Ricorso n. 35 del 4 giugno 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 04 giugno 2009 , n. 35
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 26 del 1°-7-2009)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente; Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia in carica, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 3, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 30 marzo 2009, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento», per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost.; b) dell'art. 56, primo comma, della medesima legge provinciale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., in virtu' della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella riunione del 21 maggio 2009. F a t t o La Provincia autonoma di Trento ha emanato la legge provinciale del 28 marzo 2009, n. 2, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento» (legge finanziaria di assestamento 2009), pubblicata sul B.U.R. del 30 marzo 2009, n. 14. L'art. 3, comma 2, rubricato «Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive», prevede che «l'aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della 1.p. n. 11/2001, e' prorogata per il periodo di imposta in corso al primo gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della legge n. 244/2007, e delle relative proroghe previste con legge statale». L'art. 6, comma 2 della l.p. n. 11/2001, a sua volta, prevede l'applicazione dell'aliquota nella misura dello 0,9 per cento nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, piuttosto che nella misura dell'1,9 per cento cosi' come previsto dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997. Pertanto, tale aliquota non solo viene ridotta di un punto percentuale rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento, ma viene prorogata anche per lo stesso periodo di imposta in corso al primo gennaio dell'anno 2011, ovvero all'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della legge n. 244/2007, periodo d'imposta dal quale l'IRAP dovrebbe essere definitivamente attratta nelle competenze regionali. Il primo comma dell'art. 56, recante «Disposizioni in materia di tariffa di depurazione», dispone poi che «la Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalita' per dare attuazione alle finalita' dell'art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalita' di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la provincia puo' procedere per i casi analoghi». In conformita' con la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio u.s., con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri promuove questione di legittimita' costituzionale delle predette disposizioni, in quanto eccedono le competenze legislative della Regione e si pongono in contrasto: a) quanto all'art. 3, secondo comma, con gli artt. 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost.; b) quanto all'art. 56, con l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., per le seguenti ragioni di D i r i t t o Per quanto concerne le disposizioni in tema di I.R.A.P. contenute nell'art. 3, comma 2, della legge in esame, occorre preliminarmente evidenziare che la Provincia non ha alcuna competenza statutaria (ne' esclusiva ne' integrativa) in materia tributaria, in guisa che la legittimita' costituzionale della norma deve essere valutata alla stregua delle regole sul riparto di funzioni legislative tra Stato e Regioni comunemente applicabili. Orbene, la riduzione di aliquota prevista dal citato art. 3, secondo comma, della legge provinciale in esame non e' conforme alla legislazione statale di riferimento, la quale consente alle regioni di variare in aumento o in diminuzione, entro il limite dello 0,92 per cento, soltanto la misura dell'aliquota ordinaria, e non gia' la misura delle aliquote speciali stabilite nei confronti di particolari categorie di soggetti passivi. Ed invero, lo jus variandi riconosciuto alle regioni dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997, riguarda esclusivamente l'aliquota base stabilita dal comma 1 dello stesso articolo. La variazione di aliquote per particolari categorie di soggetti (tra cui rientrano anche gli imprenditori del settore agricolo (ai quali si riferisce la norma censurata) e' riservata al legislatore statale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/97, in relazione a quanto disposto dall'art. 45, comma 1, dello stesso decreto. E' vero che il legislatore provinciale e' gia' intervenuto negli anni precedenti nella materia di cui sopra, riducendo l'aliquota per gli imprenditori che operano nel settore agricolo allo 0,9%, e che in quella occasione il Governo non ha proposto questione di legittimita' costituzionale; ma tale circostanza si giustificava perche', all'epoca, non esisteva una disposizione statale che prevedesse «a regime» un'aliquota fissa per gli imprenditori agricoli. Infatti a quel tempo il legislatore statale interveniva anno per anno, prevedendo di volta in volta una disciplina transitoria particolare, con riduzioni d'aliquota per questa categoria. In tale fase, anche i legislatori provinciali e regionali potevano, nei limiti della forbice stabilita dall'art. 16 del d.lgs. n. 446/1997, intervenire in favore delle suddette categorie. Questo regime e' stato tuttavia modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009), con il quale il legislatore statale ha posto fine al periodo transitorio ed ha determinato stabilmente, nella misura dell'1,9%, l'aliquota per i soggetti che operano nel settore agricolo e loro consorzi. A tal punto deve ritenersi preclusa al legislatore regionale e provinciale la potesta' di derogare a tale previsione (adesso a regime) dell'ordinamento statale, perche' l'IRAP e' un'imposta istituita e disciplinata con legge dello Stato. Giova precisare, a tal riguardo, che la deroga introdotta dal legislatore provinciale, al di la' e al di fuori delle deroghe consentite dalla legge statale, non puo' essere giustificata per il fatto che il gettito dell'imposta e' devoluto alle regioni o alle province autonome. Come ripetutamente affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale in numerose precedenti occasioni, devono considerarsi «tributi propri» delle Regioni i soli tributi autonomamente da esse istituiti con leggi proprie, e non pure quelli che - pur essendo devoluti a loro favore - siano istituiti e disciplinati con legge dello Stato (in tal senso, in via generale, Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37; Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 29). In base a tale presupposto ed alla stregua dei criteri di coordinamento stabiliti dall'art. 119, secondo comma, Cost., deve ritenersi preclusa in via generale alle Regioni la possibilita' di incidere sulla disciplina sostanziale di queste ultime imposte, fatte salve le sole determinazioni che la legge statale espressamente attribuisca a quella regionale. In mancanza di deroghe espresse, dunque, la disciplina dei tributi statali rientra nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (cfr., ex pluribus, Corte cost. 21 dicembre 2007, n. 451; Corte cost., 14 dicembre 2006, nn. 412 e 413; Corte cost., 23 dicembre 2005, n. 455). Questi principi sono stati ripetutamente affermati, in analoghe controversie, con specifico riferimento all'IRAP. Codesta ecc.ma Corte ha infatti ripetutamente statuito che «l'istituzione dell'IRAP con legge statale e l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l'imposta non puo' considerarsi un ''tributo proprio della regione'', nel senso in cui oggi tale espressione e' adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., dovendosi intendere il riferimento della norma ai soli tributi istituiti dalla regione con legge propria» (Corte cost., 14 dicembre 2004, n. 381); con la conseguenza che devono ritenersi incostituzionali, perche' invasive della competenza esclusiva dello Stato in materia, le norme di leggi regionali che contengano disposizioni di carattere sostanziale inerenti a tale imposta (Cfr. Corte cost. n. 193 del 2007, n. 155 del 2006, Corte cost., n. 431 e n. 241 del 2004; Corte cost., nn. 296 e 297 del 2003). E' appena il caso di precisare che - al fine di valutare la legittimita' costituzionale della norma provinciale in esame - non assumono rilevanza le previsioni dell'art. 1, comma 43, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), secondo cui «l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della Regione». La stessa norma ha sottoposto infatti la «regionalizzazione» al termine del 1° gennaio 2009 (termine poi prorogato al 1° gennaio 2010 dall'art. 42, settimo comma, del d.l. 3 dicembre 2008, n. 207, conv. in legge dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) ed ha espressamente fissato a tale data la decorrenza del nuovo riparto delle potesta' legislative dello Stato e delle regioni inerenti alla disciplina dell'imposta. Le conclusioni sulla illegittimita' della norma censurata non muterebbero neppure se si volesse prescindere dal problema dell'efficacia temporale dell'art. 1, comma 43, legge n. 244/2007, e si volesse valutare in via generale ed astratta la questione di costituzionalita' prospettata, in rapporto alle previsioni di quest'ultima disposizione. Il predetto art. 1, comma 43, legge n. 244/2007 non attribuisce, a regime, una potesta' legislativa illimitata alle regioni in materia di IRAP, ma precisa che tali enti «non possono modificare la base imponibile» e possano «modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni» o «l'introdurre speciali agevolazioni», nel rispetto dei «limiti stabiliti dalle leggi statali». Rimane dunque riservata allo Stato la potesta' di disciplinare la base imponibile e sussiste una limitata potesta' legislativa regionale, entro i limiti stabiliti dalla legge statale, nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle deduzioni, nonche' di eventuali agevolazioni. Da cio' consegue che non e' consentito attualmente alle Regioni introdurre modificazioni alla misura delle aliquote, perche' non e' stata ancora emanata la legge-cornice, nel cui ambito potra' esplicarsi tale potere modificativo. Per tutte queste ragioni la norma provinciale in esame, nel ridurre di un punto percentuale l'aliquota per i soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi e nel mantenere tale riduzione fino al primo gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della legge n. 244/2007, eccede la competenza statutaria provinciale di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia e si pone in contrasto con l'art. 16, d.lgs. n. 446/1997 e conseguentemente viola l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione in materia di sistema tributario. Parimenti incostituzionale deve ritenersi la disposizione dell'art. 56, primo comma, della legge provinciale, che rimette ad una deliberazione della Giunta provinciale la determinazione dei criteri e delle modalita' di attuazione dell'art. 8-sexies del d.1. n. 208/2008 e la disciplina delle modalita' di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Si premette che l'art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008, convertito nella legge n. 13/2009, dispone che gli oneri relativi alle attivita' di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato, che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Tale componente e' dovuta al gestore dell'utenza. Il secondo comma dispone inoltre che a decorrere dal 1° ottobre 2009, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono, anche in forma rateizzata ed entro il termine massimo di cinque anni, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta, riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Il quarto comma prevede poi che, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per dare attuazione a quanto previsto dal secondo comma, che definisce le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicita', ivi inclusa l'indicazione all'interno delle bollette. Il quarto comma, dunque, demanda espressamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i criteri ed i parametri per la restituzione della quota di tariffa che risulta non dovuta, per effetto di quanto statuito da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 335 del 2008. La competenza a dare attuazione alle previsioni del primo comma del citato art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008 (e' cioe' a determinare l'incidenza dei costi di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato), e' invece disciplinata dalla norma generale contenuta nell'art. 154, terzo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui: «l'Autorita' d'Ambito determina la tariffa di base», allo scopo di predisporre il Piano finanziario di cui al precedente art. 149, primo comma, lettera c), nell'osservanza del decreto con cui il Ministero dell'ambiente definisce le componenti di costo. La delibera dell'Autorita', a sua volta, deve tener conto del «metodo tariffario» e delle modalita' di «revisione periodica» deliberati dal Comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche ed adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 161, quarto comma, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 cit. In definitiva, dunque, la normativa generale prevede: a) in primo luogo, l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle componenti del servizio (tra cui sono ovviamente comprese quelle specificamente previste dall'art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008); b) successivamente, in base ad esso, la determinazione della tariffa da parte della Autorita' di ambito, nel rispetto del decreto ministeriale che definisce il metodo tariffario, ai sensi dell'art. 162, quarto comma, lett. a), d.lgs. n. 152/06, e che costituisce l'obbligatorio criterio di riferimento per le deliberazioni delle diverse Autorita' d'ambito al fine di determinare la tariffa di base, che e' a propria volta funzionale per la predisposizione del piano finanziario dell'attivita' di ciascun A.T.O. La legge provinciale in esame, nell'attribuire alla Giunta provinciale la determinazione dei criteri e delle modalita' per dare attuazione alle finalita' dell'articolo 8-sexies, si pone in palese contrasto con la normativa statale sopra esposta, dalla quale si evince la riserva statale sia sulla determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che costituisce la base della redazione del piano economico e del piano finanziario delle A.A.T.O., sia sulla determinazione dei criteri per la restituzione della quota non dovuta ai sensi della sentenza di codesta Corte n. 335 del 2008. Non e' dubbio che la Provincia autonoma non ha la potesta' di introdurre norme di legge in contrasto con quelle della normativa statale nella materia in esame. Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha infatti stabilito che «la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza e' affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lett. s)» e che «la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente quindi, altri interessi». La norma in esame rientra nella materia ambientale cui fa riferimento l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., perche' dispone su un aspetto specifico della disciplina del servizio idrico integrato, che contempla tra le componenti strutturali proprio la tutela della risorsa idrica secondo criteri di sostenibilita' ambientale, evidenziati nella disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152/2006. Non sarebbe invece corretto ritenere che la norma afferisca alla materia dei servizi pubblici locali, ivi incluso il servizio idrico, ricompreso nella competenza legislativa delle province autonome in base al proprio Statuto ed alle relative norme di attuazione; e cio' in quanto tale competenza e' limitata alla «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali» (art. 8, n. 19), e riguarda dunque questioni diverse da quelle che costituiscono oggetto dell'intervento legislativo qui censurato. Da cio' consegue, conclusivamente, che la norma provinciale in esame eccede le competenze attribuite alle province autonome dall'art. 8, nn. 5, 17 e 19, dello Statuto e, disponendo difformemente alla normativa statale su richiamata, volta a garantire standards quantitativi e qualitativi della risorsa idrica uniformi su tutto il territorio nazionale, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente. Peraltro la disposizione provinciale in esame viola anche la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. Infatti, la tariffa di riferimento garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale, rientrando tra gli interventi finalizzati a promuovere la c.d. concorrenza «per il mercato» (sul punto cfr. Segnalazione AS446 Autorita' garante della concorrenza e del mercato sulle modalita' di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato). Analoghe disposizioni, contenute nella l.r. Emilia-Romagna n. 10/2008, sono state oggetto di delibera di impugnazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto 2008.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene di sollevare la questione di legittimita' costituzionale della legge provinciale in esame, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni. Voglia l'ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 3, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 30 marzo 2009, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento», per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., e dell'art. 56, primo comma, della medesima legge provinciale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. Unitamente al presente ricorso, saranno depositati: a) copia della legge della Provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 30 marzo 2009, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento»; b) estratto della delibera di impugnazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio 2009. Roma, addi' 22 maggio 2009 L'Avvocato dello Stato: Alessandro De Stefano