N.   36  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 luglio 2008.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  23  luglio  2008  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)


(GU n. 36 del 27-8-2008)

 


   Ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e,  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  nei  cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
   Contro  la Regione Puglia, in persona del Presidente in carica per
i l'impugnazione della legge regionale della Puglia n. 6 del 7 maggio
2008,  pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 76
del  14  maggio  2008,  recante «Disposizioni in materia di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», in relazione
al  suo  articolo  2,  comma  1,  comma 2, lettere c) e d) e comma 3,
lettere h), i) e j).
   L'articolo  1  della  legge  regionale della Puglia 7 maggio 2008,
n. 6,  rubricato  «Finalita'  e ambito di applicazione», enuncia che,
con tale legge, la Regione Puglia si propone di disciplinare, secondo
quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17
agosto  1999, n. 334 (di attuazione della direttiva 98/82/CE relativa
al  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi  con
determinate   sostanze   pericolose)   e   successive   modifiche   e
integrazioni (vedi nota 1) le competenze amministrative in materia di
attivita'  a  rischio  di  incidenti rilevanti connessi a determinate
sostanze  pericolose,  al  fine  di  prevenirli  e  di  limitarne  le
conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente, secondo quanto previsto
dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
   L'articolo   2   della   legge   regionale,  intitolato  «Funzioni
regionali», dispone:
     «1.  -  La Regione, per garantire un'omogenea applicazione della
presente  legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia   di   pericoli   di  incidente  di  rilevante  connessi  con
determinate sostanze pericolose.
     2. - Per le finalita' di cui al comma 1:
      a)-b) ...(Omissis) ...;
      c)   la   giunta   regionale   emana  le  linee  strategiche  e
programmatiche  e  le linee guida in materia di ispezioni e controlli
nelle   aziende  a  rischio  di  incidente  rilevante  che  insistono
sull'intero territorio nazionale;
      d) la giunta regionale provvede all'individuazione nonche' alla
perimetrazione  delle  aree  a elevata concentrazione di stabilimenti
pericolosi,  sulla  base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma
2, lettera a), del d.lgs. n. 334/1999;
      f)-h) ...(Omissis) ...
     3. - La Regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs.
n. 112/1998,  l'esercizio  delle competenze amministrative in materia
di incidenti rilevanti. A tal fine:
      a)-g) ...(Omissis) ...
      h)  provvede alla individuazione degli stabilimenti, tra quelli
di  cui  all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 334/1999, per i quali
le  possibilita'  o  le conseguenze di un incidente rilevante possano
essere  maggiori  a  causa  delle  caratteristiche  dei luoghi, della
vicinanza fra gli stessi e delle sostanze pericolose in essi presenti
ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 134/1999;
      i)   definisce   il   programma   regionale   dei  controlli  e
l'organizzazione  delle verifiche ispettive ai sensi dell'articolo 25
del d.lgs. n. 334/1999;
      j)  provvede  all'adozione degli indirizzi atti a consentire la
localizzazione  piu'  adeguata  dei  nuovi stabilimenti, sia mediante
specifici  provvedimenti  settoriali,  in  coerenza  con il documento
regionale  di  assetto generale (DRAG) o sue parti, di cui alla legge
regionale  27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio)  e  successive modifiche e integrazioni, nonche' con ogni
altro strumento regionale di pianificazione territoriale vigente, sia
mediante lo stesso DRAG o sue parti.
      k) ...(Omissis) ...;
     4. - ...(Omissis) ...».
   Tali norme sono illegittime per i seguenti
                             M o t i v i

