Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 4 maggio 2011 (della Provincia autonoma di Trento).

 

 

(GU n. 22 del 25.5.2011)

 

     Ricorso  della  Provincia  autonoma  di   Trento   (cod.   fisc...), in persona del Presidente della Giunta provinciale  pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con  deliberazione  della  Giunta provinciale 15 aprile 2011, n. 763 (doc. 1), rappresentata e  difesa, come da procura speciale n. rep. 27509 del 18 aprile 2011  (doc.  2), rogata  dal  dott.  Tommaso  Sussarellu,  Ufficiale   rogante   della Provincia,  dall'avv.   prof.   Giandomenico   Falcon   (cod.   fisc...) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc...)  dell'Avvocatura  della  Provincia  di   Trento   e dall'avv. Luigi Manzi (cod.  fisc...)  di  Roma,  con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via  Confalonieri, n. 53;

    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle  famiglie, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011,  n.  10, pubblicata nel S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio  2011,  per violazione:       dell'art. 79, comma  2,  e  dell'art.  104,  comma  1,  dello Statuto speciale; del d.lgs. n. 268/1992; dell'art. 2, comma 106, legge n. 191/2009; del principio di leale collaborazione.

 

                                Fatto

 

    L'autonomia finanziaria della Provincia  autonoma  di  Trento  e' disciplinata dal Titolo VI dello Statuto speciale.  Tuttavia,  l'art. 104  dello  stesso  Statuto  stabilisce  che  fermo  quanto  disposto dall'articolo 103, che disciplina la normale  procedura  di  modifica dello Statuto con legge costituzionale, «le norme  del  titolo  VI  e quelle dell'art. 13 possono essere  modificate  con  legge  ordinaria dello Stato su concorde  richiesta  del  Governo  e,  per  quanto  di rispettiva competenza, della regione o delle due province».

    In altre parole, la parte finanziaria dello Statuto speciale puo' essere modificata con legge ordinaria, purche' vi sia l'accordo della Regione e delle Province autonome. Questa procedura semplificata  (ma pur sempre speciale)  e'  stata  applicata  di  recente,  per  meglio armonizzare la speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le esigenze  della situazione finanziaria dello Stato italiano, anche nel  quadro  degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea, e per  tenere  conto delle esigenze di solidarieta' derivanti anche dalla  attuazione  del «federalismo fiscale», quale prefigurato dalla legge di delega n.  42 del 2009.

    Le modifiche hanno formato oggetto di uno specifico  accordo  tra lo Stato, la Regione e le Province autonome (l'Accordo di Milano  del novembre 2009) e sono state adottate, appunto, con  la  procedura  di cui all'art. 104 dello stesso Statuto speciale, attraverso l'art.  2, commi da 107 a 125, della legge n. 191 del 2009.

    La stessa  legge  n.  191/2009  riconosce  pienamente  il  valore statutario delle disposizioni cosi' introdotte,  disponendo  all'art. 2, comma 106, che «le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  104  del  testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per il Trentino-Alto Adige,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

    Per la parte che qui interessa, l'art. 2,  comma  117,  della  l. 191/2009 statuisce che, «secondo quanto  previsto  dall'articolo  79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  come  sostituito dal comma  107,  lettera  h),  del  presente  articolo,  le  province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di  leale collaborazione,  concorrono  al   conseguimento   di   obiettivi   di perequazione  e  di  solidarieta'  attraverso  il  finanziamento   di progetti, di durata anche  pluriennale,  per  la  valorizzazione,  lo sviluppo economico  e  sociale,  l'integrazione  e  la  coesione  dei

territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a  statuto ordinario confinanti rispettivamente con  la  provincia  autonoma  di Trento e con la provincia autonoma  di  Bolzano»,  e  che  in  questo quadro ciascuna «delle due province autonome di Trento e  di  Bolzano assicura annualmente un  intervento  finanziario  determinato  in  40

milioni di euro».

