Ricorso n. 36 del 3 giugno 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 giugno 2014 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri).
lett. f); direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008.
(GU n. 28 del 2014-07-02)
Ricorso n. 36 depositato il 3 giugno 2014 del Presidente del
Consiglio dei Ministri pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma
via dei Portoghesi, n. 12
Fax … - PEC …
Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del
Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale
in parte qua della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 28 marzo
2014, n. 5 Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 31 marzo 2014 recante
"Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge
regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse
forestali)" in relazione all'art. 2.
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2014 e si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente.
Con la legge regionale n. 5/2014, che consta di 4 articoli, e
reca disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge
regionale 23 aprile 2007, n. 9, (Norme in materia di risorse
forestali), la Regione. autonoma Friuli Venezia Giulia provvede ad
introdurre una moratoria alla semina nel proprio territorio di OGM a
modificare regionale n. 9/2007 in materia di risorse forestali.
Al riguardo va premesso che l'art. 4 dello Statuto speciale
(legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e
integrazioni) attribuisce alla Regione la potesta' legislativa in
materia di agricoltura e foreste. Tuttavia detta competenza, ai sensi
della medesima norma statutaria, deve esercitarsi nel rispetto della
Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica nonche' degli obblighi internazionali.
Cio' posto, la legge regionale de qua presenta profili di
illegittimita' costituzionale in relazione alla disposizione
contenuta nell'art. 2, che modifica l'art. 16 della legge regionale
n. 9 del 23 aprile 2007. Tale norma infatti, inserendo il comma
3-ter, dispone che: "Ferme restando le disposizioni regionali in
materia di antincendio boschivo, e' ammesso il reimpiego nel ciclo
colturale di provenienza dei residui ligno - cellulosici derivanti da
attivita' selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali,
previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250
metri dal luogo di produzione, purche' il materiale triturato e le
ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione,
come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale
distribuito non superi i15 centimetri nel caso della triturazione e i
5 centimetri nel caso delle ceneri.".
L'articolo 2, presenta profili di illegittimita' costituzionale
in riferimento all'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s). della
Costituzione per i seguenti
MOTIVI
Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2 lettera s) della
Costituzione
Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in
materia ambientale ed, in particolare, l'art. 185 comma 1 lettera f)
prevede che sono esclusi dal campo di applicazione della normativa
sui rifiuti "...paglia, sfalci e potatures nonche' altro materiale
agricolo agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in
agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da
tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana".
Dunque, tali materiali vegetali per poter essere esclusi dal
campo di applicazione della parte IV del citato d.lgs. n. 152/2006
dovranno essere riutilizzati in attivita' agricole o impiegati in
impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas e soddisfare
le condizioni previste dall'art. 184-bis del citato d.lgs. n.
152/2006, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria
2008/98/CE.
Sempre l'art. 185 del d.lgs. 152/2006, prevede l'utilizzo di
processi o metodi che non danneggino l'ambiente ne' mettano in
pericolo la salute umana.
Tuttavia la legge regionale censurata si pone in contrasto con la
disciplina nazionale di riferimento in materia di ambiente in quanto
esclude i residui vegetali dalla disciplina sui rifiuti a priori ed
in via generale.
Appare opportuno sottolineare che i residui in esame rientrano
nella nozione di sottoprodotto, e, come tali, esclusi
dall'applicazione della disciplina sui rifiuti, ogni qualvolta
risultino in concreto, contemporaneamente e cumulativamente
sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencate nell'art.
184-bis Dlgs 152/2006, secondo una valutazione effettuata caso per
caso non operabile in astratto.
Conseguentemente, la disposizione censurata, operando una
esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla
disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasta con la
disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006
e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE, e quindi
eccede dalle Competenze statutarie in quanto viola l'art. 117, comma
1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.
P.Q.M.
Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita'
dell'art. 2 L.R. Friuli Venezia Giulia 28 marzo 2014 n. 5
Si allega:
1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio
dei Ministri del 22 maggio 2014;
2. relazione del Ministro proponente.
Roma, 28 maggio 2014
L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti