N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 aprile 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° aprile 2003 (della Provincia autonoma di Trento)
(GU n. 22 del 4-6-2003)

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del
presidente della giunta provinciale pro tempore, autorizzato con
deliberazione della giunta provinciale n. 513 del 7 marzo 2003 (doc.
1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 14 marzo
2003, n. 25823 di rep., rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in
qualita' di Ufficiale rogante della provincia stessa (doc. 2) -
dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi
di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv.
Manzi, via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lett. d) e lett. h), del decreto legislativo 27 dicembre 2002,
n. 302. Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 17 del 22 gennaio 2003, per violazione:
dell'art. 8, nn. 1 e 22, nonche' dell'art. 16 del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670;
delle norme di attuazione dello Statuto speciale, ed in
particolare dell'art. 2 del d.lgs 16 marzo 1992, n. 266;
dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
del principio di certezza del diritto, per i profili e nei
modi di seguito illustrati.

F a t t o

La Provincia autonoma di Trento e' dotata di potesta' legislativa
primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali» e di
«espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di
competenza provinciale», ai sensi dell'art. 8, nn. 1 e 22, del d.P.R.
n. 670 del 1972. Nelle medesime materie, in base all'art. 16 dello
statuto, la provincia dispone delle potesta' amministrative.
In relazione alle espropriazioni, le previsioni statutarie sono
state attuate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. La materia e'
attualmente disciplinata, in provincia di Trento, dalla l.p. 19
febbraio 1993, n. 6 e successive modificazioni.
A livello statale, la materia delle espropriazioni e' stata di
recente riordinata con il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', che raccoglie le disposizioni
legislative e regolamentari contenute nel d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 325, e nel d.P.R. 8 giugno 2001, n. 326. Il termine di entrata in
vigore del testo unico e' stato prorogato prima al 30 giugno 2002,
dall'art. 5, d.l. 23 novembre 2001, n. 411, e poi al 31 dicembre 2002
dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; successivamente
lo stesso termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003
dall'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla
relativa legge di conversione 1° agosto 2002, n. 185.
L'art. 5 del d.P.R. n. 327/2001 disponeva che «le Regioni a
statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria
potesta' legislativa esclusiva in materia di espropriazione per
pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico
desumibili dalle disposizioni del testo unico» (comma 2) e che «le
disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle
Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse
non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali di riforma
economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini
previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione»: precisando, pero', che «la Regione Trentino-Alto Adige e
le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto speciale di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67,
e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266» (comma
4).
Era dunque chiaro, nel t.u., che la prima frase del comma 4
dell'art. 5 si rivolgeva genericamente alle regioni ordinarie e
speciali, mentre la seconda frase faceva salve le speciali
prerogative spettanti alle autonomie trentine ai sensi del d.lgs.
n. 266/1992.
L'art. 5 in questione e' stato ora sostituito dall'art. 1, comma
1, lett. d) del d.lgs. n. 302/2002. Esso prevede, nella nuova
formulazione del comma 3, che «le disposizioni del testo unico
operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la
propria potesta' legislativa in materia», aggiungendo che «la Regione
Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano
adeguano la propria legislazione ai sensi degli artt. 4 e 8 della
statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266». Dunque, l'applicabilita' diretta delle norme statali e' ora
specificamente prevista anche per le Province autonome.
Oltre a questa di ordine generale, la ricorrente Provincia
formula una seconda censura, relativa all'art. 1, comma 1, lett. h),
del d.lgs. n. 302/2002, il quale sostituisce l'art. 11 del d.P.R.
n. 327/2001, concernente «la partecipazione degli interessati».
La nuova disposizione, oltre a stabilire che «al proprietario,
del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato
all'esproprio va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento» (comma
1), precisa che «l'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano
o dal progetto» e che, «allorche' il numero dei destinatari sia
superiore a 50, la comunicazione e' effettuata mediante pubblico
avviso, da affiggere all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio
ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o
piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul
sito informatico della regione o provincia autonoma nel cui
territorio ricadono gli immobili da soggettare al vincolo (comma 2).
Le disposizioni appena illustrate risultano illegittime e lesive
per la Provincia autonoma di Trento per i seguenti motivi di