   In relazione all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione,
violazione  della  potesta'  legislativa  esclusiva dello Stato nella
materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».
   Come  noto,  la  materia  alla  «tutela dell'ambiente» non conduce
all'individuazione   di   un   ambito   di  competenze  rigorosamente
riferibili  alla  sola  sfera  statale,  cui  pure  il secondo comma,
lettera  s),  dell'art.  117  Cost.  la  attribuisce, ma investe e si
intreccia con altri interessi e competenze regionali concorrenti, con
la conseguenza che essa si connette sovente ed in modo quasi naturale
con le competenze regionali concorrenti della protezione civile e del
governo  del  territorio  (sentt.  n. 407  del 2002, n. 214 del 2005,
n. 32 del 2006).
   Si  tratta,  pertanto,  di  un  ambito  materiale  che investe una
pluralita'  di  competenze, che ben possono essere regionali, essendo
comunque  avvinte  dalla  unicita'  dell'interesse costituzionalmente
rilevante da attuare.
   L'unicita'  di  tale interesse impone, tuttavia, di riservare allo
Stato  «le  determinazioni  che  rispondono ad esigenze meritevoli di
disciplina  uniforme»  (sent.  n. 407/02  cit.) ed il potere, in tale
contesto,  di  fissare  «standards  di  tutela  uniformi  sull'intero
territorio  nazionale»:  livelli  di  tutela  rispetto  ai  quali  le
competenze  regionali alla cura di interessi funzionalmente collegati
con  quelli ambientali possono, bensi', efficacemente dispiegarsi, ma
solo  in quanto esse individuino esigenze ulteriori rispetto a quelle
unitarie definite dallo Stato.
   Sulla  base di tali premesse si palesa censurabile l'art. 2, comma
1,  della  legge  regionale  impugnata,  nella  misura  in  cui  esso
attribuisce  alla  regione  l'esercizio  di  funzioni  di indirizzo e
coordinamento  in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose.
   Queste   funzioni   sono  state,  infatti,  riservate  allo  Stato
dall'articolo  16  del  d.lgs.  n. 334/1999,  con  il  quale e' stata
trasposta nell'ordinamento nazionale la direttiva 96/82/CE, rubricato
«Funzioni di indirizzo», secondo il quale:
     «1.  - Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri  dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato sono adottati atti di indirizzo e coordinamento ai
sensi  dell'articolo  8  della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di
stabilire criteri uniformi:
      a) per l'individuazione dell'effetto domino di cui all'articolo
12;
      b) per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di
cui all'articolo 13;
      c) relativi alle misure di controllo di cui all'articolo 25;
      d)   diretti   alla  semplificazione  e  allo  snellimento  dei
procedimenti   per   l'elaborazione   dei  provvedimenti  discendenti
dall'istruttoria tecnica di cui all'articolo 21».
   Cio'  risulta  vieppiu'  evidente  ove  si  esamini  il  contenuto
dell'articolo  2, comma 2, lettere c) e d) e dell'articolo 3, lettera
i) della legge regionale.
   Tali   disposizioni,   attribuendo  alla  regione  il  compito  di
individuare  e  di  emanare  linee  guida  in  materia di ispezioni e
controlli  nelle aziende a rischio di incidente rilevante, nonche' di
provvedere  all'individuazione  e  alla  perimetrazione delle aree ad
elevata   concentrazione  di  stabilimenti  pericolosi,  contrastano,
appunto,  con  le lettere b) e c) dell'art. 16 del d.lgs. n. 334/1999
sopra  riportato, norme certamente volte ad assicurare livelli minimi
ed  uniformi  di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente e che
espressamente affidano dette funzioni ad organi statali.
   Analoghe  considerazioni  valgono per l'art. 2, comma 3, che, alle
lettere  h)  e j), attribuisce alla regione la funzione di provvedere
alla  individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose  e  all'adozione  degli  indirizzi  atti  a  consentire al
localizzazione piu' adeguata dei nuovi stabilimenti.
   Cio',  in  contrasto  con  l'articolo  14,  comma  1,  del  d.lgs.
n. 334/1999   che  -  anche  qui,  certamente,  nell'esercizio  della
competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - riconosce i
medesimi poteri in capo allo Stato.
   Si  vede,  quindi, come le norme denunciate eccedano la competenza
regionale  e, conseguentemente, violino la potesta' esclusiva statale
stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.


(1)  Lo  stesso  articolo 1 della legge regionale precisa, al secondo
periodo, che «(i)l d.lgs. n. 334/1999 nella presente legge si intende
sempre  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  legislativo  21
settembre  2005,  n. 238,  che  ha  recepito la direttiva comunitaria
96/82/CE  del  Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  come modificata e
integrata  dalla direttiva 2003/105/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2003  (c.d.  «Seveso  Ter»),  nonche'  con  le  eventuali  successive
modifiche.
P. Q. M.
   Si   confida   che   codesta   ecc.ma   Corte   vorra'  dichiarare
l'illegittimita' dell'articolo 2, comma 1, comma 2, lettere c) e d) e
comma 3, lettere h), i) e j), della legge regionale della Puglia n. 6
del 7 maggio 2008.
     Roma, addi' 11 luglio 2008
              L'avvocato dello Stato: Sergio Fiorentino

Menu

Contenuti