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N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 luglio 2008. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 34 del 13-8-2008)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;
Nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo presidente
per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge
regionale 28 aprile 2008, n. 10 - Disposizioni collegate alla legge
finanziaria 2008 - negli artt. 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lett.
c), 46, comma 3, lett. a) e lett. b) (B.U.R. n. 4 del 29 aprile2008).
Art. 3, comma 1. - Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della
legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e
sull'ordinamento degli uffici regionali).
Il comma in esame sostituisce l'art. 18, comma 1-bis della legge
regionale 20 giugno 1994, n. 26, recante «Norme sulla dirigenza e
sull'ordinamento degli uffici regionali», che indicava entro il «5
per cento dei dirigenti», la percentuale per il conferimento degli
incarichi dirigenziali a tempo determinato.
In base alla nuova disposizione, invece, «le parole "entro il
limite del 5 per cento dei dirigenti" sono sostituite con le parole
"fino al 30 per cento dei dirigenti a dipendenti dell'amministrazione
regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la
dirigenza"».
La nuova previsione eleva, dunque, in modo consistente il limite
imposto dalla precedente normativa regionale, senza che peraltro del
ricorso al riconoscimento degli incarichi dirigenziali a tempo
determinato nei termini ora previsti e che comportano una variazione
significativa nell'organizzazione regionale, venga fornita ragione
giustificatrice.
Non puo', pertanto, non censurarsi sul piano della ragionevolezza
e della buona amministrazione la scelta operata dal legislatore
regionale nell'ampliare la possibilita' di riconoscere gli incarichi
dirigenziali a tempo determinato.
La norma in esame appare, pertanto, violare gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, tanto piu' se si considera che, anche a livello
nazionale, il limite percentuale per l'attribuzione degli incarichi
di funzioni dirigenziali non supera l'8 per cento (v. art. 19, comma
6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Art. 5. - Inquadramento personale dirigente.
La norma dispone che «a decorrere dalla data di attribuzione sono
confermati nella posizione economica e giuridica posseduta alla data
di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti regionali che
abbiano partecipato ad una procedura selettiva o ad un concorso
risultando vincitori ed abbiano svolto le mansioni della relativa
qualifica e categoria che, a seguito di provvedimenti
giurisdizionali, abbiano perduto la titolarita' del posto nella
qualifica e categoria».
La disposizione che si censura appare lesiva dei canoni
costituzionali, di cui agli articoli 3 e 97, di ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione in
quanto il legislatore regionale introduce previsioni di contenuto
concreto e particolare espressamente volte a neutralizzare un
giudicato determinatosi nei confronti dei destinatari della medesima
norma, con evidente compromissione anche dell'esercizio della
funzione giurisdizionale.
Art. 11. - Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
negli enti strumentali della Regione.
Le previsioni contenute nell'articolo in esame sanciscono la
facolta', per gli enti strumentali della regione, di predisporre,
«nell'ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010», un
piano per la progressiva stabilizzazione del personale gia'
utilizzato «con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e con altre forme di lavoro flessibile» e che, alla stessa data di
entrata in vigore della legge, «abbia gia' espletato attivita'
lavorativa presso i medesimi per almeno dodici mesi, anche non
continuativi nel triennio precedente ...».
In tal modo la legge regionale opera di fatto una estensione dei
soggetti interessati alla c.d. «stabilizzazione», ponendosi in
contrasto con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato» (finanziaria del 2008), il cui art. 3, comma 94, lett.
b) limita la progressiva stabilizzazione al solo personale utilizzato
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che abbia
«gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non
continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 ... ».
Ora la legge statale, analogamente a quanto disposto dalla
precedente finanziaria n. 296 del 2006, all'art. 1, comma 558,
stabilisce i requisiti per la stabilizzazione dei pubblici dipendenti
secondo principi validi su tutto il territorio nazionale, e regole
unitariamente indicate anche all'art. 3, comma 90, lett. b) della
legge n. 244 del 2007, a mente del quale «le amministrazioni
regionali e locali possono ammettere alla procedura di
stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007».
Le anzidette previsioni contenute nella finanziaria per il 2008
ben possono qualificarsi principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica che il legislatore nazionale ha
inteso introdurre nel pieno rispetto delle competenze legislative
regionali in materia, senza alcuna violazione delle specifiche
attribuzioni degli enti locali (in termini, v. Corte cost. 24 aprile
2008, n. 120).
E' del resto evidente come a detti principi sia le regioni che gli
enti locali debbano attenersi nell'attuare, a livello normativo, la
stabilizzazione del proprio personale, in vista delle inevitabili
ricadute di carattere economico permanente che un irrazionale ricorso
a tale istituto sarebbe altrimenti idoneo a causare.
La norma che si censura appare, pertanto, resa in violazione del
principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza
pubblica dettato dal legislatore nazionale ai sensi dell'art. 117,
terzo comma Cost.
Art. 12, comma 1, lett. c). - Modifiche all'articolo 5 della l.r.
n. 14/2007.
L'art. 12 modifica l'art. 5 della precedente legge regionale 3
aprile 2007, n. 14, recante «disposizioni collegate alla finanziaria
2007».
In particolare, il comma 1, lett. c) del citato art. 12 prevede
che le Aziende sanitarie e gli enti equiparati provvedono alla
«stabilizzazione» anche del personale non dirigenziale «assunto con
tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b) individuate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell'art. 3, comma 96
della legge n. 244/2007».
Senonche' quest'ultima norma non contempla nuove assunzioni di
personale, ma rimette, invece, l'individuazione delle nuove tipologie
di lavoro ad un apposito d.P.C.m. non ancora emanato, e la cui
adozione e' stata prorogata al 30 giugno 2008 dalla legge n. 31 del
2008.
La disposizione che si censura non appare, pertanto, coerente con
quanto previsto dalla legge statale alla quale, peraltro, il
legislatore regionale ha espressamente inteso rinviare, e che,
analogamente a quanto sopra rilevato, costituisce principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, con
conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.
Art. 46, comma 3 lett. a) e lett. b). - Disposizioni in materia di
Valutazione ambientale strategica.
La norma in esame, dopo avere stabilito, al comma 1, che «Fino
all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione
ambientale strategica (VAS) la giunta regionale con propria
deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della
valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale)», al successivo comma 3,
lett. a) espressamente esclude, dall'assoggettabilita' alle predette
disposizioni in materia di valutazione ambientale strategia (VAS), i
piani ed i programmi adottati prima del 31 luglio 2007.
In tal modo la previsione regionale si pone in contrasto con
l'art. 13 della direttiva 20012/42/CE che, tra l'altro prevede
l'obbligatorieta' della VAS per tutti i piani ed i programmi il cui
atto preparatorio formale sia successivo al 21 luglio 2004.
Una legge regionale che contravviene ad una disposizione
comunitaria e' pero' in palese violazione dell'art. 117, primo comma,
della Costituzione, che impone l'osservanza dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Del pari, la successiva lett. b) del medesimo comma 3 dell'art. 46
in commento esclude dall'applicazione delle disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nel d.lgs.
n. 152/2006 e successive modifiche, quei piani e programmi adottati
dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008.
Senonche' detta previsione si pone in contrasto con l'art. 52 del
citato decreto delegato del 2006, che invece sancisce l'obbligo di
sottoporre a VAS, dopo il 31 luglio 2007, tutti i piani e programmi
individuati all'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del medesimo decreto.
La norma statale costituisce disposizione di riferimento per uno
standard di tutela che non puo' che essere uniforme su tutto il
territorio nazionale e che spetta solo allo Stato rendere effettivo.
La disposizione regionale e', pertanto, invasiva della competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.
P. Q. M.
Si conclude perche' le norme impugnate siano dichiarate
costituzionalmente illegittime.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri
del 18 giugno 2008.
Roma, addi' 26 giugno 2008
L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo
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