Ricorso n. 35 del 29 maggio 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 maggio 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 27 del 2014-06-25)
Ricorso n. 35 depositato il 29 maggio 2014 del Presidente del
Consiglio dei ministri p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma,
via dei Portoghesi n. 12 - fax … …
Contro la Regione Marche in persona del Presidente p.t. per la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua, della
legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 pubblicata nel B.U.R.
n. 29 del 27 maggio 2014 recante "Modifiche alla legge regionale 23
febbraio 2005, n. 6 - Legge forestale regionale" in relazione
all'articolo 9.
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 16 maggio 2014 e si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente.
La legge regionale n. 3/2014, consta di 18 articoli, e reca
disposizioni di modifica alla legge regionale 6/2005 - legge
forestale regionale.
L'articolo 9 della L.R. 3/2014 introduce dopo il comma 6
dell'articolo 19 della L.R. 6/2005, il comma 6-bis che presenta
profili di illegittimita' costituzionale.
La norma cosi' dispone: "Fermo restando il rispetto delle
distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura
l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di
altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in
quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione
degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di
fitofagi o di infestanti vegetali".
L'articolo 9, presenta profili di illegittimita' costituzionale
in riferimento all'art. 117 comma 1 e comma 2 lettera s) della
Costituzione per i seguenti
Motivi
Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della
Costituzione.
La disposizione censurata inserisce il comma 6-bis nell'articolo
19 della l.r. 6/2005, che stabilisce prescrizioni e divieti volti a
difendere i boschi dagli incendi.
Le previsione nel consentire l'utilizzo in agricoltura della
combustione di materiale agricolo e forestale non pericoloso intesa
come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione di incendi e
infestazioni, appare censurabile con riferimento alla disciplina dei
rifiuti che, come noto, afferisce alla materia di tutela
dell'ambiente, ed e' pertanto attribuita alla potesta' legislativa
esclusiva statale (cfr. C. Cost., sentenza n. 249/2009).
L'articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recependo la previsione di cui all'articolo 2,
lettera f), della direttiva 2008/98/CE, infatti, esclude dal campo di
applicazione della normativa sui rifiuti "... paglia, sfalci e
potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che
non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana".
Tale disposizione, recante una disciplina eccezionale rispetto
alla disciplina quadro sui rifiuti, deve essere oggetto di
un'interpretazione restrittiva, ai sensi dell'articolo 14 delle c.d.
"preleggi", e pertanto deve ritenersi non applicabile ai casi di
combustione dei suddetti materiali direttamente sui terreni agricoli.
I materiali vegetali oggetto della disposizione regionale
censurata, quindi, per essere esclusi dal campo di applicazione della
parte IV del D.lgs.152/2006, dovranno essere riutilizzati in
attivita' agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre
energia, calore e biogas, tramite processi o metodi che non
danneggino l'ambiente ne' mettano in pericolo la salute umana, e
soddisfare le condizioni previste dall'art. 184-bis del D.Lgs.
152/2006, pure attuativo della direttiva 2008/98/CE.
Ne consegue che i residui in esame rientreranno nella nozione di
sottoprodotto, e, come tali, esclusi dall'applicazione della
disciplina sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto,
contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e
le condizioni elencate nell'art. 184-bis sopracitato, secondo una
valutazione effettuata caso per caso e non operabile in astratto.
Conclusivamente, la disposizione censurata, operando una
esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla
disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasta con la
disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006
e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE, e quindi
viola l'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.
P.Q.M.
Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita'
dell'art. 9 L.R. Marche 18 marzo 2014, n. 3.
Si allega:
1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio
dei ministri del 16 maggio 2014;
2. relazione del Ministro proponente.
Roma, 22 maggio 2014
L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti