RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2006 , n. 35
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 marzo 2006 (della Regione Piemonte)
 
 (GU n. 15 del 12-4-2006) 
 
 
    Ricorso  per la Regione Piemonte, in persona della presidente pro
tempore   prof.   Mercedes  Bresso,  in  forza  di  deliberazione  di
autorizzazione  della  giunta  regionale  n. 22-2213  del 20 febbraio
2006,  con  la  rappresentanza  e  difesa  dell'avv. Anita Ciavarra e
dell'avv.  Emiliano Amato e con elezione di domicilio presunto presso
quest'ultimo  in  Roma,  via  Crescenzio  n. 9 per procura speciale a
margine del presente atto;

    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro tempore
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma,
via  dei  Portoghesi  n. 12,  per  la  declaratoria di illegittimita'
costituzionale   della   legge   23 dicembre   2005,  n. 266  recante
"Disposizioni  per  la  formazione dal bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)", art. 1, relativamente alle
disposizioni  di  cui  ai commi 65, 67, 198, 200, 201, 206, 213, 214,
280, 281, 285, 286, 287, 291, 310, 311, 312, 322, 330, 336, 483, 485,
487, 488, 491, 492, 556, 597, 598, 599, 600.

                          Premesso in fatto

    Nel Supplemento Ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale  n. 302 del 29 dicembre 2005 e' stata pubblicata la legge 23
dicembre  2005  n. 266  recante  "Disposizioni  per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".
    Detta legge, composta dall'art. 1 contenente 612 commi, regolanti
differenti  materie  e  settori anche di attivita' regionale, reca in
particolare  le  disposizioni di cui ai commi in epigrafe specificati
che  la  Regione  Piemonte  ravvisa  lesive  della  propria  sfera di
competenza per i seguenti