    Il comma 118 dispone che, ai fini dell'attuazione del  comma  117 e' istituito un organismo di  indirizzo  composto  da  rappresentanti ministeriali, delle Province e delle Regioni ordinarie confinanti.

    Dal comma  121  risulta  che  «ai  componenti  dell'organismo  di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso», e  che  «gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono  a carico dei  rispettivi  soggetti  e  organi  rappresentati,  i  quali provvedono  a  valere  sugli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  e comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica».

    Il comma 121 e'  stato  ora  modificato  dalla  disposizione  qui impugnata, l'art. 2, comma  1-bis,  d.l.  225/2010  (come  convertito nella l. 10/2011), che ha inserito nella  disposizione  un  ulteriore periodo, secondo il quale «per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale,  e'  riservata  per  le  spese  dell'organismo  di  indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui  al  medesimo comma 117».

    Nel suo  contenuto,  dunque,  la  modifica  introdotta  dalla  l. 10/2011 sottrae una quota (seppur ridotta) delle risorse  provinciali destinate dall'art. 2, comma 117, l.  191/2009  al  finanziamento  di progetti di sviluppo dei comuni veneti e  lombardi  confinanti  e  le destina a sostenere le spese dell'organismo di indirizzo.

    Ma il punto e' che tale  disposizione  e'  stata  introdotta  dal legislatore unilateralmente,  senza  seguire  la  procedura  prevista dall'articolo 104 dello Statuto.

    La  norma  cosi'  introdotta  e'  dunque  risulta  lesiva   delle prerogative statutarie della Provincia di Trento e costituzionalmente illegittima per le seguenti ragioni di

 

                               Diritto

 

    1. Violazione dell'articolo 104 dello Statuto di autonomia.

    Come si e' sopra esposto, i commi da 107 a 125 dell'art. 2  della l. 191/2009 hanno modificato ed integrato il Titolo VI dello  Statuto speciale, e cio' hanno potuto  legittimamente  fare  in  quanto  sono stati  adottati  in   base   alla   speciale   procedura   concordata appositamente prevista dall'art. 104 dello stesso Statuto.

    E' evidente che le disposizioni adottate ai sensi  dell'art.  104 dello Statuto, sulla base  di  un  accordo  tra  Governo  e  Province autonome acquisiscono lo stesso  valore  della  corrispondente  parte dello Statuto, e non possono essere modificate  o  integrate  se  non attraverso la  medesima  procedura  (o  attraverso  la  procedura  di revisione con legge costituzionale).

    Cio' del resto risulta dalla stessa normativa di modifica: l'art. 2, comma 106, della  l.  191/2009  espressamente  riconosce  che  «le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi  e per gli effetti dell'articolo 104» dello Statuto.

    L'art. 2, comma  1-bis,  d.l.  225/2010,  invece,  non  e'  stato preceduto da alcun accordo tra Governo e Province autonome e, dunque, si pone in contrasto con l'art. 104 dello Statuto.

    L'illegittimita' della nuova norma risulta per  tabulas,  perche' la disposizione che la contiene si inserisce nell'art. 2, comma  121, l. 191/2009 e, dunque, modifica formalmente  le  disposizioni  aventi valore statutario di cui ai commi da 107  a  125,  approvate  con  la speciale procedura aggravata; ma  e'  stata  approvata  senza  alcuna intesa con le Province autonome (anzi,  perfino  al  di  fuori  della procedura legislativa ordinaria, cioe' in sede di conversione  di  un decreto-legge).

    Ne risulta in modo piano  l'illegittimita'  costituzionale  della nuova disposizione.

    I commi da  107  a  125  dell'art.  2,  l.  191/2009  sono  norme legislative  rinforzate,  approvate  con   una   speciale   procedura consensuale  che  e'  legittimata  dallo  Statuto  a  modificare   ed integrare una fonte costituzionale: esse non possono, dunque,  essere modificate o integrate unilateralmente, perche' cio'  significherebbe stravolgere la garanzia apprestata dall'art. 104 dello Statuto.

    Di qui la palese illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata.

    2. Violazione altresi' dell'articolo 79, comma 2, dello  Statuto, come modificato dalla legge n. 191 del 2009.

    L'art. 79, comma 1, dello Statuto speciale, dispone,  per  quanto qui  interessa,  che  «la  regione  e  le  province   concorrono   al conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla normativa statale:... c) con il  concorso  finanziario  ulteriore  al

riequilibrio della finanza pubblica mediante  l'assunzione  di  oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate,  definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche'  con il finanziamento di iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche  ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia».

    Il comma 2 dell'art. 79 precisa che «le misure di cui al comma  1 possono essere modificate esclusivamente con  la  procedura  prevista dall'articolo  104  e  fino   alla   loro   eventuale   modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica  di  cui al comma 1».

    L'art. 2, comma 117, l.  191/2009  regola  il  finanziamento  dei progetti di sviluppo dei territori confinanti in attuazione dell'art. 79, comma 1, e, dunque, fissa una delle misure  contemplate  da  tale disposizione.

    La norma impugnata,  aggiunta  dall'art.  2,  comma  1-bis,  d.l. 225/2010, riserva per l'anno 2011 una quota delle risorse finanziarie previste per i  territori  di  confine  alla  copertura  delle  spese dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118: si  tratta,  dunque, di una  modifica  di  una  misura  oggetto  dell'art.  79,  comma  1, introdotta pero' al di fuori della  procedura  di  cui  all'art.  104 dello Statuto: di  qui  un'ulteriore  conferma  della  illegittimita' dell'ultimo  periodo  dell'art.  2,  comma  121,  l.  191/2009,   per violazione anche dello stesso art. 79 dello Statuto.

     Si puo' ricordare qui, ad abundantiam, che, come  confermato  da costante giurisprudenza costituzionale, la legge ordinaria  non  puo' alterare neppure la disciplina stabilita dalle  norme  di  attuazione degli Statuti speciali, che dispongono di una competenza  separata  e riservata e di forza prevalente rispetto alla legge.

    Ad esempio, nella sent. n. 51/2006 si precisa che  «le  norme  di attuazione  degli  statuti  speciali  possiedono  un   sicuro   ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante  atti  adottati  con  il procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in  tal modo sugli atti legislativi ordinari (secondo quanto  ha  piu'  volte affermato questa Corte)» (punto 5 del Diritto). Nello stesso senso si possono poi vedere altresi' le sentenze n. 249/2005, n. 406 e n.  341 del 2001, n. 520/2000, n. 213 e n. 137 del 1998, n. 237 del 1983 e n. 180 del 1980.

    Ora, e' evidente che cio' che e' vero per le norme di  attuazione degli Statuti vale a maggior ragione per le norme adottate  ai  sensi dell'art.  104  dello  Statuto,  che  sono  ad  ogni  effetto   norme statutarie, abilitate non solo ad attuare ma anche a  modificare  gli Statuti speciali.

    Si puo'  poi  osservare  che  il  principio  pattizio  ha  grande importanza  proprio  nel  settore  dell'autonomia  finanziaria  delle Regioni speciali: v., ad es., le sentt. n. 82 del 2007, 353 del 2004, 98 del 2000, 39 del 1984. Dunque, la norma censurata viola  anche  il principio di leale collaborazione che domina le relazioni finanziarie tra Stato e  Regioni  speciali,  come  dimostrano  l'art.  104  dello Statuto ed il d.lgs. 268/1992, e tale censura puo' essere avanzata in relazione ad una norma legislativa  perche'  l'accordo  e'  richiesto specificamente dallo stesso art. 104.

 

                               P. Q. M.

 

    Voglia  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale,  accogliendo   il ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  Proroga  di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10. 

        Trento-Padova-Roma, 22 aprile 2011

 

          Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi

 

Allegati:

    1) Deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2011, n. 763.

    2) Procura speciale n. rep. 27509 del 18 aprile 2011.

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