Ricorso n. 36 del 31 marzo 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 marzo 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 31 marzo 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 22 del 4-6-2003)
Ricorso del Governo della Repubblica, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge, nei confronti della Regione Valle
d'Aosta in persona del suo Presidente pro tempore per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 20
della legge della Regione Valle d'Aosta 12 dicembre 2002 n. 27,
pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 21 gennaio 2003, recante «disciplina
delle quote latte», per contrasto con l'art. 2 dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta (legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4) e con
l'articolo unico del decreto legislativo 22 maggio 2001 n. 238
(contenente «norme di attuazione dello Statuto in materia di regime
comunitario della produzione lattiera) (giusta delibera del Consiglio
dei ministri del 14 marzo 2003).
1. - La legge regionale indicata in epigrafe detta norme
finalizzate alla disciplina, nel territorio dello Stato, delle c.d.
«quote latte» come e noto il regime comunitario delle quote latte e'
disciplinato attualmente dal regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio
del 28 dicembre 1992, piu' volte modificato, che ha istituito un
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari attraverso un sistema di quote nazionali e,
all'interno di esse, di quote individuali e dal regolamento CEE
n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita'
di applicazione.
La legge regionale si muove secondo le norme del proprio Statuto
(legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4, art. 2) e secondo le norme di
attuazione dello stesso specificamente dettate in materia di regime
comunitario della produzione lattiera dal decreto legislativo
22 maggio 2001 n. 238, il quale, attribuendo alla Regione una tale
competenza, fa espresso riferimento all'assegnazione e al
trasferimento di quote, fermo restando ovviamente il rispetto dei
regolamenti comunitari in materia. La legge regionale, pero', negli
artt. 17 comma 1 e 2 e 20, prevede rispettivamente una «compensazione
regionale» e una «riserva regionale» non compatibili con la normativa
comunitaria che essa e' tenuta a rispettare.
2.1. - L'art. 17 (assegnazione e trasferimento delle quote) comma
1 e 2 e' del seguente tenore:
1) «Entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente
effettua la verifica tra la somma dei quantitativi individuali di
riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i
proprietari di aziende destinate ad alpeggio o mayer ubicate nel
territorio regionale, e la somma dei quantitativi di latte e di
equivalente di latte prodotti.
2) Sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di
equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi
individuali di riferimento, la struttura competente applica il
prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente,
imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantita'
prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento
individuali».
Il citato reg. 3950/1992 consente agli Stati membri la scelta fra
due criteri. Con la formula A lo Stato attribuisce il quantitativo di
riferimento (quota latte individuale) al produttore, il quale, in
caso di eccedenza di produzione, deve versare il prelievo
supplementare all'acquirente trasformatore, il quale, a sua volta, lo
riversera' agli organi nazionali; con la formula B lo Stato
attribuisce il quantitativo di riferimento all'acquirente, che
diventera' cosi' debitore del prelievo in caso di eccedenza. L'Italia
(e con essa la Regione) ha optato per la prima soluzione. Il
regolamento prevede un sistema di compensazione. nel senso che le
eccedenze di quote individuali possono essere compensate con le
minori produzioni relative ad altre quote, di modo che il prelievo e'
dovuto proporzionalmente alle eccedenze di ciascuno solo se e'
superata (e nei limiti in cui e' superata), nel complesso delle
produzioni, la quota nazionale. Tale compensazione, a norma
dell'art. 2 n. 1 del regolamento, va effettuata, pero', solo «a
livello nazionale»: e cosi', infatti, avviene in Italia sulla base
della normativa nazionale, ad opera dell'AGEA, ai sensi dell'art. 1
legge 27 aprile 1999 n. 118 (N.B. in un primo tempo era stata ammessa
anche una compensazione a livello di associazioni di produttori di
latte, ma tale possibilita' di compensazione fu soppressa gia' a
partire dalla campagna 1995/1996, in quanto incompatibile con la
normativa comunitaria, secondo rilievo della Commissione delle
comunita' europee che aveva aperto in proposito procedura di
infrazione: cfr. sull'argomento il punto 11 della sentenza della
Corte costituzionale n. 398/1998).
