RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2010 , n. 34
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 marzo 2010 (della Regione Siciliana). 
 
 
(GU n. 14 del 7-4-2010) 
 
  
    Ricorso della Regione Siciliana, in persona  del  Presidente  pro
tempore on. dott. Raffaele  Lombardo,  rappresentato  e  difeso,  sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto, dall'avv.  Michele  Arcadipane  e  dall'avv.  Beatrice
Fiandaca, ed elettivamente domiciliato presso  la  sede  dell'Ufficio
della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n.  36,  autorizzato  a
proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n.  49  del
24 febbraio 2010, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro
tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli
Uffici della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  e  difeso  per
legge  dall'Avvocatura  dello  Stato,   per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 230, della legge  23
dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2010)»
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
dicembre 2009, n. 302, S.O. n. 243. 
 
                              F a t t o 
 
    La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», contiene - tra le altre - la disposizione di  cui
all'art. 2, comma 230, lesiva delle prerogative statutarie. 
    L'art. 2, comma 229 della suindicata legge n. 191/2009 prevede la
riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori  d'acquisto
delle partecipazioni non negoziate in mercati non regolamentati e dei
terreni edificabili  e  con  destinazione  agricola  posseduti  al 1°
gennaio 2010, in luogo  della  data  precedentemente  fissata  al  1°
gennaio 2008, ed il conseguente differimento dal 31 ottobre  2008  al
31  ottobre  2010  dei  termini  per   il   versamento   dell'imposta
sostitutiva e la redazione ed il giuramento della perizia di stima. 
    Il successivo comma 230 del medesimo articolo stabilisce  che  le
«maggiori» entrate derivanti dal comma 229 affluiscono  al  fondo  di
cui al comma 250, cioe' quello di cui all'art. 7-quinquies, comma  1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e istituito «al  fine
di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili,
con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi
organizzativi connessi ad eventi celebrativi». 
    Il citato comma 250,  dell'art.  2  in  esame  prevede  che  «con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le  disponibilita'
del predetto fondo sono destinate alle finalita' di cui all'Elenco  1
allegato alla presente legge». 
    Tale  ultimo  elenco,  poi,  individua  le  finalita'  cui   sono
destinate le risorse in questione: tutte finalita' statali  destinate
al finanziamento di  interventi  gia'  precedentemente  disposti  con
altre leggi nazionali. 
    La richiamata disposizione dell'art. 2, comma 230 della legge  23
dicembre 2009, n. 191 si appalesa  costituzionalmente  illegittima  e
viene censurata, in quanto lesiva delle  attribuzioni  dell'autonomia
finanziaria della Regione Siciliana, per le seguenti ragioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
    Violazione degli articoli 36 e 37  dello  Statuto  della  Regione
Siciliana e del correlato articolo 2 delle  norme  di  attuazione  in
materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. 
    Preliminarmente si osserva che il richiamato art. 2,  comma  230,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non  ha  riguardo  ne'  ad  una
imposta di nuova istituzione ne'  ad  una  entrata  derivante  da  un
aumento di  aliquota  di  un'imposta  preesistente,  ma  prevede  una
riserva all'erario dello Stato di  entrate  senza  che  sussistano  i
presupposti come individuati dalla previsione dell'art. 2 del  d.P.R.
26  luglio  1965,  n.  1074,  poiche'  il  gettito  derivante   dalla
riapertura dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva  di
cui trattasi non costituisce ne' nuova ne' maggiore  entrata,  stante
che  tale  carattere  e'  riferibile  soltanto  ai  nuovi  tributi  o
all'aumento di aliquota di tributi preesistenti. 
    Nel caso considerato il gia' esistente tributo sostitutivo, oltre
