Ricorso n. 37 del 4 maggio 2011 (Provincia autonoma di Trento)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 2011 (della Provincia autonoma di Trento).
(GU n. 22 del 25.5.2011)
Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc...), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2011, n. 763 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27509 del 18 aprile 2011 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc...) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc...) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc...) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 53;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nel S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, per violazione: dell'art. 79, comma 2, e dell'art. 104, comma 1, dello Statuto speciale; del d.lgs. n. 268/1992; dell'art. 2, comma 106, legge n. 191/2009; del principio di leale collaborazione.
Fatto
L'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento e' disciplinata dal Titolo VI dello Statuto speciale. Tuttavia, l'art. 104 dello stesso Statuto stabilisce che fermo quanto disposto dall'articolo 103, che disciplina la normale procedura di modifica dello Statuto con legge costituzionale, «le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province».
In altre parole, la parte finanziaria dello Statuto speciale puo' essere modificata con legge ordinaria, purche' vi sia l'accordo della Regione e delle Province autonome. Questa procedura semplificata (ma pur sempre speciale) e' stata applicata di recente, per meglio armonizzare la speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le esigenze della situazione finanziaria dello Stato italiano, anche nel quadro degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea, e per tenere conto delle esigenze di solidarieta' derivanti anche dalla attuazione del «federalismo fiscale», quale prefigurato dalla legge di delega n. 42 del 2009.
Le modifiche hanno formato oggetto di uno specifico accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome (l'Accordo di Milano del novembre 2009) e sono state adottate, appunto, con la procedura di cui all'art. 104 dello stesso Statuto speciale, attraverso l'art. 2, commi da 107 a 125, della legge n. 191 del 2009.
La stessa legge n. 191/2009 riconosce pienamente il valore statutario delle disposizioni cosi' introdotte, disponendo all'art. 2, comma 106, che «le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».
Per la parte che qui interessa, l'art. 2, comma 117, della l. 191/2009 statuisce che, «secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei
territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano», e che in questo quadro ciascuna «delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40
milioni di euro».
Il comma 118 dispone che, ai fini dell'attuazione del comma 117 e' istituito un organismo di indirizzo composto da rappresentanti ministeriali, delle Province e delle Regioni ordinarie confinanti.
Dal comma 121 risulta che «ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso», e che «gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Il comma 121 e' stato ora modificato dalla disposizione qui impugnata, l'art. 2, comma 1-bis, d.l. 225/2010 (come convertito nella l. 10/2011), che ha inserito nella disposizione un ulteriore periodo, secondo il quale «per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117».
Nel suo contenuto, dunque, la modifica introdotta dalla l. 10/2011 sottrae una quota (seppur ridotta) delle risorse provinciali destinate dall'art. 2, comma 117, l. 191/2009 al finanziamento di progetti di sviluppo dei comuni veneti e lombardi confinanti e le destina a sostenere le spese dell'organismo di indirizzo.
Ma il punto e' che tale disposizione e' stata introdotta dal legislatore unilateralmente, senza seguire la procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto.
La norma cosi' introdotta e' dunque risulta lesiva delle prerogative statutarie della Provincia di Trento e costituzionalmente illegittima per le seguenti ragioni di
Diritto
1. Violazione dell'articolo 104 dello Statuto di autonomia.
Come si e' sopra esposto, i commi da 107 a 125 dell'art. 2 della l. 191/2009 hanno modificato ed integrato il Titolo VI dello Statuto speciale, e cio' hanno potuto legittimamente fare in quanto sono stati adottati in base alla speciale procedura concordata appositamente prevista dall'art. 104 dello stesso Statuto.
E' evidente che le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, sulla base di un accordo tra Governo e Province autonome acquisiscono lo stesso valore della corrispondente parte dello Statuto, e non possono essere modificate o integrate se non attraverso la medesima procedura (o attraverso la procedura di revisione con legge costituzionale).
Cio' del resto risulta dalla stessa normativa di modifica: l'art. 2, comma 106, della l. 191/2009 espressamente riconosce che «le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104» dello Statuto.
L'art. 2, comma 1-bis, d.l. 225/2010, invece, non e' stato preceduto da alcun accordo tra Governo e Province autonome e, dunque, si pone in contrasto con l'art. 104 dello Statuto.
L'illegittimita' della nuova norma risulta per tabulas, perche' la disposizione che la contiene si inserisce nell'art. 2, comma 121, l. 191/2009 e, dunque, modifica formalmente le disposizioni aventi valore statutario di cui ai commi da 107 a 125, approvate con la speciale procedura aggravata; ma e' stata approvata senza alcuna intesa con le Province autonome (anzi, perfino al di fuori della procedura legislativa ordinaria, cioe' in sede di conversione di un decreto-legge).
Ne risulta in modo piano l'illegittimita' costituzionale della nuova disposizione.
I commi da 107 a 125 dell'art. 2, l. 191/2009 sono norme legislative rinforzate, approvate con una speciale procedura consensuale che e' legittimata dallo Statuto a modificare ed integrare una fonte costituzionale: esse non possono, dunque, essere modificate o integrate unilateralmente, perche' cio' significherebbe stravolgere la garanzia apprestata dall'art. 104 dello Statuto.
Di qui la palese illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata.
2. Violazione altresi' dell'articolo 79, comma 2, dello Statuto, come modificato dalla legge n. 191 del 2009.
L'art. 79, comma 1, dello Statuto speciale, dispone, per quanto qui interessa, che «la regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:... c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia».
Il comma 2 dell'art. 79 precisa che «le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1».
L'art. 2, comma 117, l. 191/2009 regola il finanziamento dei progetti di sviluppo dei territori confinanti in attuazione dell'art. 79, comma 1, e, dunque, fissa una delle misure contemplate da tale disposizione.
La norma impugnata, aggiunta dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. 225/2010, riserva per l'anno 2011 una quota delle risorse finanziarie previste per i territori di confine alla copertura delle spese dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118: si tratta, dunque, di una modifica di una misura oggetto dell'art. 79, comma 1, introdotta pero' al di fuori della procedura di cui all'art. 104 dello Statuto: di qui un'ulteriore conferma della illegittimita' dell'ultimo periodo dell'art. 2, comma 121, l. 191/2009, per violazione anche dello stesso art. 79 dello Statuto.
Si puo' ricordare qui, ad abundantiam, che, come confermato da costante giurisprudenza costituzionale, la legge ordinaria non puo' alterare neppure la disciplina stabilita dalle norme di attuazione degli Statuti speciali, che dispongono di una competenza separata e riservata e di forza prevalente rispetto alla legge.
Ad esempio, nella sent. n. 51/2006 si precisa che «le norme di attuazione degli statuti speciali possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante atti adottati con il procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in tal modo sugli atti legislativi ordinari (secondo quanto ha piu' volte affermato questa Corte)» (punto 5 del Diritto). Nello stesso senso si possono poi vedere altresi' le sentenze n. 249/2005, n. 406 e n. 341 del 2001, n. 520/2000, n. 213 e n. 137 del 1998, n. 237 del 1983 e n. 180 del 1980.
Ora, e' evidente che cio' che e' vero per le norme di attuazione degli Statuti vale a maggior ragione per le norme adottate ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, che sono ad ogni effetto norme statutarie, abilitate non solo ad attuare ma anche a modificare gli Statuti speciali.
Si puo' poi osservare che il principio pattizio ha grande importanza proprio nel settore dell'autonomia finanziaria delle Regioni speciali: v., ad es., le sentt. n. 82 del 2007, 353 del 2004, 98 del 2000, 39 del 1984. Dunque, la norma censurata viola anche il principio di leale collaborazione che domina le relazioni finanziarie tra Stato e Regioni speciali, come dimostrano l'art. 104 dello Statuto ed il d.lgs. 268/1992, e tale censura puo' essere avanzata in relazione ad una norma legislativa perche' l'accordo e' richiesto specificamente dallo stesso art. 104.
P. Q. M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, accogliendo il ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Trento-Padova-Roma, 22 aprile 2011
Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi
Allegati:
1) Deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2011, n. 763.
2) Procura speciale n. rep. 27509 del 18 aprile 2011.