                             M o t i v i


                                  I

    Sui  commi  198,  200,  201,  206,  213,  214  - Violazione degli
articoli 114, 117, 118, 119, 3 e 97 Cost.
    La  legge  finanziaria  2006  art. 1,  comma  198  dispone che le
amministrazioni  regionali,  gli  enti locali e gli enti del servizio
sanitario  nazionale  "concorrono alla realizzazione degli obbiettivi
di  finanza  pubblica  adottando misure necessarie a garantire che le
spese  di  personale,  al  lordo  degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni  e  dell'IRAP,  non  superino per ciascuno degli anni
2006, 2007, 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito
dell'1  per  cento".  Aggiunge  la  medesima norma che "a tal fine si
considerano  anche le spese per il personale a tempo determinato, con
contratto  di  collaborazione  coordinata e continuativa o che presta
servizio  con  altre  forme  di  rapporto  di lavoro flessibile o con
convenzioni.".
    Dette  disposizioni  del  comma 198, insieme alle altre dei commi
fino  al  205,  di  cui  in  seguito  si dira', costituiscono secondo
l'espressa  affermazione  fatta  al  successivo  comma 206, "principi
fondamentali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione".
    Va  in primo luogo rilevato che la definizione che il legislatore
statale ha ritenuto di imprimere alle considerate disposizioni non lo
sottrae  alla  verifica  dell'effettiva  loro  portata  ed  oggettiva
inquadrabilita'  quali  principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica, senza che la qualificazione operata dal legislatore
statale  possa  in  alcun  modo  vincolare  o condizionare l'esame di
costituzionalita',  che deve soddisfare criteri obbiettivi, avulsi da
discrezionalita'  o  da  valutazioni  non  ancorate  a dati normativi
certi.
    Il  comma  198  impone  uno specifico limite ad una voce di spesa
determinata.
    Non   si   tratta   dunque   dell'indicazione  di  un  obbiettivo
finanziario  da  raggiungere  per l'attuazione del contenimento della
spesa  pubblica,  che le amministrazioni regionali possano conseguire
stabilendone  i  modi  adeguati  nell'ambito  delle proprie scelte di
bilancio,  bensi' di un vincolo specifico riguardante una determinata
spesa   imposto   a   priori   in   modo   rigido,  predeterminato  e
generalizzato.
    Appare  chiaro  che  non si tratta cioe' di un limite complessivo
alla  politica  di  bilancio delle regioni che consente tuttavia alle
stesse  liberta' di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed
obbiettivi  di  spesa,  bensi'  di  un  precetto specifico e puntuale
sull'entita' di una determinata singola spesa, che si risolve percio'
in  una  indebita  invasione  da  parte della legge statale dell'area
riservata  alle  autonomie regionali (sentenze nn. 36/2004; 390/2004;
417/2005).
    Pertanto  le  disposizioni  del  comma 198 non sono correttamente
qualificabili  come  principi  fondamentali  del  coordinamento della
finanza  pubblica  come  affermato dal comma 206 con riferimento agli
artt. 117,  terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione, che
sono invece palesemente violati.
    Si   rileva  inoltre  la  violazione  anche  dell'art. 118  della
Costituzione,  incidendo il predeterminato vincolo imposto alla spesa
del  personale  sulla  autonomia organizzativa e sulla programmazione
delle diverse attivita' amministrative regionali.
    Cio'  sia per quanto attiene alle funzioni esplicate direttamente
dall'ente  regionale  sia  per  le  limitazioni  che conseguono sulle
potesta'   di   programmazione   e   di   organizzazione  di  settori
amministrativi  rientranti  nella  competenza  regionale  per effetto
della  restrizione  che  viene  inposta  dal comma 198 alla spesa del
personale  anche  degli  enti  locabili  e  degli  enti  del servizio
sanitario regionale.
    Le puntuali violazioni sopra rilevate sono vieppiu' aggravate dal
fatto  che  il comma 198 ricomprende sotto un'unica voce di spese del
personale  rapporti  differenti  e  che  possono  attenere  anche  ad
esigenze  temporanee  od  a  programmi  specifici ("personale a tempo
determinato  contratti  di  collaborazione coordinata e continuativa,
forme di lavoro flessibile, convenzioni") ed ancora la spesa relativa
a  ciascuno  degli  anni  2006,  2007,  2008  a quella dell'anno 2004
diminuita  dell'uno per cento, senza il minimo margine di manovra, ad
esempio  nell'ambito  dei  triennio,  senza  nessuna  giustificazione
dell'imposizione  del  riferimento  ad  un anno determinato, il 2004,
senza  nessuna  considerazione delle situazioni effettive dei singoli
enti  che  possono  determinare  o  meno  effettivo  rispetto  di  un
obbiettivo  di  contenimento della spesa considerata e raggiungimento
del concreto risultato di risparmio.
    Sotto  questo  riguardo  si evidenzia quindi, oltre all'invasione
dell'ambito  di  autonomia degli enti sopraddetto, anche il contrasto
con  i  principi di ragonevolezza e di imparzialita' e buon andamento
della  pubblica  amministrazione  di  cui  agli  artt. 3  e  97 della
Costituzione.
    Ne  deriva complessivo detrimento all'azione degli enti regionali
e locali nell'ambito della loro autonomia costituzionalmente tutelata
in    posizione   equiordinata,   evidenziandosi   violazione   anche
dall'art. 114 della Costituzione.
    Le  considerazioni  che precedono valgono anche per i commi 200 e
201.
    Il  comma  200  collegato  al comma 198 e' norma di dettaglio che
prescrive  misure specifiche e puntuali, comprimendo illegittimamente
l'autonomia   degli   enti   regionali   nonche'  degli  enti  locali
nell'individuazione degli strumenti concreti idonei a raggiungere gli
obbiettivi di politica finanziaria.
    Il comma 200, inoltre, in quanto venga considerato in riferimento
al  comma  189  della  medesima  legge  determina  grave interferenza
nell'ambito   della   contrattazione   integrativa,   per   la  quale
sostanzialmente  risulta  una  situazione  di  blocco per il triennio
2006-2008,  superandosi  di  fatto  ogni possibile autonoma scelta di
politica contrattuale e di programmi di organizzazione e sviluppo del
personale  che  l'ente  regionale  intendesse  perseguire  nella sede
decentrata del contratto collettivo di lavoro.
    Il comma 201, norma palesemente ed illegittimamente di dettaglio,
evidenzia  inoltre una singolare distinzione fra gli enti locali e le
regioni  le  quali  apparirebbero escluse, non si comprende con quale
giustificazione,  dalla  possibilita'  di  utilizzare  ai  fini della
riduzione  imposta  dal comma 198 misure di contenimento dei costi di
funzionamento degli organi istituzionali.
    Quanto  infine al comma 214, esso stabilisce l'applicazione delle
disposizioni  di cui al comina 213 sull'abolizione dell'indennita' di
trasferta.
    Vi  e'  una qualche ambiguita' nella formulazione della norma che
prescrivendo   di   "adottare,   anche   in  deroga  alle  specifiche
disposizioni  di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni"
soggiunge  "sulla  base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della
propria   autonomia  organizzativa",  ma  il  richiamo  all'autonomia
organizzativa    appare    privo    di   concreta   sostanza   stante
l'imperativita'    ed   esaustivita'   della   disciplina   abolitiva
dell'indennita' considerata.
    Si  tratta  dunque  di  norma  che  illegittimamerate dispone una
misura  di  specifico dettaglio nella gestione della spesa. (sentenza
n. 449/2005).