che privo del carattere della novita', non e' destinato a  soddisfare
specifiche esigenze dello Stato in quanto la previsione dell'art.  2,
comma 230 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  che  prevede  la
destinazione delle entrate in questione, indica un fondo  (quello  di
cui all'art. 7-quinquies comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33) gia' destinato a soddisfare finalita' plurime e differenti e  non
identifica  la  specificita'  dell'impiego,   destinato   ad   essere
individuato mediante il rinvio a successivi  decreti  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  per  le  precitate   finalita'   di
rifinanziamento di interventi statali gia'  precedentemente  disposti
con leggi nazionali (Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009). 
    A  cio'  aggiungasi  che  il   gettito   derivante   dall'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi  per  la  rideterminazione  dei
valori di acquisto dei terreni edificabili e  di  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati  (artt.  5  e  7  della  legge  n.
448/2001), i cui termini sono stati piu' volte prorogati  (da  ultimo
con  il  comma  229  sopracitato),  e'  sempre  stato   pacificamente
attribuito  a  questa  Regione.  Cosi'  come  alla  Regione  pertiene
l'imposta sostituita, e cioe' l'imposta sui redditi  di  capitale  di
cui all'art. 67 (ex art. 81) del d.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917
(cosiddetta imposta sulle plusvalenze). 
    Quanto  alla  surrettizia  considerazione  delle   entrate   come
«maggiori», cosi' come  il  comma  230  tenderebbe  a  qualificare  i
cespiti derivanti dagli effetti  del  comma  229,  va  rilevato  che,
ancorche' nell'anno di riferimento (e cioe' il  2010)  l'applicazione
delle previsioni del  comma  229  potrebbe  portare  ad  una  entrata
quantitativamente superiore rispetto  alle  entrate  derivanti  nello
stesso  anno  2010  dall'imposta  sostituita  (IRPEF),  tuttavia   si
determinera' una minore quantita' di entrate nei periodi  di  imposta
successivi. Il comma 229, infatti, proroga  la  possibilita',  per  i
contribuenti, di avvalersi di un'imposizione sostitutiva dell'imposta
(IRPEF)  che  sarebbe  dovuta  sulle  plusvalenze  di  valore   delle
partecipazioni e delle aree edificabili (tra  il  valore  al  momento
dell'acquisto e quello al momento del loro trasferimento). E,  a  ben
considerare,  l'imposta  sostitutiva  (applicata,   con   un'aliquota
obiettivamente bassa, sulla  differenza  del  valore  di  acquisto  e
quello  dichiarato)  e'  quantitativamente  inferiore  a  quella  che
dovrebbe esser pagata sulla plusvalenza  all'atto  del  trasferimento
con l'applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF. L'unico  vantaggio
(per le casse pubbliche) e' l'attualizzazione delle entrate. 
    Cio' posto, dalle previsioni recate dagli artt.  36  e  37  dello
Statuto e dall'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074  emerge
la regola generale secondo  la  quale,  a  parte  talune  individuate
eccezioni, tra le  quali  sono  da  ricomprendere  le  nuove  entrate
tributarie il cui gettito  sia  destinato  con  apposite  leggi  alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime,  spettano  alla  Regione  Siciliana,  oltre  alle   entrate
tributarie  da  essa  direttamente  deliberate,  tutte   le   entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
o indirette, comunque denominate. 
    Ora, le norme dell'art.  2,  commi  229  e  230  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191  non  configurano  ne'  una  imposta  di  nuova
istituzione ne' una entrata derivante da un aumento  di  aliquota  di
un'imposta  preesistente,  ma  dettano   una   specifica   disciplina
determinando (comma 229) la riapertura dei termini per il  versamento
dell'imposta  sostitutiva  delle   imposte   sui   redditi   per   la
rideterminazione dei valori di acquisto delle  partecipazioni  e  dei
terreni edificabili (artt. 5 e 7 della  legge  n.  448/2001)  il  cui
gettito  e'  sempre  stato  attribuito  alla   Regione;   mentre   la
disposizione del comma 230 - che impropriamente definisce le predette
