N.   35  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 luglio 2008.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  luglio  2008  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 35 del 20-8-2008)

 


   Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale dello Stato, presso i cui
Uffici, in Roma via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;
   Contro  la  Regione  Marche, in persona del presidente pro tempore
della  giunta  regionale;  per  la  declaratoria della illegittimita'
costituzionale  in  parte  qua  della legge regionale 29 aprile 2008,
n. 7, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Marche n. 44 del 30
aprile  2008,  recante il titolo «Modifiche e integrazioni alla legge
regionale  10  agosto  1988, n. 34, Finanziamento delle attivita' dei
gruppi consiliari».
   La   presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  Ministri  nella  riunione  del  18  giugno  2008  (si
depositeranno  estratto conforme del verbale e relazione del Ministro
proponente).
   Infatti   la   legge   in   esame  presenta  evidenti  profili  di
illegittimita'   costituzionale   relativamente   alle   disposizioni
contenute negli articoli 4, comma 1, 5, comma 2.
   Dette  disposizioni  consentono  il  conferimento  di  incarico  a
personale  esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di
rapporti     di     collaborazione    coordinata    e    continuativa
indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7,
comma  6,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, come da
ultimo  modificato con l'articolo 3, comma 76, della legge statale 24
dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'anno 2008).
   Al riguardo, le norme del citato d.lgs. n. 165 del 2001, e s.m.i.,
costituiscono,  per  espressa  previsione  contenuta nell'incipit del
comma 3 dell'articolo 1, principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione.
   Ai quali principi la legislazione regionale soggiace.
   In  particolare, le disposizioni censurate con il presente ricorso
violano  gli  articoli  3  e 97 della Carta costituzionale, in quanto
consentono,  peraltro  nella  sola  Regione  Marche, un'irragionevole
facolta'   del   ricorso   a   soggetti  privi  della  indispensabile
professionalita'   e   ledono   i   principi   di  buon  andamento  e
imparzialita'  dell'amministrazione,  atteso che lo svolgimento della
funzione  pubblica,  normalmente  e  generalmente da espletare per il
tramite organico del personale in servizio - da assumere per concorso
secondo  un  principio  limitatamente  derogabile  - viene affidato a
soggetti  privi  dei  requisiti  fondamentali  che  ne  dimostrano la
capacita'  professionale  e  l'affidabilita'  nella  cura  di  quella
funzione.
                              P. Q. M.
   Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli
articoli  4,  comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche
del 29 aprile 2008, n. 7.
     Roma, addi' 25 giugno 2008
                 L'Avvocato dello Stato: Carlo Sica

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