Ricorso n. 37 del 6 settembre 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 settembre 2007 , n. 37
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 settembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 38 del 3-10-2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri giusta delibera del Consiglio dei ministri 3 agosto 2007, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; Contro la Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale la legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 - intera legge e comunque, in particolare, artt. 1, 3 e 5 - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 4 luglio 2007, n. 38, recante: "Disposizioni per la valorizzazione, la promozione, ed il commercio della carne di bufalo campano" in relazione all'art. 117, primo comma Cost. 1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Campania 4 luglio 2007, n. 38, e' apparsa la legge 22 giugno 2007, n. 7, che reca "Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano". Con la legge in rassegna, composta di nove articoli, la Regione Campania, in sedicente - come tosto vedremo - attuazione della normativa comunitaria (reg. CE 510/2006) detta disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano. Nello specifico, la legge individua l'ambito di applicazione per l'allevamento e la trasformazione della carne del bufalo campano che in osservanza al suddetto regolamento CE deve essere quella zona del territorio amministrativo campano definito dal disciplinare di produzione. Vengono, poi, dettate disposizioni relative all'allevamento di quel bovino, preordinate al assicurare le caratteristiche organolettiche tipiche delle sue carni, nonche' alla valorizzazione e commercializzazione di tale prodotto il cui obiettivo e' quello di facilitare lo sviluppo del consumo su tutto il territorio nazionale ed estero. Al riguardo, vengono previsti i consorzi di valorizzazione costituiti da allevatori, macellatori, ed imprese di lavorazione della filiera di carne del bufalo campano, i quali senza scopo di lucro, perseguono l'obiettivo della valorizzazione e della promozione. Per il conseguimento di tali finalita', nell'ambito degli aiuti di Stato, i suddetti consorzi beneficiano di un contributo annuo per attivita' promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere etc. La giunta regionale, con propria delibera, fissa annualmente i termini e le condizioni nonche' i criteri finalizzati alla concessione del beneficio. E' previsto, infine, che l'esecutorita' dei provvedimenti di concessione del finanziamento sia subordinata al parere di conformita' della Commissione europea. 2. - La legge della Regione Campania in parola, pero', presta il fianco a seri dubbi di legittimita' costituzionale, in relazione al fatto che, presupposto di tale disciplina, e' l'avvenuto riconoscimento del prodotto su base geografica, riconoscimento che invece e' riservato alla comunita', europea, ai sensi del Trattato CE (artt. 32 e seguenti). La qualifica, conseguentemente, non puo' provenire autonomamente dalla normativa nazionale o regionale. Nel caso della carne di bufalo campana, al contrario, il detto riconoscimento non ha una provenienza comunitaria e quindi non e' tutelata dalla relativa normativa. Consegue che la legge regionale, in quanto anticipa tale riconoscimento e in quanto mira ad assicurare una tutela non prevista in sede comunitaria, si pone in contrasto con la relativa normativa CEE e in particolare con il regolamento CE n. 510/2006, art. 5, comma 5. 3. - E' tutta la legge, dunque, che si pone in contrasto con i principi appena visti. Cio' risulta, comunque, evidente per alcune disposizioni. 3.1 - Intanto, l'art. 1, dove si afferma che la carne di bufalo campano e' tutelata al sensi del reg. CE n. 510/2006. Ma se non c'e' il riconoscimento comunitario della provenienza geografica tutelata, e' evidente che non vi possa essere alcuna tutela a sensi dello specifico regolamento di settore appena citato. 3.2 - Gli articoli 3 e 5, poi, fanno riferimento al disciplinare predisposto per il prodotto, che attualmente semplicemente non esiste. Conclusivamente, per tali ragioni le disposizioni regionali appaiono esorbitare l'ambito di competenza regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione, per mancato rispetto della disciplina comunitaria. 3. - Da ultimo, e' d'uopo notare che la trasmissione della relativa documentazione da parte del competente Ministero delle politiche agricole alla Commissione europea, e' programmata per il prossimo settembre. La legge regionale della Campania 22 giugno 2007, n. 7, impugnata in questa sede, conseguentemente, e' inopportuna ed intempestiva, sicuramente in contrasto con l'art. 97 Cost. e soprattutto con le regole di coamministrazione fra amministrazione comunitaria e amministrazione interna.
P. Q. M. Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'intera legge Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione 4 luglio 2007, n. 38 - e comunque, in particolare, degli artt. 1, 3 e 5 - per contrasto con gli artt. 117, primo comma e 97 della Costituzione. Roma, addi' 16 agosto 2007 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Gaetano Zotta