Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2019 (della Regione autonoma Valle d'Aosta).

(GU n. 20 del 2019-05-15)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Pian Deffeyes n. 1, CF. 80002270074 - P. Iva 00368440079, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Antonio Fosson, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 22 febbraio 2019, nonche' in forza di procura in calce, dal prof. avv. Francesco Saverio Marini del Foro di Roma (MRNFNC73D28H501U; pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org - n. fax: 06.36001570), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, ricorrente;

Contro Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi-Piazza Colonna 370, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliata ex lege, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di stabilita' 2019), pubblicata in Suppl. ordinario 62 alla Gazzetta Ufficiale, 31 dicembre 2018, n. 302, limitatamente all'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 263, 364 e 365 di tale atto normativo; nonche' per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2019.

Fatto

1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. 62, e' stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di stabilita' 2019).

2. L'art. 1 della citata legge contiene alcune disposizioni inerenti procedure e graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni:

In particolare:

i) il comma 300 prevede:

«Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione FormezPA, e possono essere espletati con modalita' semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

ii) il comma 360 stabilisce:

«A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalita' semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalita' stabilite dalla disciplina vigente.»;

iii) il comma 361 prevede:

«Fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.»;

iv) il comma 362 stabilisce, ancora:

«Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validita' delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validita' delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 e' prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita';

b) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2014 e' estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2015 e' estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2016 e' estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e' estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2018 e' estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validita' delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.»;

v) il comma 363 dispone:

«All'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.»;

vi) il comma 364 prevede:

«All'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 e' abrogata, fermo restando quanto previsto dall'art. 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

vii) da ultimo, il comma 365 dispone:

«La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3. Con legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2019, e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

In sede di conversione e' stato inserito l'art. 9-bis, recante «Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari».

Il comma 1, lettera a), della disposizione in esame prevede:

«1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1º gennaio 2020".».

4. Le disposizioni in esame, nella parte in cui si applicano anche alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, violano numerosi profili competenziali costituzionalmente attribuiti alla medesima, come pure i principi di ragionevolezza e leale collaborazione, sicche' se ne impone la dichiarazione di incostituzionalita' sotto i seguenti profili in

Diritto

Premessa.

Contenuto delle disposizioni impugnate e relativa applicabilita' alla Regione Autonoma Valle D'Aosta.

1. Prima di scendere nel merito dei motivi di incostituzionalita' delle disposizioni impugnate, e' bene illustrarne i contenuti, tenuto anche conto delle modifiche da ultimo introdotte dall'art. 9-bis, decreto-legge n. 135/18, inserito dalla legge di conversione n. 12/2019, che ha aggiunto l'ultimo periodo all'art. 1, comma 365, della legge n. 145/2018.

Le disposizioni contestate concernono l'accesso all'impiego pubblico (escluso il personale scolastico, compresi i dirigenti, e il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in forza della deroga di cui al comma 366 dell'art. 1), ivi comprese le assunzioni di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, e incidono sulle modalita' di esperimento dei concorsi (in particolare commi 300 e 360), sulla proroga delle graduatorie pubbliche in essere (comma 362), sull'utilizzo «esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso» delle graduatone relative ai concorsi pubblici che saranno banditi (commi 361, 363, 364 e 365).

Per effetto della modifica introdotta all'art. 1, comma 365, legge n. 145/2018 dall'art. 9-bis del decreto-legge n. 135/2018, inserito in sede di conversione dalla legge n. 12/2019, il legislatore ha poi previsto una diversificazione temporale di applicabilita' di alcune delle disposizioni contestate.

In particolare, per quanto riguarda in generale i concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, la previsione dell'utilizzo della graduatoria «esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso» (commi 361, 363 e 364), si applica alle procedure bandite dalla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018 (cfr. art. 1, comma 365, primo periodo).

Per quanto invece riguarda il reclutamento del personale medico, tecnico professionale e infermieristico da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario, la previsione in esame (commi 361, 363 e 364) si applichera' alle procedure bandite dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 1, comma 365, secondo periodo, inserito dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019).

Le altre disposizioni contestate, in particolare i commi 300 e 360 (sull'utilizzo di procedure di reclutamento semplificate stabilite con decreto ministeriale del Ministro della pubblica amministrazione), e il comma 362 (recante disposizioni di proroga di validita' di graduatorie pubbliche), trovano invece immediata applicazione per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, compresi quindi aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (ed escluso il personale scolastico, compresi i dirigenti, e il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in forza della deroga di cui al comma 366 dell'art. 1).

2. Tanto premesso, e' bene evidenziare, anche al fine di evitare possibili eccezioni di inammissibilita' avversarie, che l'applicabilita' delle disposizioni contestate anche alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai suoi enti locali, agli enti strumentali, alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, appare dubbia, ma non implausibile.

Vero e', infatti, che tali disposizioni modificano direttamente alcune previsioni recate dal decreto legislativo n. 165/2001 (si vedano in particolare i commi 363 e 364), e che l'art. 1, comma 3, di tale atto normativo, non prevede la diretta applicabilita' delle sue disposizioni alle regioni autonome, limitandosi a stabilire che «I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento ei Bolzano, nome fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

Come pure e' vero che il citato art. 2, della legge n. 421 del 1992, stabilisce espressamente, al terzo comma, che: «Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la Provincia Autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego».

Al contempo, pero', le disposizioni contestate si riferiscono, indistintamente, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, elenco in cui rientrano anche «le Regioni» e «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale» (si vedano in particolare i commi 361 e 365), o recano esplicito riferimento a «leggi regionali» (si veda in particolare il comma 362), donde potrebbe essere desunta la volonta' - indebita - del legislatore statale di applicarle anche alla regione odierna ricorrente.

Ragion per cui si impone, in via cautelativa, l'impugnazione delle norme sopra richiamate, nella parte in cui fossero ritenute applicabili anche alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, del resto, possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purche' non implausibili e comunque ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate (sentenze n. 154 del 2017, n. 189, n. 159, n. 156 e n. 3 del 2016). Segue. L'ambito di incidenza delle disposizioni contestate sul quadro normativo e regolamentare regionale.

1. Ancora in via preliminare, occorre dare contezza dell'organica disciplina legislativa e regolamentare gia' vigente in Regione Valle d'Aosta, su cui le disposizioni impugnate - laddove ritenute applicabili alla ricorrente - andranno indebitamente a incidere.

2. Il comma 300 dell'art. 1, per la parte che qui interessa, prevede l'adozione (si badi, senza alcun meccanismo partecipativo regionale) di un «decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70».

Tale decreto dovra' definire procedure semplificate di reclutamento del personale pubblico. A norma del successivo comma 360 dell'art. 1, a decorrere dall'anno 2019 le «amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e quindi anche la regione ricorrente, dovranno procedere al reclutamento del personale «secondo le modalita' semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300».

Le procedure di cui al citato decreto ministeriale dovranno essere seguite anche per il reclutamento nell'Azienda USL Valle d'Aosta e negli enti del S.S.R, dal momento che l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ricomprende appunto «le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale».

Tali disposizioni impattano direttamente sulla disciplina legislativa e regolamentare gia' vigente in Regione Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale n. 22 del 2010 e al regolamento regionale n. 1 del 2013.

In particolare, l'art. 48 della legge regionale n. 22 del 2010 deferisce a un regolamento regionale la definizione de «I requisiti di accesso, le modalita' e i criteri per il reclutamento del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1», cioe' gli enti del Comparto unico della Valle d'Aosta. L'attuativo r.r. n. 1 del 2013 ha appunto disciplinato le procedure di reclutamento per l'assunzione del personale della regione e degli enti del Comparto unico (requisiti, procedure, criteri).

La legislazione regionale stabilisce anche, tanto per l'accesso ai ruoli del Comparto unico quanto per l'accesso agli enti del S.S.R, apposita disciplina riferita all'accertamento preliminare di conoscenza della lingua francese o italiana, in attuazione dell'art. 38 della legge costituzionale n. 4/1948 (cfr. articoli 41 della legge regionale n. 22/2010 e 16 del r.r. 1/2013, nonche' per il S.S.R. l'art. 42 della legge regionale n. 5/2000).

Per effetto dell'art. 1, commi 300 e 360, per il reclutamento del proprio personale dipendente e del personale sanitario regionale, la regione non potra' piu' utilizzare le procedure cosi' stabilite e finalizzate anche all'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, ma sara' vincolata all'utilizzo delle modalita' semplificate stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 300 (per la cui adozione, si anticipa sin d'ora, non e' neppure prevista alcuna partecipazione regionale).

3. Proseguendo, il comma 361 dell'art. 1 stabilisce che, ferma la validita' triennale delle graduatorie, o quella inferiore prevista dalle regioni (art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo n. 165/2001), «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso».

Tale previsione, in forza del comma 365 dell'art. 1, si applichera' «alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge», salvo per le procedure relative all'assunzione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle quali - per effetto dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, che ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 365, legge n. 145/2018 - la previsione in esame trovera' applicazione alle graduatorie relative alle procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Risulta quindi stabilito un obbligo anche per le regioni, nonche' per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (in quanto amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) sulle modalita' di utilizzo delle graduatorie di concorso per il reclutamento del proprio personale: attraverso la previsione dell'utilizzabilita' delle graduatorie «esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso», infatti, viene sostanzialmente eliminata tanto la possibilita' di operare uno scorrimento delle graduatorie - nel periodo di vigenza delle stesse - per far fronte alla copertura di posti che si rendessero vacanti successivamente all'indizione del concorso, quanto la possibilita' di utilizzo delle graduatorie - nel periodo di vigenza delle stesse - per la copertura di posti necessari ad altro ente del Comparto unico.

Anche in questo caso, vi e' un impatto diretto sulla disciplina normativa e regolamentare gia' compiutamente e proficuamente adottata in Valle d'Aosta nell'esercizio della propria competenza primaria e residuale.

In particolare, l'art. 31 del richiamato r.r. n. 1 del 2013, dopo aver stabilito - in generale - che l'ente che ha avviato la procedura si riserva di utilizzare la graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato o determinato in posti che si rendessero successivamente vacanti, attribuisce a ciascun ente del comparto, previa convenzione, la facolta' di attingere dalle graduatorie di altri enti per assunzioni a tempo determinato o indeterminato. Si prevede inoltre l'utilizzo delle graduatorie anche per le assunzioni part-time. In caso di assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, i dipendenti gia' assunti a tempo indeterminato part-time mantengono il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in posizioni successive.

Ancora, l'art. 41 della legge regionale n. 22 del 2010 stabilisce che la regione puo' bandire procedure selettive uniche per la copertura dei posti disponibili anche negli altri enti del Comparto unico, secondo criteri e modalita' stabiliti dal citato r.r. n. 1/2013 (art. 41).

Per effetto della disposizione impugnata, che prevede l'utilizzabilita' della graduatoria solo per la copertura dei posti messi a concorso, dunque, le richiamate disposizioni non sarebbero piu' applicabili, con particolare riferimento al meccanismo dello scorrimento per posti che si rendessero successivamente vacanti, ai meccanismi di convenzionamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi banditi da altri enti, e alla disciplina della c.d. graduatoria generale.

Precisamente, la disciplina regionale potrebbe continuare a essere applicata solo per le assunzioni a tempo determinato.

Il comma 363 dell'art. 1, infatti, ha abrogato alcune disposizioni dell'art. 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che permettevano lo scorrimento delle graduatorie e l'utilizzo di graduatorie di concorsi banditi da altre pubbliche amministrazioni, abrogazioni funzionali a rendere operativo l'obbligo di cui al precedente comma 361 per le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca.

La disposizione in esame, al contempo, non ha abrogato il comma 1 dell'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013.

La disposizione in esame, che ha introdotto modifiche all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, prevede l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni di precariato, di procedere alle assunzioni a tempo determinato di vincitori e idonei collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, proprie o approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse.

Per effetto del combinato disposto dei commi 361 e 363 dell'art. 1, dunque, le regioni potranno derogare all'obbligo di utilizzo delle graduatorie per i soli posti messi a concorso, solo per assunzioni a tempo determinato di idonei non vincitori.

Per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario regionale, questa disciplina trovera' applicazione per le procedure bandite dal 1° gennaio 2020, per effetto della previsione inserita all'art. 1, comma 365, legge n. 145/2018 dal citato art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019.

4. Ancora, il comma 362 dell'art. 1 introduce alcune previsioni di proroga della validita' temporale delle graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni, e approvate dal 1° gennaio 2010, differenziata «per scaglioni» in ragione del termine di approvazione finale, condizionando il reclutamento, per quelle piu' risalenti (cioe' quelle approvate dal 2010 al 2013), a ulteriori adempimenti procedurali (quali la frequenza di corsi di aggiornamento e formazione e il superamento di apposito esame-colloquio).

L'applicabilita' della disposizione anche alle regioni si desume dall'inciso «fatti salvi i periodi di vigeva inferiori previsti da leggi regionali»; analogamente la previsione dovrebbe ritenersi applicabile anche alle graduatorie relative alle procedure di reclutamento del personale delle aziende e degli enti del S.S.R, dal momento che il comma 366 dell'art. 1 prevede una deroga all'applicazione dei precedenti commi 361-364 soltanto con riferimento «alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».

Anche in questo caso, vi e' un impatto diretto e immediato sulla vigente disciplina regionale in materia, come disciplinata dalla legge regionale n. 22 del 2010 e dalla legge regionale n. 12 del 2018.

In particolare la prima prevede (all'art. 41, comma 6) la validita' triennale delle graduatorie, mentre la seconda ha stabilito (all'art. 6, comma 5), che alle assunzioni a tempo indeterminato l'amministrazione regionale e gli enti del Comparto provvedono in via prioritaria mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018, la cui efficacia e' all'uopo prorogata sino al 31 dicembre 2019, senza ulteriori condizioni. Parimenti sono state prorogate al 31 dicembre 2019, senza condizioni, le graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda USL Valle d'Aosta per il reclutamento del personale del comparto, in scadenza alla data del 31 dicembre 2018 (art. 34, legge regionale n. 12/2018).

Pertanto in Regione Valle d'Aosta e' stata gia' disposta la proroga al 31 dicembre 2019 delle graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2018, senza condizioni e senza differenziazioni temporali.

Si ritiene che l'inciso «fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali» non possa che riferirsi alle regioni che non avessero ancora prorogato le graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2018 al momento dell'entrata in vigore della legge n. 145/2018, mentre per le regioni che, come la Valle d'Aosta, avessero gia' provveduto in tal senso prima della scadenza di quelle graduatorie, la disposizione statale in esame non dovrebbe trovare applicazione, restando salvi i termini di scadenza (inferiori o superiori) e le condizioni di validita' delle graduatorie gia' disciplinate a livello regionale.

Laddove invece dovesse ritenersi che, in ragione dell'inciso «fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali», l'unico ambito in cui la legislazione regionale (anche gia' emanata) possa incidere rispetto alle ulteriori condizioni previste per la perdurante validita' delle graduatorie regionali in essere, sia quello inerente la validita' temporale «inferiore» delle graduatorie, mentre non potrebbero essere stabiliti (o continuare a trovare applicazione se gia' stabili) termini di validita' «superiore», ne' essere derogate le condizioni di utilizzabilita' delle graduatorie approvate tra il 2010 e il 2013, la disposizione contestata produrrebbe i seguenti effetti sulla legislazione regionale valdostana gia' adottata:

i) le graduatorie regionali approvate dal 2010 al 2013 scadrebbero, in forza del comma 262 dell'art. 1, il 30 settembre 2019, e potrebbero essere utilizzate solo previo esperimento di corsi di aggiornamento e superamento di apposito esame-colloquio, mentre non troverebbe applicazione il termine di validita' «superiore» previsto in Valle d'Aosta fino al 31 dicembre 2019 (ex articoli 6, comma 5, e 34, legge regionale n. 12/2018), e senza condizioni.

ii) le graduatorie approvate nel 2014 scadrebbero, in forza del comma 262 dell'art. 1, il 30 settembre 2019, mentre non troverebbe applicazione il termine di validita' «superiore» previsto in Valle d'Aosta fino al 31 dicembre 2019 (ex articoli 6, comma 5, e 34, legge regionale n. 12/2018).

Infine, il comma 364 dell'art. 1, abroga la lettera e-bis) del comma 3, decreto legislativo n. 165 del 2001, che individuava, fra i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni, quello inerente la «facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore».

La disposizione in esame, che trova immediata applicazione per le assunzioni nei ruoli regionali, con riferimento all'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si applichera' invece alle procedure bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020, in forza della modifica al comma 365 apportata dall'art. 9-bis, del decreto-legge n. 135/2018, aggiunto dalla legge di conversione n. 12/2019.

5. Stante quanto precede, emerge in misura evidente l'impatto diretto e immediato delle disposizioni impugnate sulla disciplina regionale vigente in materia di procedure e graduatorie di reclutamento del personale dipendente della Valle d'Aosta e degli enti del Comparto unico regionale, ivi compreso il personale del Servizio sanitario regionale.

Disciplina che, preme sin d'ora anticiparlo, la regione ha introdotto nell'esercizio della propria competenza primaria nelle materie di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale» e di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», di cui all'art. 2, comma primo, lettere a) e b) dello statuto speciale valdostano, e della competenza residuale ex art. 117, comma 4, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n. 3 del 2001, in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali», materie sottratte alla competenza normativa statale e invece indebitamente travalicate dalle disposizioni oggetto dell'odierno ricorso.

Per quanto riguarda l'assunzione presso l'ASL Valle d'Aosta e gli enti del Servizio sanitario regionale, le richiamate previsioni risultano adottate anche nell'esercizio delle competenze integrative in materia di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica», di cui all'art. 3, lettera f) e l), dello statuto speciale.

Quanto detto risulta ulteriormente avvalorato alla luce della recente pronuncia di questa ecc.ma Corte n. 241 del 2018, che proprio con riferimento a un'impugnativa statale nei confronti di alcune disposizioni della legge regionale n. 23 del 2017 in materia di proroga delle graduatorie della ASL Valle d'Aosta, ha affermato la competenza esclusiva della regione nella materia residuale «"ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali", escludendo qualsiasi titolo competenziale di intervento dello Stato.

E del resto, con specifico riferimento al personale medico sanitario, in Regione Valle d'Aosta la relativa spesa e' interamente finanziata dalla ricorrente, senza oneri a carico del bilancio statale. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, terzo periodo, della legge n. 724 del 1994, infatti, «la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci».

Peraltro, anche a ritenere - per assurdo - che tali disposizioni rientrino in una qualche sfera di attribuzione statale, l'intreccio inestricabile con le competenze legislative della regione e l'incisione sulle corrispondenti funzioni regolamentari e amministrative, avrebbe richiesto l'adozione di meccanismi concertativi forti, nella specie mancati, ne' previsti in sede attuativa.

Nemmeno sfugge come le disposizioni in discussione sacrifichino indebitamente anche i principi di semplificazione, efficienza, economicita' e buon andamento perseguiti dalla regione attraverso misure quali l'istituzione di concorsi unici e di graduatorie generali, la possibilita' di utilizzo per «scorrimento» delle graduatorie regionali anche a vantaggio degli enti appartenenti al Comparto unico regionale diversi da quelli che hanno bandito la procedura selettiva, la proroga senza condizioni delle graduatorie vigenti in regione fino al 31 dicembre 2019.

6. La dichiarazione di incostituzionalita' delle disposizioni impugnate si impone quindi con ogni evidenza, nella parte in cui si applicano anche alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

A seguire verranno dunque illustrati i profili di incostituzionalita' dell'art. 1, commi 300, e da 360 a 365, della legge n. 145/2018, e dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 135/2018, inserito dalla legge di conversione n. 12/2019 (che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 365, legge n. 145/2018 citato). I. Incostituzionalita' delle disposizioni impugnate per violazione dell'art. 2, comma 1, lettera A) e B), dell'art. 3, lettera L), dell'art. 4 e dell'art. 38 dello statuto speciale valdostano (legge costituzionale n. 4/1948), nonche' per violazione dell'art. 117, commi 3 e 4 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001.

1. Come anticipato, le disposizioni recate dall'art. 1, commi 300 e da 360 a 365, introducono disposizioni in materia di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, di validita' e di fruibilita' delle relative graduatorie di concorso. L'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, ha previsto che, per le assunzioni del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti del S.S.N. , alcune di tali disposizioni (in particolare quelle di cui ai commi 361, 363 e 364) si applichino solo alle procedure bandite dal 1° gennaio 2020.

In particolare, il comma 360 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2019, il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni e gli enti del Servizio sanitario regionale, avviene secondo modalita' semplificate stabilite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 300.

I commi 361 e 365 stabiliscono che le graduatorie delle procedure bandite per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 145/2018, possono essere utilizzate soltanto per la copertura dei posti messi a concorso.

Con riferimento all'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, la disposizione di cui al comma 361 si applichera' alle procedure bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020, in forza dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, che ha aggiunto un periodo al comma 365 dell'art. 1, legge n. 145/2018.

Il comma 362 introduce disposizioni sui termini di validita' delle vigenti graduatorie per il reclutamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti del Servizio sanitario regionale, prevedendo diversi termini a seconda della data di approvazione, e stabilendo che per il reclutamento degli idonei delle graduatorie approvate tra il 2010 e il 2013 e' necessaria la proficua partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento «organizzati da ciascuna amministrazione (..) con le risorse disponibili a legislazione vigente», e il superamento di un esame-colloquio. Sono fatti salvi i soli termini «inferiori» stabiliti dalle regioni.

In forza del comma 364, le amministrazioni non avranno piu' la facolta' di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso. Simile previsione, con riferimento alle procedure per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si applichera' a partire da quelle bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020, in forza dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, che ha aggiunto un periodo al comma 365 dell'art. 1, legge n. 145/2018.

2. Le disposizioni in esame - nella parte in cui siano ritenute applicabili alla regione ricorrente, ai suoi enti locali e agli enti a essi strumentali, all'AUSL Valle d'Aosta e agli enti del Servizio sanitario regionale - sono manifestamente incostituzionali, perche' invasive della competenza normativa primaria attribuita dall'art. 2, lettera a) e b), dello statuto speciale valdostano (legge costituzionale n. 4/1948), nelle materie di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico e economico del personale» e di «ordinamento degli enti locali», e delle competenze amministrative su tali materie attribuite dall'art. 4 dello statuto stesso.

