Ricorso n. 37 dell'8 marzo 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 Marzo 2005 - 8 Marzo 2005 , n. 37
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 14 del 6-4-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri - giusta
delibera del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2005 - rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia.
Contro la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente
della giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 22 dicembre 2004, n. 7 -- art. 55 -- pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione -- numero straordinario 55 -- 31 dicembre
2004, recante «Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali» per
violazione dello Statuto di autonomia, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
art. 4, comma 1, n. 3) e art. 65.
Nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 31
dicembre 2004, e' apparsa la legge regionale 22 dicenthre 2004, n. 7,
recante «Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali».
L'art. 55 di tale provvedimento, rinvia alle Province autonome di
Trento e Bolzano la disciplina, con propria legge, dell'ordinamento
del personale e dei dirigenti dei comuni e della materia relativa ai
segretari comunali, nel rispetto del principi informatori ivi
contemplati. Il che, e' contrario alle norme statutarie in materia.
Col presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio
- previa delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2005 -
impugna l'anzidetta legge a sensi dell'art. 127 della Costituzione e
31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti
M o t i v i
Abbiamo visto che l'art. 55 della legge regionale n. 7/2004 ha
disposto che le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinino
con propria legge l'ordinamento del personale e dei dirigenti del
comuni e quello dei segretari comunali, nel rispetto del principi
stabiliti dalla regione con lo stesso art. 55. Tale disposizione,
pero', eccede le previsioni contenute nello statuto, che non
contempla alcuna competenza legislativa in materia delle province.
1. - Quanto all'ordinamento del personale e dei dirigenti dei
comuni, e' appena il caso di notare che lo statuto, all'art. 65,
attribuisce alla competenza regolamentare propria dei comuni la
relativa disciplina, salvo l'osservanza del principi generali dettati
con legge dalla regione. Con esclusione, quindi, di ogni competenza
in materia delle province autonome.
2. - Egualmente in relazione ai segretari comunali. Nello
statuto, all'art. 4, comma 1, n. 3) -- d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
1) - viene attribuita esclusivamente alla regione una competenza in
materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni», in cui certamente rientra la «materia» dei segretari
comunali.
E' vero, infatti, che l'art. 97 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267,
dispone che i segretari comunali (e provincialo) sono dipendenti
dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo di cui all'art. 98 e
che l'Agenzia, istituita e disciplinata dall'art. 102, d. lgs. cit.
ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero dell'interno, ma non per questo si puo'
ritenere che il rapporto fra segretari comunali e comuni possa
ritenersi estraneo all'ordinamento degli enti locali.
Il rapporto di servizio - ruolo e funzioni - e' ovviamente legato
all'ente locale (art. 97 cit.); come lo e', naturalmente, l'atto
iniziale e finale del medesimo, di stretta competenza dell'ente
locale (artt. 99 e 100); la stessa regolamentazione dell'albo
nazionale e' legata alla realta' e al numero delle amministrazioni
locali (art. 98).
La materia rientra, dunque, nell'ordinamento degli enti locali.
Se cosi' non fosse, si spiegherebbe difficilmente la previsione
dell'art. 105, di una competenza legislativa esclusiva delle regioni
a statuto speciale (e quindi alla Regione Trentino-Alto Adige) e
delle province autonome.
In relazione a queste, peraltro, e' bene tener presente che,
stante la subordinazione della legge ordinaria alle norme statutarie,
la previsione dell'art. 105 in esame e' valida, sempre che la
competenza legislativa - solo ivi ipotizzata - trovi riscontro nello
statuto di autonomia della regione. Che pero', abbiamo visto non
c'e': l'art. 4, comma 1, n. 3) prevede solo una competenza esclusiva
in materia delle regioni, non delle province. Ne' d'altra parte e'
dato rinvenire in altra sede, nelle disposizioni statutarie, una
competenza legislativa delle province.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, e' evidente il
contrasto della legge impugnata con l'art. 65 e l'art. 4, comma 1,
n. 3) dello statuto di autonomia.
1) Il n. 3) del comma 1, art. 4, e' stato sostituito con la
vigente disposizione, sopra riportata con l. cost. 23
settembre 1993, n. 2, art. 6.
P. Q. M.
Si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della detta disposizione.
Roma, addi' 16 febbraio 2005
Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta