RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 Marzo 2005 - 7 Marzo 2005 , n. 34
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 13 del 30-3-2005 )

Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12; propone impugnativa per illegittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
Contro la Regione Umbria, in persona del presidente della giunta
pro tempore, della legge regionale n. 33 del 23 dicembre 2004 recante
disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo
demaniale e di demanio lacuale - art. 4 per i seguenti

M o t i v i

Con la legge in epigrafe la Regione Umbria detta modalita' per la
determinazione e la riscossione dei canoni per la concessione di
acqua pubblica, per l'occupazione del suolo demaniale per il demanio
lacuale.
E' censurabile la disposizione contenuta nell'art. 4, la quale
prevede, in capo alle AATO (Autorita' territoriali di ambito) la
titolarita' delle «concessioni di derivazione ad uso idropotabile e
della occupazione di pertinenze idrauliche utilizzate per
l'erogazione dei servizi idrici integrati» e conferisce alle province
il potere di disporre d'ufficio il subentro nella titolarita' di tali
concessioni operando, in tal modo, una arbitraria soppressione del
diritto d'uso di acque pubbliche dei precedenti concessionari e un
contestuale trasferimento coattivo in capo ad un soggetto terzo.
Tale norma disciplina, in sostanza, una espropriazione senza
indennizzo del diritto reale spettante a privati imprenditori o enti,
in contrasto con gli artt. 42 e 43 Cost.
Si aggiunge, inoltre, che tale trasferimento di concessioni non
trova giustificazione nella normativa statale, in quanto ne' gli
artt. 7, 9, 21 del T.U. n. 1775/1933 (disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni,
ne' gli artt. 8 e 9 della legge n. 36/1994 recante disposizioni in
materia idrica, lo prevedono.
Peraltro, anche il d.lgs. n. 112/1998, nel conferire alle regioni
la gestione del demanio idrico, non contempla la potesta' stabilita
dalla disposizione in oggetto.
La norma regionale, quindi, risulta illegittima per violazione
degli artt. 42 e 43 Cost., in materia di diritto di proprieta' e di
esproprio.
Pertanto, la norma si pone in contrasto con gli artt. 42 e 43
Cost. in materia di diritto di proprieta' ed esproprio oltre che con
le altre norme copia citate.

P. Q. M.
Si chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimita'
costituzionale della legge indicata in epigrafe.
Roma, addi' 24 febbraio 2005
Avvocatura dello Stato: Massimo Mari

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