Sussiste altresi' l'indebita invasione della competenza residuale di cui all'art. 117, comma 4, Cost., spettante anche alla regione ricorrente in forza della clausola di cui all'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali», piu' volte riconosciuta da questa Corte per l'accesso all'impiego pubblico regionale.

Nel perimetro di queste materie rientra chiaramente la potesta' esclusiva della regione di disciplinare le modalita' di accesso al lavoro pubblico regionale, ivi compreso il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso l'ASL Valle d'Aosta e gli enti del S.S.R. Vi rientra, in particolare e per quel che qui rileva, la definizione di criteri per l'indizione delle procedure di reclutamento, quelli inerenti le relative modalita', come pure quelli relativi all'utilizzabilita' delle graduatorie; ambiti che, come visto, risultano peraltro gia' compiutamente disciplinati dalle leggi e dai regolamenti regionali valdostani, appunto nell'esercizio delle predette potesta' legislative statutariamente sancite.

Quanto al reclutamento nel comparto del Servizio sanitario regionale, risulta altresi' invasa la competenza integrativa regionale in materia di «igiene e sanita'» di cui all'art. 3 dello statuto, e le corrispondenti funzioni amministrative riconosciute in tale materia dall'art. 4 dello statuto stesso. L'esclusiva spettanza alla regione del potere normativo e regolamentare in materia di reclutamento del personale del S.S.R e' tanto piu' avvalorata dal fatto che, in forza dell'art. 34, comma 3, terzo periodo, della legge n. 724 del 1994, «la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci», sicche' il legislatore statale non e' neppure legittimato a emanare principi generali di coordinamento della finanza pubblica in materia (ex multis, sentenze n. 241 del 2018, n. 125 del 2015, n. 187 del 2012, n. 133 del 2010, n. 341 del 2009).

Risulta altresi' violato, specie con particolare riferimento a quanto previsto dai commi 300 e 360, che prevedono il reclutamento presso gli enti del Comparto unico regionale e del S.S.R secondo le modalita' semplificate stabilite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, l'art. 38 dello statuto speciale valdostano, laddove prevede la parificazione della lingua francese a quella italiana (comma 1) e l'assunzione presso le amministrazioni pubbliche di soggetti che conoscano la lingua francese (comma 3), previsioni attuate in regione attraverso la predisposizione di procedure selettive volte all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese e italiana, e che invece non trovano alcuna copertura nelle disposizioni impugnate.

A definitiva conferma dell'afferenza delle disposizioni impugnate su ambiti di esclusiva competenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, si richiama l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, lungi dal prevedere la generalizzata applicabilita' del testo unico alle regioni ad autonomia speciale, stabilisce espressamente che, per queste ultime, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica i soli principi desumibili dall'art. 2, legge n. 421 del 1992 e dall'art. 11, comma 4, legge n. 59 del 1997.

E tra queste norme fondamentali l'art. 2 della legge n. 421/1992 prevede testualmente, al comma 3, che: «Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo».

3. La giurisprudenza di questa Corte e' costante e consolidata nell'affermare che, per quanto riguarda la competenza legislativa a disciplinare l'impiego pubblico regionale, ivi compreso quello relativo all'assunzione del personale degli enti del Servizio sanitario regionale, «i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della regione» di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 191 del 2017). Nel perimetro di questa competenza rientrano, ancora secondo univoca giurisprudenza costituzionale, tanto «le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo» (sentenze n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010), quanto «il conferimento degli incarichi» e «la durata degli stessi» (sentenze n. 105 del 2013, n. 251 del 2016, n. 191 del 2017), quanto, ancora, «la regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive pubbliche» (sentenza n. 241 del 2018).

Piu' in generale, questa Corte ha affermato il principio per cui la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, «per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. [...] e' invero sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto gia' instaurato» (sentenza n. 380 del 2004), solo in relazione alla quale e' configurabile la competenza statale in materia di ordinamento civile (limitata, appunto, ai soli «interventi legislativi che [...] dettano misure relative a rapporti lavorativi gia' in essere», ex multis sentenze n. 32 del 2017, n. 251 e 186 del 2016, n. 180 del 2015)).

Cio' in quanto la regolamentazione delle modalita' di accesso al lavoro pubblico regionale «spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive» (sentenza n. 235 del 2010).

Non vi e' dubbio che le disposizioni impugnate non sono relative a rapporti lavorativi gia' in essere, ma spiegano la propria efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro, incidendo direttamente sulle prerogative regionali di reclutamento e organizzazione delle proprie risorse umane.

Tutti questi principi sono stati recentemente richiamati e ribaditi da questa Corte con la sentenza n. 241 del 2018, che pronunciandosi sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23, di proroga delle graduatorie della ASL della Valle d'Aosta al 31 dicembre 2019, sollevata dal Governo per pretesa violazione degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale n. 4/1948 e degli art. 3, 97 e 117, comma secondo, lettera l), e comma terzo, della Costituzione, ha dichiarato non fondate le questioni, riconoscendo, appunto, la competenza esclusiva regionale in materia ex art. 117, comma 4, Cost. e art. 10, legge costituzionale n. 3 del 2001.

Competenza esclusiva che e' stata appunto esplicitata anche con riferimento all'accesso all'impiego pubblico presso l'ASL Valle d'Aosta e gli enti del S.S.R, tanto piu' che - come detto - la spesa per il personale del settore sanitario nel territorio valdostano e' integralmente finanziata Regione Valle d'Aosta, senza oneri a carico del bilancio statale.

