Ricorso n. 35 del 3 marzo 2006 (Regione Piemonte)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2006 , n. 35
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006 (della Regione Piemonte)
(GU n. 15 del 12-4-2006)
Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della presidente pro tempore prof. Mercedes Bresso, in forza di deliberazione di autorizzazione della giunta regionale n. 22-2213 del 20 febbraio 2006, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Anita Ciavarra e dell'avv. Emiliano Amato e con elezione di domicilio presunto presso quest'ultimo in Roma, via Crescenzio n. 9 per procura speciale a margine del presente atto; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione dal bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", art. 1, relativamente alle disposizioni di cui ai commi 65, 67, 198, 200, 201, 206, 213, 214, 280, 281, 285, 286, 287, 291, 310, 311, 312, 322, 330, 336, 483, 485, 487, 488, 491, 492, 556, 597, 598, 599, 600. Premesso in fatto Nel Supplemento Ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2005 e' stata pubblicata la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)". Detta legge, composta dall'art. 1 contenente 612 commi, regolanti differenti materie e settori anche di attivita' regionale, reca in particolare le disposizioni di cui ai commi in epigrafe specificati che la Regione Piemonte ravvisa lesive della propria sfera di competenza per i seguenti M o t i v i I Sui commi 198, 200, 201, 206, 213, 214 - Violazione degli articoli 114, 117, 118, 119, 3 e 97 Cost. La legge finanziaria 2006 art. 1, comma 198 dispone che le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale "concorrono alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento". Aggiunge la medesima norma che "a tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.". Dette disposizioni del comma 198, insieme alle altre dei commi fino al 205, di cui in seguito si dira', costituiscono secondo l'espressa affermazione fatta al successivo comma 206, "principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione". Va in primo luogo rilevato che la definizione che il legislatore statale ha ritenuto di imprimere alle considerate disposizioni non lo sottrae alla verifica dell'effettiva loro portata ed oggettiva inquadrabilita' quali principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, senza che la qualificazione operata dal legislatore statale possa in alcun modo vincolare o condizionare l'esame di costituzionalita', che deve soddisfare criteri obbiettivi, avulsi da discrezionalita' o da valutazioni non ancorate a dati normativi certi. Il comma 198 impone uno specifico limite ad una voce di spesa determinata. Non si tratta dunque dell'indicazione di un obbiettivo finanziario da raggiungere per l'attuazione del contenimento della spesa pubblica, che le amministrazioni regionali possano conseguire stabilendone i modi adeguati nell'ambito delle proprie scelte di bilancio, bensi' di un vincolo specifico riguardante una determinata spesa imposto a priori in modo rigido, predeterminato e generalizzato. Appare chiaro che non si tratta cioe' di un limite complessivo alla politica di bilancio delle regioni che consente tuttavia alle stesse liberta' di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obbiettivi di spesa, bensi' di un precetto specifico e puntuale sull'entita' di una determinata singola spesa, che si risolve percio' in una indebita invasione da parte della legge statale dell'area riservata alle autonomie regionali (sentenze nn. 36/2004; 390/2004; 417/2005). Pertanto le disposizioni del comma 198 non sono correttamente qualificabili come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica come affermato dal comma 206 con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione, che sono invece palesemente violati. Si rileva inoltre la violazione anche dell'art. 118 della Costituzione, incidendo il predeterminato vincolo imposto alla spesa del personale sulla autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attivita' amministrative regionali. Cio' sia per quanto attiene alle funzioni esplicate direttamente dall'ente regionale sia per le limitazioni che conseguono sulle potesta' di programmazione e di organizzazione di settori amministrativi rientranti nella competenza regionale per effetto della restrizione che viene inposta dal comma 198 alla spesa del personale anche degli enti locabili e degli enti del servizio sanitario regionale. Le puntuali violazioni sopra rilevate sono vieppiu' aggravate dal fatto che il comma 198 ricomprende sotto un'unica voce di spese del personale rapporti differenti e che possono attenere anche ad esigenze temporanee od a programmi specifici ("personale a tempo determinato contratti di collaborazione coordinata e continuativa, forme di lavoro flessibile, convenzioni") ed ancora la spesa relativa a ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 a quella dell'anno 2004 diminuita dell'uno per