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N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 luglio 2008. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 23
luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 36 del 27-8-.2008)
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Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ex lege;
Contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della
Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
n. 87 del 28 maggio 2008, concernente «Norme per la disciplina delle
attivita' di animazione e di accompagnamento turistico».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 4 luglio 2008 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente), in quanto la legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008
presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale.
Infatti, nonostante le regioni abbiano competenza legislativa
residuale in materia di «turismo», cosi' come stabilito dall'art.
117, quarto comma, Cost. e confermato da una consolidata
giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. Corte cost. n. 197/2003),
il settore delle professioni turistiche ricade nella materia delle
«professioni», nella quale Stato e regioni esercitano una competenza
legislativa concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost. Cio' posto,
in presenza della materia concorrente delle professioni e in base
alla configurazione ampia che ne e' stata data dalla Corte
costituzionale in varie pronunce, e' inevitabile l'attrazione in
siffatta materia anche del settore in questione delle professioni
turistiche che e', pertanto, sottratta dalla materia residuale
regionale del turismo.
Del resto, cio' e' stato confermato anche dal Consiglio di Stato
che, nel parere n. 3165/2003, chiamato a pronunciarsi su alcune
disposizioni del d.P.C.m. 13 settembre 2002, concernente il
recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province
autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico, in attuazione della legge
n. 135/2001, ha affermato, per l'esigenza di garantire l'uniformita'
sul territorio nazionale ed in applicazione del principio del
«parallelismo invertito» espresso dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 303/2003, che rientrano nella competenza esclusiva
statale: la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio
delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, la loro
qualificazione professionale, nonche' i criteri uniformi per
l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle
professioni turistiche.
Sulla base del citato parere e' intervenuto il d.P.R. 27 aprile
2004 con il quale e' stato disposto il parziale annullamento del
d.P.C.m. su richiamato adeguandolo a quanto statuito dal Consiglio di
Stato.
Pertanto, stabilito che il settore delle professioni turistiche
rientra nella nozione di «professioni», materia di competenza
legislativa concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost., la regione
e' tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi
fondamentali dettati dal legislatore nazionale a cui, come detto,
spettano l'individuazione delle figure professionali, con i relativi
profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi, come
confermato da una consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale (si vedano le sentenze nn. 355/2005, 153/2006,
424/2006, 57/2007 ed in particolare le sentenze nn. 423/2006,
449/2006,).
E' da evidenziare che, in proposito, e' intervenuto anche il
legislatore statale con il d.lgs. n. 30/2006, contenente la
«Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai
sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131», con il quale,
riconfermando quanto statuito dal giudice costituzionale si prevede,
da un lato, che la potesta' legislativa regionale si esercita sulle
professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1 ,
comma 3), e, dall'altro, che la legge statale definisce i requisiti
tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per
l'esercizio delle attivita' professionali che richiedono una
specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la
cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2).
A fronte di tali premesse sono censurabili le seguenti
disposizioni della impugnata legge regionale:
l'art. 3, comma 7, laddove si individua tra le professioni
turistiche, l'animatore turistico, ed il collegato comma 7 dell'art.
3 della l.r. n. 4/2000 come novellato dall'art. 4 della legge in
esame. Tali disposizioni istituiscono una nuova professione,
stabilendo altresi' i requisiti per il relativo esercizio. Detta
nuova professione non trova alcun riferimento nell'ambito della
legislazione nazionale, di cui alla legge n. 135/2001 (Riforma della
legislazione nazionale del turismo), che all'art. 7, comma 5,
definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti». Le
norme regionali, quindi, istituendo una nuova figura professionale e
stabilendo i relativi requisiti di accesso alla stessa, contrasta con
l'art. 117, terzo comma, Cost., che riconosce in capo allo Stato ed
alle regioni competenza legislativa concorrente in materia di
professioni, in quanto violano il principio fondamentale per cui
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili,
e' riservata allo Stato, come confermato dalla Corte costituzionale
nelle sentt. nn. 353/2003, 319/2005 e 424/2005;
l'art. 4, che novella l'art. 3 della l.r. n. 4/2000 della legge
in esame relativo alle condizioni per l'esercizio della professione
turistica, ai commi 1, lettera b) e 10 di tale ultimo articolo,
prevedendo che la Giunta regionale definisca le modalita' attuative
per il conseguimento dell'idoneita' all'esercizio delle previste
professioni, eccede dalla competenza regionale concorrente in materia
di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e viola il
principio fondamentale in base al quale spetta allo Stato non solo
l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione
e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio
delle professioni stesse, come confermato dalla recente
giurisprudenza costituzionale. Infatti la Corte costituzionale, (si
vedano in particolare le sentt. nn. 153/2006 e 57/2007) ha statuito
che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle
professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gia' stabiliti
dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato,
risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della
disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione,
costituente principio fondamentale della materia e quindi di
competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2 del d.lgs.
n. 30/2006, contenente "la ricognizione dei principi fondamentali in
materia"»;
gli artt.5 e 6, che attribuiscono alle province le funzioni
concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attivita'
formativa relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed
istituzioni degli elenchi provinciali delle professioni stesse. Come
piu' volte affermato dalla Corte costituzionale (cfr. sentt. nn.
355/2005, 153/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006), rientrano nella
competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali,
con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di
nuovi albi ed altresi', esulano dalla competenza regionale la
disciplina dell'organizzazione di corsi abilitanti di aggiornamento e
riqualificazione delle professioni. Per di piu' le autorizzazioni
devono avere validita' sull'intero territorio nazionale e non possono
essere circoscritte al solo territorio regionale, come previsto
invece dalla disposizione regionale (art. 6, commi 2 e 4). Tale
limitazione, infatti, comporta una lesione al principio della libera
prestazione dei servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE e
pertanto la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui
all'art. 117, primo comma, Cost., nonche' della libera concorrenza la
cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
legge regionale della Emilia-Romagna n. 7 del 27 maggio 2008, con
ogni consequenziale statuizione.
Roma, addi' 14 luglio 2008
L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma
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