Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il  5  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 15 del 10.4.2013)

 

    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  C.F. …,      Fax            e       Pec       …,  presso  i  cui  uffici  e'   legalmente

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

    Contro Regione Veneto, in persona  del  Presidente  della  Giunta Regionale in carica, con sede in Venezia;

    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della  legge  della  Regione  Veneto  28 dicembre 2012, n. 50,  intitolata  «Politiche  per  lo  sviluppo  del sistema commerciale nella Regione del Veneto»,  pubblicata  nel  B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l'art. 117,  comma 2, lett. s), della Costituzione e cio' a servito ed  in  forza  della delibera di impugnativa assunta  dal  Consiglio  dei  Ministri  nella seduta del 26 febbraio 2013.

 

                           Fatto e Diritto

 

    La legge della Regione  Veneto  del  28  dicembre  2012,  n.  50, intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema  commerciale  nella Regione del Veneto» contiene disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.

    Tale legge, in materia di commercio al dettaglio su area privata, presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente  agli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 per i seguenti

 

                               Motivi

 

Violazione dell'art. 117, comma  2,  lett.  s),  della  costituzione: legislazione  esclusiva   dello   stato   -   tutela   dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

    1) L'art. 17 della legge Regione Veneto del 28 dicembre 2012,  n. 50 in esame, che disciplina gli esercizi  di  vicinato,  dispone  che «L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore  merceologico,  il  trasferimento  di  sede,  nonche'  il

subingresso degli esercizi di vicinato  non  ubicati  all'interno  di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP.».

    2) L'art. 18  della  suddetta  legge,  che  disciplina  le  medie strutture di vendita, dispone che «1. L'apertura, l'ampliamento o  la riduzione di superficie, il mutamento del  settore  merceologico,  il trasferimento di sede, nonche' il subingresso delle  medie  strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri  quadrati  sono soggette  a  SCIA,  da   presentarsi   al   SUAP»;   2.   L'apertura, l'ampliamento, il  trasferimento  di  sede  e  la  trasformazione  di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione  rilasciata  dal SUAP; 3.  La  riduzione  di  superficie,  il  mutamento  del  settore

merceologico, nonche' il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP».

    3) L'art. 19 della  suddetta  legge,  che  disciplina  le  grandi strutture di vendita, prevede che 1.  «L'apertura,  l'ampliamento  di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di  tipologia delle grandi strutture di vendita  sono  soggette  ad  autorizzazione

rilasciata dal SUAP al soggetto titolare  dell'attivita'  commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto  promotore»;  2. «La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad eccezione  di  quanto  previsto  dal  comma  3,  la  modifica   della ripartizione interna, nonche' il subingresso delle  grandi  strutture

di vendita sono soggette a SCIA,  presentata  al  SUAP  dal  soggetto titolare dell'attivita' commerciale  o,  in  caso  di  grande  centro commerciale, dal soggetto promotore».

    Le tre riportate norme, quindi, prevedono che il SUAP - Sportello Unico per le Attivita' Produttive - possa concedere  l'autorizzazione prevista nelle  norme  stesse,  senza  far  riferimento  alcuno  alla procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica.

    Ora la Regione Veneto:

        con D.G.R. n. 791/2009, ha escluso « le varianti  a  piani  e programmi conseguenti  alla  procedura  di  sportello  unico  per  le attivita'   produttive»   «dalla    procedura    di    verifica    di assoggettabilita' stessa nonche' dalla procedura VAS, fatta salva  la necessita' di verificare se  [i  seguenti]  progetti  sono,  o  meno, assoggettati alla procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale

(VIA) o a screening di VIA»;

        con l'articolo 40 della 1. r. n. 13/2012 ha escluso dalla VAS i piani urbanistici attuativi e  le  loro  varianti,  ai  quali  sono assimilabili, nell'impostazione del legislatore regionale,  anche  le varianti conseguenti alla procedura di SUAP.

    Quest'ultima norma  regionale  e'  stata  impugnata  dal  Governo dinanzi alla Corte Costituzionale proprio perche' la esclusione dalla VAS in essa prevista e'  stata  ritenuta  invasiva  della  competenza

esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema.

    Consegue  che  le  tre  norme  della  legge  in  oggetto,   sopra riportate,  coerentemente  con  la  legislazione  regionale  vigente, eludono il  tema  della  VAS,  ribadendo  l'esclusione  dalla  VAS  -Valutazione  Ambientale Strategica - di tutte le varianti  conseguenti

a procedure SUAP.

    Nel  caso  specifico,  peraltro,  si  sottolinea  che  il  D.P.R. 160/2010, all'art. 8, comma 3, esclude le  procedure  afferenti  alle strutture  di  vendita  dall'applicazione  delle  norme  di  raccordo procedimentale con strumenti urbanistici da esso previste.  Pertanto,

una variante conseguente alla procedura di SUAP relativa a  strutture di vendita deve essere  sottoposta  alle  procedure  di  approvazione previste per tutte le altre varianti urbanistiche e non puo'  godere, nemmeno, delle  forti  semplificazioni  previste  per  tale  iter  in

funzione di altri tipologie di progetti presentati a SUAP.

    Alla  stregua  delle  rilevazioni  suesposte  deve  ritenersi  la legislazione regionale, nella parte in cui prevede  che  le  varianti conseguenti a procedura di SUAP e afferenti a  strutture  di  vendita non debbono essere sottoposte a verifica di assoggettabilita' a  VAS,

contrasta con la  disciplina  statale  sulla  valutazione  ambientale strategica,  adottata  dallo  Stato  nell'esercizio   della   propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e

dell'ecosistema ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera

s), della Costituzione.

    4)  l'art.  22,  che  disciplina  i   «Requisiti   ambientali   e viabilistici», al comma 1, stabilisce che: «1. Alle grandi  strutture di vendita si  applica  la  vigente  disciplina  di  cui  alla  legge regionale 26 marzo 1999, n. 10  «Disciplina  dei  contenuti  e  delle

procedure di valutazione ambientale» e successive modificazioni e  al decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in   materia ambientale» e successive modificazioni, nel rispetto dei principi  di semplificazione e unitarieta' dei procedimenti, con riferimento  alle

seguenti tipologie progettuali:

        a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore  a 8.000  metri  quadrati,  assoggettate  alla  valutazione  di  impatto ambientale (VIA);

        b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening».

    La riportata norma risulta essere  in  manifesta  difformita'  da quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,  Allegato  IV,  punto 7.b, in quanto limita l'applicazione della normativa sulla  VIA  alle grandi   strutture   aventi   superficie   di    vendita    compresa,

rispettivamente, tra 2.501 e 8.000 metri quadrati (assoggettate  alla procedura di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  o  screening)  e superiori a 8.000 metri  quadrati  (assoggettate  alla  procedura  di

valutazione di impatto ambientale propriamente detta-VIA).

    Tale disciplina lascia immotivatamente escluse dalla applicazione persino della semplice procedura di verifica di  assoggettabilita'  a VIA o screening tutte, e in modo indistinto, le strutture di  vendita superiori a 150 e  fino  a  2.500  mq.  nei  comuni  con  popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a  250  e  fino  a

2.500 mq nei comuni con  popolazione  residente  superiore  a  10.000 abitanti.

    Pertanto  la  disposizione  regionale   opera   una   illegittima restrizione  del  campo  di  applicazione  della   disciplina   della valutazione  di  impatto  ambientale,  e  quindi,  in  quanto   detta disposizioni difformi dalla normativa statale vigente, e' illegittima

perche'  contrastante  con  l'art.  117,  comma  2,  lett.  s)  della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha  competenza  legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

    5) l'art. 26, che disciplina «le strutture di vendita a rilevanza regionale», dopo aver stabilito, nel  primo  comma,  quali  sono  gli interventi da considerare di rilevanza regionale, dispone, al secondo comma, che «...Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti  ad  un

accordo  di  programma  ai  sensi  dell'articolo   34   del   decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali  e  d'area,  nel   rispetto  di   quanto   previsto   dal regolamento regionale di cui all'articolo 4».

    La  riportata  norma,  stabilendo  che  gli  interventi   edilizi relativi alle  strutture  di  vendita  a  rilevanza  regionale  «sono soggetti ad un accordo di programma ai  sensi  dell'articolo  34  del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante ...  ai  piani territoriali... », prevede, cosi', la possibilita' che  l'accordo  di programma determini deroghe ulteriori  rispetto  alle  varianti  agli strumenti urbanistici contemplate dal richiamato articolo del decreto legislativo n. 267 del 2000.

    La disposizione regionale, pertanto,  in  quanto  stabilisce  che l'accordo di programma possa derogare  ai  piani  territoriali,  che, come  noto,  comprendono  anche  i  piani  paesaggistici,   manifesta evidenti elementi di  incostituzionalita'  in  quanto  contrasta  con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  che

assegna alla competenza esclusiva statale la materia della tutela del paesaggio, nonche' con gli articoli 135 e 143  del  Codice  dei  beni culturali  e  del  paesaggio,  che  costituiscono  espressione  della potesta' legislativa esclusiva statale nella materia della tutela del paesaggio, in base ai quali le modifiche e le eventuali deroghe  alla

pianificazione  paesaggistica  vigente  possono   essere   introdotte esclusivamente mediante una nuova pianificazione paesistica  conforme ai contenuti regolatoti stabiliti dal Codice e dettata  con  l'intesa dello Stato (almeno per quanto riguarda le aree sottoposte a  vincolo paesaggistico).

    Al riguardo, si rileva che codesta Ecc.ma Corte:

        nella sentenza n. 225 del 22-07-2009 ha affermato che la  VIA e la VAS,  trattandosi  di  procedure  che  valutano  in  concreto  e preventivamente  «la  sostenibilita'  ambientale»,  rientrano   nella materia della tutela dell'ambiente, di cui  all'art.  117,  comma  2, lett. s) Cost.;

        nella sentenza n.  192/2011  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale della legge con la quale  la  regione  Piemonte  aveva escluso dal regime di verifica di assoggettabilita' a  VAS  il  piano comunale di alienazione del patrimonio  immobiliare,  non  prevedendo

altresi' l'attivazione della procedura di VAS nel momento in  cui  le previsioni di detto  piano  comportassero  modifiche  sostanziali  al piano urbanistico comunale;

        nella sentenza n. 209/2011  ha  deciso  analogamente  per  la legge della regione Toscana n.10/2010, la quale aveva  escluso  dalle procedure di valutazione i piani regolatori dei porti.

 

                               P.Q.M.

 

    Chiede  che  l'Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia   dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, 18, 19, 22  e  26  della legge della Regione  Veneto  28  dicembre  2012,  n.  50,  intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione  del

Veneto», pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre  2012,  n.  110,  per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente ricorso:

        1) Estratto della deliberazione del C.d.M.  del  26  febbraio 2013 e della relazione allegata al verbale.

        2)  Copia  dell'impugnata  legge  della  Regione  Veneto   28 dicembre 2012, n. 50.

 

          Roma, 28 febbraio 2013

 

                   L'Avvocato dello Stato: Mangia

 

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