La norma regionale sopra indicata, invece, disponendo che il
prelievo supplementare e' dovuto «sull'eventuale eccedenza ...
rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento»
prodotti nell'ambito regionale presuppone una «compensazione a
livello regionale» non prevista dalla normativa comunitaria, che la
Regione e' tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria
richiamata.
2.2 - L'art. 20 (riassegnazioni) e' del seguente tenore:
1) Entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura
competente ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta
entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non
utilizzati e oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 18 ovvero di
revoca ai sensi dell'art. 19.
2) La giunta regionale, con propria deliberazione, determina
annualmente i criteri di ripartizione dei quantitativi individuali di
riferimento disponibili, riservando in ogni caso:
a) il 20 per cento ai giovani agricoltori di eta' compresa
fra i 18 e i 40 anni;
b) il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad
alpeggi o a mayer.
3) I quantitativi individuali di riferimento ripartiti ai
sensi del comma 2 possono essere utilizzati sin dalla campagna
lattiera in corso.
L'art. 5 del citato reg. 3950/1992 (piu' volte modificato)
prevede solo una «riserva nazionale», alimentabile o con una
riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento
individuali o con i quantitativi di riferimento non utilizzati. In
Italia la normativa nazionale d'applicazione, contenuta nel decreto
ministeriale 19 aprile 2001 prevede una riserva nazionale e poi
l'attribuzione alle regioni dei quantitativi affluiti alla riserva
nazionale, le quali provvedono, entro termini stabiliti,
all'assegnazione alle singole aziende secondo i criteri dalle stesse
delimitate.
Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale, disponendo una
rassegnazione che ha come base le risultanze di cui ai precedenti
artt. 18 e 19, prevede in sostanza la costituzione di una «riserva
regionale», anch'essa, come la compensazione regionale, non prevista
dalla normativa comunitaria, che la Regione e' tenuta a rispettare ai
sensi della normativa statutaria richiamata.
P. Q. M.
Il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, conclude chiedendo che la Corte
dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 17 comma 1 e 2 e
20 della legge della Regione Valle d'Aosta indicata in epigrafe.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 14 marzo 2003 unitamente a copia della legge regionale
impugnata.
Roma, addi' 19 marzo 2003
Il vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 31 marzo 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 22 del 4-6-2003)
Ricorso del Governo della Repubblica, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge, nei confronti della Regione Valle
d'Aosta in persona del suo Presidente pro tempore per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 20
della legge della Regione Valle d'Aosta 12 dicembre 2002 n. 27,
pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 21 gennaio 2003, recante «disciplina
delle quote latte», per contrasto con l'art. 2 dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta (legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4) e con
l'articolo unico del decreto legislativo 22 maggio 2001 n. 238
(contenente «norme di attuazione dello Statuto in materia di regime
comunitario della produzione lattiera) (giusta delibera del Consiglio
dei ministri del 14 marzo 2003).
1. - La legge regionale indicata in epigrafe detta norme
finalizzate alla disciplina, nel territorio dello Stato, delle c.d.
«quote latte» come e noto il regime comunitario delle quote latte e'
disciplinato attualmente dal regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio
del 28 dicembre 1992, piu' volte modificato, che ha istituito un
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari attraverso un sistema di quote nazionali e,
all'interno di esse, di quote individuali e dal regolamento CEE
n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita'
di applicazione.
La legge regionale si muove secondo le norme del proprio Statuto
(legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4, art. 2) e secondo le norme di
attuazione dello stesso specificamente dettate in materia di regime
comunitario della produzione lattiera dal decreto legislativo
22 maggio 2001 n. 238, il quale, attribuendo alla Regione una tale
competenza, fa espresso riferimento all'assegnazione e al
trasferimento di quote, fermo restando ovviamente il rispetto dei
regolamenti comunitari in materia. La legge regionale, pero', negli
artt. 17 comma 1 e 2 e 20, prevede rispettivamente una «compensazione
regionale» e una «riserva regionale» non compatibili con la normativa
comunitaria che essa e' tenuta a rispettare.
2.1. - L'art. 17 (assegnazione e trasferimento delle quote) comma
1 e 2 e' del seguente tenore:
1) «Entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente
effettua la verifica tra la somma dei quantitativi individuali di
riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i
proprietari di aziende destinate ad alpeggio o mayer ubicate nel
territorio regionale, e la somma dei quantitativi di latte e di
equivalente di latte prodotti.
2) Sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di
equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi
individuali di riferimento, la struttura competente applica il
prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente,
imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantita'
prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento
individuali».
Il citato reg. 3950/1992 consente agli Stati membri la scelta fra
due criteri. Con la formula A lo Stato attribuisce il quantitativo di
riferimento (quota latte individuale) al produttore, il quale, in
caso di eccedenza di produzione, deve versare il prelievo
supplementare all'acquirente trasformatore, il quale, a sua volta, lo
riversera' agli organi nazionali; con la formula B lo Stato
attribuisce il quantitativo di riferimento all'acquirente, che
diventera' cosi' debitore del prelievo in caso di eccedenza. L'Italia
(e con essa la Regione) ha optato per la prima soluzione. Il
regolamento prevede un sistema di compensazione. nel senso che le
eccedenze di quote individuali possono essere compensate con le
minori produzioni relative ad altre quote, di modo che il prelievo e'
dovuto proporzionalmente alle eccedenze di ciascuno solo se e'
superata (e nei limiti in cui e' superata), nel complesso delle
produzioni, la quota nazionale. Tale compensazione, a norma
dell'art. 2 n. 1 del regolamento, va effettuata, pero', solo «a
livello nazionale»: e cosi', infatti, avviene in Italia sulla base
della normativa nazionale, ad opera dell'AGEA, ai sensi dell'art. 1
legge 27 aprile 1999 n. 118 (N.B. in un primo tempo era stata ammessa
anche una compensazione a livello di associazioni di produttori di
latte, ma tale possibilita' di compensazione fu soppressa gia' a
partire dalla campagna 1995/1996, in quanto incompatibile con la
normativa comunitaria, secondo rilievo della Commissione delle
comunita' europee che aveva aperto in proposito procedura di
infrazione: cfr. sull'argomento il punto 11 della sentenza della
Corte costituzionale n. 398/1998).
La norma regionale sopra indicata, invece, disponendo che il
prelievo supplementare e' dovuto «sull'eventuale eccedenza ...
rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento»
prodotti nell'ambito regionale presuppone una «compensazione a
livello regionale» non prevista dalla normativa comunitaria, che la
Regione e' tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria
richiamata.
2.2 - L'art. 20 (riassegnazioni) e' del seguente tenore:
1) Entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura
competente ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta
entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non
utilizzati e oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 18 ovvero di
revoca ai sensi dell'art. 19.
2) La giunta regionale, con propria deliberazione, determina
annualmente i criteri di ripartizione dei quantitativi individuali di
riferimento disponibili, riservando in ogni caso:
a) il 20 per cento ai giovani agricoltori di eta' compresa
fra i 18 e i 40 anni;
b) il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad
alpeggi o a mayer.
3) I quantitativi individuali di riferimento ripartiti ai
sensi del comma 2 possono essere utilizzati sin dalla campagna
lattiera in corso.
L'art. 5 del citato reg. 3950/1992 (piu' volte modificato)
prevede solo una «riserva nazionale», alimentabile o con una
riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento
individuali o con i quantitativi di riferimento non utilizzati. In
Italia la normativa nazionale d'applicazione, contenuta nel decreto
ministeriale 19 aprile 2001 prevede una riserva nazionale e poi
l'attribuzione alle regioni dei quantitativi affluiti alla riserva
nazionale, le quali provvedono, entro termini stabiliti,
all'assegnazione alle singole aziende secondo i criteri dalle stesse
delimitate.
Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale, disponendo una
rassegnazione che ha come base le risultanze di cui ai precedenti
artt. 18 e 19, prevede in sostanza la costituzione di una «riserva
regionale», anch'essa, come la compensazione regionale, non prevista
dalla normativa comunitaria, che la Regione e' tenuta a rispettare ai
sensi della normativa statutaria richiamata.
P. Q. M.
Il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, conclude chiedendo che la Corte
dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 17 comma 1 e 2 e
20 della legge della Regione Valle d'Aosta indicata in epigrafe.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 14 marzo 2003 unitamente a copia della legge regionale
impugnata.
Roma, addi' 19 marzo 2003
Il vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara