Ricorso n. 37 del 3 marzo 2006 (Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2006 , n. 37
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006 (della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol)
(GU n. 15 del 12-4-2006)
Ricorso della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale dott. Luis Durnwalder, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 65 del 24 febbraio 2006 (doc. 1) rappresentata e difesa - come da procura speciale del 24 febbraio 2006, repertorio n. 2988, rogata dall'avv. Edith Engl, che esercita le funzioni di ufficiale rogante della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol nella sua qualita' di vice segretario della giunta regionale (doc. 2) - dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - supplemento ordinario n. 211 - Legge finanziaria 2006; art. 1, commi: 24, 26, da 198 a 202, 204, 213, 214 e 216, per violazione dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, come meglio si specifichera' in prosieguo, nonche' del Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10 legge costituzionale n. 3/2001, nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. F a t t o Con la legge 23 dicembre 2005 n. 266, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, sono state approvate le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2006)". Tale legge contiene, all'art. 1, comma 610, una espressa clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome, secondo cui: "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti". Tuttavia, la clausola in questione non e' evidentemente destinata a valere in relazione ad alcune disposizioni della legge, che espressamente dispongono la propria applicazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol e che si pongono, ad avviso della ricorrente, in violazione delle competenze riconosciuto alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal nuovo Titolo V, parte seconda, della Costituzione, mentre per altre non e' chiaro se esse siano o meno destinate a trovare applicazione anche in relazione alla regione, ed in caso affermativo violerebbero anch'esse le sue prerogative statutarie e costituzionali. Di qui la necessita' della presente impugnazione, per i motivi ed i profili di seguito indicati. D i r i t t o 1. - Illegittimita' dell'art. 1, comma 24 e 26. Il comma 24, primo periodo, prevede che per garantire "effettivita' alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica... e ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica... ...come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali... nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale, delle Province autonome... i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita". Il secondo periodo del medesimo comma dispone che "nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti". Il comma 24 sembra, quindi, da un lato confermare il regime diversificato vigente per le Regioni autonome, dall'altro, tuttavia, richiama espressamente le Regioni autonome unitamente agli enti territoriali soggetti ai patto di stabilita' interno, per sottoporle alla specifica disposizione comportante la riduzione dei trasferimenti erariali, a qualsiasi titolo spettanti, in nome - sembrerebbe di capire - di un principio programmatico di contenimento degli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici. La disposizione e' in primo luogo di difficile interpretazione. Le regioni autonome vi sono citate due volte, prima per disporre una riduzione sui trasferimenti "erariali", poi per disporre una riduzione analoga" sui trasferimenti "statali": in entrambi i casi "a qualsiasi titolo spettanti". Ugualmente di difficile comprensione e' il senso del "principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali". La stessa "differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita" appare casuale: potrebbe non esserci alcuna differenza, o potrebbe indifferentemente esserci un aumento o una diminuzione per circostanze del tutto accidentali. Si puo' supporre che parlando di differenza la norma sottintenda "in aumento", ma gia' si tratta di mera interpretazione. Qualunque sia - se ve ne e' uno - il suo esatto significato, la norma in questione appare indubbiamente lesiva dell'autonomia finanziaria assicurata alla regione dallo statuto e, in quanto occorra, dall'art. 119 Costituzionale, per una doppia serie di ragioni. In primo luogo, i "trasferimenti" statali alla regione non sono altro che la realizzazione delle norme statutarie: non si tratta dunque di somme che lo Stato possa discrezionalmente decidere di ridurre a proprio piacere, ma della semplice attuazione dello