circostanza che potrebbe determinarsi, invero, una complessivo minor gettito rispetto all'imposta sostituita) - considera riservato allo Stato il suddetto gettito, facendolo confluire nel fondo istituito ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; cio', oltre a comportare un pregiudizio economico per la Regione, ne viola le attribuzioni in materia finanziaria, in quanto in tal modo si determina, in buona sostanza, una sostituzione di una imposta spettante alla Regione con un'altra neppure nuova (la sostitutiva, appunto) assegnata viceversa allo Stato per proprie e preesistenti finalita', senza considerare le riconosciute spettanze della Regione Siciliana sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso nel proprio territorio. Va ripetuto, in proposito, che l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria», consente di riservare all'erario statale esclusivamente le «nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». Codesta ecc.ma Corte, nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, ha autorevolmente chiarito (cfr. sentenze nn. 47/1968 e 49/1972) che per nuova entrata tributaria deve intendersi soltanto quell'entrata «derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata», e, di conseguenza, ha affermato (cfr. sentenza n. 430/1996) che «rimane cosi' preclusa, in via generale, la devoluzione allo Stato di entrate tributarie erariali, riscosse nel territorio della Regione Siciliana, ma prive del carattere di novita'». Nella fattispecie di che trattasi manca l'indefettibile requisito della novita' dell'entrata, poiche' le imposte previste dalla legge in esame, per le quali e' stato postergato il termine di determinazione e versamento, non hanno carattere additivo rispetto al regime fiscale preesistente, incidendo le stesse su fattispecie gia' oggetto di tassazione. Le entrate tributarie in questione, pertanto, si sostanziano nella fattispecie delle imposte che, come ritenuto da codesta ecc.ma Corte (sent. n. 49/72), si pongono quali entrate i cui proventi spettano alla Regione, essendo sostitutive di altra di sicura e pacifica spettanza della Regione medesima. La destinazione prevista dal comma 230 ha come conseguenza una decurtazione del gettito di spettanza regionale e, in mancanza di una esplicita previsione di destinazione delle imposte sostitutive alla Regione, concreta una diretta decurtazione delle entrate tributarie regionali e configura quindi una altrettanto immediata lesione delle attribuzioni della Regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa, risolvendosi in una ingiustificata ed illegittima riduzione delle risorse disponibili da destinare all'assolvimento delle funzioni di competenza.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2009, n. 302, S.O. n. 243 in quanto lesivo delle attribuzioni della Regione Siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa quali risultano dagli artt. 36 e 37 dello Statuto e dalle correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; Con riserva di ulteriori deduzioni; Si deposita con il presente atto la deliberazione n. 49 del 24 febbraio 2010 della Giunta regionale, di autorizzazione a ricorrere. Palermo, addi' 25 febbraio 2010 Avv. Michele Arcadipane - Avv. Beatrice Fiandaca