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N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 luglio 2008. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 35 del 20-8-2008)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
Uffici, in Roma via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;
Contro la Regione Marche, in persona del presidente pro tempore
della giunta regionale; per la declaratoria della illegittimita'
costituzionale in parte qua della legge regionale 29 aprile 2008,
n. 7, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Marche n. 44 del 30
aprile 2008, recante il titolo «Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 10 agosto 1988, n. 34, Finanziamento delle attivita' dei
gruppi consiliari».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 giugno 2008 (si
depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro
proponente).
Infatti la legge in esame presenta evidenti profili di
illegittimita' costituzionale relativamente alle disposizioni
contenute negli articoli 4, comma 1, 5, comma 2.
Dette disposizioni consentono il conferimento di incarico a
personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da
ultimo modificato con l'articolo 3, comma 76, della legge statale 24
dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'anno 2008).
Al riguardo, le norme del citato d.lgs. n. 165 del 2001, e s.m.i.,
costituiscono, per espressa previsione contenuta nell'incipit del
comma 3 dell'articolo 1, principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione.
Ai quali principi la legislazione regionale soggiace.
In particolare, le disposizioni censurate con il presente ricorso
violano gli articoli 3 e 97 della Carta costituzionale, in quanto
consentono, peraltro nella sola Regione Marche, un'irragionevole
facolta' del ricorso a soggetti privi della indispensabile
professionalita' e ledono i principi di buon andamento e
imparzialita' dell'amministrazione, atteso che lo svolgimento della
funzione pubblica, normalmente e generalmente da espletare per il
tramite organico del personale in servizio - da assumere per concorso
secondo un principio limitatamente derogabile - viene affidato a
soggetti privi dei requisiti fondamentali che ne dimostrano la
capacita' professionale e l'affidabilita' nella cura di quella
funzione.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli
articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche
del 29 aprile 2008, n. 7.
Roma, addi' 25 giugno 2008
L'Avvocato dello Stato: Carlo Sica
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