Statuto. Le somme spettanti alla Regione non possono dipendere da qualunque valutazione si voglia dare del trend di spesa relativa agli immobili, ne' la riduzione dei trasferimenti si giustifica ad alcun altro titolo. In secondo luogo, la disposizione si presenta anche come una compressione delle possibili decisioni di spesa per il futuro. Se infatti si ammette che lo Stato possa ridurre i propri trasferimenti a seconda della propria valutazione positiva o negativa in relazione all'oggetto della spesa della Regione, ne risulta un potere statale di indirizzo della spesa, che funziona in modo analogo a vincoli puntuali nei settori di spesa (gia' ritenuti illegittimi da codesta ecc.ma Corte costituzionale), e che e' in diretta contraddizione con il principio di autonomia delle scelte, a base sia dello statuto che dei sistema costituzionale dell'autonomia finanziaria regionale. Del resto, la stessa "esenzione" dal calcolo degli immobili "da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili" (contenuta nel successivo comma 25) costituisce riprova di quanto ora affermato circa l'interferenza nelle autonome scelte di spesa della regione, la cui protezione costituzionale non viene, dunque, tenuta in alcuna considerazione. L'illegittimita' del comma 24 si riflette, poi, sull'illegittimita' del comma 26, che prevede la soggezione al monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze delle operazioni immobiliari di cui sopra e gli oneri di trasmissione dei dati relativi ad acquisti e vendite degli immobili all'Agenzia del territorio, con conseguente obbligo di segnalazione agili organi competenti (Corte dei conti) per eventuali responsabilita', e cio' per le medesime ragioni sopra evidenziate, di contrasto con l'ordinamento delle autonomie e con la disciplina stabilita dalle norme di attuazione. In ogni caso, si tratta di oneri di comunicazione arbitrari ed irrazionali: e' appena il caso di dire - con riferimento al presunti "fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea" - che in sede comunitaria nessuna attenzione specifica si pone alla questione ... dell'acquisto di immobili. Inoltre, la "verifica di congruita" di cui allo stesso comma realizza una forma di controllo del tutto avulsa dal sistema statutario ed introduce un'ingerenza sull'attivita' amministrativa della regione, in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992. Nel loro insieme, dunque, le norme statali di cui ai commi 24 e 26 si pongono in contrasto con il titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989 n. 386 e con le relative norme di attuazione; in particolare, con gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n, 266, con il d.lgs. n. 16 marzo 1992 n. 268, nonche' con l'alt. 5 della legge n. 386/1989 in uno con l'art. 12 del d.lgs. n. 268/1992, oltre che con il principio di ragionevolezza delle leggi, che codesta Corte ha individuato come parametro autonomo di legittimita', quanto alla correlazione tra proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle scelte del legislatore, in relazione agli obiettivi (sentenza n. 175/2005 che richiama le precedenti, 14/2004 e 272/2004). Si noti che non si contesta il dovere della regione di partecipazione al contenimento della spesa pubblica: ma il fatto e' che per tale finalita' c'e' lo strumento generale del Patto di stabilita' concordato fra le regioni speciali e il Ministero dell'economia e delle finanze, che non ha alcuna limitazione finanziaria, con la conseguenza che la norma qui impugnata, che introduce misure di riduzione dei trasferimenti, non solo contrasta con lo statuto ma non corrisponde ad alcuna utilita' complessiva, se applicata alle regioni autonome. 2. - Illegittimita' costituzionale dei commi da 198 a 204. I commi da 138 a 150 (che non costituiscono qui oggetto di impugnazione) pongono le regole del patto di stabilita' interno. In particolare, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome il comma 148 detta una specifica disciplina, secondo la quale le autonomie speciali concordano con il Ministero dell'economia il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti. Ancora piu' specificamente e' previsto che, per quanto riguarda la spesa per il personale, si faccia riferimento a quanto previsto dai punti 7 e 12 dall'Accordo 28 luglio 2005 stipulato in sede di Conferenza unificata: il punto 12, in particolare, include nel sistema dell'accordo sul patto di stabilita' la spesa per il personale degli enti strumentali e, per quanto riguarda (fra gli altri) la regione autonoma Trentino-Alto Adige, quella per il personale. Con riferimento alla regioni a statuto ordinario il comma 198 dispone