Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 28 febbraio 2012 (della Regione Piemonte).

 

 

(GU n. 13 del 28.03.2012 ) 

 

 

 

     Ricorso della Regione Piemonte (C.F.  ),  in  persona del Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota,  autorizzato  con delibera della Giunta  Regionale  n.  3-3434  del  21  febbraio  2012 rappresentato e difeso, per  mandato  a  margine  del  presente  atto dall'avv.  prof.  Luca  Antonini  (C.F.      -   fax:…;  Pec.:…)  del Foro di Milano, con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  dell'avv. Andrea  Manzi  (C.F…)  del  Foro   di   Roma,   via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax: 06/3211370, Pec:...),    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

    Per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge n. 1 del 24  gennaio  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  19  del  24  gennaio  2012  - Supplemento ordinario - n. 18, recante: «Disposizioni urgenti per  la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la  competitivita'» per violazione degli articoli 3,  117,  III,  IV  e  VI  comma  della Costituzione, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio  di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione;  con istanza di sospensione dello stesso art. 35, commi 8, 9, 10 e 13.

 

                              F a t t o

 

    Il decreto-legge n. l  del  24  gennaio  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 - Supplemento  ordinario - n. 18,  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» all'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 contiene disposizioni che contrastano  con  l'autonomia territoriale   cosi'   come   configurata   dalla   Costituzione    e conseguentemente ledono il sistema  costituzionale  delle  competenze riconosciute alla regione.

    Piu' precisamente l'art. 35  (Misure  per  la  tempestivita'  dei pagamenti,   per   l'estinzione   dei    debiti    pregressi    delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica del suddetto decreto-legge) dispone, ai commi 8, 9, 10 e 13:  

    «8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

    9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il  50  per cento delle disponibilita' liquide esigibili  depositate  presso  gli stessi alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sulle rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono  smobilizzati,  ad  eccezione  di  quelli  in  titoli  di  Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria  statale.  Gli  enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle  somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o  cassieri entro il 15 marzo 2012.

    10.  Fino  al   completo   riversamento   delle   risorse   sulle contabilita' speciali di cui al comma 9, per far fronte ai  pagamenti disposti dagli enti ed organismi  pubblici  di  cui  al  comma  8,  i tesorieri o cassieri  degli  stessi  utilizzano  prioritariamente  le risorse  esigibili  depositate  presso  gli  stessi  trasferendo  gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme  depositate  presso  la tesoreria statale.

    13. Fermi  restando  gli  ordinari  rimedi  previsti  dal  codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi,  i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi.

Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno diritto di recedere dal contratto».

    In questi termini la disposizione interviene sulla gestione delle tesorerie di regioni ed enti locali,  sospendendo  l'efficacia  delle disposizioni vigenti e riportando in vigore le norme  risalenti  agli anni  ottanta,  quando  il  sistema  di  finanziamento   degli   enti territoriali aveva un carattere sostanzialmente derivato,  poiche'  i trasferimenti statali costituivano la massima parte delle entrate dei suddetti enti.

    Il regime di Tesoreria unica  venne,  infatti,  introdotto  dalla legge n. 720 del 1984, prevedendo che tutte  le  entrate  degli  enti locali venissero versate in due conti  specifici,  tenuti  presso  la Banca d'Italia: nel primo, infruttifero, dovevano  essere  depositate tutte le entrate  provenienti  direttamente  o  indirettamente  dallo Stato; nel secondo, fruttifero, andavano depositate  tutte  le  altre entrate degli enti territoriali.

    Le  disposizioni  sulla  Tesoreria  unica,  in  questi   termini, determinavano una situazione dove, di fatto,  gli  enti  territoriali non disponevano di liquidita' su cui  potere  percepire  interessi  o sulla quale esercitare una propria autonomia finanziaria, dal momento che la loro liquidita' era quasi sempre solo sul conto  infruttifero, essendo   peraltro   tenuti   a   utilizzare   prioritariamente    le disponibilita' esistenti sul conto fruttifero della  Banca  d'Italia.

Il tesoriere di ciascun  ente  territoriale  curava  quindi  soltanto pagamenti e riscossioni, eventualmente  attivava  l'anticipazione  di cassa, nel caso di indisponibilita' presso i conti  presso  la  Banca d'Italia, senza potere gestire, pero', la liquidita' dell'ente.

    Il d.lgs. n. 279 del 1997,  anche  a  seguito  di  una  pressante richiesta  delle  autonomie  territoriali,   motivata   anche   dalle disfunzioni del sistema di Tesoriera  unica,  ha  poi  superato  quel modello  introducendo,   anche   attraverso   una   prima   fase   di sperimentazione,   significative   modifiche   che   hanno    portato all'evoluzione   nel   cosiddetto   sistema   di   Tesoreria   mista.

Quest'ultimo, per gli  enti  territoriali,  prevede  che  le  entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente,  dal  bilancio  dello  Stato,  vengano versate nelle contabilita' speciali infruttifere  ad  essi  intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite  dalla Banca d'Italia. Tutte le  altre  entrate,  invece,  non  devono  piu' confluire nei conti fruttiferi intestati all'ente presso la tesoreria provinciale dello Stato, ma rimangono presso i tesorieri dei  singoli enti.

    Il regime di Tesoreria mista e' stato progressivamente esteso (ad esempio alle Unita' sanitarie locali  nel  1989),  fino  ad  arrivare all'articolo 77-quater del decreto-legge n. 112 del 2008  (convertito con la legge n. 133 del 2008) che, ritenendo definitivamente concluso il periodo di sperimentazione avviato con il d.lgs. n.  279/1997,  ha applicato  il  sistema  di   Tesoreria   mista   ai   restanti   enti territoriali, cui ancora non si riferiva.

    L'introduzione del  sistema  di  Tesoreria  «mista»  ha  prodotto vantaggi evidenti in termini di  autonomia,  consentendo  di  gestire fuori dalla  tesoreria  dello  Stato,  tutte  le  cosiddette  entrate proprie degli enti territoriali. La maggiore autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie ha consentito agli enti  territoriali  di realizzare, su quelle disponibilita', interessi attivi  piu'  elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in contabilita' fruttifera. Ha consentito, inoltre, anche  agli  enti di investire in forme piu' convenienti (pronti conto  termini,  Buoni ordinari del tesoro, o altro) parte di questa liquidita', realizzando una redditivita' superiore anche a quella prevista dalla contabilita' fruttifera  presso  la  tesoreria  provinciale  dello  Stato  o   dal contratto con il proprio tesoriere.

    Il superamento del  sistema  di  tesoreria  unica  ha  comportato quindi dei vantaggi concreti e ha  condotto  gli  enti  territoriali:

verso una maggiore capacita' di programmazione delle proprie  risorse dettata da un maggior controllo delle  risorse  liquide  disponibili;

verso la possibilita' di  attuare  una  politica  di  monitoraggio  e controllo delle risorse; verso la possibilita' di  ottenere  maggiori rendimenti dal  riversamento  delle  somme  disponibili  nella  parte fruttifera del conto di tesoreria; verso la possibilita' di  disporre di una nuova opportunita' di autofinanziamento.

    Il comma 8 dell'art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012  sospende ora fino al 31 dicembre  2014  l'attuale  normativa  sulla  Tesoreria mista e recupera le disposizioni di cui all'art.  1  della  legge  29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative  di  attuazione, ripristinando la  Tesoreria  unica  con  obbligo  di  deposito  delle disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso  le  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

    Il comma 9 dell'art. 35 dispone poi che entro il 29 febbraio 2012 il tesoriere di ciascun ente dovra' provvedere a versare  il  50  per cento delle disponibilita' liquide  esigibili  depositate  presso  il sistema  bancario  sulla  contabilita'  speciale  aperta  presso   la tesoreria statale; il versamento della quota  rimanente  deve  essere effettuato entro il 16  aprile  2012.  Lo  stesso  comma  9  prevede, inoltre, che si  debba  procedere  alla  smobilizzo  degli  eventuali investimenti finanziari (da identificare con un  futuro  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze), ad eccezione  di  quelli  in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e che  le  relative

risorse siano versate sulle contabilita' speciali  aperte  presso  la tesoreria statale.

    Il comma 10 prevede poi che fino al completo  riversamento  delle risorse sulle contabilita' speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti, i  tesorieri  debbano  utilizzare  prioritariamente  le risorse  esigibili  depositate  presso  gli  stessi  trasferendo  gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme  depositate  presso  la tesoreria statale.

    Il comma 13 dispone, infine, la possibilita', per  effetto  delle disposizioni di cui ai precedenti commi, di rinegoziare  i  contratti di tesoreria in essere, con diritto di recedere dal contratto in caso di mancato accordo.

    In questi termini, con il ritorno al vecchio sistema di Tesoreria unica, gli enti territoriali non avranno piu' disponibilita'  diretta delle proprie risorse  depositate  presso  il  sistema  bancario.  Il tesoriere di ciascun ente potra' e dovra' soltanto curare pagamenti e riscossioni, senza potere gestire, pero',  la  liquidita'  dell'ente, secondo le disposizioni e le decisioni di quest'ultimo.

    Si tratta di una grave limitazione dell'autonomia delle regioni e degli enti locali  che  risultano  cosi'  privati  di  un  importante strumento di gestione  finanziaria  che  ha  permesso  di  conseguire risultati  vantaggiosi.  Sebbene  si  siano  registrati,  in   alcune occasioni, anche casi di «abusi» di tale  autonomia,  con  operazioni spregiudicate, il ritorno a una ben  diversa  stagione  della  storia delle autonomie territoriali, senza peraltro  nemmeno  prevedere  una disciplina transitoria e senza alcuna forma di intesa o raccordo  con gli enti territoriali,  non  appare  consentito  dall'attuale  quadro costituzionale della autonomia finanziaria. Appare  inoltre  alquanto anomalo che in un decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per  la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'», si collochi una  previsione  che  cancella  l'attuale  sistema  senza considerare che regioni e enti locali selezionano  i  loro  tesorieri con gare pubbliche che permettono di ottenere le migliori  condizioni di mercato. E che le banche spesso si impegnano a garantire non  solo interessi attivi e passivi vantaggiosi, ma anche altre utilita' senza costi per le amministrazioni. Si tratta di un regime  di  concorrenza che viene travolto con la norma sulla  Tesoreria  unica  e  gli  enti territoriali  risulteranno  presumibilmente  impoveriti,  da  diversi punti di vista, piu' di quanto ne beneficera' lo Stato, con un  danno per tutto il sistema.

 

                            D i r i t t o

 

    1. - Illegittimita' costituzionale dell'art.  35,  comma  8,  per violazione degli articoli per violazione degli articoli 3, 117, III e IV comma, 118, I e II comma, 119 della Costituzione e  del  principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione.

    La disposizione del comma 8 dell'art. 35 del decreto-legge  n.  1 del 24 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 - Supplemento ordinario - n. 18, prevede che dalla  data di entrata in vigore del  decreto-legge  in  oggetto  e  fino  al  31 dicembre 2014, in sostituzione dello  speciale  regime  di  tesoreria previsto per le regioni, gli enti locali  e  gli  enti  del  comparto sanitario dall'articolo 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, si applichi  il regime di Tesoreria unica  di  cui  all'articolo  1  della  legge  29 ottobre 1984, n. 720 - e relative norme amministrative di  attuazione - secondo cui tutte  le  entrate  dei  predetti  enti  devono  essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

    E'  utile  ricordare  che  l'accentramento  in  Tesoreria   delle disponibilita' degli enti pubblici, avviatosi con le leggi n. 468 del 1978 e  n.  119  del  1981,  ha  raggiunto  il  culmine  proprio  con l'emanazione della legge n. 720 del 1984, istitutiva  del  regime  di Tesoreria unica, diretta, a suo tempo, all'interno di  uno  specifico contesto - caratterizzato da un lato dall'accentramento  nello  Stato del prelievo fiscale  e  dell'indebitamento  e,  dall'altro,  da  una rapida crescita dei trasferimenti agli enti territoriali  conseguente ai primi decentramenti  di  compiti,  con  un  aumento  dei  depositi bancari degli  enti  suddetti  -  ad  assicurare  un  piu'  razionale utilizzo delle risorse pubbliche, impedire un ristagno di  liquidita' presso i tesorieri regionali e limitare  i  costi  dell'indebitamento dello Stato.

    Data  la  profonda  diversita'  delle  circostanze  storiche,  la disposizione del comma 8 dell'art. 35  del  decreto-legge  impugnato, che peraltro non prevede nessuna forma di intesa o  di  raccordo  con gli enti territoriali, riveste una portata dirompente con riferimento all'attuale assetto, determinando il ritorno  al  sistema  precedente alla riforma del 1997, con  l'accentramento  presso  le  contabilita' speciali accese in Banca d'Italia a  nome  degli  enti  di  tutte  le disponibilita' degli enti stessi  diverse  da  quelle  rivenienti  da mutui, prestiti obbligazionari e da altre forme di indebitamento  non sostenute da contribuzione statale (cosiddetto  Regime  di  tesoreria unica tradizionale).

    Quindi,  anche  le   entrate   proprie   degli   enti   subiscono l'accentramento e  tale  regime  opera  anche  con  riferimento  alle disponibilita' in essere sui conti bancari alla data  di  entrata  in vigore del provvedimento.

