Ricorso n. 36 del 5 marzo 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 15 del 10.4.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. …, Fax … e Pec …, presso i cui uffici e' legalmente
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,
Contro Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Venezia;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto», pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e cio' a servito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 febbraio 2013.
Fatto e Diritto
La legge della Regione Veneto del 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto» contiene disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.
Tale legge, in materia di commercio al dettaglio su area privata, presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente agli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 per i seguenti
Motivi
Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della costituzione: legislazione esclusiva dello stato - tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
1) L'art. 17 della legge Regione Veneto del 28 dicembre 2012, n. 50 in esame, che disciplina gli esercizi di vicinato, dispone che «L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonche' il
subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP.».
2) L'art. 18 della suddetta legge, che disciplina le medie strutture di vendita, dispone che «1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonche' il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP»; 2. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP; 3. La riduzione di superficie, il mutamento del settore
merceologico, nonche' il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP».
3) L'art. 19 della suddetta legge, che disciplina le grandi strutture di vendita, prevede che 1. «L'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione
rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell'attivita' commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore»; 2. «La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonche' il subingresso delle grandi strutture
di vendita sono soggette a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell'attivita' commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore».
Le tre riportate norme, quindi, prevedono che il SUAP - Sportello Unico per le Attivita' Produttive - possa concedere l'autorizzazione prevista nelle norme stesse, senza far riferimento alcuno alla procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica.
Ora la Regione Veneto:
con D.G.R. n. 791/2009, ha escluso « le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attivita' produttive» «dalla procedura di verifica di assoggettabilita' stessa nonche' dalla procedura VAS, fatta salva la necessita' di verificare se [i seguenti] progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) o a screening di VIA»;
con l'articolo 40 della 1. r. n. 13/2012 ha escluso dalla VAS i piani urbanistici attuativi e le loro varianti, ai quali sono assimilabili, nell'impostazione del legislatore regionale, anche le varianti conseguenti alla procedura di SUAP.
Quest'ultima norma regionale e' stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale proprio perche' la esclusione dalla VAS in essa prevista e' stata ritenuta invasiva della competenza
esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema.
Consegue che le tre norme della legge in oggetto, sopra riportate, coerentemente con la legislazione regionale vigente, eludono il tema della VAS, ribadendo l'esclusione dalla VAS -Valutazione Ambientale Strategica - di tutte le varianti conseguenti
a procedure SUAP.
Nel caso specifico, peraltro, si sottolinea che il D.P.R. 160/2010, all'art. 8, comma 3, esclude le procedure afferenti alle strutture di vendita dall'applicazione delle norme di raccordo procedimentale con strumenti urbanistici da esso previste. Pertanto,
una variante conseguente alla procedura di SUAP relativa a strutture di vendita deve essere sottoposta alle procedure di approvazione previste per tutte le altre varianti urbanistiche e non puo' godere, nemmeno, delle forti semplificazioni previste per tale iter in
funzione di altri tipologie di progetti presentati a SUAP.
Alla stregua delle rilevazioni suesposte deve ritenersi la legislazione regionale, nella parte in cui prevede che le varianti conseguenti a procedura di SUAP e afferenti a strutture di vendita non debbono essere sottoposte a verifica di assoggettabilita' a VAS,
contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica, adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione.
4) l'art. 22, che disciplina i «Requisiti ambientali e viabilistici», al comma 1, stabilisce che: «1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione ambientale» e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarieta' dei procedimenti, con riferimento alle
seguenti tipologie progettuali:
a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening».
La riportata norma risulta essere in manifesta difformita' da quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Allegato IV, punto 7.b, in quanto limita l'applicazione della normativa sulla VIA alle grandi strutture aventi superficie di vendita compresa,
rispettivamente, tra 2.501 e 8.000 metri quadrati (assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA o screening) e superiori a 8.000 metri quadrati (assoggettate alla procedura di
valutazione di impatto ambientale propriamente detta-VIA).
Tale disciplina lascia immotivatamente escluse dalla applicazione persino della semplice procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA o screening tutte, e in modo indistinto, le strutture di vendita superiori a 150 e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a 250 e fino a
2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Pertanto la disposizione regionale opera una illegittima restrizione del campo di applicazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale, e quindi, in quanto detta disposizioni difformi dalla normativa statale vigente, e' illegittima
perche' contrastante con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
5) l'art. 26, che disciplina «le strutture di vendita a rilevanza regionale», dopo aver stabilito, nel primo comma, quali sono gli interventi da considerare di rilevanza regionale, dispone, al secondo comma, che «...Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 4».
La riportata norma, stabilendo che gli interventi edilizi relativi alle strutture di vendita a rilevanza regionale «sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante ... ai piani territoriali... », prevede, cosi', la possibilita' che l'accordo di programma determini deroghe ulteriori rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici contemplate dal richiamato articolo del decreto legislativo n. 267 del 2000.
La disposizione regionale, pertanto, in quanto stabilisce che l'accordo di programma possa derogare ai piani territoriali, che, come noto, comprendono anche i piani paesaggistici, manifesta evidenti elementi di incostituzionalita' in quanto contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che
assegna alla competenza esclusiva statale la materia della tutela del paesaggio, nonche' con gli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che costituiscono espressione della potesta' legislativa esclusiva statale nella materia della tutela del paesaggio, in base ai quali le modifiche e le eventuali deroghe alla
pianificazione paesaggistica vigente possono essere introdotte esclusivamente mediante una nuova pianificazione paesistica conforme ai contenuti regolatoti stabiliti dal Codice e dettata con l'intesa dello Stato (almeno per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo paesaggistico).
Al riguardo, si rileva che codesta Ecc.ma Corte:
nella sentenza n. 225 del 22-07-2009 ha affermato che la VIA e la VAS, trattandosi di procedure che valutano in concreto e preventivamente «la sostenibilita' ambientale», rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.;
nella sentenza n. 192/2011 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge con la quale la regione Piemonte aveva escluso dal regime di verifica di assoggettabilita' a VAS il piano comunale di alienazione del patrimonio immobiliare, non prevedendo
altresi' l'attivazione della procedura di VAS nel momento in cui le previsioni di detto piano comportassero modifiche sostanziali al piano urbanistico comunale;
nella sentenza n. 209/2011 ha deciso analogamente per la legge della regione Toscana n.10/2010, la quale aveva escluso dalle procedure di valutazione i piani regolatori dei porti.
P.Q.M.
Chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto», pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:
1) Estratto della deliberazione del C.d.M. del 26 febbraio 2013 e della relazione allegata al verbale.
2) Copia dell'impugnata legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50.
Roma, 28 febbraio 2013
L'Avvocato dello Stato: Mangia