che "le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo de gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento", e che "a tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni". Si tratta di disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto pongono alle Regioni vincoli puntuali, anziche' vincoli globali, limitandone l'autonomia (v. tra le altre le sentenze n. 417 e n. 449 del 2005): ma la regione Trentino-Alto Adige, usufruendo del particolare meccanismo sopra accennato e non essendo espressamente compresa tra i destinatari del comma 198, non avrebbe ragioni di lamentare una propria lesione. Sennonche', il comma 204 stabilisce che "alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento". Con cio' il comma 204 non solo sembra intenda applicarsi esso stesso anche alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, ma sembra anche presupporre l'applicazione dello stesso comma 198. Il dubbio tuttavia e' giustificato, dal momento che il comma 148, nel disporre il peculiare regime del patto di stabilita' per le autonomie speciali, specificamente vi include la spesa per il personale, nei termini previsti dall'Accordo sopra richiamato. Ove i commi 198 e 204 dovessero considerarsi applicabili alla ricorrente regione, essi risulterebbero, in relazione ad essa, costituzionalmente illegittimi. In effetti, i vincoli posti dai commi 198 e 204, ove ritenuti applicabili alla ricorrente regione nonostante le disposizioni speciali di cui al comma 148, risulterebbero lesivi dell'autonomia finanziaria regionale sia per le stesse ragioni per le quali essi sono comunque illegittimi anche in relazione alle regioni ordinarie (v. le sentenze sopra richiamate), sia in quanto posti altresi' in violazione delle autonomia finanziaria e di bilancio riconosciuta sulla base delle regole statutarie di cui al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme d'attuazione (con riferimento, in particolare con gli articoli 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). Illegittima sarebbe anche l'applicazione degli stessi vincoli agli enti locali della regione, sia per l'illegittimita' intrinseca della regola stessa, sia per violazione della potesta' normativa primaria in tema di "enti locali" che l'art. 4 dello Statuto riconosce alla regione (senza qui considerare l'ulteriore profilo della contraddittorieta' della previsione contestata con l'inserimento di tali enti nell'ambito del sistema finanziario provinciale: cfr. artt. 80 e 81 Statuto, nonche' lo stesso comma 148 della finanziaria qui impugnata). L'illegittimita' costituzionale dei comma 198, ove inteso come applicabile alla scrivente regione, si riflette sulla conseguente illegittimita' dei commi 199, 200, 201 e 202, in quanto applicativi dei vincoli di cui al 198. 3. - Illegittimita' dei commi 213, 214 e 216. Il comma 214 impone sostanzialmente alla regione Trentino-Alto Adige (in quanto rientrante nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) di adottare le determinazioni finalizzate a rendere operativa anche nei loro riguardi la soppressione dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' indicate al precedente comma 213. Cosi' facendo, tuttavia, le disposizioni impugnate vengono a porsi in radicale ed insanabile contrasto con quanto gia' ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale e' inammissibile la previsione a livello statale di limiti di spesa "specifici e puntuali" nei riguardi delle regioni, dai momento che cio' rappresenterebbe "una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Costituzionale alle autonomie regionali... alle quali la legge statale puo' prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi" (cosi' la sentenza n. 449/2005 di codesta Corte; analogamente, cfr. anche le sentenza nn. 417/2005, 390/2204, 36/2004). Di qui la palese illegittimita' dei disposti impugnati Parimenti evidente e' pure l'incostituzionalita' dei successivo comma 216, il quale - oltre a violare in generale i sopra menzionati principi del divieto statale di limiti specifici e puntuali alla spesa regionale - reitera (ampliandone la pure la portata) una disposizione (quella contenuta nell'art. 3, comma 75, della legge n. 350/2003 - cioe' la legge finanziaria 2004) che codesta ecc.ma Corte ha gia' ritenuto di dover dichiarare incostituzionale con la sentenza n. 449/2005: di qui la richiesta di annullamento del comma in questione.
P. Q. M. Chiede voglia codesta Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' delle disposizioni sopra indicate, nei termini sopra esposti. Padova-Roma, addi' 24 febbraio 2006 Prof. avv. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi