Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 23 del 2018-06-06)

 

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. …), in persona del Presidente pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. …) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, fax …, pec … nei confronti della Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 3 del 28 febbraio 2018, recante «Interventi in materia di continuita' assistenziale», pubblicata nel BUR Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018.

La legge della Regione Basilicata n. 3 del 2018, recante «Interventi in materia di continuita' assistenziale», presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 2, per invasione della competenza riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione in materia di «ordinamento civile», nonche' per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

In particolare l'art. 1, riguardante la «continuita' assistenziale», prevede, al comma 1, che per assicurare la piena erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, in un'ottica di integrazione dell'offerta di prestazioni sanitarie, il medico di continuita' assistenziale possa svolgere anche attivita' ambulatoriali differibili in coerenza con l'art. 67, commi 3 e 17, del vigente Accordo collettivo nazionale. Il medesimo art. 1, al comma 2, specifica inoltre che relativamente all'orario di servizio attivo per lo svolgimento di tali attivita' ambulatoriali «e' riconosciuto al medico di continuita' assistenziale un compenso orario forfettario da definire in sede di accordo integrativo regionale».

Con riferimento al comma 1 si rappresenta, per completezza, che la Regione Basilicata, con nota in data 24 aprile 2018 (di cui si allega copia), ha assunto il formale impegno a modificare il testo nei termini indicati e in conformita' alle indicazioni del Ministero della salute.

Con riferimento, invece al descritto comma 2 dell'art. 1, si rileva che esso contrasta con i principi che ispirano l'Accordo collettivo nazionale di settore vigente (ACN del 2009), contenuti, tra l'altro, proprio nelle norme di tale Accordo (art. 67, commi 3 e 17) richiamate dalla norma regionale in esame, che regolano le attribuzioni e i compensi degli incarichi ai medici di continuita' assistenziale, preposti ad assicurare prestazioni assistenziali territoriali non differibili.

Nello specifico, l'art. 67, comma 1, del menzionato Accordo collettivo nazionale di settore del 29 luglio 2009, di modifica dell'Accordo collettivo nazionale di settore del 2005, stabilisce che il medico di continuita' assistenziale assicura ai cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio esclusivamente «le prestazioni sanitarie non differibili». Il comma 17 del medesimo articolo aggiunge poi che «Il medico di continuita' assistenziale partecipa alle attivita' previste dagli Accordi regionali e aziendali» e che «Per queste attivita' vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso, analogamente agli altri medici di medicina generale che ad esse partecipano. Tali attivita' sono primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale del presente Accordo, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, anche mediante la regolamentazione di eventuali attivita' ambulatoriali».

Da tali disposizioni statali emerge che ai medici di continuita' assistenziale, deputati ad apportare le cure urgenti e ad intervenire in situazioni di emergenza, sono attribuite, in via ordinaria, le prestazioni sanitarie «non differibili». Tuttavia, in base al menzionato comma 17, al fine di assicurare la piena erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e in un'ottica di integrazione dell'offerta di prestazioni sanitarie, i medici di continuita' assistenziale possono svolgere anche alcune attivita' ambulatoriali differibili, purche' tali attivita' siano in coerenza con l'Accordo collettivo nazionale, e stabilite dagli Accordi collettivi integrativi regionali.

Peraltro, tali specifiche attivita' richiamate nel menzionato comma 17, e stabilite, come detto, dagli Accordi collettivi regionali e aziendali, possono essere remunerate, sempre in base al comma 17, solo mediante «quote variabili aggiuntive di compenso» e non mediante quote forfettarie, come prevede il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale in esame.

Alla luce di quanto rappresentato, la previsione regionale in esame, disciplinando la retribuzione dei medici in questione in modo difforme da quanto previsto dalla menzionata norma (comma 17 dell'art. 67) dell'Accordo collettivo nazionale vigente, eccede dalle competenze regionali, e contrasta con l'art. 8, comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo il quale il rapporto tra il servizio sanitario regionale e i medici e i pediatri e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.

Ed invero, quando - come nel caso all'esame - un contratto collettivo nazionale determina, negli ambiti di disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, le materie e i limiti entro i quali deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non e' consentito ad una legge regionale derogare a quanto in tal senso disposto dal contratto collettivo nazionale.

La norma in esame pertanto invade la competenza riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di «ordinamento civile», alla quale e' riconducibile la contrattazione collettiva, e viola altresi' il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, Cost., incidendo sull'esigenza di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti in questione.

Per i motivi esposti la norma regionale sopra indicata viene impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost., come da delibera del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2018.

P.Q.M.

Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale nei sensi sopra esposti della legge della Regione Basilicata n. 3 del 28 febbraio 2018, recante «Interventi in materia di continuita' assistenziale», con riferimento all'art. l, comma 2.

 

Roma, 27 aprile 2018

L'Avvocato dello Stato: De Giovanni

 

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