4. Si chiede quindi la declaratoria di incostituzionalita' delle disposizioni impugnate sotto questo primo assorbente profilo. II. Incostituzionalita' delle disposizioni impugnate per violazione degli articoli 3 e 97 Cost., dei principi di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, cost. (in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001), e agli articoli 2, lettere A) e B), 3, lettera L), 4 e 38 della legge costituzionale n. 4/1948.

1. Si e' gia' detto che le disposizioni contestate invadono sfere di competenza primaria regionale costituzionalmente attribuite dall'art. 2, lettera a) e b), dello statuto speciale (legge costituzionale n. 4/1948), nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale» e di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», nonche' la competenza residuale ex art. 117, comma 4, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n. 3 del 2001, in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali», e, corrispondentemente le funzioni amministrative su tali materie spettanti alla regione in forza dell'art. 4 dello statuto.

Con riferimento al reclutamento presso gli enti del Servizio sanitario regionale risulta altresi' invasa la competenza integrativa riconosciuta dall'art. 3 dello statuto in materia di «igiene e sanita'».

Risulta altresi' violato l'art. 38 dello statuto speciale, la cui attuazione richiede l'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese ai fini dell'assunzione nei ruoli dell'impiego pubblico regionale.

2. Anche nella denegata ipotesi in cui volesse rinvenirsi un titolo competenziale statale a copertura delle gravate disposizioni, esse si confermerebbero comunque illegittime, in primo luogo, per violazione del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 120 Cost..

E infatti, l'inestricabile intreccio con materie di competenza regionale comporta il dovere del legislatore statale di predispone adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a difesa delle loro competenze, al fine di contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle stesse con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie (sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012).

Questa ecc.ma Corte ha sempre piu' valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell'evenienza, che qui sarebbe chiaramente ricorrente anche a ipotizzare un titolo competenziale statale, di uno stretto intreccio fra materie e competenze, e ha ravvisato nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016).

Un'analoga esigenza di coinvolgere adeguatamente le regioni e gli enti locali nella forma dell'intesa e' stata riconosciuta anche nell'ipotesi della attrazione in sussidiarieta' della funzione legislativa allo Stato, in vista dell'urgenza di soddisfare esigenze unitarie, economicamente rilevanti, oltre che connesse all'esercizio della funzione amministrativa. In tal caso, l'esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale - e giustificare la deroga al riparto di competenze contenuto nel Titolo V - «solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'» (sentenze n. 303 del 2003 e n. 7 del 2016).

Questa ecc.ma Corte ha individuato nel sistema delle conferenze «il principale strumento che consente alle regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale» (sentenza n. 401 del 2007) e «una delle sedi piu' qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (sentenza n. 31 del 2006), sicche' l'intesa in sede di Conferenza unificata e' stata individuata quale strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012), «qualora non siano coinvolti interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo» (sentenza n. 1 del 2016), circostanza, quest'ultima, di cui peraltro si dubita in ragione di quanto eccepito sub I.

Con particolare riferimento agli aspetti pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, che afferiscono alla competenza residuale delle regioni (fra le tante, sentenza n. 149 del 2012), si e' chiarito che, se anche il legislatore statale puo' intervenire, la relativa competenza e' limitata alla fissazione di principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione (sentenza n. 105 del 2013), e in ogni caso deve muoversi nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile anche in questa ipotesi a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 251 del 2016, n. 26 e n. 1 del 2016, n. 140 del 2015, n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008).

3. In senso diametralmente difforme dai richiamati principi, il legislatore statale ha adottato le disposizioni impugnate senza prevedere alcuno strumento partecipativo delle regioni, ne' nella forma dell'intesa ne' in altro tipo di forma collaborativa, e cio' sebbene la disciplina contestata incida su titoli competenziali esclusivi della regione ricorrente.

Il difetto di concertazione e' mancato tanto a monte, in sede di adozione delle disposizioni impugnate, quanto a valle, non essendo stati predisposti adeguati modelli concertativi forti per l'attuazione delle stesse. Tanto piu' che la natura di massimo dettaglio delle citate disposizioni impedisce comunque, indipendentemente dall'omessa previsione dell'intesa nel testo delle medesime, che qualsiasi meccanismo collaborativo possa essere posto in essere a valle.

La violazione del principio di leale collaborazione da realizzarsi attraverso intesa, emerge con riferimento a tutte le disposizioni contestate. Precisamente:

i) per quanto riguarda i commi 300 e 360 dell'art. 1, legge n. 145/2018, il primo (comma 300) prevede l'adozione di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione ex art. 17, comma 3, legge n. 400/1988 (dando quindi per scontato che si tratti di materie di esclusiva «competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro»), per la definizione di procedure di reclutamento semplificate che, in forza del secondo (comma 360), a decorrere dall'anno 2019 dovranno essere utilizzate per il reclutamento di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, comprese quindi le regioni e gli enti del Servizio sanitario regionale.

E' chiara l'incostituzionalita' della disciplina (quanto meno) per non aver subordinato l'adozione del decreto di cui al comma 300 all'intervenuta intesa in Conferenza unificata.

Nel caso della Regione Valle d'Aosta il difetto di concertazione e' tanto piu' grave in ragione del fatto che: i) non sono previste disposizioni specifiche a tutela del bilinguismo, in attuazione dell'art. 38 dello statuto speciale; ii) l'art. 2, della legge n. 421/1992, richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 ai fini dell'individuazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale applicabili alle regioni e province autonome, stabilisce espressamente, al comma 3, che: «Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo»; iii) con riferimento all'assunzione presso gli enti del S.S.R, l'integrale finanziamento della spesa del personale sanitario da parte della Regione Valle d'Aosta impedisce al legislatore statale anche di dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

ii) con particolare riguardo ai commi 361 e 365 dell'art. 1, legge n. 145/2018, e all'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 135/2018, inserito dalla legge di conversione n. 12/2018, si prevede che le graduatorie relative ai concorsi banditi a far data dall'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 «per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2» del decreto legislativo n. 165/2001, e quindi anche per le regioni, ordinarie e autonome, devono essere utilizzate «esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso»; per il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, la previsione si applica alle graduatorie relative alle procedure bandite dalle aziende ed enti del S.S.N. a far data dal 1° gennaio 2020.

In questo caso il legislatore ha introdotto - senza alcuna previa concertazione - una previsione obbligatoria per le regioni, di estremo dettaglio (recte, auto applicativa), senza alcun meccanismo partecipativo nemmeno «a valle». Del resto e' la stessa scelta legislativa di introdurre una previsione di natura auto applicativa a viziare in nuce le disposizioni impugnate per violazione dei principi di leale collaborazione.

La natura di dettaglio auto applicativo della previsione risulta dal fatto che, per effetto della stessa, la regione non potra' procedere a scorrimento delle graduatorie, per far fronte a esigenze assunzionali che venissero successivamente a emergere, ne' gli enti del Comparto unico valdostano potranno avvalersi di graduatorie di concorsi indetti da altri enti, come pure non potranno essere previsti concorsi unici e graduatorie generali fruibili da tutti gli enti del comparto.

iii) per quanto riguarda, ancora, il comma 362 dell'art. 1, esso introduce una proroga della validita' temporale delle graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni, approvate dal 1° gennaio 2010, differenziata in ragione del termine di approvazione finale, condizionando il reclutamento, per quelle piu' risalenti (cioe' quelle approvate dal 2010 al 2013), a ulteriori adempimenti procedurali (quali la frequenza di corsi di aggiornamento e formazione e il superamento di apposito esame-colloquio).

L'applicabilita' della disposizione anche alle regioni e' desumibile dall'inciso «fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Si ritiene che tale inciso non possa che riferirsi alle regioni che non avessero ancora prorogato le graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2018 al momento dell'entrata in vigore della legge n. 145/2018, mentre per le regioni che, come la Valle d'Aosta, avessero gia' provveduto in tal senso prima della scadenza di quelle graduatorie (legge regionale n. 11/2018), la disposizione statale in esame non dovrebbe trovare applicazione, restando salvi i termini di scadenza (inferiori o superiori) e le condizioni di validita' delle graduatorie gia' disciplinate a livello regionale.

Diverso sarebbe se, invece, quell'inciso dovesse essere inteso nel senso che l'unico margine di operativita' normativa lasciato alle regioni sia quello di stabilire termini di validita' inferiori, non potendo trovare applicazione termini di validita' superiori eventualmente gia' previsti dalle regioni prima della scadenza delle graduatorie regionali e prima dell'entrata in vigore della legge n. 145/2018, e non potendo le regioni medesime derogare, in caso di reclutamento di idonei inseriti nelle graduatorie regionali approvate tra il 2010 e il 2013, alle condizioni di utilizzabilita' di cui al comma 362 (organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento predisposti dalla regione e superamento di apposito esame-colloquio).

Anche in questo caso, l'incostituzionalita' per violazione del principio di collaborazione sarebbe evidente non solo a monte, ma anche a valle, stante la natura dettagliata e vincolata della norma e dei suoi effetti, anche per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario regionale, senza che esse siano state chiamate in causa.

Tanto piu' che, con riferimento alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale valdostano, integralmente finanziata dalla Regione Valle d'Aosta, il legislatore statale non ha titolo nemmeno per dettare principi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Sotto un ulteriore, concorrente profilo, le disposizioni impugnate appaiono gravemente lesive dei principi di ragionevolezza, economicita' e buon andamento ex articoli 3 e 97 Cost., sicche' esse mancherebbero comunque l'obiettivo di fissare «principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione», e cio' pur a riconoscere tale natura a dette disposizioni.

Attraverso la «frettolosa» e non ragionata introduzione delle previsioni oggetto dell'odierno ricorso - inserite, con riferimento alla legge n. 145/2018, solo in sede di maxi-emendamento governativo alla legge di bilancio e quindi non oggetto di adeguata istruttoria e discussione assembleare - il legislatore statale non si e' neppure fatto carico del relativo impatto sulla disciplina normativa e regolamentare gia' vigente in regione nel settore de quo, introdotta proprio nell'esercizio della competenza esclusiva (primaria, integrativa e residuale) costituzionalmente riconosciuta alla Valle d'Aosta quanto all'organizzazione pubblicistica del pubblico impiego regionale.

Rinviando per sinteticita' a quanto piu' diffusamente rilevato nel paragrafo in premessa, si ribadisce in particolare che l'impatto piu' evidente concerne:

a) le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali, la cui regolamentazione e' demandata ad un emanando decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (commi 300 e 360), anziche' alla legge e ai regolamenti regionali che gia' dette modalita' compiutamente disciplinano (cfr. articoli 41 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, e regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1), in assenza, peraltro, di qualsivoglia meccanismo di raccordo con le regioni e le province autonome, e senza alcuna tutela della previsione statutaria di cui all'art. 38, legge costituzionale n. 4/1948 in materia di bilinguismo;

b) le modalita' e i limiti di utilizzo delle graduatorie dei pubblici concorsi, alle quali e' possibile attingere soltanto «per la copertura dei posti messi a concorso» (commi 361, 364 e 365), diversamente da quanto previsto e disciplinato dalla normativa regionale vigente che, invece, nel periodo ordinario di validita' temporale delle graduatorie, ne autorizza l'utilizzo, anche al fine di contenere i costi correlati allo svolgimento delle procedure concorsuali, per «scorrimento» per la copertura, mediante assunzioni a tempo indeterminato, di posti che si rendessero successivamente vacanti, a vantaggio, peraltro, degli enti, appartenenti al Comparto unico regionale, diversi da quelli che hanno bandito la procedura selettiva (cfr. art. 41 della legge regionale n. 22/2010 e articoli 6, 31 e 40 del r.r. 1/2013).

Sotto questo profilo, la previsione statale appare per di piu' connotata da intrinseca irragionevolezza: non si vede infatti il senso di tenere ferma la validita' triennale delle graduatorie, se poi le stesse possono essere utilizzate per la sola copertura dei posti messi a concorso, e quindi sostanzialmente esaurendo la relativa efficacia al momento dell'assunzione dei vincitori.

Simile previsione non tiene inoltre conto delle realta' piccole, come quella valdostana, rispetto alle quali l'utilizzo di meccanismi di scorrimento delle graduatorie vigenti, al fine di coprire posti che si rendessero successivamente vacanti, sia presso l'ente indicente il concorso, sia presso altri enti del comparto, risponde a esigenze di economicita', flessibilita' e semplificazione.

Esigenze del tutto sacrificate in ragione della obbligatorieta', risultante dalla disposizione impugnata, di bandire una singola procedura anche per la copertura di un solo posto vacante, come sovente avviene appunto in una realta' ristretta come quella valdostana.

c) la proroga della validita' temporale delle graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni, differenziata in ragione del termine di approvazione e finanche, per quelle piu' risalenti, condizionata, nell'utilizzo a scorrimento, all'esperimento di corsi di aggiornamento e formazione e a un giudizio di «perdurante idoneita'» (comma 362), diversamente da quanto stabilito dalla legislazione regionale che, da ultimo, ha stabilito la proroga senza condizioni e senza differenziazioni temporali al 31 dicembre 2019 delle graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2018 sia per il Comparto unico che per il reclutamento presso l'ASL Valle d'Aosta (cfr. art. 6, comma 5, e art. 34, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12).

5. Ne discende, sotto il profilo dell'elusione dei principi di ragionevolezza, economicita' e buon andamento:

i) che l'utilizzo, per le nuove procedure di reclutamento, delle modalita' definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (commi 300 e 360), e il vincolo di utilizzo delle nuove graduatorie per i soli posti messi a concorso (commi 361, 363 e 365), impediranno alla Valle d'Aosta di utilizzare le modalita' di reclutamento gia' proficuamente sperimentate in regione, e concernenti in particolare la predisposizione di concorsi unici e di corrispondenti graduatorie «generali», come pure la possibilita', anche fuori dalla graduatoria generale, che enti diversi da quelli indicenti il concorso possano utilizzare - previa convenzione - graduatorie approvate da altri enti del comparto unico regionale, per assunzioni a tempo indeterminato.

L'effetto e' una proliferazione di concorsi e di graduatorie, con conseguente incremento della spesa pubblica, in violazione del principio di economicita', e con nocumento dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ii) che la durata delle graduatorie in essere per scaglioni temporali, individuata dal legislatore statale (comma 362), diversa rispetto a quella del 31 dicembre 2019 gia' fissata - in via generale e per tutte le graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2018 - dalla Regione Valle d'Aosta, impatta notevolmente non solo sull'organizzazione degli enti che saranno chiamati a bandire nuovi concorsi, ma anche sul legittimo affidamento degli idonei collocati in quelle graduatorie. Cio' rileva in particolare per le graduatorie approvate in regione tra il 2010 e il 2014, che a norma del contestato art. 1, comma 362 (laddove ritenuto applicabile anche alla regione ricorrente, sebbene quest'ultima avesse gia' previamente disciplinato la validita' delle graduatorie con legge regionale n. 12/2018), cesseranno di avere validita' il 30 settembre 2019, rispetto alla scadenza «superiore», e senza condizioni, gia' prevista in Valle d'Aosta al 31 dicembre 2019.

iii) che l'obbligo di predisposizione di «corsi di aggiornamento e formazione» e quello di tenuta di «apposito esame colloquio», che dovranno essere «organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente», ai fini del reclutamento degli idonei collocati nelle graduatorie approvate tra il 2010 e il 2013 (comma 362, laddove ritenuto applicabile anche alla regione ricorrente, sebbene quest'ultima avesse gia' previamente disciplinato la validita' delle graduatorie con legge regionale n. 12/2018, senza condizioni), genera un evidente aggravio dell'attivita' amministrativa, comportando l'impiego di risorse umane, materiali ed economiche. Risorse che non sarebbero necessarie in base alla legislazione vigente in Valle d'Aosta, che per le graduatorie approvate in quell'arco temporale (come per tutte le altre in scadenza al 31 dicembre 2018) ha previsto una proroga al 31 dicembre 2019 senza alcuna condizione ulteriore per l'eventuale reclutamento degli idonei ivi collocati.

La declaratoria di incostituzionalita' delle disposizioni impugnate si impone quindi, quanto meno, in ragione di tutti i vizi denunciati con il presente motivo.

P.Q.M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di stabilita' 2019)», pubblicata in Suppl. ordinario 62 alla Gazzetta Ufficiale, 31 dicembre 2018, n. 302, limitatamente all'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 263, 364 e 365 di tale atto normativo, nella parte in cui si applicano anche alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonche' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2019, nella parte in cui si applicano anche alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e agli enti del S.S.R valdostano.

Con ossequio.

 

Roma, 28 febbraio 2019

Prof. Avv. Marini

 

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