                                 II

    Sui commi 280, 281. Violazione degli articoli 119, 120 e 97 Cost.
    Le  disposizioni  dei commi 280 e 281 subordinano l'accesso delle
regioni  all'erogazione  delle  sonme  con  cui  lo Stato concorre al
ripiano  dei  disavanzi del servizio sanitario regionale per gli anni
2002,  2003  e  2004  alla  stipula  di  intese  fra  Stato e Regioni
riguardanti  l'emanando  piano  sanitario  nazionale  2006-2008  e la
realizzazione  di  taluni  interventi  e  misure specificati da dette
disposizioni  in  particolare  riguardanti  la riduzione dei tempi di
attesa delle prestazioni sanitarie.
    Il  rilievo  di  incostituzionalita' attiene al metodo utilizzato
dal legislatore della finanziaria 2006.
    Invero,  poiche'  la  disciplina  del  finanziamento del servizio
sanitario  e  gli impegni di contenimento della spesa in funzione del
rispetto  del  patto  di stabilita' interno sono oggetto di specifici
accordi   in   sede   di   Conferenza   Stato-Regioni,   le   diverse
regolamentazioni  incidenti  su  tale  ambito  concordato  dovrebbero
necessariamente  essere  oggetto di preventiva verifica ed accordo in
sede di Conferenza Stato-Regioni.
    Inoltre  la varifica dei disavanzi pregressi, l'esame delle cause
degli   stessi   (compresa  la  sottostima  verificatasi  negli  anni
trascorsi  del  fondo  sanitario  nazionale  e gli impegni finanziari
dovuti  sostenere  da  parte  delle  regioni per assicurare i livelli
essenziali  di  assistenza)  e  le  correlate  misure di concorso nel
ripianamento  non dovrebbero avere altro logico riferimento se non il
quadro   finanziario   e   di  attivita'  per  l'appunto  degli  anni
considerati.
    Mentre  con  le  norme  in  questione  si  introduce  unilaterale
illegittimo  vincolo  a posteriori dell'erogazione delle somme per il
ripianamento   subordinandola  a  condizioni  estrinseche,  quali  la
stipula   di  future  intese  sul  nuovo  piano  sanitario  nazionale
2006-2008  e  l'attuazione  per  il  futuro di determinati interventi
riguardanti la prestazione delle attivita' sanitarie.
    Si  introduce  altresi'  unilaterale  illegittimo condizionamento
anche  alle future determinazioni che dovranno essere prese fra Stato
e  Regioni  per  il  nuovo  piano sanitario 2006-2008, che vengono in
parte  gia'  predeterminate  e  vincolate nei tempi, nei modi e nella
stessa accettazione da parte degli enti regionali.
    Si   evidenzia   da  cio'  la  puntuale  violazione  delle  norme
costituzionali enunciate.