cento, senza il minimo margine di manovra, ad esempio nell'ambito dei triennio, senza nessuna giustificazione dell'imposizione del riferimento ad un anno determinato, il 2004, senza nessuna considerazione delle situazioni effettive dei singoli enti che possono determinare o meno effettivo rispetto di un obbiettivo di contenimento della spesa considerata e raggiungimento del concreto risultato di risparmio. Sotto questo riguardo si evidenzia quindi, oltre all'invasione dell'ambito di autonomia degli enti sopraddetto, anche il contrasto con i principi di ragonevolezza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ne deriva complessivo detrimento all'azione degli enti regionali e locali nell'ambito della loro autonomia costituzionalmente tutelata in posizione equiordinata, evidenziandosi violazione anche dall'art. 114 della Costituzione. Le considerazioni che precedono valgono anche per i commi 200 e 201. Il comma 200 collegato al comma 198 e' norma di dettaglio che prescrive misure specifiche e puntuali, comprimendo illegittimamente l'autonomia degli enti regionali nonche' degli enti locali nell'individuazione degli strumenti concreti idonei a raggiungere gli obbiettivi di politica finanziaria. Il comma 200, inoltre, in quanto venga considerato in riferimento al comma 189 della medesima legge determina grave interferenza nell'ambito della contrattazione integrativa, per la quale sostanzialmente risulta una situazione di blocco per il triennio 2006-2008, superandosi di fatto ogni possibile autonoma scelta di politica contrattuale e di programmi di organizzazione e sviluppo del personale che l'ente regionale intendesse perseguire nella sede decentrata del contratto collettivo di lavoro. Il comma 201, norma palesemente ed illegittimamente di dettaglio, evidenzia inoltre una singolare distinzione fra gli enti locali e le regioni le quali apparirebbero escluse, non si comprende con quale giustificazione, dalla possibilita' di utilizzare ai fini della riduzione imposta dal comma 198 misure di contenimento dei costi di funzionamento degli organi istituzionali. Quanto infine al comma 214, esso stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui al comina 213 sull'abolizione dell'indennita' di trasferta. Vi e' una qualche ambiguita' nella formulazione della norma che prescrivendo di "adottare, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni" soggiunge "sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa", ma il richiamo all'autonomia organizzativa appare privo di concreta sostanza stante l'imperativita' ed esaustivita' della disciplina abolitiva dell'indennita' considerata. Si tratta dunque di norma che illegittimamerate dispone una misura di specifico dettaglio nella gestione della spesa. (sentenza n. 449/2005). II Sui commi 280, 281. Violazione degli articoli 119, 120 e 97 Cost. Le disposizioni dei commi 280 e 281 subordinano l'accesso delle regioni all'erogazione delle sonme con cui lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del servizio sanitario regionale per gli anni 2002, 2003 e 2004 alla stipula di intese fra Stato e Regioni riguardanti l'emanando piano sanitario nazionale 2006-2008 e la realizzazione di taluni interventi e misure specificati da dette disposizioni in particolare riguardanti la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Il rilievo di incostituzionalita' attiene al metodo utilizzato dal legislatore della finanziaria 2006. Invero, poiche' la disciplina del finanziamento del servizio sanitario e gli impegni di contenimento della spesa in funzione del rispetto del patto di stabilita' interno sono oggetto di specifici accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, le diverse regolamentazioni incidenti su tale ambito concordato dovrebbero necessariamente essere oggetto di preventiva verifica ed accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Inoltre la varifica dei disavanzi pregressi, l'esame delle cause degli stessi (compresa la sottostima verificatasi negli anni trascorsi del fondo sanitario nazionale e gli impegni finanziari dovuti sostenere da parte delle regioni per assicurare i livelli essenziali di assistenza) e le correlate misure di concorso nel ripianamento non dovrebbero avere altro logico riferimento se non il quadro finanziario e di attivita' per l'appunto degli anni considerati. Mentre con le norme in questione si introduce unilaterale illegittimo vincolo a posteriori dell'erogazione delle somme per il ripianamento subordinandola a condizioni estrinseche, quali la stipula di future intese sul nuovo piano sanitario nazionale 2006-2008 e l'attuazione per il futuro di determinati interventi riguardanti la prestazione delle attivita' sanitarie. Si introduce altresi' unilaterale illegittimo condizionamento anche alle future determinazioni che dovranno essere prese fra Stato e Regioni per il nuovo piano sanitario 2006-2008, che vengono in parte gia' predeterminate e vincolate nei tempi, nei modi e nella stessa