entrate come «maggiori»  (trattandosi,  come  sopra  evidenziato,  di
un'imposizione sostitutiva, senza tacer la circostanza  che  potrebbe
determinarsi,  invero,  una  complessivo   minor   gettito   rispetto
all'imposta sostituita) - considera riservato allo Stato il  suddetto
gettito, facendolo confluire nel fondo istituito ai  sensi  dell'art.
7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33;
cio', oltre a comportare un pregiudizio economico per la Regione,  ne
viola le attribuzioni in materia finanziaria, in quanto in  tal  modo
si determina, in buona sostanza,  una  sostituzione  di  una  imposta
spettante alla Regione con un'altra neppure  nuova  (la  sostitutiva,
appunto) assegnata viceversa allo Stato per  proprie  e  preesistenti
finalita', senza considerare le riconosciute spettanze della  Regione
Siciliana sul gettito in questione, relativo a  quanto  riscosso  nel
proprio territorio. 
    Va ripetuto, in proposito, che l'art.  2  del  d.P.R.  26  luglio
1965, n. 1074, recante  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della
Regione Siciliana in  materia  finanziaria»,  consente  di  riservare
all'erario statale esclusivamente le «nuove entrate tributarie il cui
gettito sia destinato con apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri
diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative
dello Stato specificate nelle leggi medesime». 
    Codesta ecc.ma Corte, nel precisare l'ambito di  applicazione  di
tale disposizione, ha  autorevolmente  chiarito  (cfr.  sentenze  nn.
47/1968 e 49/1972) che per nuova entrata tributaria  deve  intendersi
soltanto quell'entrata «derivante da un  atto  impositivo  nuovo,  in
mancanza del quale  l'entrata  non  si  sarebbe  verificata»,  e,  di
conseguenza, ha affermato (cfr. sentenza  n.  430/1996)  che  «rimane
cosi' preclusa, in via generale, la devoluzione allo Stato di entrate
tributarie erariali, riscosse nel territorio della Regione Siciliana,
ma prive del carattere di novita'». 
    Nella fattispecie di che trattasi manca l'indefettibile requisito
della novita' dell'entrata, poiche' le imposte previste  dalla  legge
in  esame,  per  le  quali  e'  stato  postergato   il   termine   di
determinazione e versamento, non hanno carattere additivo rispetto al
regime fiscale preesistente, incidendo le stesse su fattispecie  gia'
oggetto di tassazione. 
    Le entrate tributarie  in  questione,  pertanto,  si  sostanziano
nella fattispecie delle imposte che, come ritenuto da codesta  ecc.ma
Corte (sent. n. 49/72), si  pongono  quali  entrate  i  cui  proventi
spettano alla Regione, essendo  sostitutive  di  altra  di  sicura  e
pacifica spettanza della Regione medesima. 
    La destinazione prevista dal comma 230 ha  come  conseguenza  una
decurtazione del gettito di spettanza regionale e, in mancanza di una
esplicita previsione di destinazione delle imposte  sostitutive  alla
Regione, concreta una diretta decurtazione delle  entrate  tributarie
regionali e configura quindi una altrettanto immediata lesione  delle
attribuzioni della Regione siciliana e  della  autonomia  finanziaria
della stessa,  risolvendosi  in  una  ingiustificata  ed  illegittima
riduzione delle risorse  disponibili  da  destinare  all'assolvimento
delle funzioni di competenza. 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma  230,  della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (legge  finanziaria  2010)»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2009, n. 302, S.O. n.
243 in quanto lesivo delle attribuzioni  della  Regione  Siciliana  e
dell'autonomia finanziaria della stessa quali risultano  dagli  artt.
36 e 37 dello Statuto  e  dalle  correlate  norme  di  attuazione  in
materia finanziaria di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio  1965,  n.
1074; 
    Con riserva di ulteriori deduzioni; 
    Si deposita con il presente atto la deliberazione n.  49  del  24
febbraio 2010 della Giunta regionale, di autorizzazione a ricorrere. 
      Palermo, addi' 25 febbraio 2010 
 
          Avv. Michele Arcadipane - Avv. Beatrice Fiandaca 
 

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