    E' utile premettere che questa ecc.ma Corte si  e'  a  suo  tempo occupata in piu' occasioni della  costituzionalita'  del  sistema  di Tesoreria unica, che ebbe a giustificare nella vigenza del precedente Titolo V della Costituzione e nel quadro di  un  sistema  di  finanza essenzialmente derivata: «le norme  sulla  tesoreria  unica  ...  non incidono sull'autonomia finanziaria delle regioni nel disporre  delle proprie  risorse  e  riflettono  un   interesse   nazionale,   legato all'esigenza di consentire allo Stato il controllo della liquidita' e la disciplina dei relativi flussi monetari (v. sent. n. 132 del 1993, nonche' sent. n. 61 del 1987 e ord. n. 759 del  1988)»  (sentenza  n. 412 del 1993). Ancora nella sentenza n. 171 del 1999 si affermava che il  sistema  non  era   «lesivo   dell'autonomia   costituzionalmente garantita alle regioni sino a quando esso  non  si  trasformi  in  un mezzo improprio di controllo sulla spesa regionale: cio'  non  accade se resta fermo il diritto delle regioni  di  disporre  delle  risorse loro assegnate per effettuare le spese autonomamente da esse decise».

    Questa ecc.ma Corte,  in  ogni  caso,  nel  corso  della  propria giurisprudenza ha in piu' occasioni rilevato le disfunzioni  di  quel sistema, anche nella consapevolezza che  tale  scelta  realizzava  un «accentramento finanziario». Cosi'  complessivamente  (disfunzioni  e accentramento) emerge dalle motivazioni della  sentenza  n.  243  del 1985: «l'intero "sistema'' in esame, ... richiede di essere applicato con i necessari  adattamenti  -  anche  e  soprattutto  alle  regioni ordinarie e speciali:  come  questa  Corte  ha  precisato  fin  dalla sentenza n. 94 del 1981, la dove si e' notato -  quanto  all'art.  31 della legge n. 468 - che "i ritmi di  accreditamento  dei  fondi  ... dalle tesorerie dello Stato alle  tesorerie  delle  regioni''  devono svolgersi "sulla base ed in conformita'  alle  previste  esigenze  ed alle accertate disponibilita' di cassa delle regioni''  medesime  ... Certo, resta ferma l'esigenza ... che i  rapporti  tra  le  tesorerie regionali e le sezioni di tesoreria  provinciale  dello  Stato  siano regolati in modo tale da escludere il pericolo di improvvisi vuoti di cassa, che pregiudicherebbero il buon andamento  dell'amministrazione ...  Al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  puo'  essere legittimamente  demandata,  in  altri  termini,  l'opzione   fra   il coordinamento e l'accentramento finanziario, cioe' fra una  serie  di tesorerie regionali dotate di proprie giacenze, sebbene  circoscritte

nella predetta misura del quattro per cento,  e  tesorerie  puramente nominali, ridotte in sostanza ad  agenti  del  tesoriere  unico,  sia quanto agli incassi sia quanto ai pagamenti».

    Se i limiti del sistema di Tesoreria unica erano  gia'  ben  noti alla giurisprudenza costituzionale precedente alla riforma del Titolo V e nel quadro di un sistema di finanza essenzialmente  derivata,  la questione della legittimita' costituzionale del comma 8 dell'art.  35 del decreto impugnato si pone oggi in  termini  decisamente  diversi, all'interno del nuovo contesto che storicamente si e' configurato  in conseguenza dell'evoluzione del sistema, non  piu'  fondato,  com'era allora, sulla finanza derivata. Basti ricordare il profilo diacronico che ha condotto alla regionalizzazione della tassa di circolazione  - d.lgs.  n.  504  del  1992  -;  all'introduzione  della   addizionale regionale  all'Irpef  e  dell'Irap  -  d.lgs.  n.   446   del   1997; all'istituzione della compartecipazione all'Iva - d.lgs.  n.  56  del 2000.

    L'evoluzione del sistema dalla Tesoreria unica al modello «misto» si e' inserita in questo quadro evolutivo, determinando il  passaggio dall'accentramento al coordinamento finanziario  (per  utilizzare  le definizioni utilizzate da questa ecc.ma Corte della citata  sent.  n. 94 del 1981). La legge delega n. 94 del 1997, la cui attuazione si e' concretizzata con l'emanazione del decreto  legislativo  n.  279  del 1997, all'art. 5, lett. e), prevedeva, infatti, tra i  suoi  principi direttivi quello di: «e) ridefinire il sistema della Tesoreria  unica in modo da prevederne, per le regioni e gli enti locali, il  graduale superamento  in  connessione  con  il  progressivo  conferimento   di ulteriori funzioni ed entrate proprie».

    Nella sentenza n. 507 del 2000, questa ecc.ma  Corte  prese  atto che: «il sistema  e'  ora  in  via  di  parziale  superamento,  anche attraverso  l'attuazione  di  una   sperimentazione,   mirandosi   ad escludere gradualmente le entrate proprie degli enti dall'obbligo  di versamento nei conti presso il Tesoro, ma  stabilendo  l'obbligo  per gli enti di utilizzare, ai fini delle rispettive esigenze  di  spesa, dette entrate proprie con priorita' rispetto alle risorse  trasferite dal bilancio dello Stato, e prevedendo la modulazione  dei  pagamenti statali a  favore  degli  enti  in  relazione  all'esaurimento  delle disponibilita' esistenti sui conti presso il Tesoro (cfr. artt. 7,  8 e 9 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279)».

    In questo contesto e' poi intervenuta la modifica  del  Titolo  V della  Parte  II  della   Costituzione   che,   attuando   un   forte decentramento di funzioni normative,  ha  innovato  profondamente  il quadro della autonomia finanziaria riconosciuta alle regioni  e  agli enti locali, superando la formulazione del previgente art. 119  della Costituzione («Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle  forme  e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle provincie dei comuni»), e  configurando nei seguenti termini la cifra della autonomia finanziaria:

    «I comuni, le province, le  citta'  metropolitane  e  le  regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

    I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno risorse autonome.

    Stabiliscono e applicano tributi ed entrate  propri,  in  armonia con la Costituzione e  secondo  i  principi  di  coordinamento  della finanza pubblica e del sistema tributario.

    Dispongono di compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali riferibile al loro territorio».

    Nel nuovo  quadro  costituzionale  agli  enti  territoriali  sono quindi riconosciute risorse  autonome,  tributi  e  entrate  proprie, all'interno di un'autonomia finanziaria che si svolge nell'ambito dei principi di coordinamento e che non e' piu' circoscritta nelle  forme e nei  limiti  della  previgente  formulazione  dell'art.  119  della Costituzione.

    E'  utile  precisare   che   il   nuovo   quadro   costituzionale dell'autonomia impositiva regionale e' stato lucidamente chiarito  da questa ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 102 del 2008  in relazione alla generalita' delle Regioni, fino al  riconoscimento  di una potesta' legislativa esclusiva in materia tributaria:  «il  nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione prevede che: a)  lo  Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di "sistema tributario [...] dello Stato'' (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.);  b) le  regioni  hanno  potesta'  legislativa  esclusiva  nella   materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato,

con  riguardo,  beninteso,  ai  presupposti  d'imposta  collegati  al territorio di ciascuna regione  e  sempre  che  l'esercizio  di  tale facolta' non si traduca in un dazio o  in  un  ostacolo  alla  libera circolazione delle persone e delle cose tra le  regioni  (artt.  117, quarto comma, e 120, primo comma, Cost.); c) le regioni  e  gli  enti locali "stabiliscono e applicano tributi e entrate propri in  armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento  [...]  del sistema tributario'' (art. 119, secondo comma, Cost.); d) lo Stato  e le regioni hanno competenza legislativa concorrente nella materia del "coordinamento  [...]  del  sistema  tributario'',  nella  quale e' riservata alla competenza legislativa dello Stato  la  determinazione dei principi fondamentali».

    Dopo i numerosi richiami di  questa  ecc.ma  Corte  (si  veda  ad esempio gia'  la  sentenza  n.  370  del  2003)  il  sistema  e'  poi finalmente approdato all'approvazione della legge delega  n.  42  del 2009 di attuazione del nuovo articolo 119  della  Costituzione  e  ai relativi  decreti  legislativi  di  attuazione,  tra  i   quali,   in particolare, il d.lgs. n. 68 del 2011,  che  valorizza  ulteriormente l'autonomia finanziaria regionale (tra l'altro  disponendo,  all'art. 1, comma 3, che il gettito delle  fonti  di  finanziamento  e'  senza vincolo  di  destinazione)  e  il  d.lgs.  n.  118  del  2011   sulla armonizzazione dei bilanci, segnando  cosi'  un  ulteriore  passo  in avanti   verso   un   modello   di   autonomia   finanziaria   e   di responsabilizzazione degli enti territoriali.

    Nell'attuale   contesto   costituzionale,   alla    regione    e' riconosciuta quindi anche una  potesta'  esclusiva  in  relazione  al sistema tributario regionale,  cioe'  nella  materia  tributaria  non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

    Con il comma 8 dell'art. 35 del decreto impugnato,  tuttavia,  si ritorna ad imporre il sistema di Tesoreria  unica,  con  riversamento obbligatorio  nelle  casse  delle  Tesorerie  statali,  non  solo  in relazione alle entrate proprie derivanti dai tributi propri derivati, come la tassa di circolazione, che viene direttamente riscossa  dalla regione, o come Irap e addizionale Irpef (oggi accreditate presso  il tesoriere regionale),  ma  anche  riguardo  a  quelle  derivanti  dai tributi  propri  autonomi,  espressione  della  potesta'  legislativa esclusiva riconosciuta alla regione.

    Ad esempio, il d.lgs. n.  68  del  2011  dispone  all'articolo  8 (Ulteriori tributi regionali) che:  «1.  Ferma  la  facolta'  per  le regioni  di  sopprimerli,  a  decorrere  dal    gennaio  2013  sono trasformati in tributi propri regionali la tassa  per  l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta  regionale  sulle  concessioni statali dei beni del demanio  marittimo,  l'imposta  regionale  sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche regionali, le tasse  sulle  concessioni  regionali,  l'imposta  sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del  regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo  121  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli  1, 5 e 6 del decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494,  all'articolo  2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281  del  1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

    Anche in relazione a questi tributi  propri  autonomi,  ricadenti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della regione,  si verrebbe ad applicare l'obbligo di sottostare al regime di  Tesoreria unica, con conseguente  privazione  della  facolta'  di  gestirne  la liquidita' finanziaria.

    Nel complesso si tratta, quindi, di conseguenze incompatibili con le nuove dimensioni  costituzionali  della  autonomia  finanziaria  e normativa,  con  violazione  degli  articoli  3,   per   difetto   di ragionevolezza, 117,  III  comma,  sul  coordinamento  della  finanza pubblica e del sistema tributario, 117, IV comma, in  relazione  alla potesta'  legislativa  residuale  riguardo  al   sistema   tributario regionale, 119, sull'autonomia finanziaria.

    E'  pur  vero  che  la  giurisprudenza  di  questa  ecc.ma  Corte costituzionale ha affermato (dalla sentenza n. 376/2003 e  fino  alla recente sentenza  n.  370/2010,  dove  peraltro  si  evidenzia  anche l'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria delle  regioni,  sia di entrata sia  di  spesa)  che  il  coordinamento  finanziario  puo' richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri  di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo, ovvero che il carattere  finalistico  dell'azione  di coordinamento esige che al livello centrale si possano collocare  non solo la  determinazione  delle  norme  fondamentali  che  reggono  la materia,  ma  altresi'  i  poteri  puntuali  eventualmente  necessari perche' la finalita'  di  coordinamento  -  che  di  per  se'  eccede

inevitabilmente, in parte, le possibilita' di intervento dei  livelli territoriali sub-statali - possa essere concretamente realizzata.

    Tuttavia, il ripristino del sistema di Tesoreria unica previgente alla riforma del 1997  (ponendosi,  per  utilizzare  la  parole  gia' ricordate da questa ecc.ma Corte nella sent. n.  94  del  1981,  come «accentramento  finanziario»  e  non  come   mero   «coordinamento»), costituisce una misura che travalica l'intero quadro  degli  ordinari strumenti di coordinamento, consentiti alla legislazione di principio statale, sin  qui  considerati  dalla  giurisprudenza  costituzionale nella vigenza del nuovo Titolo V e appare una misura irragionevole  e sproporzionata  rispetto  alla  nuova  dimensione  costituzionale   e legislativa della autonomia finanziaria regionale e locale, non  piu' fondata, come nel periodo di vigenza della legge n. legge 29  ottobre

1984, n. 720, su un sistema  di  finanza  derivata  bensi'  autonoma, anche per effetto del processo di attuazione dei decreti  legislativi emanati in  base  alla  legge  n.  42  del  2009,  che,  ad  esempio, dispongono la completa  fiscalizzazione  dei  trasferimenti  statali, aventi carattere di generalita', agli enti territoriali e quella  dei trasferimenti regionali agli enti locali.

    L'autonomia finanziaria implica  la  coincidenza  dei  centri  di spesa e di  provento  per  aumentare  la  responsabilizzazione  degli amministratori pubblici, come peraltro stabilito  nell'art.  2  della legge n. 42 del 2009: «u) previsione di  strumenti  e  meccanismi  di accertamento e di riscossione che assicurino modalita' efficienti  di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del  tributo»  e  come  confermato  e  presupposto  nei decreti legislativi di attuazione della stessa legge n. 42 del 2009.

    Peraltro,  va  rilevato  anche   che   l'esigenza   di   «gestire informazioni» tra centro e periferia  ha  gia'  trovato,  all'interno della descritta evoluzione, adeguata risposta nella  istituzione  del SIOPE avviata gia' dall'art. 28 della legge finanziaria per il  2003, che, allo scopo di garantire la rispondenza dei conti  pubblici  alle condizioni previste  dall'art.  104  del  trattato  istitutivo  della Comunita' europea, ha imposto di  codificare  in  modo  uniforme  gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati  dalle amministrazioni pubbliche, costituendo  quindi  una  nuova  forma  di raccordo contabile, statistico ed informatico diretto a  superare  le asimmetrie informative tra  Stato  ed  amministrazioni  locali  -  va oltretutto ricordato  che  proprio  in  forza  dell'evoluzione  delle procedure SIOPE,  dal  2010  alle  regioni  non  viene  nemmeno  piu' richiesto, perche' ritenuto non piu' necessario, l'invio  dei  flussi trimestrali di cassa (si veda D.M. 23 dicembre 2009, n. 38666 -  doc. allegato n. 2).