accettazione da parte degli enti regionali. Si evidenzia da cio' la puntuale violazione delle norme costituzionali enunciate. III Sui commi 285, 286, 287, 291, 310, 311, 312. Violazione degli articoli 117 118, 119, 120 e 97 della Costituzione. Si tratta di norme che intervengono nell'organizzazione di attivita' del servizio sanitario regionale disponendo nel dettaglio di scelte di programmazione sanitaria locale e/o di destinazione specifica di risorse finanziarie e di utilizzo di beni. In particolare, il comma 285 dispone il vincolo di destinazione delle risorse regionali residue sui programmi di investimento ex art. 20, legge n. 67/1988 ad interventi per strutture di degenza per acuti aventi un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta e per strutture di lungodegenza e riabilitazione aventi un numero di posti letto non inferiore a centoventi. In tal modo si invade l'ambito della programmazione regionale delle spese di investimento nell'edilizia sanitaria, che e' conseguente alla valutazione di situazioni ed esigenze locali. I commi 286 e 287 dispongono l'obbligo di espletamento per mezzo dell'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo delle donazioni di apparecchiature e di altri materiali sanitari dismessi a beneficio delle strutture sanitarie di paesi in via di sviluppo. Si impone il ricorso all'Alleanza senza tener conto dell'esistenza di organismi regionali costituiti per le medesime finalita' ed incidendo ingiustificatamente sull'autonomia organizzativa degli enti. Il comma 291 attribuisce ad un decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di fissare i criteri e le modalita' di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura. Pur avendo la norma in questione previsto che sul decreto venga espressa l'intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni, rimane il fatto che non si agisce nei limiti dei principi fondamentali, esaurendosi ogni ambito di disciplina invece spettante alla legge regionale nell'organizzazione del sistema sanitario. I commi 310, 311 e 312 dispongono in ordine alla risoluzione di accordi di programma sottoscritti per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria ed all'utilizzo delle economie da cio' derivanti. Vengono unilateralmente riconsiderate le condizioni di accordi di programma e vengono vincolate le somme derivanti dalle previste eventuali risoluzioni di accordi e revoche di finanziamenti destinandole ad interventi specificamente dattagliati. Sotto questi profili sussiste pertanto anche contrasto con i principi di leale collaborazione e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. IV Sul comma 322. Violazione degli artt. 119, 120 e 97 della Costituzione. Il comma 322 stabilisce l'attribuzione alle regioni delle risorse ad esse spettanti per le quote annuali ai sensi dal decreto legislativo n. 56 del 2000 secondo un piano graduale che verra' definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2006 sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Occorre tener conto che in concreto le regioni hanno gia' subito conseguenze negative pe aggravio di costi e difficolta' operative nell'espletamento delle proprie funzioni per il ritardo nell'erogazione delle somme considerate relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. Ragione per cui la prevista ulteriore dilazione, per di piu' neppure definita nei suoi termini, ma rimessa a future determinazioni ministeriali con semplice cosultazione della conferenza Stato-Regioni, evidenzia il contrasto, nel principio e nella concreta realta' economica, con la corretta attuazione dell'art. 119 della Costituzione, oltreche' con i principi di leale collaborazione e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. V Sui commi 483, 485, 487, 488, 491, 492. Violazione degli articoli 117, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione. Si tratta di un gruppo di disposizioni che disciplinano le concessioni di derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico modificando il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ed introducendo nuove norme. Il comma 483 interviene sulla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 del rinnovo delle concessioni di derivazione in scadenza ed introduce l'obbligo di procedere ad una gara ad evidenza pubblica. La gara e' diretta all'attribuzione della concessione a titolo oneroso e per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina con proprio provvedimento i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara. Il comma 495 procrastina l'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 483, disponendo la proroga generalizzata per dieci anni di tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in ragione, si afferma testualmente, dei "tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parita' di trattamento nella produzione idroelettrica". La proroga e' subordinata all'effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti dal comma 487, che