Ricorso n. 35 del 21 aprile 2011 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 aprile 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 22 del 25.5.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 2010, ricorrente;
Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Cagliari al viale Trento n. 69, intimata;
Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna del 7 febbraio 2011, n. 6, pubblicata nel B.U.Sardegna del 18 febbraio 2011, n. 5, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, della leggeregionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita' commerciali) e norme sul trasferimento delle attivita')», nella parte in cui introduce l'art. 15-bis, comma 4, nella l.r. Sardegna n. 5 del 2006;
Per violazione dell'art. 117, primo comma, cost. e dell'art. 3 L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost, e dell'art. 41 Cost.
F a t t o
La Regione Sardegna ha emanato la legge regionale 7 febbraio 2001, n. 6, pubblicata sul B.U. Sardegna del 18 febbraio 2011, n. 5, recante «modifiche all'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, della l.r. 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita' commerciali) e norme sul trasferimento delle attivita'».
L'art. 3 di tale legge modifica la 1.r. n. 5 del 2006, introducendo dopo l'art. 15, che riguarda la disciplina del commercio su aree pubbliche, l'art. 15-bis, rubricato: «Trasferimento dell'attivita' commerciale». In particolare, il quarto comma del predetto art. 15-bis della 1.r. n. 5/2006, introdotto dall'articolo 3 della legge in esame, prevede che la cessione dell'attivita' per atto tra vivi non puo' essere effettuata prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' stessa.
Questa disposizione si espone a censure di illegittimita' costituzionale.
Giova premettere che in base al disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione, alla Regione Sardegna, cosi' come alle altre Regioni a statuto speciale ed alle province autonome, si applicano le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione che prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite dallo Statuto di autonomia. Pertanto, ad essa Regione e' attribuita competenza esclusiva di tipo residuale nella materia del commercio.
Tuttavia, tale competenza legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi comunitari in tema di trasparenza del mercato, di liberta' d'impresa e di libera circolazione dei servizi, nonche' dei principi stabiliti dalla legislazione statale in tema di concorrenza.
Nel caso di specie, tali limiti risultano violati per le ragioni espresse nei seguenti motivi di
D i r i t t o
1. Violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., e dell'art. 3 della 1.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante l'approvazione dello Statuto di autonomia della Regione Sardegna.
La norma in esame risulta in contrasto con i principi sanciti dalla Direttiva 2006/123/CE, che all'art. 16, rubricato «libera prestazione dei servizi», prescrive che gli Stati Membri devono assicurare il libero accesso alla attivita' di servizi ed il libero esercizio della predetta attivita' sul proprio territorio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di necessita', di proporzionalita'.
Tale direttiva e' stata poi recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che all'art. 10 prevede che «l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi costituiscono espressione della liberta' di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie».
Secondo la citata Direttiva Comunitaria, dunque, le limitazioni al libero esercizio dell'attivita' di servizi possono essere giustificate esclusivamente per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente. A tali limiti non si e' attenuta la norma regionale impugnata che, vietando indiscriminatamente il trasferimento dell'attivita' nei primi tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, non e' rispettosa del citato principio espresso dal diritto comunitario.
Cio' comporta la violazione sia dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, che non conferisce alla Regione le potesta' legislative concretamente esercitate nel caso di specie, sia dell'articolo 117, primo comma, Cost., per il quale la legislazione regionale deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
2. Violazione dell'art. 117, comma 2, Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 della legge n. 114 del 1998.
La norma regionale in esame, nel prevedere una limitazione temporale alla cessione dell'attivita', si pone inoltre in contrasto con il d. lgs. n. 114/1998, che - nell'ambito di una disciplina organica del settore del commercio - prescrive agli artt. l e 2 che l'attivita' commerciale si fonda sul principio della liberta' diiniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione e deve essere esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Sembra evidente infatti che il divieto di trasferire l'attivita' economica, sebbene temporaneo, costituisce ostacolo alla libera esplicazione delle forze economiche sul mercato, che la normativa statale si propone invece di garantire.
Questo contrasto rappresenta un'altra autonoma ragione di incostituzionalita' della norma impugnata in questa sede, perche' la norma statale con cui essa si pone in contrasto costituisce espressione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), cost. La norma statale non puo' essere dunque derogata dalla legge regionale, cosi' come avvenuto nella fattispecie in esame.
3. Violazione dell'art. 41 Cost.
In ultima analisi, la norma in oggetto presenta profili di illegittimita' costituzionale perche' contrasta con il principio della liberta' di iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost. Infatti, la prevista restrizione della potesta' di cessione dell'attivita' d'impresa si traduce in una discriminazione nell'eguale garanzia della liberta' economica e della liberta' di circolazione di persone e servizi nel Paese, per effetto di un vincolo temporale privo di un ragionevole fondamento.
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Sardegna del 7 febbraio 2011, n. 6, pubblicata nel B.U. Sardegna del 18 febbraio 2011, n. 5, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita' commerciali) e norme sul trasferimento delle attivita')», nella parte in cui introduce l'art. 15-bis, comma 4, nella 1.r. Sardegna n. 5 del 2006, per violazione dell'art. 117, primo comma, cost. e dell'art. 3 L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost, e dell'art. 41 Cost.
Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 aprile 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa;
Roma, addi' 17 aprile 2011
L'Avvocato dello Stato: De Stefano