    Anche l'esigenza del monitoraggio  dei  conti  pubblici,  che  e' certamente un aspetto essenziale di un modello di governance, ha  poi trovato attuazione nei  diversi  decreti  legislativi  di  attuazione della legge  n.  42  del  2009,  non  solo  nel  rafforzamento  della possibilita' del controllo democratico  dell'elettore,  ma  anche  in specifiche articolazioni istituzionali e normative, come, ad esempio, in particolare, nel d.lgs. n. 118 del 2011,  sull'armonizzazione  dei sistemi contabili e finanche, per molteplici aspetti, nel  d.lgs.  n. 149 del 2011, relativo ai  meccanismi  premiali  e  sanzionatori  (si pensi alla introduzione di forme  di'  bilanci  certificati  come  la relazione di fine legislatura e di fine mandato, al potenziamento dei

controlli  sulla  regolarita'   della   gestione   amministrativa   e contabile, alle  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  del  Patto  di stabilita', ecc.).

    Sempre rispetto all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,  la  legge  n. 196  del  2009,  ha  peraltro   completato   il   quadro   attraverso l'istituzione (art. 13) della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

    E' pertanto in relazione all'evoluzione che ha condotto a  questo nuovo contesto normativo e costituzionale che deve essere valutata la costituzionalita', in termini di ragionevolezza e  di  compatibilita' con il quadro autonomistico degli enti territoriali, del  ritorno  al sistema di accentramento finanziario previsto dalla legge 29  ottobre 1984, n. 720 e della  sospensione  del  sistema  di  Tesoreria  mista introdotto dal d.lgs. n. 279 del 1997.

    In questa  valutazione  deve  essere  anche  considerato  che  la legislazione regionale nel frattempo si e' espressa al  riguardo,  ad esempio, nel caso della Regione Piemonte, con la legge regionale n. 7 del 2001 che all'art.  3  ha  specificato  i  criteri  e  i  principi dell'ordinamento contabile della regione, indicandovi (comma 1, lett. a) «il conferimento di chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al  fine  di  consentire  ai  cittadini  la  massima   conoscenza   e comprensibilita' dei  fatti  economici  e  contabili  che  riguardano l'attivita' della regione».

    Tali  principi  sono  stati  poi  dettagliati   dal   Regolamento regionale di contabilita' n.  18/r  del  2001,  che  all'articolo  34 disciplina il servizio di Tesoreria regionale (rinviando all'apposito Manuale operativo - doc. allegato  n.  3  -  secondo  quando  prevede l'art. 3 dello stesso regolamento) e all'art. 22,  comma  1,  prevede che «Le entrate sono riscosse dall'Istituto  di  credito  che,  sulla base di quanto previsto dall'art. 34, svolge la funzione di Tesoriere della  regione.  La  riscossione  delle  entrate   avviene   mediante l'emissione di reversali di incasso e secondo le  modalita'  previste

nei manuali di cui all'art. 3».

    Tale sistema si basa quindi sull'affidamento, tramite gara, ad un istituto di credito che attraverso una convenzione  garantisce  tassi attivi e passivi di particolare convenienza per la regione, oltre  ad altri servizi utili a implementarne la  capacita'  finanziaria.  Tali convenzioni vengono stipulate sulla  base  della  giacenza  media  di cassa, che tanto piu' e' elevata, tanto piu'  facilita  l'ottenimento di condizioni favorevoli per la regione.

    Nel caso di specie (doc. allegato n. 4) la convenzione in  essere della Regione Piemonte permette di ottenere  un  tasso  di  interesse pari a 1,53 per cento lordo, che e' superiore a quello ottenibile dal conto fruttifero della Banca d'Italia  previsto  dal  ripristino  del sistema di Tesoreria unica, fissato nella misura dell'1,00 per  cento lordo, a decorrere  dal    maggio  2011,  dall'articolo  unico  del decreto 13 maggio 2011.

    E' evidente che le attuali condizioni di favore non potranno piu' essere ottenute dalla Regione  -  con  una  lesione  di  fatto  della propria capacita' contrattuale - che  non  solo  subisce  la  perdita immediata del maggiore interesse attivo,  ma  si  appresta  a  subire anche quella derivante dalla piu'  che  probabile  rinegoziazione  in senso sfavorevole, sulla stessa convenzione in  essere  e  su  quelle future,  delle  attuali  condizioni  generali,  ivi  inclusa   quella relativa alla misura degli attuali interessi passivi  (oggi  previsti nella misura dello 0,99 per cento sulle anticipazioni di  cassa),  in forza del venir meno della giacenza media e quindi della  convenienza dell'Istituto convenzionato.

    Tale aspetto e' stato messo in evidenza dalla audizione al Senato della Repubblica dell'Abi, dove si precisa: «La norma reca  un  forte impatto sul mercato dei servizi  di  tesoreria  e  di  cassa,  incide pesantemente  sui  contratti  in  corso  in   quanto   comporta   una alterazione degli  equilibri  contrattuali  (di  norma  basati  sulla previsione di giacenze); e' suscettibile di comportare pesanti  costi di gestione» (doc. allegato n. 5).

    La stessa capacita'  amministrativa  della  regione  e'  menomata rispetto alla  possibilita'  di  utilizzare  le  eccedenze  di  cassa derivanti dalla  gestione  della  liquidita'  in  forme  ancora  piu' remunerative, come ad esempio la sottoscrizione di  contratti  pronti contro termine o obbligazioni.

    La  capacita'  amministrativa  della  regione  e'   ulteriormente menomata dalla prassi che impedisce di stabilire un contatto  diretto con  le  Tesorerie  provinciali   della   Banca   d'Italia,   dovendo necessariamente  passare  attraverso  la   mediazione   dell'Istituto bancario che ha assunto le funzioni di Tesoriere regionale.

    In  altre  parole,  la  perdita  della  gestione  diretta   della liquidita' regionale  si  riflette  sotto  molteplici  profili  sulla capacita' operativa della amministrazione regionale, dal momento  che la  stessa  gestione  delle  priorita'  di  pagamento  e'  fortemente connessa alla gestione di  cassa  (si  veda  Punto  C3/Priorita'  del Manuale operativo doc. allegato 3). Da questo punto di vista il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge impugnato si pone in  violazione anche della autonomia amministrativa della  regione  riconosciuta  ai sensi dell'articolo 118, I e II comma, della Costituzione.

    Da ultimo, sul punto, occorre considerare che il  ripristino  del sistema di Tesoreria unica collide in termini di incompatibilita' con il  processo  di   razionalizzazione,   responsabilizzazione   e   di trasparenza della spesa regionale  in  materia  di  sanita'  prevista dagli articoli 20 e 21 del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011, emanato in attuazione della legge delega n. 42 del 2009.

    Piu' precisamente,  l'articolo  20,  significativamente  titolato «Trasparenza dei conti sanitari e  finalizzazione  delle  risorse  al finanziamento dei singoli  servizi  sanitari  regionali»  dispone  la «perimetrazione  delle   entrate   e   delle   uscite   relative   al finanziamento   del   proprio   servizio   sanitario   regionale»   e all'articolo 21 (Accensione di  conti  di  tesoreria  intestati  alla sanita'), al fine di rendere operativa quella previsione, prevede:

    «1. Per garantire trasparenza e confrontabilita'  dei  flussi  di cassa relativi al finanziamento del  fabbisogno  sanitario  regionale standard:

        a) le  risorse  destinate  al  finanziamento  del  fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti  di  tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento  dal Bilancio dello Stato e di anticipazione  mensile  di  tesoreria  sono versate in conti di tesoreria unica appositamente  istituiti  per  il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti  secondo le modalita' di' cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7  agosto 1997, n. 279;

        b)  le  ulteriori  risorse  destinate  al  finanziamento  del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti  correnti intestati alla sanita' presso i tesorieri delle  regioni  secondo  le modalita'   previste   dall'articolo   77-quater,   comma   2,    del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

    Questa  perimetrazione,  funzionale  a   garantire   trasparenza, verificabilita'  della   spesa   sanitaria   e   della   misura   del finanziamento  con  risorse  proprie   (lett.   b,   del   comma   1, dell'art.21),  viene  travolta  dalla  disposizione   del   comma   8 dell'articolo 35, che non pare considerare in alcun  modo  l'esigenza di trasparenza e di corretta gestione della spesa sanitaria cui  sono rivolte le previsioni citate, vanificando l'obbligo  previsto  -  cui gia' peraltro la regione si  e'  conformata  accendendo  un  apposito conto intestato  alla  sanita'  -,  riportando  quindi  in  un  unico indistinto contenitore statale i flussi di liquidita' regionali.

    Questa circostanza  prefigura,  pertanto,  un  altro  sintomo  di irragionevolezza   della   disposizione   impugnata,   a    ulteriore dimostrazione della  lesione  della  autonomia  regionale,  vulnerata anche in relazione alla propria potesta' legislativa  in  materia  di organizzazione sanitaria.

    La medesima lesione dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta si verifica anche per gli altri enti  territoriali,  cui sono parimenti estendibili, a eccezione  dell'ultimo  aspetto  citato relativo solo alla spesa sanitaria, le osservazioni precedenti.

    E' solo utile in proposito segnalare che  in  alcune  convenzioni con gli istituti bancari che svolgono il servizio di  tesoreria  sono stati inclusi accordi per la cessione pro soluto  dei  crediti  verso l'Ente territoriale, rimediando in questi termini ai possibili  tempi lunghi  di  pagamento  delle  imprese  (vedi  doc.  allegato  n.   6: Convenzione in essere  della  Provincia  di  Torino).  Si  tratta  di servizi che non potranno piu' essere ottenuti per effetto  del  venir meno delle giacenze di cassa, con  un  danno  per  tutto  il  sistema territoriale.

    E' altresi' opportuno segnalare che in molte situazioni, come  ad esempio quella del territorio della regione Piemonte,  caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni (su 1.206 comuni, 1.071  hanno  meno di 5.000 abitanti) e' probabile anche il rischio che, per effetto del venir meno della giacenza di cassa, si verifichi il venir meno  della convenienza di qualsiasi istituto di credito ad assumere il  servizio di tesoreria, con possibilita' di vedere andare deserte  le  gare  di affidamento del servizio, previste dall'articolo 210  del  d.lgs.  n. 267 del 2000.

    La disposizione  del  comma  8  dell'art.  35  del  decreto-legge impugnato, ripristinando il sistema  di  Tesoreria  unica  anche  per province e comuni, per quanto complessivamente  descritto,  determina quindi una menomazione della capacita' amministrativa  e  finanziaria degli enti locali, che si ripercuote  in  una  lesione  della  stessa autonomia regionale, non solo in forza della stretta connessione  tra capacita' finanziaria e trasferimento delle  funzioni  amministrative che la regione, ai sensi dell'art. 118, I e II, comma puo' disporre a favore degli enti locali, ma anche in relazione alla circostanza  che

anche  la  liquidita'  derivante  dal  gettito  dei  tributi   locali istituiti dalla legge regionale risulterebbe soggetto al regime della Tesoreria unica.

    Questa ecc.ma Corte in piu' occasioni (sentenze n. 95  del  2007, n. 417 del 2005, n. 196 del 2004 e n. 533 del 2002) ha  ritenuto  che le Regioni siano legittimate a denunciare la legge statale anche  per la violazione di competenze degli enti locali,  perche'  «la  stretta connessione [...]  tra  le  attribuzioni  regionali  e  quelle  delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali».

    Per  i  motivi  qui  illustrati  il  comma  8  dell'art.  35  del decreto-legge impugnato, ripristinando per regioni, inclusi gli  enti del comparto sanitario, province e comuni un sistema di accentramento finanziario (e non quindi di mero coordinamento) configurato  in  ben altra stagione della storia dell'autonomia  finanziaria  e  normativa degli enti territoriali, risulta, in sintesi, violare gli articoli 3, 117, III e IV comma, 118, I  e  IL  comma,  119  della  Costituzione, nonche' il principio di leale  collaborazione  di  cui  all'art.  120 della Costituzione, dal momento che nessuna intesa e' stata  prevista con gli enti territoriali (a quest'ultimo  riguardo  basti  ricordare come questa ecc.ma  Corte  nella  sentenza  n.  31  del  2005,  abbia dichiarato l'illegittimita' del comma 3 dell'articolo 26 della  legge n. 289 del 2003 in quanto  la  previsione  ivi  contenuta  -  pur  se relativa  alla  competenza  statale  sul  «coordinamento  informativo statistico ed informatico» -, nella parte in cui contemplava il  mero parere della Conferenza unificata,  non  era  stata  ritenuta  misura adeguata  a  garantire   il   rispetto   del   principio   di   leale collaborazione, poiche' in ogni caso la  disposizione  presentava  un

contenuto  precettivo  idoneo  a  determinare  una  forte   incidenza sull'esercizio  concreto  delle  funzioni   proprie   della   materia «organizzazione amministrativa delle regioni e  degli  enti  locali», con  cio'  rendendo  indispensabile  garantire   un   piu'   incisivo coinvolgimento nella fase di attuazione delle disposizioni attraverso il corretto ricorso allo strumento dell'intesa).