a sua volta definisce nel dettaglio i requisiti di congruita' dei predetti interventi che comportino "miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva non inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi". Il comma 488 stabilisce le condizioni secondo le quali i titolari delle concessioni possono usufruire della proroga, o autocertificando entro sei mesi dalle scadenze delle rispettive concessioni l'entita' degli investimenti effettuati od in corso o deliberati, con la relativa documentazione. Nei sei mesi successivi le amministrazioni competenti verificano la congrtiita' degli investimenti autocertificati; il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati od in corso e' causa di decadenza della concessione. Il comma 491 enuncia che "le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed attuano i principi comunitari resi nel parere della Commissione europea in data 4 gennaio 2004". Il comma 492 dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le regioni e le province autonome armonizzano conseguentemente i propri ordinamenti. La disciplina dettata in materia di derivazioni idroelettriche che viene espressamente ricondotta a competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma secondo lettera e) della Costituzione e si fa altresi' riferimento all'attuazione dei principi comunitari in materia. E' necessario per tener conto che tutte le funzioni di gestione del demanio idrico, comprendenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica anche a scopo idroelettrico, la ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonche' la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi sono di competenza regionale. Nella Regione Piemonte in forza della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 le funzioni amministrative relative al demanio idrico sono state conferite alle province, ad esclusione di alcune funzioni generali che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. L'attribuzione alle regioni ed agli enti locali delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico e' fondata sul principio di sussidiarieta', che implica l'allocazione delle funzioni a livello di governo il piu' possibile prossimo alle comunita' amministrate. L'esercizio dei poteri dello Stato nei confronti dei beni del demanio idrico deve corrispondere necessariamente anche al principio di leale collaborazione, al fine dell'adeguata commisurazione nella concreta attivita' delle esigenze di cui sono portatori i diversi enti pubblici Stato, regioni, enti locali nell'esercizio delle proprie funzioni. (vedasi sent. n. 31/2006). Va ricordato che la disciplina delle attivita' in questione non si configura come ambito di competenza in se' circoscritto e separato da altre problematiche ed e' strettamente intrecciata con altre funzioni, quali quelle inerenti al governo del territorio che sono ascritte alla competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e parimenti rientra nella competenza concorrente a norma dell'art. 117, terzo comma Cost. la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Le norme summenzionate introdotte dal legislatore della finanziaria 2006 - senza tener conto dei lavori avviati nella Conferenza Stato-Regioni e delle osservazioni formulate dalle regioni sullo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2003/54/CE per la definizione della durata delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico - hanno carattere di disciplina totalmente unilaterale e di dettaglio, con completa obliterazione di qualsiasi momento concertativo e di coordinamento volto a garantire la conciliazione fra esigenze di livello unitario nazionale e governo autonomo del territorio e conseguentemente l'ottimale perseguimento dei diversi interessi pubblici tutti compresenti nelle attivita' in questione. In particolare la previsione di una proroga generalizzata per dieci anni delle concessioni di grandi derivazioni, anziche' di criteri per le procedure di rinnovo da attuarsi localmente, lascia inalterate per troppo tempo le condizioni di utilizzo delle acque pubbliche definite da disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni e quindi inadeguate rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni fisici, che e' compito degli enti regionali e locali governare adeguatamente nell'esercizio delle funzioni amministrative corrispondenti ad essi spettanti. Al fine di risultare appropriato allo scopo e limitato a quanto strettamente indispensabile, l'intervento statale avrebbe dovuto cioe' consentire l'adeguamento delle concessioni da rinnovarsi alle disposizioni e alle prescrizioni delle leggi e dei piani, statali e regionali, in materia di energia e utilizzo delle acque pubbliche. Le disposizioni predette invece precludono il legittimo esercizio da parte delle regioni delle funzioni alle stesse spettanti in materia non solo di gestione del demanio ma anche di tutela ambientale del patrimonio idrico regionale. L'inadeguatezza