Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 28 febbraio 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri). 
 
   (GU n. 14 del 04.04.2012 ) 



    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  i  cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente  pro-tempore della Giunta regionale;
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in  parte qua della legge regionale 27 dicembre 2011,  n.  38,  pubblicata  nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 24 del  28  dicembre  2011  e recante il titolo «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012 ».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 febbraio 2012,  come  da estratto del verbale, che si deposita.
    La legge in esame presenta i seguenti profili  di  illegittimita' costituzionale.
    1. L'articolo 8, comma 8, della legge  regionale  all'esame,  nel modificare l'art.  29  (rubricato  «Disposizioni  sull'autonomia  del Consiglio regionale.  Assemblea  legislativa  della  Liguria»)  della legge  regionale  n.25/2006,  introduce,  al  comma  2,  la   lettera d-quater),  secondo  cui  «sino  all'espletamento   delle   procedure concorsuali o di mobilita' relative alla copertura dei posti previsti nella  dotazione   organica   dell'Ufficio   stampa,   l'Ufficio   di Presidenza, nel rispetto dei limiti di  spesa  di  cui  alla  lettera d-sexies), su proposta  del  Presidente  puo'  individuare,  mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalita' richiesta, unita'  di  personale  che  sono  assunte  con  contratto  di  lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino al  30  giugno  2013, con applicazione del contratto di lavoro giornalistico».
    Tale  disposizione  regionale,  non   prevedendo   procedure   di valutazione comparativa  ad  evidenza  pubblica,  si  pone  in  netto contrasto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che, nel  disciplinare l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, consente le assunzioni a  tempo  determinato  esclusivamente  per  rispondere   a   esigenze temporanee  ed  eccezionali  e  nel  rispetto  delle   procedure   di reclutamento vigenti.
    Pertanto, il contrasto della disposizione regionale in esame  con i principi fondamentali della legislazione statale  sopra  menzionati determina la violazione dei principi di uguaglianza e buon  andamento della pubblica amministrazione di  cui  agli  artt.  3  e  97  Cost., nonche' la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della stessa Carta Costituzionale,  che  riserva  l'ordinamento  civile  e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili  dal  codice  civile (contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato.
    2. L'articolo 18 della legge in esame, nel sostituire  l'articolo 8 (rubricato  «Continuita'  nei  rapporti  di  lavoro»)  della  legge regionale n. 15/2011, prevede che «le ferie maturate e non fruite dai dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con  la  Regione Liguria con forma contrattuale diversa, che  comporti  la  cessazione dal rapporto di lavoro in essere o  il  collocamento  in  aspettativa senza assegni (...), non possono essere monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell'ambito della nuova tipologia contrattuale».
    Al riguardo giova sottolineare, anzitutto, che  l'istituto  delle ferie e' rimesso alla contrattazione collettiva. 
    La citata disposizione regionale, pertanto, si pone  in  evidente contrasto con le disposizioni del titolo III del d.lgs.  n.  165/2001 (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale),  che  obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.
    La norma, peraltro, non risulta conforme neppure all'articolo 18, commi 9 e 16, del CCNL 6 luglio 1995 (come integrato dall'art. 10 del CCNL del 5 ottobre 2001) secondo cui, fermo restando che le ferie non sono monetizzabili, qualora all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro le ferie spettanti non siano  state  fruite  per  esigenze  di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
    Pertanto  la  norma,  nella  parte  in  cui   non   consente   la monetizzabilita' delle  ferie  che,  all'atto  della  cessazione  dal rapporto di lavoro, non siano state fruite per esigenze di  servizio, contrasta con le disposizioni recate dal citato CCNL, determinando la violazione dei  principi  di  ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dagli artt. 3 e  97 della Costituzione, nonche' la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera  l)  della  medesima  Costituzione  che,  come   sopra   gia' evidenziato, riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia
dell'ordinamento civile e, quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).


                              P. Q. M.

    Si chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale degli articoli 8, comma 8 e 18  della  legge  regionale  27  dicembre 2011, n. 38, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione  Liguria  n. 24 del 28 dicembre 2011 e recante il titolo  «Disposizioni  collegate
alla legge finanziaria 2012 »;
    con ogni consequenziale statuizione.
        Roma, addi' 21 febbraio 2012

                  L'Avvocato dello Stato: Tamiozzo 


 

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