Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 4 maggio 2011 (della Provincia autonoma di Bolzano).

 

 

(GU n. 22 del 25.5.2011)

 

    Ricorso della Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del presidente  pro  tempore  della  provincia,  dott.  Luis  Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del  18  aprile 2011,  repertorio  n.  23078  (allegato  1),  rogata  dal  segretario generale  della  giunta  provinciale  della  Provincia  autonoma   di Bolzano, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione  di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 650 del 18 aprile  2011 (allegato 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco  Ferrati  e  Roland Riz, e con questi elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  del primo in Roma, via di Ripetta n. 142;

    Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  nel   giudizio   di legittimita'  costituzionale   (dell'art.   2,   comma   1-bis,   del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,  come  convertito,   con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n.  10,  pubblicata  nel supplemento  ordinario  n.  53/L  alla   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica n. 47 del 26 febbraio 2011, per violazione del  titolo  VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare dell'art. 79, comma 2, dello statuto speciale e della relativa  norma di attuazione decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nonche'  per violazione dell'art. 104, comma 1, dello statuto speciale,  dell'art. 2, comma 106 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del principio  di leale collaborazione.

    Sul supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n.  47  del  26  febbraio  2011  e'  stato  pubblicato  il decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,  come  convertito,   con modificazioni,  nella  legge  26  febbraio  2011,  n.   10,   recante «Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  29 dicembre 2010,  n.  225,  recante  proroga  di  termini  previsti  da disposizioni  legislative  e  di  interventi   urgenti   in   materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie».

    Il qui impugnato art. 2, comma 1-bis, di  tale  decreto-legge  ha aggiunto al comma 121 dell'art. 2 della legge 23  dicembre  2009,  n. 191 (legge finanziaria 2010) il seguente periodo: «Per  l'anno  2011, una parte dell'intervento finanziario di  cui  al  comma  117,  nella misura del 0,6 per cento  del  totale,  e'  riservata  per  le  spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e  verifica  dei progetti di cui al medesimo comma 117».

    Con il presente ricorso Provincia  autonoma  di  Bolzano  solleva questione  di  legittimita'   costituzionale   della   sopra   citata disposizione statale, per i seguenti motivi di

 

                               Diritto

 

Violazione  del  titolo  VI  dello  statuto  speciale  della  regione Trentino-Alto Adige,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare dell'art. 79, comma  2,  dello statuto  speciale  e  della  relativa  norma  di  attuazione  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nonche' violazione dell'art.  104, cornuta 1, dello statuto speciale, dell'art. 2, comma 106 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del principio di leale collaborazione.

    1. In data 30 novembre 2009 il Governo  italiano,  nella  persona dei Ministri Tremonti e Calderoli, ed  i  presidenti  delle  province autonome di Trento e Bolzano si sono accordati a Milano in merito  al concorso finanziario delle province autonome stesse agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, nonche' al conseguimento degli  obiettivi di perequazione e di solidarieta', all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,  dal  patto di stabilita' interno e dalle altre  misure  di  coordinamento  della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale  (cd.  accordo  di Milano). L'accordo di cui sopra e' stato inserito nell'art. 2,  commi da 106 a 125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria 2010) ed ha innovato  il  titolo  VI  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della  Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  recante  «Finanza  della  regione  e  delle province».

    2. Con il qui impugnato comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito, con  modificazioni,  nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, Io Stato ha  aggiunto  unilateralmente al comma 121 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191  (legge finanziaria 2010) il seguente periodo: «Per l'anno  2011,  una  parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura del 0,6 per cento del totale, e' riservata per  le  spese  dell'organismo  di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui  al medesimo comma 117».

    La disposizione in esame,  pur  non  modificando  la  misura  del concorso al riequilibrio della finanza pubblica nazionale,  prescrive alle province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di destinare, per l'anno 2011, la quota del 0,6 per cento delle risorse finanziarie previste per i territori di confine (che riguardano il  finanziamento di progetti di durata anche pluriennale  per  la  valorizzazione,  lo sviluppo economico  e  sociale,  l'integrazione  e  la  coesione  dei territori e dei  comuni  appartenenti  alle  province  di  regioni  a statuto   ordinario   confinanti),   alla   copertura   delle   spese dell'organismo di indirizzo previsto per l'attuazione dei commi 117 e seguenti della legge finanziaria 2010.

    Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano  tale  disposizione e' costituzionalmente illegittima sotto vari aspetti.

    3. In primo luogo la Provincia autonoma  di  Bolzano  lamenta  la violazione dell'art. 104, comma 1, dello statuto speciale.

    Tale disposizione statutaria sancisce che «Fermo quanto  disposto dall'art. 103 (il quale dispone che le  modifiche  statutarie  devono avvenire con il procedimento previsto per le  leggi  costituzionali), le  norme  del  titolo  VI  e  quelle  dell'art.  13  possono  essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta  del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province».

    La disposizione in esame prevede, quindi, per le modifiche  delle norme del titolo VI dello statuto  speciale  in  materia  di  finanza della regione e delle province la possibilita' di  ricorrere  ad  una legge ordinaria dello Stato, ma attraverso una procedura  rinforzata,che consiste nella preventiva intesa tra il Governo e la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano  in  ordine  alle  modifiche stesse.

    Nella fattispecie al nostro caso il  P.C.M.  e'  incorso  in  una duplice violazione dell'art. 104, comma 1, dello statuto  speciale  e precisamente:

        nella totale mancanza di una qualsiasi  forma  preventiva  di accordo con le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in  merito alla  modifica  attuata,  come,   invece,   richiesto   dalla   norma statutaria;

        nella violazione della riserva di legge  contenuta  nell'art. 104, comma 1, dello statuto speciale; infatti, nel caso  concreto  la disposizione  impugnata  e'  stata   varata   nella   forma   di   un «decreto-legge» (peraltro in mancanza dei  dovuti  presupposti  della straordinaria necessita' ed urgenza in ordine  alla  disposizione  in esame), e non nella forma e con le garanzie  della  «legge  ordinaria dello Stato» (legge rinforzata), come invece prescritto  dalla  norma statutaria.

    In merito ai requisiti di cui sopra si ricorda anche  la  recente sentenza  n.  133  del  2010,  nella  quale  codesta   Ecc.ma   Corte costituzionale, con riferimento alla provincia autonoma di Trento, ma con principi applicabili anche alla Provincia autonoma di Bolzano, ha statuito che: «Dalle disposizioni citate si  deduce  che  l'art.  104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta  del  Governo,  della regione o delle province, introduce una deroga alla  regola  prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per  le  modifiche  statutarie,  abilitando  la  legge  ordinaria   a conseguire  tale  scopo,  purche'   sia   rispettato   il   principio consensuale ... La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base  alla  giurisprudenza  di questa  Corte,  secondo  cui  la  dichiarazione   di   illegittimita' costituzionale di una norma statale, a seguito  del  ricorso  di  una provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione  del  sistema statutario della regione Trentino-Alto Adige, deve estendere  la  sua efficacia anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334  del 2009)»; si ricorda anche la sentenza  n.  356  del  1992  di  codesta Ecc.ma Corte costituzionale, ove si legge «E' vero che l'art. 5 della legge n. 386 del 1989, approvato con la procedura rinforzata  di  cui all'art. 104, primo comma, dello statuto regionale  previa  "concorde richiesta del Governo e delle due  province",  e'  insuscettibile  di essere derogato da norme successive  non  adottate  con  il  medesimo procedimento»).

    Con riguardo alla norma censurata nel presente giudizio e'  fuori dubbio che essa incide sui rapporti finanziari  tra  lo  Stato  e  la Provincia autonoma di Bolzano,  imponendo  lo  Stato  alla  provincia autonoma non solo l'obbligo di destinare, nell'anno 2011,  una  parte dell'intervento finanziario di cui al  comma  117  per  la  copertura delle spese dell'organismo di indirizzo,  ma  addirittura  la  misura (del 0,6 per cento del totale) di  tale  riserva,  e  che,  pertanto, avrebbe  dovuto  essere  approvata  con  il  procedimento  rinforzato previsto dall'art. 104, primo comma, dello statuto speciale, il quale

prescrive allo Stato il preventivo accordo con le  province  autonome in ordine alle modifiche da adottare.

    4. Ma vi e' di piu'.

    Con l'intervento normativo al nostro esame lo  Stato  ha  violato varie disposizioni dello stesso «Accordo di Milano», che nel novembre 2009 aveva concluso con le province autonome di Trento e  di  Bolzano ai sensi  dell'art.  104,  primo  comma  dello  statuto  speciale  ed

inserito nei commi da 106 a 125 dell'art. 2 della legge  23  dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Cosi', il comma 106  dell'art. 2 della legge 23 dicembre  2009,  n.  191  (legge  finanziaria  2010) premette espressamente che «Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per il Trentino-Alto  Adige  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche».

    Il successivo comma 107, lit. h),  dell'art.  2  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria  2010),  che  ha  modificato l'art. 79 dello statuto speciale, dispone al comma 2 che  «le  misure di cui al comma 1 possono essere  modificate  esclusivamente  con  la procedura  prevista  dall'art.  104  e  fino  alla   loro   eventuale modificazione costituiscono il concorso  agli  obiettivi  di  finanza pubblica di cui al comma 1».

    Tra le misure di cui al comma 1 e' previsto sub lit. c) anche «il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri  relativi  all'esercizio  di  funzioni statali,  anche  delegate,  definite  d'intesa   con   il   Ministero dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il  finanziamento  di iniziative e di progetti, relativi  anche  ai  territori  confinanti, complessivamente in misura  pari  a  100  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia».

    Il comma  117  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge finanziaria 2010) precisa poi ulteriormente il  concorso  finanziario di cui alla lettera c) come segue: «Secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  come  sostituito dal comma  107,  lettera  h),  del  presente  articolo,  le  province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di  leale collaborazione,  concorrono  al   conseguimento   di   obiettivi   di perequazione  e  di  solidarieta'  attraverso  il  finanziamento   di progetti, di durata anche  pluriennale,  per  la  valorizzazione,  lo

sviluppo economico  e  sociale,  l'integrazione  e  la  coesione  dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a  statuto ordinario confinanti rispettivamente con  la  provincia  autonoma  di Trento e con la Provincia autonoma di  Bolzano.  Ciascuna  delle  due

province autonome di Trento e  di  Bolzano  assicura  annualmente  un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro».

    L'impugnato art. 2, comma 1-bis, del  decreto-legge  29  dicembre 2010, n. 225, interviene proprio nelle misure finanziarie  concordate nel comma 1 del nuovo art. 79 dello  statuto  speciale,  prescrivendo alle province autonome l'obbligo di impiegare, per l'anno  2011,  una parte dell'intervento finanziario (0,6 per cento), di  cui  al  comma 117 della legge finanziaria 2010, comma che fa  espresso  riferimento all'art. 79, comma 1, lettera  c)  dello  statuto  speciale,  per  la copertura delle spese dell'organismo di indirizzo di cui al comma 121 della legge finanziaria 2010.

    Poiche', tuttavia, il comma 2 dell'art. 79 dello statuto speciale sancisce per le modifiche delle misure finanziarie di cui al comma  1 della medesima norma statutaria il preciso  obbligo  del  Governo  di ricorrere alla procedura rinforzata di cui all'art. 104 dello statuto speciale, la disposizione impugnata e' costituzionalmente illegittima

anche sotto questo ulteriore aspetto.

    5.  Risulta,  poi,  di  conseguenza,  violato  anche  il  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, che pone le  norme  di  attuazione dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di finanza regionale e  provinciale,  e  che  nell'art.  1  fa  espresso richiamo all'art. 104 dello statuto  speciale  per  le  modifiche  al

titolo VI dello statuto stesso, individuando una procedura che non ha trovato applicazione, benche' cogente, nel caso de quo.

    Infine, si deve constatare come il Governo  italiano,  procedendo unilateralmente in una materia contrassegnata dalla necessita' di una preventiva intesa con le province autonome di Trento  e  di  Bolzano, peraltro con una disposizione di estremo dettaglio, prescrivendo alle province autonome non solo l'obbligo di destinare nell'anno 2011  una parte  dell'intervento  finanziario  di  cui  al  comma  117  per  la copertura delle spese dell'organismo di indirizzo, ma addirittura  la misura di tale intervento, si e' reso autore anche  di  una  evidente violazione del principio di leale collaborazione, e cio'  nell'ambito di una materia caratterizzata  da  un  preciso  strumento  giuridico, appositamente  contemplato  dallo  statuto   speciale   (procedimento rinforzato di cui all'art. 104,  comma  1,  St.),  per  le  modifiche stesse.

 

                               P.Q.M.

 

    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nel supplemento  ordinario  n.  53/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 26 febbraio 2011.

        Roma, addi' 26 aprile 2011.

 

                Avv. prof.: Ferrari - Avv. prof.: Riz

 

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