RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 Marzo 2005 - 9 Marzo 2005 , n. 36

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 marzo 2005 (del Commissariato dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 14 del 6-4-2005)

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 febbraio
2005, ha approvato il disegno di legge n. 792 dal titolo «Interventi
per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o
abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto
idrogeologico» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 25 febbraio
2005.
Il provvedimento legislativo, oltre ad un'organica disciplina per
l'erogazione di provvidenze varie per la rimozione delle carcasse
d'animali morti in allevamento o abbandonati, contiene disposizioni
attinenti a diversi settori d'intervento regionale, o trasfusi da
iniziative legislative ancora in itinere o, anche, frutto di
emendamenti assembleari.
Orbene, talune di tali norme costituiscono oggetto del presente
atto di gravame, secondo quanto appresso si esporra'.
L'art. 11, che si trascrive, da' adito a rilievi di
costituzionalita' per violazione degli articoli 3, 97 e 81, quarto
comma della Costituzione:
Art. 11.
«1. - In caso di decesso del beneficiario, l'indennita' di cui
all'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, continua ad
essere erogata in favore del coniuge convivente».
La disposizione censurata, seppure sintomo dell'attenzione posta
dal legislatore verso i portatori di una malattia endemica nella
regione, gia' destinatari di apposite provvidenze previste da
precedenti interventi legislativi, esula dai limiti oggettivi
connaturati alla materia disciplinata ponendosi percio' in contrasto
con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
L'art. 7 della l.r. n. 20 del 1990 prevede, infatti, l'erogazione
di un'indennita' vitalizia in favore del portatore di talassemia,
indipendentemente dal reddito posseduto dallo stesso, quale
contributo di solidarieta' per le spese derivanti dalle cure mediche
e ristoro per i disagi e gli inconvenienti connessi a queste ultime.
L'estensione di tale beneficio al coniuge superstite convivente
in caso di decesso del titolare non corrisponde alle finalita'
perseguite dall'originario intervento legislativo, in quanto
conferisce incondizionata ultrattivita' all'erogazione del vitalizio,
per sua stessa natura strettamente connesso allo stato di malattia e
alle precarie condizioni di vita del destinatario.
Non si evincono del resto dai lavori parlamentari particolari
motivazioni che possano giustificare la concessione di un nuovo
vitalizio in favore di un soggetto che, fino a prova contraria, non
e' affetto da talassemia.
L'introduzione di una nuova potenziale categoria di beneficiari
dell'indennita' comporta, altresi', inequivocabilmente una nuova
maggiore spesa che non trova nella disposizione ne' quantificazione
ne' copertura, in contrasto con l'art. 81, quarto comma della
Costituzione.
Anche la previsione dell'art. 12 da adito a rilievi di
costituzionalita' per violazione degli articoli 3 e 97 della
Costituzione.
La disposizione in questione irragionevolmente sostituisce le
parole «distanti oltre 20 chilometri» contenuta nel comma terzo
dell'art. 7 della l.r. n. 20/1190 con la parola «diversi».
Nella sostanza tale modifica rimette alla discrezionalita'
dell'amministrazione la corresponsione dell'indennita' chilometrica
ai talassemici soggetti a cure in localita' diverse da quella di
residenza.
La mancata indicazione di un termine certo per acquisire il
diritto all'indennita' potrebbe inoltre vanificare l'intento
originario del legislatore, rimettendone la soddisfazione alla
valutazione di elementi non direttamente connessi alla titolarita'
del diritto stesso.
Nei fatti la genericita' della definizione «diversi», in assenza
della contestuale individuazione di altri parametri certi, svuota il
diritto del suo stesso contenuto poiche' lo rende difficilmente
esercitabile.
Parimenti censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del
principio di buon andamento ed imparzialita' della Pubblica
amministrazione e di quello di eguaglianza e' la disposizione
dell'art. 10, secondo cui viene esclusa l'applicabilita' in Sicilia
dell'art. 3, comma 9 ultimo capoverso, del leg.vo 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni.
La norma introdotta consentirebbe, infatti, la contestuale
titolarita' ed esercizio della carica di direttore generale
dell'Azienda USL con la sussistenza di un rapporto di lavoro
dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza assegni, con
l'USL presso cui sono esercitate le funzioni.
Invero, il solo fatto di avere un rapporto di lavoro dipendente,
seppure interrotto temporaneamente dall'aspettativa, costituisce un
elemento di potenziale distorsione della posizione di imparzialita'
richiesta per l'esercizio di una funzione di elevato livello di
responsabilita' quale quella di direttore generale, con inevitabili
refluenze sul corretto svolgimento della finzione medesima.
Non ininfluente e', inoltre, il profilo della disparita' di
trattamento che si verrebbe a concretizzare rispetto ai dipendenti
delle Aziende sanitarie locali della rimanente parte del territorio
nazionale, ai quali il decreto legislativo 502 preclude la
possibilita' di essere nominati direttori generali in assenza,
peraltro, di qualsivoglia motivazione circa la peculiarita' della
situazione siciliana che possa sorreggere l'introduzione della norma
in questione.

P. Q. M.
E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Gianfranco
Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto
l'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto impugna i
sottoelencati articoli del disegno di legge n. 792 dal titolo
«interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in
allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per
l'assetto idrogeologico», approvato dall'Assemblea regionale
siciliana il 22 febbraio 2005:
art. 10 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
art. 11 per violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma
della Costituzione;
art. 12 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Palermo, addi' 2 marzo 2005
Il commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Prefetto
Gianfranco Romagnoli

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