Ricorso n. 37 del 28 febbraio 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 14 del 04.04.2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;
Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale;
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 24 del 28 dicembre 2011 e recante il titolo «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012 ».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 febbraio 2012, come da estratto del verbale, che si deposita.
La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale.
1. L'articolo 8, comma 8, della legge regionale all'esame, nel modificare l'art. 29 (rubricato «Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale. Assemblea legislativa della Liguria») della legge regionale n.25/2006, introduce, al comma 2, la lettera d-quater), secondo cui «sino all'espletamento delle procedure concorsuali o di mobilita' relative alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ufficio stampa, l'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera d-sexies), su proposta del Presidente puo' individuare, mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalita' richiesta, unita' di personale che sono assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino al 30 giugno 2013, con applicazione del contratto di lavoro giornalistico».
Tale disposizione regionale, non prevedendo procedure di valutazione comparativa ad evidenza pubblica, si pone in netto contrasto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che, nel disciplinare l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, consente le assunzioni a tempo determinato esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Pertanto, il contrasto della disposizione regionale in esame con i principi fondamentali della legislazione statale sopra menzionati determina la violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonche' la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della stessa Carta Costituzionale, che riserva l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato.
2. L'articolo 18 della legge in esame, nel sostituire l'articolo 8 (rubricato «Continuita' nei rapporti di lavoro») della legge regionale n. 15/2011, prevede che «le ferie maturate e non fruite dai dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa, che comporti la cessazione dal rapporto di lavoro in essere o il collocamento in aspettativa senza assegni (...), non possono essere monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell'ambito della nuova tipologia contrattuale».
Al riguardo giova sottolineare, anzitutto, che l'istituto delle ferie e' rimesso alla contrattazione collettiva.
La citata disposizione regionale, pertanto, si pone in evidente contrasto con le disposizioni del titolo III del d.lgs. n. 165/2001 (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale), che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.
La norma, peraltro, non risulta conforme neppure all'articolo 18, commi 9 e 16, del CCNL 6 luglio 1995 (come integrato dall'art. 10 del CCNL del 5 ottobre 2001) secondo cui, fermo restando che le ferie non sono monetizzabili, qualora all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro le ferie spettanti non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Pertanto la norma, nella parte in cui non consente la monetizzabilita' delle ferie che, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, non siano state fruite per esigenze di servizio, contrasta con le disposizioni recate dal citato CCNL, determinando la violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonche' la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della medesima Costituzione che, come sopra gia' evidenziato, riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia
dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 8, comma 8 e 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 24 del 28 dicembre 2011 e recante il titolo «Disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2012 »;
con ogni consequenziale statuizione.
Roma, addi' 21 febbraio 2012
L'Avvocato dello Stato: Tamiozzo