    Ne' puo'  costituire  un'attenuazione  dei  suddetti  profili  di incostituzionalita'  il  carattere  non  definitivamente  abrogativo, bensi' meramente «sospensivo» della disposizione impugnata, che  anzi ne evidenzia  ulteriormente  il  carattere  di  irragionevolezza.  La disposizione,  infatti,  finisce  per  vanificare  un  sistema  ormai radicato, oltretutto costruito dopo una  non  breve  sperimentazione, creando per un periodo temporaneo un'alterazione destinata a produrre perdite finanziarie, problemi applicativi, ritardi nei  pagamenti,  e altri probabili disfunzioni che non appaiono pienamente  giustificati in relazione ai benefici ritraibili considerando l'intero sistema che compone la  Repubblica  ai  sensi  dell'art.114  della  Costituzione.

Secondo la Relazione tecnica, infatti,  con  la  norma  in  esame  si prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di almeno 8,6 miliardi di euro,  quali  media  delle  risorse  detenute  presso  il  sistema bancario da regioni, province, comuni, comunita' montane,  unioni  di comuni,  enti  del  comparto  sanita',  universita'  e   dipartimenti universitari. Sempre  secondo  la  Relazione  tecnica  l'afflusso  di risorse proprie dei suddetti enti presso la  tesoreria  statale  (sul sottoconto fruttifero con  interesse  pari  attualmente  all'uno  per cento) si tradurra' in una minore  emissione  di  titoli  del  debito pubblico, che dovrebbe comportare un risparmio per lo  Stato  stimato in 320 milioni di euro nel 2012, 150 milioni nel 2013 e  150  milioni nel 2014. Se tale e' l'effettivo obiettivo, indicato nella  Relazione tecnica, cui e' rivolta la norma, occorre pero' considerare  che  per ottenere questo  risultato  -  pur  in  se  stesso  importante  nella contingenza  attuale  -  viene  travolto  un  sistema  consolidato  e rispettoso dell'autonomia territoriale,  soprattutto  relativo  a  un comparto di spesa che - anche per effetto degli intervenuti  processi di decentramento delle funzioni legislative  e  amministrative  -  in base ai dati 2008, ammonta per le regioni a 179.723 milioni  di  euro (escludendo le spese per  rimborso  di  prestiti  e  le  contabilita' speciali), di cui 136.851 nelle RSO, (119.443  di  spesa  corrente  e 17.407 in c/capitale); per le province a 13.782 milioni di  euro  (al netto di rimborso prestiti e spese per servizi per conto  terzi),  di cui 12.060 nelle RSO (7.952 di spesa corrente e 4.108  in  c/capitale totale); per i comuni a 73.923 milioni di euro, (al netto di rimborso prestiti e spese per servizi per conto terzi), di  cui  61.303  nelle RSO (41.305 spesa corrente e 19.997 in c/capitale).

    2. - Illegittimita' costituzionale dell'art.  35,  comma  9,  per violazione degli articoli 3, 117, III, IV e VI comma,  118,  I  e  II comma, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione.

    Al comma 9, l'articolo 35 del decreto impugnato prevede che il 50 per cento delle liquidita' degli enti, depositate presso  il  sistema bancario, debbano essere versate entro  il  29  febbraio  2012  sulle contabilita'  speciali  fruttifere  della  tesoreria  statale,  e  il restante 50 per cento entro il 16 aprile 2012. E'  altresi'  prevista l'emanazione, entro il 30 aprile 2012, di  un  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  del  Tesoro,   per l'individuazione degli  investimenti  finanziari  che  devono  essere smobilizzati entro il 30 giugno 2012 affinche'  le  relative  risorse siano versate sulle contabilita' speciali aperte presso la  tesoreria statale.

    In  questi  termini  la  disposizione  costituisce  il   risvolto operativo del comma precedente e in relazione ad essa,  pertanto,  si deducono per  i  medesimi  motivi  e  profili,  gli  stessi  vizi  di incostituzionalita' prima evidenziati.

    Si  aggiungono  pero'   ulteriori   aspetti   sintomatici   della irragionevolezza  della   disposizione,   che   pretende   di   avere un'immediata operativita' (la prima tranche deve essere versata entro il 29 febbraio 2012  sulle  contabilita'  speciali  fruttifere  della tesoreria  statale)  senza  considerare   la   necessita',   per   un cambiamento cosi' radicale, di prevedere un periodo transitorio.

    Le disfunzioni cui da luogo questa  previsione  sono  evidenziate nel documento presentato dall'Abi nel corso dell'audizione al  Senato della  Repubblica  (doc.  allegato  n.  5),  laddove   si   evidenzia «l'effetto gia' di per se' dirompente della nuova disposizione»,  con la difficolta' di attivare  «sistemi  di  gestione  complessi»,  «con meccanismi di regolazione giornaliera in Banca d'Italia  delle  somme incassate». Essa  emerge  altresi'  dal  decreto  Ministeriale  (doc. allegato n. 7) n. 118629 -  Dipartimento  della  ragioneria  generale dello Stato - IGEPA del 8 agosto 2012 che all'articolo 4 (Accesso  ai dati della tesoreria unica) afferma: «Gli enti ed organismi  pubblici soggetti al sistema di tesoreria  unica  accedono  alle  informazioni riguardanti la movimentazione della propria contabilita' speciale con le modalita' previste all'articolo 3. A tale  scopo  all'interno  del sito SIOPE e' istituita una specifica sezione», ma non dice da quando sara' effettivamente disponibile (ad oggi  non  ancora  attivata,  si veda : SIOPE doc. allegato n. 8).

    In questi termini si evidenziano le difficolta' applicative della disposizione impugnata, perche' nel breve  periodo,  cui  pure  opera l'obbligo della disposizione, non saranno presumibilmente disponibili ne' adeguati  sistemi  operativi  dei  tesorieri,  ne'  la  specifica sezione  del  SIOPE,  limitando  fortemente   quindi   la   capacita' amministrativa degli enti territoriali  che  non  potranno  disporre, come invece avviene attualmente, di tutte le tempestive  informazioni relative  alla  giacenza  di  cassa   necessarie   all'attivita'   di previsione e riprogrammazione dei flussi finanziari.

    Un altro aspetto del comma 9 dell'art. 35 del  decreto  impugnato deve essere poi considerato:  si  impone  l'obbligo  di  smobilizzare entro il 30 giugno 2012 - affinche' le relative risorse siano versate sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale -  gli investimenti  finanziari  effettuati  da  regioni  ed  enti   locali, prevedendo che gli investimenti destinati  a  ricadere  nel  suddetto obbligo saranno individuati, entro il 30 aprile 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

    Sara' quindi il citato decreto ministeriale ad individuare, senza che la disposizione  del  comma  9  stabilisca  alcun  criterio  (con ulteriore, peraltro, danno  per  le  possibilita'  di  programmazione degli enti territoriali), a quali forme di  investimento  finanziario si  applichera'  l'obbligo  di  smobilizzo  a   carico   degli   enti territoriali.   Tale   procedura,   intervenendo   con   un   decreto ministeriale di carattere normativo, sebbene non sia qualificato come tale, nell'ambito della competenza legislativa  concorrente  relativa al coordinamento della finanza pubblica,  risulta  violare  anche  il comma VI dell'art.117 della Costituzione.

    Va peraltro ricordato che questa ecc. ma Corte nella sentenza  n. 425 del 2004  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  delle norme  dell'art.  3  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350   che attribuivano al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito l'ISTAT, il potere di disporre, con  proprio  regolamento,  modifiche alle predefinite (dalla stessa legge) tipologie di indebitamento e di investimenti,  perche'  in   tal   modo   operava   una   sostanziale delegificazione senza alcuna  predeterminazione  di  criteri  atti  a delimitare la discrezionalita' dell'esecutivo nazionale.  Secondo  la sentenza: «una siffatta previsione  presupporrebbe  il  rispetto  del principio di legalita' sostanziale, in forza del quale l'esercizio di un potere politico-amministrativo incidente sull'autonomia  regionale (nonche' sull'autonomia locale) puo' essere ammesso solo  sulla  base di previsioni legislative  che  predeterminino  in  via  generale  il contenuto  delle   statuizioni   dell'esecutivo,   delimitandone   la discrezionalita' (cfr. sentenze n. 150 del 1982, n. 384 del 1992,  n. 301 del 2003)».

    3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 35,  comma  10,  per violazione degli articoli 3, 117, III e IV comma, 118, I e II  comma, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione.

    Il comma 10 dell'art. 35 del decreto-legge  impugnato  stabilisce che, fino al  completo  riversamento  delle  suddette  risorse  sulle contabilita' speciali, per far fronte ai propri pagamenti gli enti ed organismi  pubblici   di   cui   al   comma   8   devono   utilizzare prioritariamente le risorse esigibili depositate presso  tesorieri  e cassieri, trasferendo gli eventuali  vincoli  di  destinazione  sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

    In questo modo si vincolano gli istituti che gestiscono i servizi di tesoreria regionali e  locali  a  utilizzare  prioritariamente  le risorse residue,  giacenti  sui  conti  degli  enti  territoriali  (e relative alle loro entrate proprie), gia' nella  fase  transitoria  e prima ancora del completo riversamento nella tesoreria  statale,  con una ulteriore lesione dell'autonomia degli enti territoriali e  delle rispettive capacita' di programmazione.

    Tale  disposizione,  in   termini   analoghi   alla   precedente, costituisce  quindi  un  risvolto   operativo   del   comma   8   del decreto-legge impugnato, in relazione ad essa, pertanto, si  deducono per   i   medesimi   motivi   e   profili,   gli   stessi   vizi   di incostituzionalita' prima evidenziati.

    4. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 35,  comma  13,  per violazione degli articoli 3, 117, III e IV comma, 118, I e II  comma, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione.

    Il comma 13 dispone, infine, la possibilita', per  effetto  delle disposizioni di cui ai precedenti commi, di rinegoziare  i  contratti di tesoreria in essere, con diritto di recedere dal contratto in caso di  mancato  accordo.  E'  chiaro  che,  come  gia'   in   precedenza evidenziato, venendo meno la giacenza della liquidita', gli  istituti bancari  non  avranno  interesse  a  mantenere  le  condizioni   piu' favorevoli accordate agli  enti  territoriali  nelle  convenzioni  di tesoreria sotto la vigenza del regime di Tesoreria  mista.  Gli  enti territoriali   quindi   subiranno   una   rinegoziazione   in   senso sfavorevole,  cui  la  disposizione  del  comma  13  offre  copertura stabilendo ex lege la possibilita' del recesso  in  caso  di  mancato accordo sulla rinegoziazione.

    Tale  disposizione  del  comma  13,  in  termini  analoghi   alle precedenti, costituisce quindi un  risvolto  operativo  del  comma  8 dell'art. 35 del decreto-legge impugnato, che presuppone e  richiama;

in relazione ad essa, pertanto, si deducono per i medesimi  motivi  e profili, gli stessi vizi di incostituzionalita' evidenziati  riguardo al comma 8.

 

Istanza di sospensione.

    La Regione Piemonte chiede che codesta ecc.ma Corte,  nelle  more del giudizio di legittimita' costituzionale  delle  disposizioni  del decreto-legge qui censurate, sospenda l'esecuzione dei commi 8, 9, 10 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 1  del  24  gennaio  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  19  del  24  gennaio  2012  - Supplemento ordinario - n. 18, recante: «Disposizioni urgenti per  la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'», ai sensi  dell'art.  35  della  legge  n.  87/1953,  come  sostituito dall'art. 9 della legge n. 131/2003, che tanto consente  in  presenza di un rischio  di  pregiudizio  grave  e  irreparabile  all'interesse pubblico o per i diritti dei cittadini.

    Le disposizioni censurate impongono alla Regione  Piemonte,  agli enti del comparto sanitario e agli enti territoriali di provvedere  a versare  sulle  contabilita'  speciali  fruttifere  della   tesoreria statale, entro il 29 febbraio 2012, il 50 per cento delle  liquidita' dei suddetti  enti  depositate  presso  il  sistema  bancario,  e  il restante 50 per cento entro il 16 aprile 2012.

    Si tratta di adempimenti che richiedono  interventi  complessi  e onerosi sul piano finanziario ed organizzativo,  con  riflessi  sulle convenzioni in corso e sulla capacita' operativa  del  sistema  degli enti territoriali.

    Risponde all'interesse generale evitare l'avvio di un processo di tali dimensioni - che avrebbe effetti irreversibili sulle istituzioni - prima che  ne  sia  approfonditamente  valutata  la  compatibilita' costituzionale.

 

 

                               P. Q. M.

 

    Chiede che l'ecc. Corte costituzionale:

        sospenda l'esecuzione dell'articolo 35, commi 8,  9,10  e  13 del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 - Supplemento ordinario - n.  18, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle infrastrutture e la competitivita'»;

        dichiari la illegittimita' costituzionale  dell'articolo  35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge  n.  1  del  24  gennaio  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  19  del  24  gennaio  2012  - Supplemento ordinario - n. 18, recante: «Disposizioni urgenti per  la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la  competitivita'» per violazione degli articoli 3,  117,  III,  IV  e  VI  comma  della Costituzione, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio  di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione.

    Si depositano:

    1) delibera della Giunta Regionale  n.  3-3434  del  21  febbraio 2012,  di   autorizzazione   a   proporre   ricorso   e   affidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale;

    2) D.M. 23 dicembre 2009 sulla cessazione dell'obbligo  di  invio dei dati della trimestrale di cassa;

    3) manuale operativo di contabilita' della Regione Piemonte;

    4) convenzione in essere della Regione Piemonte  con  il  proprio istituto tesoriere;

    5)  audizione  di  Abi  presso  il  Senato  della  Repubblica,  X Commissione (Industria, commercio, turismo);

    6) convenzione per la cessione  pro  soluto  della  Provincia  di Torino;

    7) D. M. n. 118629 - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA dell'8 febbraio 2012;

    8) SIOPE, schermata iniziale.

          Torino-Roma, addi' 28 febbraio 2012

 

                         Avv. prof. Antonini

 

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