D i r i t t o

1. - Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, lett d), d.lgs.
n. 302/2002 per violazione delle competenze legislative della
Provincia autonoma di Trento.
Come esposto in narrativa, il nuovo art. 5 del d.P.R. n. 327/2001
stabilisce, al comma 3, che «le disposizioni del testo unico operano
direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria
potesta' legislativa in materia aggiungendo tuttavia che «la Regione
Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano
adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello
statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266.
Nella nuova formulazione, il comma 3 mantiene dunque la clausola
di salvaguardia relativa alla speciale autonomia trentina, gia'
contenuta nel vecchio comma 3, ma al tempo stesso sancisce
espressamente la diretta applicabilita' delle norme statali anche
nella provincia di Trento. In tal modo, il comma 3 e' suscettibile di
diverse interpretazioni, alcune delle quali sono nettamente lesive
delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma di Trento.
La prima interpretazione possibile e' quella che considera
insuperabile l'esplicito riferimento alle province autonome contenuto
nel primo periodo del comma 3 e che, dunque, vanifica il richiamo del
d.lgs. n. 266/1992 contenuto nel secondo periodo: in questa
prospettiva, le norme statali sarebbero direttamente applicabili in
provincia di Trento, ferma restando per la provincia la possibilita'
di sostituirle con proprie norme. Cosi' inteso, l'art. 1, comma 1,
lett. d), e' palesemente incostituzionale per violazione dell'art. 8,
n. 22, dello Statuto e dell'art. 2 delle norme di attuazione dello
statuto speciale dettate con d.lgs. n. 266/1992, norme che dispongono
- come noto - di competenza separata e riservata rispetto alle fonti
primarie «ordinarie» statali.
La seconda interpretazione e' quella che intende il nuovo art. 5,
comma 3, nel senso che le norme statali sarebbero immediatamente
applicabili una volta decorsi i sei mesi di cui all'art. 2 d.lgs.
n. 266/1992: in questo modo si darebbe senso sia al primo periodo del
comma 3 sia al secondo, che - mediante il richiamo del d.lgs.
n. 266/1992 - avrebbe la funzione di «ritardare» - in provincia di
Trento - l'applicazione delle norme statali. Anche questa
interpretazione, comunque, sarebbe lesiva delle prerogative trentine,
perche' lo speciale regime di separazione fra le fonti statali e
provinciali istituito dal d.lgs. n. 266/1992 prevede che le leggi
provinciali restino efficaci fino a quando non siano eventualmente
dichiarate costituzionalmente illegittime da codesta ecc.ma Corte
costituzionale a seguito del giudizio «per mancato adeguamento»
promosso dallo Stato. Cio' si desume chiaramente dall'art. 2, comma
6, d.lgs. n. 266/1992, secondo il quale «l'art. 105 dello statuto
speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni
legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza
della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art.
16 dello statuto speciale».
Si noti che in entrambi i casi appena esposti, l'illegittimita'
sarebbe ancora piu' evidente per le disposizioni regolamentari
contenute nel testo unico, dato che, in base al d.lgs. n. 266/1992 e
ora anche all'art. 117, comma 6, Cost., norme regolamentari statali
non possono intervenire nelle materie di competenza provinciale.
Infine, si potrebbe operare un'interpretazione «adeguatrice» e
ritenere che il primo periodo del nuovo art. 5, comma 3, la dove
menziona le province autonome, sia frutto di una formulazione
meramente erronea, e che per queste valga in realta' solo il secondo
periodo, con conseguente applicazione integrale dell'art. 2 d.lgs.
n. 266/1992.
Peraltro, qualora codesta Corte costituzionale ritenesse fondata
questa interpretazione, superando l'espresso riferimento alle
province autonome contenuto nel primo periodo dell'art. 5, comma 3,
non si potrebbe non lamentare che tale espresso riferimento genera
comunque confusione e, in definitiva, si pone in contrasto con il
principio di certezza del diritto: ragion per cui il suo annullamento
risulterebbe, ad avviso della provincia, comunque necessario.
2. - Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs.
n. 302/2002 per violazione delle competenze legislative ed
amministrative della Provincia autonoma di Trento.
Come sopra esposto, il nuovo art. 11, comma 2, secondo periodo,
d.P.R. n. 37/2001 stabilisce che la comunicazione di avvio del
procedimento, allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50,
vada «pubblicata» nel «sito informatico della regione o provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al
vincolo».
Si noti che non e' qui in discussione se la norma possa essere
sensata, o se possa essere in concreto preferibile una diversa forma
di pubblicita', ma il diritto costituzionale della ricorrente
Provincia a decidere essa stessa la propria legislazione, nei limiti
statutari e costituzionali.
In questo modo, infatti, la legge statale interferisce
nell'autonomia organizzativa della Provincia autonoma di Trento,
violando la potesta' legislativa di cui all'art. 8, n. 1, dello
Statuto e, nella misura in cui prescrive un'attivita' amministrativa,
la relativa potesta' amministrativa.
Si noti che la lesivita' non verrebbe meno qualora si
accogliesse, in relazione al nuovo art. 5, comma 3, d.P.R.
n. 327/2001, l'interpretazione «adeguatrice» sopra ipotizzata,
perche' comunque l'art. 11, comma 2, menziona la Provincia autonoma
di Trento, prescrivendo direttamente uno specifico comportamento
all'amministrazione provinciale: dunque, in ogni caso sarebbe violato
anche l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992.

P. Q. M.
Chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale, dichiarare
l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni sopra indicate,
per motivi e profili illustrati nel presente ricorso.
Padova-Roma, addi' 21 marzo 2003
Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi

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