Ricorso n. 36 del 4 maggio 2011 (Provincia autonoma di Bolzano)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 2011 (della Provincia autonoma di Bolzano).
(GU n. 22 del 25.5.2011)
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro tempore della provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 18 aprile 2011, repertorio n. 23078 (allegato 1), rogata dal segretario generale della giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 650 del 18 aprile 2011 (allegato 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrati e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142;
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio di legittimita' costituzionale (dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 26 febbraio 2011, per violazione del titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare dell'art. 79, comma 2, dello statuto speciale e della relativa norma di attuazione decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nonche' per violazione dell'art. 104, comma 1, dello statuto speciale, dell'art. 2, comma 106 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del principio di leale collaborazione.
Sul supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 26 febbraio 2011 e' stato pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie».
Il qui impugnato art. 2, comma 1-bis, di tale decreto-legge ha aggiunto al comma 121 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) il seguente periodo: «Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura del 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117».
Con il presente ricorso Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale della sopra citata disposizione statale, per i seguenti motivi di
Diritto
Violazione del titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare dell'art. 79, comma 2, dello statuto speciale e della relativa norma di attuazione decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nonche' violazione dell'art. 104, cornuta 1, dello statuto speciale, dell'art. 2, comma 106 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del principio di leale collaborazione.
1. In data 30 novembre 2009 il Governo italiano, nella persona dei Ministri Tremonti e Calderoli, ed i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano si sono accordati a Milano in merito al concorso finanziario delle province autonome stesse agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, nonche' al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale (cd. accordo di Milano). L'accordo di cui sopra e' stato inserito nell'art. 2, commi da 106 a 125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ed ha innovato il titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Finanza della regione e delle province».
2. Con il qui impugnato comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, Io Stato ha aggiunto unilateralmente al comma 121 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) il seguente periodo: «Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura del 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117».
La disposizione in esame, pur non modificando la misura del concorso al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, prescrive alle province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di destinare, per l'anno 2011, la quota del 0,6 per cento delle risorse finanziarie previste per i territori di confine (che riguardano il finanziamento di progetti di durata anche pluriennale per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori e dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti), alla copertura delle spese dell'organismo di indirizzo previsto per l'attuazione dei commi 117 e seguenti della legge finanziaria 2010.
Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano tale disposizione e' costituzionalmente illegittima sotto vari aspetti.
3. In primo luogo la Provincia autonoma di Bolzano lamenta la violazione dell'art. 104, comma 1, dello statuto speciale.
Tale disposizione statutaria sancisce che «Fermo quanto disposto dall'art. 103 (il quale dispone che le modifiche statutarie devono avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali), le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province».
La disposizione in esame prevede, quindi, per le modifiche delle norme del titolo VI dello statuto speciale in materia di finanza della regione e delle province la possibilita' di ricorrere ad una legge ordinaria dello Stato, ma attraverso una procedura rinforzata,che consiste nella preventiva intesa tra il Governo e la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alle modifiche stesse.
Nella fattispecie al nostro caso il P.C.M. e' incorso in una duplice violazione dell'art. 104, comma 1, dello statuto speciale e precisamente:
nella totale mancanza di una qualsiasi forma preventiva di accordo con le province autonome di Trento e di Bolzano in merito alla modifica attuata, come, invece, richiesto dalla norma statutaria;
nella violazione della riserva di legge contenuta nell'art. 104, comma 1, dello statuto speciale; infatti, nel caso concreto la disposizione impugnata e' stata varata nella forma di un «decreto-legge» (peraltro in mancanza dei dovuti presupposti della straordinaria necessita' ed urgenza in ordine alla disposizione in esame), e non nella forma e con le garanzie della «legge ordinaria dello Stato» (legge rinforzata), come invece prescritto dalla norma statutaria.
In merito ai requisiti di cui sopra si ricorda anche la recente sentenza n. 133 del 2010, nella quale codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con riferimento alla provincia autonoma di Trento, ma con principi applicabili anche alla Provincia autonoma di Bolzano, ha statuito che: «Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della regione o delle province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale ... La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009)»; si ricorda anche la sentenza n. 356 del 1992 di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, ove si legge «E' vero che l'art. 5 della legge n. 386 del 1989, approvato con la procedura rinforzata di cui all'art. 104, primo comma, dello statuto regionale previa "concorde richiesta del Governo e delle due province", e' insuscettibile di essere derogato da norme successive non adottate con il medesimo procedimento»).
Con riguardo alla norma censurata nel presente giudizio e' fuori dubbio che essa incide sui rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano, imponendo lo Stato alla provincia autonoma non solo l'obbligo di destinare, nell'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117 per la copertura delle spese dell'organismo di indirizzo, ma addirittura la misura (del 0,6 per cento del totale) di tale riserva, e che, pertanto, avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento rinforzato previsto dall'art. 104, primo comma, dello statuto speciale, il quale
prescrive allo Stato il preventivo accordo con le province autonome in ordine alle modifiche da adottare.
4. Ma vi e' di piu'.
Con l'intervento normativo al nostro esame lo Stato ha violato varie disposizioni dello stesso «Accordo di Milano», che nel novembre 2009 aveva concluso con le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 104, primo comma dello statuto speciale ed
inserito nei commi da 106 a 125 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Cosi', il comma 106 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) premette espressamente che «Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche».
Il successivo comma 107, lit. h), dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha modificato l'art. 79 dello statuto speciale, dispone al comma 2 che «le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1».
Tra le misure di cui al comma 1 e' previsto sub lit. c) anche «il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia».
Il comma 117 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) precisa poi ulteriormente il concorso finanziario di cui alla lettera c) come segue: «Secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo
sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due
province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro».
L'impugnato art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, interviene proprio nelle misure finanziarie concordate nel comma 1 del nuovo art. 79 dello statuto speciale, prescrivendo alle province autonome l'obbligo di impiegare, per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario (0,6 per cento), di cui al comma 117 della legge finanziaria 2010, comma che fa espresso riferimento all'art. 79, comma 1, lettera c) dello statuto speciale, per la copertura delle spese dell'organismo di indirizzo di cui al comma 121 della legge finanziaria 2010.
Poiche', tuttavia, il comma 2 dell'art. 79 dello statuto speciale sancisce per le modifiche delle misure finanziarie di cui al comma 1 della medesima norma statutaria il preciso obbligo del Governo di ricorrere alla procedura rinforzata di cui all'art. 104 dello statuto speciale, la disposizione impugnata e' costituzionalmente illegittima
anche sotto questo ulteriore aspetto.
5. Risulta, poi, di conseguenza, violato anche il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, che pone le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale, e che nell'art. 1 fa espresso richiamo all'art. 104 dello statuto speciale per le modifiche al
titolo VI dello statuto stesso, individuando una procedura che non ha trovato applicazione, benche' cogente, nel caso de quo.
Infine, si deve constatare come il Governo italiano, procedendo unilateralmente in una materia contrassegnata dalla necessita' di una preventiva intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, peraltro con una disposizione di estremo dettaglio, prescrivendo alle province autonome non solo l'obbligo di destinare nell'anno 2011 una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117 per la copertura delle spese dell'organismo di indirizzo, ma addirittura la misura di tale intervento, si e' reso autore anche di una evidente violazione del principio di leale collaborazione, e cio' nell'ambito di una materia caratterizzata da un preciso strumento giuridico, appositamente contemplato dallo statuto speciale (procedimento rinforzato di cui all'art. 104, comma 1, St.), per le modifiche stesse.
P.Q.M.
Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 26 febbraio 2011.
Roma, addi' 26 aprile 2011.
Avv. prof.: Ferrari - Avv. prof.: Riz