delle disposizioni qui censurate pretermette l'attivita' regionale negli ambiti di competenza ed in concreto vanifica l'azione che da anni la Regione Piemonte va attuando, con propria disciplina legislativa e di pianificazione, allo scopo di perseguire un uso razionale ed ambientalmente sostenibile delle risorse idriche, anche con precipuo riguardo alle grandi derivazioni idroelettriche, che sono tra le piu' impattanti sul regime idrologico ed idraulico dei corpi idrici piemontesi. Si evidenzia per la sua particolare gravita' la totale assenza di adeguati strumenti di cooperazione per l'esercizio delle funzioni che le norme ora introdotte individuano a livello statale. Sia per la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, nonche' del miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza di cui al comma 483, sia per la determinazione della congruita' degli interventi di ammodernamento degli impianti, ivi compreso il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali, prevista dai commi 485 e 487 manca totalmente la previsione di meccanismi procedurali e/o sedi di confronto che assicurino la partecipazione dei livelli di governo locale coinvolti affinche' essi possano valutare e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente sul loro territorio. Sotto tutti i sopra evidenziati profili emerge il contrasto con i parametri costituzionali summenzionati. VI Sui commi 65 e 67. Violazione degli articoli 117, 118, 119, 120 Cost. Il comma 67 in relazione al comma 65 stabilisce che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento (facente capo ai sensi della legge n. 109/1994 art. 5 ad un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri) provvede a partire dal 2007 mediante "finanziamento del mercato di competenza" costituito dalle contribuzini ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza. Il sistema e' attuato in via transitoria per il 2006 mediante un'anticipazione di contributo dallo Stato, di cui e' prevista la restituzione da parte della Autorita' non appena attuate le condizioni operative previste. L'Autorita' infatti deve emettere propria deliberazione di fissazione delle entita' e modalita' della contribuzione, che e' sottoposta ad approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. In sostanza detta disposizione trasferisce gli oneri di funzionamento dell'Autorita', finora integralmente sostenuti al bilancio dello Stato, anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali quali stazioni appaltanti, con maggior aggravio finanziario diretto, non compensato da altre misure incrementanti l'entrata, nell'esplicazione delle proprie funzioni, oltre alle indirette conseguenze di maggior costi riversantisi sull'importo dei lavori in relazione all'obbligo di contribuzione degli operatori economici partecipanti alle gare. La fissazione delle entita' e delle modalita' di vesamento delle contribuzioni e' compiuta dall'Autorita' sotto approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, senza che sia prevista intesa, ne' quanto meno consultazione, con la conferenza Stato-Regioni, pur venendo ad incidere tali decisioni sulle funzioni amministrative in materia di lavori pubblici. Inoltre la previsione che il versamento del contributo da parte degli operatori economici sia condizione di ammissibilita' dell'offerta nelle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche incide sull'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, pur non evidenziandosi esigenze di carattere generale sull'accesso e l'andamento delle gare che ne giustifichino l'imposizione. Sussiste pertanto fondamento dei profili di illegittimita' costituzionale sopra enunciati. VII Sul comma 330. Violazione degli artt. 117, 118, 119, 120 Cost. Il comma 330 istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la realizzazione di interventi volti a sostegno delle famiglie e della solidarieta' per lo sviluppo socio-ecomomico. La norma pretermette le competenze regionali in materia di politiche sociali, che rientra nella previsione dell'art. 117, quarto comma, Cost. Viene creato un fondo speciale diretto ad interventi gestiti esclusivamente da organo statale in un ambito di attivita' che vede le regioni direttamente interessate per le loro funzioni. Si aggiunga che i trasferimenti finanziari da parte dello Stato agli enti regionali sul Fondo nazionale delle politiche sociali sono stati considerevolmente ridotti e pertanto vi e' in concreto una limitazione degli ordinari finanziamenti per l'esplicazione delle attivita' programmate ed in corso da parte degli enti regionali secondo le loro competenze in materia. Cosicche' il fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze considerato non si aggiunge ma di fatto si sostituisce all'attivita' regionale in materia, con conseguente oggettivo palese contrasto con le prerogative degli enti regionali nelle loro funzioni e nelle corrispondenti risorse finanziarie. (Sentenze nn. 423/2004; 51/2005). Neppure vi