                                 III

    Sui  commi  285,  286,  287, 291, 310, 311, 312. Violazione degli
articoli 117 118, 119, 120 e 97 della Costituzione.
    Si  tratta  di  norme  che  intervengono  nell'organizzazione  di
attivita'  del  servizio sanitario regionale disponendo nel dettaglio
di  scelte  di  programmazione  sanitaria  locale e/o di destinazione
specifica di risorse finanziarie e di utilizzo di beni.
    In  particolare,  il comma 285 dispone il vincolo di destinazione
delle  risorse  regionali  residue  sui  programmi di investimento ex
art. 20,  legge n. 67/1988 ad interventi per strutture di degenza per
acuti   aventi   un   numero   di   posti   letto   non  inferiore  a
duecentocinquanta  e  per  strutture di lungodegenza e riabilitazione
aventi un numero di posti letto non inferiore a centoventi.
    In  tal  modo  si  invade l'ambito della programmazione regionale
delle   spese   di   investimento  nell'edilizia  sanitaria,  che  e'
conseguente alla valutazione di situazioni ed esigenze locali.
    I  commi 286 e 287 dispongono l'obbligo di espletamento per mezzo
dell'Alleanza  degli  ospedali  italiani nel mondo delle donazioni di
apparecchiature  e  di  altri materiali sanitari dismessi a beneficio
delle  strutture  sanitarie di paesi in via di sviluppo. Si impone il
ricorso  all'Alleanza  senza  tener conto dell'esistenza di organismi
regionali   costituiti   per   le  medesime  finalita'  ed  incidendo
ingiustificatamente sull'autonomia organizzativa degli enti.
    Il comma 291 attribuisce ad un decreto del Ministero della salute
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di fissare
i  criteri e le modalita' di certificazione dei bilanci delle aziende
sanitarie  locali ed ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura.
Pur  avendo  la  norma  in  questione  previsto che sul decreto venga
espressa  l'intesa  della Conferenza permanente Stato-Regioni, rimane
il  fatto  che  non  si  agisce nei limiti dei principi fondamentali,
esaurendosi  ogni  ambito  di  disciplina invece spettante alla legge
regionale nell'organizzazione del sistema sanitario.
    I  commi  310, 311 e 312 dispongono in ordine alla risoluzione di
accordi  di programma sottoscritti per la realizzazione di interventi
di   edilizia  sanitaria  ed  all'utilizzo  delle  economie  da  cio'
derivanti.
    Vengono unilateralmente riconsiderate le condizioni di accordi di
programma  e  vengono  vincolate  le  somme  derivanti dalle previste
eventuali   risoluzioni   di   accordi  e  revoche  di  finanziamenti
destinandole  ad  interventi specificamente dattagliati. Sotto questi
profili  sussiste  pertanto  anche  contrasto con i principi di leale
collaborazione  e  di  imparzialita'  e buon andamento della pubblica
amministrazione.

                                 IV

    Sul  comma  322.  Violazione  degli  artt. 119,  120  e  97 della
Costituzione.
    Il comma 322 stabilisce l'attribuzione alle regioni delle risorse
ad  esse  spettanti  per  le  quote  annuali  ai  sensi  dal  decreto
legislativo  n. 56  del  2000  secondo  un  piano graduale che verra'
definito  con  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
emanarsi  entro il 31 marzo 2006 sentita la conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano.
    Occorre  tener conto che in concreto le regioni hanno gia' subito
conseguenze  negative  pe  aggravio  di costi e difficolta' operative
nell'espletamento    delle    proprie   funzioni   per   il   ritardo
nell'erogazione  delle  somme  considerate  relative  agli anni 2002,
2003, 2004 e 2005.
    Ragione  per  cui  la  prevista  ulteriore dilazione, per di piu'
neppure definita nei suoi termini, ma rimessa a future determinazioni
ministeriali    con    semplice    cosultazione    della   conferenza
Stato-Regioni, evidenzia il contrasto, nel principio e nella concreta
realta'  economica,  con  la  corretta attuazione dell'art. 119 della
Costituzione,  oltreche'  con i principi di leale collaborazione e di
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione.

                                  V

    Sui  commi  483,  485,  487,  488,  491,  492.  Violazione  degli
articoli 117, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione.
    Si  tratta  di  un  gruppo  di  disposizioni  che disciplinano le
concessioni  di  derivazione  di acqua pubblica per uso idroelettrico
modificando  il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica) ed introducendo nuove norme.
    Il  comma  483 interviene sulla disciplina di cui all'art. 12 del
decreto  legislativo  n. 79/1999  del  rinnovo  delle  concessioni di
derivazione  in  scadenza  ed introduce l'obbligo di procedere ad una
gara  ad evidenza pubblica. La gara e' diretta all'attribuzione della
concessione  a titolo oneroso e per un periodo di durata trentennale,
avendo   particolare   riguardo  ad  un'offerta  di  miglioramento  e
risanamento  ambientale  del  bacino  idrografico  di pertinenza e di
aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.
    Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, sentito il
gestore  della  rete di trasmissione nazionale, determina con proprio
provvedimento  i  requisiti  organizzativi  e  finanziari  minimi,  i
parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata
concernenti la procedura di gara.
    Il   comma  495  procrastina  l'applicazione  delle  disposizioni
introdotte  dal  comma  483,  disponendo la proroga generalizzata per
dieci   anni   di   tutte   le   grandi  concessioni  di  derivazione
idroelettrica,  in  ragione,  si  afferma testualmente, dei "tempi di
completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea
del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda
la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parita'
di trattamento nella produzione idroelettrica".
    La proroga e' subordinata all'effettuazione di congrui interventi
di  ammodernamento degli impianti, come definiti dal comma 487, che a
sua  volta  definisce  nel  dettaglio  i  requisiti di congruita' dei
predetti  interventi  che comportino "miglioramento delle prestazioni
energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva non
inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli
impianti medesimi".
    Il comma 488 stabilisce le condizioni secondo le quali i titolari
delle concessioni possono usufruire della proroga, o autocertificando
entro  sei mesi dalle scadenze delle rispettive concessioni l'entita'
degli  investimenti  effettuati  od  in  corso  o  deliberati, con la
relativa documentazione.
    Nei  sei mesi successivi le amministrazioni competenti verificano
la   congrtiita'   degli  investimenti  autocertificati;  il  mancato
completamento  nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati
od in corso e' causa di decadenza della concessione.
    Il  comma  491 enuncia che "le disposizioni del presente articolo
costituiscono  norme  di  competenza legislativa esclusiva statale ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed
attuano  i  principi  comunitari  resi  nel  parere della Commissione
europea in data 4 gennaio 2004".
    Il  comma  492  dispone  che  entro  novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge  le  regioni e le province autonome
armonizzano conseguentemente i propri ordinamenti.
    La  disciplina  dettata  in materia di derivazioni idroelettriche
che  viene espressamente ricondotta a competenza esclusiva statale di
cui all'art. 117, comma secondo lettera e) della Costituzione e si fa
altresi'   riferimento  all'attuazione  dei  principi  comunitari  in
materia.
    E'  necessario  per tener conto che tutte le funzioni di gestione
del  demanio  idrico,  comprendenti  le concessioni di derivazione di
acqua pubblica anche a scopo idroelettrico, la ricerca, estrazione ed
utilizzazione  delle  acque sotterranee, la tutela del sistema idrico
sotterraneo,  nonche'  la  determinazione dei canoni di concessione e
l'introito dei relativi proventi sono di competenza regionale.
    Nella  Regione  Piemonte in forza della legge regionale 26 aprile
2000,  n. 44  di  attuazione  del  decreto legislativo n. 112/1998 le
funzioni   amministrative  relative  al  demanio  idrico  sono  state
conferite  alle  province,  ad esclusione di alcune funzioni generali
che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
    L'attribuzione alle regioni ed agli enti locali delle funzioni in
materia  di  gestione  del demanio idrico e' fondata sul principio di
sussidiarieta', che implica l'allocazione delle funzioni a livello di
governo il piu' possibile prossimo alle comunita' amministrate.
    L'esercizio  dei  poteri  dello  Stato nei confronti dei beni del
demanio  idrico deve corrispondere necessariamente anche al principio
di  leale  collaborazione, al fine dell'adeguata commisurazione nella
concreta  attivita'  delle  esigenze  di cui sono portatori i diversi
enti  pubblici  Stato,  regioni,  enti  locali  nell'esercizio  delle
proprie funzioni. (vedasi sent. n. 31/2006).
      Va ricordato che la disciplina delle attivita' in questione non
si configura come ambito di competenza in se' circoscritto e separato
da  altre  problematiche  ed  e'  strettamente  intrecciata con altre
funzioni,  quali  quelle  inerenti al governo del territorio che sono
ascritte   alla   competenza   concorrente  di  cui  al  terzo  comma
dell'art. 117  Cost. e parimenti rientra nella competenza concorrente
a norma dell'art. 117, terzo comma Cost. la materia della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
    Le   norme   summenzionate   introdotte   dal  legislatore  della
finanziaria  2006  -  senza  tener  conto  dei  lavori  avviati nella
Conferenza Stato-Regioni e delle osservazioni formulate dalle regioni
sullo  schema  di  decreto  legislativo  recante  l'attuazione  della
direttiva   2003/54/CE   per   la   definizione  della  durata  delle
concessioni  di  grande  derivazione  d'acqua a scopo idroelettrico -
hanno  carattere di disciplina totalmente unilaterale e di dettaglio,
con  completa  obliterazione  di  qualsiasi momento concertativo e di
coordinamento  volto  a  garantire  la  conciliazione fra esigenze di
livello  unitario  nazionale  e  governo  autonomo  del  territorio e
conseguentemente   l'ottimale  perseguimento  dei  diversi  interessi
pubblici tutti compresenti nelle attivita' in questione.
    In  particolare  la  previsione  di una proroga generalizzata per
dieci  anni  delle  concessioni  di  grandi  derivazioni, anziche' di
criteri  per  le  procedure di rinnovo da attuarsi localmente, lascia
inalterate  per  troppo  tempo  le condizioni di utilizzo delle acque
pubbliche  definite da disciplinari di concessione sottoscritti ormai
da  decenni  e  quindi  inadeguate rispetto all'evoluzione normativa,
socio-economica,  tecnica  e  degli  stessi  fenomeni  fisici, che e'
compito   degli  enti  regionali  e  locali  governare  adeguatamente
nell'esercizio  delle  funzioni amministrative corrispondenti ad essi
spettanti.
    Al  fine  di risultare appropriato allo scopo e limitato a quanto
strettamente  indispensabile,  l'intervento  statale  avrebbe  dovuto
cioe'  consentire  l'adeguamento delle concessioni da rinnovarsi alle
disposizioni  e  alle prescrizioni delle leggi e dei piani, statali e
regionali, in materia di energia e utilizzo delle acque pubbliche.
    Le disposizioni predette invece precludono il legittimo esercizio
da  parte  delle  regioni  delle  funzioni  alle  stesse spettanti in
materia  non  solo  di  gestione  del  demanio  ma  anche  di  tutela
ambientale del patrimonio idrico regionale.
    L'inadeguatezza  delle  disposizioni  qui  censurate  pretermette
l'attivita'  regionale  negli  ambiti  di  competenza  ed in concreto
vanifica  l'azione  che  da anni la Regione Piemonte va attuando, con
propria  disciplina  legislativa  e  di pianificazione, allo scopo di
perseguire  un  uso  razionale  ed  ambientalmente  sostenibile delle
risorse  idriche, anche con precipuo riguardo alle grandi derivazioni
idroelettriche, che sono tra le piu' impattanti sul regime idrologico
ed idraulico dei corpi idrici piemontesi.
    Si evidenzia per la sua particolare gravita' la totale assenza di
adeguati strumenti di cooperazione per l'esercizio delle funzioni che
le norme ora introdotte individuano a livello statale.
    Sia  per  la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari
minimi,  dei  parametri  di  aumento  dell'energia  prodotta  e della
potenza  installata  concernenti  la  procedura  di gara, nonche' del
miglioramento  e  risanamento  ambientale  del  bacino idrografico di
pertinenza  di  cui  al  comma  483,  sia per la determinazione della
congruita'  degli  interventi  di  ammodernamento degli impianti, ivi
compreso   il   miglioramento   delle   prestazioni   energetiche  ed
ambientali,  prevista  dai  commi  485  e  487  manca  totalmente  la
previsione  di  meccanismi  procedurali  e/o  sedi  di  confronto che
assicurino  la partecipazione dei livelli di governo locale coinvolti
affinche'  essi  possano valutare e condividere scelte che vengono ad
incidere direttamente sul loro territorio.
    Sotto tutti i sopra evidenziati profili emerge il contrasto con i
parametri costituzionali summenzionati.

                                 VI

    Sui  commi  65 e 67. Violazione degli articoli 117, 118, 119, 120
Cost.
    Il  comma  67 in relazione al comma 65 stabilisce che l'Autorita'
per  la  vigilanza sui lavori pubblici, cui e' riconosciuta autonomia
organizzativa  e  finanziaria,  ai  fini  della  copertura  dei costi
relativi  al proprio funzionamento (facente capo ai sensi della legge
n. 109/1994  art.  5  ad un apposito capitolo iscritto nello stato di
previsione  della  spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri)
provvede  a  partire  dal 2007 mediante "finanziamento del mercato di
competenza" costituito dalle contribuzini ad essa dovute dai soggetti
pubblici  e  privati  sottoposti  alla  sua  vigilanza. Il sistema e'
attuato  in  via transitoria per il 2006 mediante un'anticipazione di
contributo  dallo  Stato, di cui e' prevista la restituzione da parte
della  Autorita' non appena attuate le condizioni operative previste.
L'Autorita' infatti deve emettere propria deliberazione di fissazione
delle  entita'  e modalita' della contribuzione, che e' sottoposta ad
approvazione  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
    In   sostanza   detta   disposizione  trasferisce  gli  oneri  di
funzionamento   dell'Autorita',  finora  integralmente  sostenuti  al
bilancio  dello Stato, anche alle amministrazioni pubbliche regionali
e  locali quali stazioni appaltanti, con maggior aggravio finanziario
diretto,  non  compensato  da  altre  misure incrementanti l'entrata,
nell'esplicazione   delle  proprie  funzioni,  oltre  alle  indirette
conseguenze  di maggior costi riversantisi sull'importo dei lavori in
relazione  all'obbligo  di  contribuzione  degli  operatori economici
partecipanti alle gare.
    La  fissazione delle entita' e delle modalita' di vesamento delle
contribuzioni  e'  compiuta  dall'Autorita'  sotto  approvazione  del
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   sentito  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  senza che sia prevista intesa, ne'
quanto  meno  consultazione,  con  la  conferenza  Stato-Regioni, pur
venendo  ad  incidere tali decisioni sulle funzioni amministrative in
materia di lavori pubblici.
    Inoltre  la  previsione che il versamento del contributo da parte
degli   operatori   economici   sia   condizione   di  ammissibilita'
dell'offerta   nelle  procedure  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche   incide  sull'ambito  dell'autonomia  organizzativa  delle
amministrazioni   pubbliche,   pur  non  evidenziandosi  esigenze  di
carattere  generale  sull'accesso  e  l'andamento  delle  gare che ne
giustifichino l'imposizione.
    Sussiste   pertanto  fondamento  dei  profili  di  illegittimita'
costituzionale sopra enunciati.

                                 VII

    Sul comma 330. Violazione degli artt. 117, 118, 119, 120 Cost.
    Il  comma  330  istituisce  presso  lo  stato  di  previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la realizzazione
di  interventi  volti  a sostegno delle famiglie e della solidarieta'
per lo sviluppo socio-ecomomico.
    La  norma  pretermette  le  competenze  regionali  in  materia di
politiche sociali, che rientra nella previsione dell'art. 117, quarto
comma, Cost.
    Viene  creato  un  fondo  speciale  diretto ad interventi gestiti
esclusivamente  da  organo statale in un ambito di attivita' che vede
le regioni direttamente interessate per le loro funzioni.
    Si  aggiunga  che i trasferimenti finanziari da parte dello Stato
agli  enti regionali sul Fondo nazionale delle politiche sociali sono
stati  considerevolmente  ridotti  e  pertanto  vi e' in concreto una
limitazione  degli  ordinari  finanziamenti  per l'esplicazione delle
attivita'  programmate  ed  in  corso  da  parte degli enti regionali
secondo le loro competenze in materia.
    Cosicche'  il  fondo  presso  il  Ministero dell'economia e delle
finanze  considerato  non  si  aggiunge  ma  di  fatto si sostituisce
all'attivita'  regionale in materia, con conseguente oggettivo palese
contrasto con le prerogative degli enti regionali nelle loro funzioni
e  nelle  corrispondenti risorse finanziarie. (Sentenze nn. 423/2004;
51/2005).
    Neppure vi e', quantomeno, una forma di partecipazione degli enti
regionali  all'individuazione,  alla programmazione ed all'attuazione
degli   interventi   finanziati   con  il  fondo  in  questione,  con
conseguente   evidente   violazione  anche  del  principio  di  leale
collaborazione.

                                VIII

    Sul  comma  336.  Violazione  degli  artt. 117,  118,  119  della
Costituzione.
    Il comma 336 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo per la concessione di garanzia per la contrazione di
mutui  diretti  all'acquisto  od alla costruzione della prima casa di
abitazione.
    Si  tratta  dunque  di un intervento finanziario settoriale dello
Stato nella materia dell'edilizia agevolata, che rientra invece nella
competenza delle regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.
    A  medesimo rilievo si perviene ove si ritenga di far riferimento
a  finalita'  di  politiche  sociali, materia anch'essa di competenza
regionale.
    La  previsione  di  diretti  interventi finanziari statali, anche
destinati  a  soggetti  privati, in luogo della corretta attribuzione
delle  risorse  finanziarie  occorrenti  alle regioni per l'esercizio
delle    loro   funzioni,   incide   illegittimamente   sul   sistema
costituzionale  di  riparto  delle  rispettive  competenze  (sentenze
nn. 320/2004; 424/2004; 423/2004; 51/2005).

                                 IX

    Sul  comma 556. Violazione degli articoli 117, 118, 120, 97 della
Costituzione.
    Sono  previste  l'istituzione  di un "Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle tossicodipendenze" e di un "Fondo nazionale per
le  comunita'  giovanili"  presso  il  dipartimento  per le politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Il  fondo  e'  destinato  a  favorire le attivita' dei giovani in
materia   di  sensibilizzazione  e  prevenzione  del  fenomeno  delle
tossicodipendenze  e per l'anno 2006 ha uno stanziamento di 5 milioni
di  euro,  rivolto  per il 5 per cento ad attivita' dell'Osservatorio
predetto,  in particolare sull'associazionismo giovanile, e per il 95
per  cento  alle  comunita' giovanili da individuarsi con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  decreto  che  determina altresi' i
criteri di accesso e le modalita' di presentazione delle istanze.
    Dette  disposizioni,  sia  che vengano riguardate sotto l'aspetto
della tutela della salute sia che vengano considerate sotto l'aspetto
delle   politiche   sociali   e  principalmente  delle  attivita'  di
prevenzione  del  disagio  giovanile  collegato  a  comportamenti  di
toissicodipendenza  e  di  erogazione  di  contributi  a  sotegno  di
associazioni  e  comunita'  giovanili,  comportano  l'esplicazione di
puntuali ed esclusivi interventi diretti di organi statali, incidendo
illegittimamente  sulle competenze regionali in materia, senza che di
esse   venga  fatta  considerazione  alcuna  (sentenze  nn. 320/2004;
424/2004).
    In   particolare   l'attivita'  di  individuazione  dei  soggetti
destinatari  di  contributi  e  di  gestione  della  concessione  dei
contributi  si  sovrappone e si sustituisce alle funzioni regionali e
locali  in  materia,  con  puntuale contrasto anche con i principi di
sussidiarieta'  e  di  imparzialita'  e buon andamento della pubblica
amministrazione.
    Tale  attivita'  verrebbe esplicata come affermato dalla nota con
decreto  ministeriale  "di  natura  non  regolamentare", enunciazione
singolare  dal  momento che appare chiaramente trattarsi di attivita'
regoolamentare.  Con  conseguente  violazione  anche  del sesto comma
dell'art. 117   Cost.,   non  venendo  in  considerazione  competenza
esclusiva statale.
    E'   inoltre   assente   la  previsione  di  qualsiasi  forma  di
coordinamento  fra l'attivita' dell'istituendo Osservatorio nazionale
e  quella  dei  gia'  istituiti  Osservatori  regionali, che potrebbe
addirittura   ritenersi   assorbita   dalla  prima,  con  illegittimo
superamento delle funzioni regionali in materia e violazione altresi'
del principio di leale collaborazione.

                                  X

    Sui commi 597, 598, 599, 600. Violazione degli articoli 117, 118,
119 della Costituzione.
    Si  tratta di un gruppo di disposizioni riguardanti l'alienazione
degli  immobili  di  proprieta'  degli  istituti autonomi per le case
popolari.
    La  materia  dell'edilizia  residenziale  pubblica  rientra nella
competenza  regionale  ai  sensi  dell'art.  117, quarto comma, della
Costituzione.
    Le   norme  predette  dispongono,  per  di  piu'  in  modo  assai
dettagliato,   in   ambiti   che   spetta  al  legislatore  regionale
disciplinare nel modo piu' aderente alle situazioni economico-sociali
e   finanziarie  e  patrimoniali  riscontrate  localmente,  regolando
conseguentemente  anche  le corrispondenti attivita' gestionali degli
enti interessati.

        
      
                              P. Q. M.
    Chiede  piaccia  all'ecc.ma  Corte,  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale  dall'art. 1,  commi  65, 67, 198, 200, 201, 206, 213,
214, 280, 281, 285, 286, 287, 291, 310, 311, 312, 322, 330, 336, 483,
485,  487,  488,  491,  492,  556,  597, 598, 599, 600 della legge 23
dicembre  2005  n. 266  recante  "Disposizini  per  la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"
per  le parti e sotto i profili di violazione dagli artt. 3, 97, 114,
117,   118,  119,  120  della  Costituzione  specificati  nei  motivi
sopraesposti.
        Torino - Roma, addi' 23 febbraio 2006
              Avv. Anita Ciavarra - Avv. Emiliano Amato

Menu

Contenuti