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N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 luglio 2008. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 36 del 27-8-2008)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente in carica per
i l'impugnazione della legge regionale della Puglia n. 6 del 7 maggio
2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 76
del 14 maggio 2008, recante «Disposizioni in materia di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», in relazione
al suo articolo 2, comma 1, comma 2, lettere c) e d) e comma 3,
lettere h), i) e j).
L'articolo 1 della legge regionale della Puglia 7 maggio 2008,
n. 6, rubricato «Finalita' e ambito di applicazione», enuncia che,
con tale legge, la Regione Puglia si propone di disciplinare, secondo
quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 (di attuazione della direttiva 98/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose) e successive modifiche e
integrazioni (vedi nota 1) le competenze amministrative in materia di
attivita' a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate
sostanze pericolose, al fine di prevenirli e di limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto
dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
L'articolo 2 della legge regionale, intitolato «Funzioni
regionali», dispone:
«1. - La Regione, per garantire un'omogenea applicazione della
presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di pericoli di incidente di rilevante connessi con
determinate sostanze pericolose.
2. - Per le finalita' di cui al comma 1:
a)-b) ...(Omissis) ...;
c) la giunta regionale emana le linee strategiche e
programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli
nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono
sull'intero territorio nazionale;
d) la giunta regionale provvede all'individuazione nonche' alla
perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti
pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma
2, lettera a), del d.lgs. n. 334/1999;
f)-h) ...(Omissis) ...
3. - La Regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs.
n. 112/1998, l'esercizio delle competenze amministrative in materia
di incidenti rilevanti. A tal fine:
a)-g) ...(Omissis) ...
h) provvede alla individuazione degli stabilimenti, tra quelli
di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 334/1999, per i quali
le possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possano
essere maggiori a causa delle caratteristiche dei luoghi, della
vicinanza fra gli stessi e delle sostanze pericolose in essi presenti
ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 134/1999;
i) definisce il programma regionale dei controlli e
l'organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell'articolo 25
del d.lgs. n. 334/1999;
j) provvede all'adozione degli indirizzi atti a consentire la
localizzazione piu' adeguata dei nuovi stabilimenti, sia mediante
specifici provvedimenti settoriali, in coerenza con il documento
regionale di assetto generale (DRAG) o sue parti, di cui alla legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio) e successive modifiche e integrazioni, nonche' con ogni
altro strumento regionale di pianificazione territoriale vigente, sia
mediante lo stesso DRAG o sue parti.
k) ...(Omissis) ...;
4. - ...(Omissis) ...».
Tali norme sono illegittime per i seguenti
M o t i v i
In relazione all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione,
violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella
materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».
Come noto, la materia alla «tutela dell'ambiente» non conduce
all'individuazione di un ambito di competenze rigorosamente
riferibili alla sola sfera statale, cui pure il secondo comma,
lettera s), dell'art. 117 Cost. la attribuisce, ma investe e si
intreccia con altri interessi e competenze regionali concorrenti, con
la conseguenza che essa si connette sovente ed in modo quasi naturale
con le competenze regionali concorrenti della protezione civile e del
governo del territorio (sentt. n. 407 del 2002, n. 214 del 2005,
n. 32 del 2006).
Si tratta, pertanto, di un ambito materiale che investe una
pluralita' di competenze, che ben possono essere regionali, essendo
comunque avvinte dalla unicita' dell'interesse costituzionalmente
rilevante da attuare.
L'unicita' di tale interesse impone, tuttavia, di riservare allo
Stato «le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di
disciplina uniforme» (sent. n. 407/02 cit.) ed il potere, in tale
contesto, di fissare «standards di tutela uniformi sull'intero
territorio nazionale»: livelli di tutela rispetto ai quali le
competenze regionali alla cura di interessi funzionalmente collegati
con quelli ambientali possono, bensi', efficacemente dispiegarsi, ma
solo in quanto esse individuino esigenze ulteriori rispetto a quelle
unitarie definite dallo Stato.
Sulla base di tali premesse si palesa censurabile l'art. 2, comma
1, della legge regionale impugnata, nella misura in cui esso
attribuisce alla regione l'esercizio di funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose.
Queste funzioni sono state, infatti, riservate allo Stato
dall'articolo 16 del d.lgs. n. 334/1999, con il quale e' stata
trasposta nell'ordinamento nazionale la direttiva 96/82/CE, rubricato
«Funzioni di indirizzo», secondo il quale:
«1. - Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato sono adottati atti di indirizzo e coordinamento ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di
stabilire criteri uniformi:
a) per l'individuazione dell'effetto domino di cui all'articolo
12;
b) per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di
cui all'articolo 13;
c) relativi alle misure di controllo di cui all'articolo 25;
d) diretti alla semplificazione e allo snellimento dei
procedimenti per l'elaborazione dei provvedimenti discendenti
dall'istruttoria tecnica di cui all'articolo 21».
Cio' risulta vieppiu' evidente ove si esamini il contenuto
dell'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) e dell'articolo 3, lettera
i) della legge regionale.
Tali disposizioni, attribuendo alla regione il compito di
individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e
controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante, nonche' di
provvedere all'individuazione e alla perimetrazione delle aree ad
elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, contrastano,
appunto, con le lettere b) e c) dell'art. 16 del d.lgs. n. 334/1999
sopra riportato, norme certamente volte ad assicurare livelli minimi
ed uniformi di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente e che
espressamente affidano dette funzioni ad organi statali.
Analoghe considerazioni valgono per l'art. 2, comma 3, che, alle
lettere h) e j), attribuisce alla regione la funzione di provvedere
alla individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose e all'adozione degli indirizzi atti a consentire al
localizzazione piu' adeguata dei nuovi stabilimenti.
Cio', in contrasto con l'articolo 14, comma 1, del d.lgs.
n. 334/1999 che - anche qui, certamente, nell'esercizio della
competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - riconosce i
medesimi poteri in capo allo Stato.
Si vede, quindi, come le norme denunciate eccedano la competenza
regionale e, conseguentemente, violino la potesta' esclusiva statale
stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
(1) Lo stesso articolo 1 della legge regionale precisa, al secondo
periodo, che «(i)l d.lgs. n. 334/1999 nella presente legge si intende
sempre come modificato e integrato dal decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238, che ha recepito la direttiva comunitaria
96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, come modificata e
integrata dalla direttiva 2003/105/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2003 (c.d. «Seveso Ter»), nonche' con le eventuali successive
modifiche.
Si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare
l'illegittimita' dell'articolo 2, comma 1, comma 2, lettere c) e d) e
comma 3, lettere h), i) e j), della legge regionale della Puglia n. 6
del 7 maggio 2008.
Roma, addi' 11 luglio 2008
L'avvocato dello Stato: Sergio Fiorentino
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