e', quantomeno, una forma di partecipazione degli enti regionali all'individuazione, alla programmazione ed all'attuazione degli interventi finanziati con il fondo in questione, con conseguente evidente violazione anche del principio di leale collaborazione. VIII Sul comma 336. Violazione degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione. Il comma 336 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la concessione di garanzia per la contrazione di mutui diretti all'acquisto od alla costruzione della prima casa di abitazione. Si tratta dunque di un intervento finanziario settoriale dello Stato nella materia dell'edilizia agevolata, che rientra invece nella competenza delle regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. A medesimo rilievo si perviene ove si ritenga di far riferimento a finalita' di politiche sociali, materia anch'essa di competenza regionale. La previsione di diretti interventi finanziari statali, anche destinati a soggetti privati, in luogo della corretta attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti alle regioni per l'esercizio delle loro funzioni, incide illegittimamente sul sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze (sentenze nn. 320/2004; 424/2004; 423/2004; 51/2005). IX Sul comma 556. Violazione degli articoli 117, 118, 120, 97 della Costituzione. Sono previste l'istituzione di un "Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze" e di un "Fondo nazionale per le comunita' giovanili" presso il dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il fondo e' destinato a favorire le attivita' dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze e per l'anno 2006 ha uno stanziamento di 5 milioni di euro, rivolto per il 5 per cento ad attivita' dell'Osservatorio predetto, in particolare sull'associazionismo giovanile, e per il 95 per cento alle comunita' giovanili da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto che determina altresi' i criteri di accesso e le modalita' di presentazione delle istanze. Dette disposizioni, sia che vengano riguardate sotto l'aspetto della tutela della salute sia che vengano considerate sotto l'aspetto delle politiche sociali e principalmente delle attivita' di prevenzione del disagio giovanile collegato a comportamenti di toissicodipendenza e di erogazione di contributi a sotegno di associazioni e comunita' giovanili, comportano l'esplicazione di puntuali ed esclusivi interventi diretti di organi statali, incidendo illegittimamente sulle competenze regionali in materia, senza che di esse venga fatta considerazione alcuna (sentenze nn. 320/2004; 424/2004). In particolare l'attivita' di individuazione dei soggetti destinatari di contributi e di gestione della concessione dei contributi si sovrappone e si sustituisce alle funzioni regionali e locali in materia, con puntuale contrasto anche con i principi di sussidiarieta' e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Tale attivita' verrebbe esplicata come affermato dalla nota con decreto ministeriale "di natura non regolamentare", enunciazione singolare dal momento che appare chiaramente trattarsi di attivita' regoolamentare. Con conseguente violazione anche del sesto comma dell'art. 117 Cost., non venendo in considerazione competenza esclusiva statale. E' inoltre assente la previsione di qualsiasi forma di coordinamento fra l'attivita' dell'istituendo Osservatorio nazionale e quella dei gia' istituiti Osservatori regionali, che potrebbe addirittura ritenersi assorbita dalla prima, con illegittimo superamento delle funzioni regionali in materia e violazione altresi' del principio di leale collaborazione. X Sui commi 597, 598, 599, 600. Violazione degli articoli 117, 118, 119 della Costituzione. Si tratta di un gruppo di disposizioni riguardanti l'alienazione degli immobili di proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari. La materia dell'edilizia residenziale pubblica rientra nella competenza regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Le norme predette dispongono, per di piu' in modo assai dettagliato, in ambiti che spetta al legislatore regionale disciplinare nel modo piu' aderente alle situazioni economico-sociali e finanziarie e patrimoniali riscontrate localmente, regolando conseguentemente anche le corrispondenti attivita' gestionali degli enti interessati.
P. Q. M. Chiede piaccia all'ecc.ma Corte, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dall'art. 1, commi 65, 67, 198, 200, 201, 206, 213, 214, 280, 281, 285, 286, 287, 291, 310, 311, 312, 322, 330, 336, 483, 485, 487, 488, 491, 492, 556, 597, 598, 599, 600 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante "Disposizini per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" per le parti e sotto i profili di violazione dagli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119, 120 della Costituzione specificati nei motivi sopraesposti. Torino - Roma, addi' 23 febbraio 2006 Avv. Anita Ciavarra - Avv. Emiliano Amato