RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2010 , n. 37
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  marzo  2010  (del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri). 
 
 
(GU n. 14 del 7-4-2010) 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro  la
provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del  Presidente  della
Provincia  pro-tempore,  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale degli artt. 20, comma 1, lett. a) e 45, comma 5, della
legge provinciale 28 dicembre 2009,  n.  19,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2010. 
    Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige 29 dicembre 2009, n. 19, e'  stata
pubblicata la legge provinciale 28  dicembre  2009,  n.  19,  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2010   e
pluriennale 2010-2012  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (legge
finanziaria provinciale 2010)». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle
disposizioni contenute negli artt. 20, comma 1, lett. a) e  45  comma
5; pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi
dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    L'art. 20 («Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale
28 marzo 2009, n. 2, in materia di  aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive (IRAP)») cosi' dispone: 
    1. All'art.  3  della  legge  provinciale  n.  2  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) nel comma 2 le parole:  «per  il»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al»; 
        b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          «3-bis. Per le nuove iniziative produttive  intraprese  nel
2010  sul  territorio  provinciale  da  soggetti  diversi  da  quelli
indicati nell'art. 45, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  n.  446
del 1997, l'aliquota dell'IRAP e' determinata nella misura  del  2,98
per cento. Non si  considerano  nuove  iniziative  produttive  quelle
derivanti da trasformazione, fusione o scissione,  nonche'  da  altre
operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attivita'  gia'
esercitata sul territorio provinciale. L'aliquota prevista da  questo
comma si applica per il primo anno d'imposta e per i due successivi.» 
    2. Alla copertura delle minori entrate relative  all'applicazione
di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella
C. 
    Per effetto di tali modifiche l'art. 3 della legge provinciale 28
marzo 2009, n. 9 cosi' recita (sono riportate in corsivo  le  novita'
introdotte): 
        «1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore di questa legge e per quello successivo l'aliquota  dell'IRAP,
prevista dall'articolo  16,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali), e' fissata nella misura del 2,98 per cento. 
        2.  L'aliquota  IRAP  determinata  secondo  quanto   disposto
dall'art. 6, comma 2, della legge provinciale 31  dicembre  2001,  n.
11, e' prorogata [per il] fino al periodo d'imposta in  corso  al  1°
gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma  43,
della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  dalle  relative  proroghe
previste con legge statale. 
        3. Le riduzioni previste ai commi 1 e 2 non spettano  per  il
periodo d'imposta in cui il contribuente sia incorso in provvedimenti
di sospensione dell'attivita' imprenditoriale ai sensi  dell'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  in  conseguenza  di
violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di  tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori. 
        3-bis. Per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2010
sul territorio provinciale da soggetti  diversi  da  quelli  indicati
nell'art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446  del  1997,
l'aliquota dell'IRAP e' determinata nella misura del 2,98 per  cento.
Non si considerano nuove iniziative produttive  quelle  derivanti  da
trasformazione, fusione o scissione, nonche' da altre operazioni  che
determinano la mera prosecuzione di un'attivita' gia' esercitata  sul
territorio  provinciale.  L'aliquota  prevista  da  questo  comma  si
applica per il primo anno d'imposta e per i due successivi. 
        4.   Alla   copertura   delle   minori    entrate    relative
all'applicazione di  quest'articolo  si  provvede  con  le  modalita'
indicate nella tabella C.». 
    In sostanza la nuova legge all'art. 20, comma 1, lettera a),  nel
precisare  i  limiti  temporali  di  applicazione  dell'imposta  agli
imprenditori agricoli  e  della  piccola  pesca,  stabilisce  che  la
relativa aliquota (gia' ridotta di un punto percentuale rispetto alla
normativa statale di riferimento di cui  all'art.  45,  comma  1  del
d.lgs. n. 446/1997) si applica sino al periodo d'imposta in corso  al
1°  gennaio  2011,  ovvero  all'anno  successivo  a  quello   fissato
dall'art. 3, comma 43 della legge n. 244/2007 (corrispondente  al  1°
gennaio 2010 ex art. 42, comma 7, del d.l. n. 207/2008). 
    Cio' premesso,  e'  opportuno  precisare  l'art.  3  della  legge
provinciale n. 2/2009 (sul cui comma 2 e' intervenuta la disposizione
impugnata) e' gia' stato oggetto di ricorso (il relativo giudizio  e'
pendente davanti a codesta Corte con il n. 216/09 di r.g. con udienza
fissata per il prossimo 13 aprile 2010),  per  i  motivi  di  seguito
riprodotti: 
        «Per quanto concerne le  disposizioni  in  tema  di  I.R.A.P.
contenute nell'art.  3,  comma  2,  della  legge  in  esame,  occorre
preliminarmente evidenziare che la Provincia non ha alcuna competenza
statutaria (ne' esclusiva ne' integrativa) in materia tributaria,  in
guisa che la legittimita'  costituzionale  della  norma  deve  essere
valutata  alla  stregua  delle  regole  sul   riparto   di   funzioni
legislative tra Stato e Regioni comunemente applicabili.  Orbene,  la
riduzione di aliquota prevista dal  citato  art.  3,  secondo  comma,
della legge provinciale in esame non e'  conforme  alla  legislazione
statale di riferimento, la quale consente alle Regioni di variare  in
aumento o in diminuzione, entro  il  limite  dello  0,92  per  cento,
soltanto la misura dell'aliquota ordinaria,  e  non  gia'  la  misura
delle  aliquote  speciali  stabilite  nei  confronti  di  particolari
categorie  di  soggetti  passivi.  Ed   invero,   lo   jus   variandi
riconosciuto alle Regioni  dall'art.  16,  comma  3,  del  d.lgs.  n.
446/1997, riguarda esclusivamente l'aliquota base stabilita dal comma
1 dello stesso articolo. La variazione di  aliquote  per  particolari
categorie di soggetti (tra cui rientrano anche gli  imprenditori  del
settore agricolo (ai  quali  si  riferisce  la  norma  censurata)  e'
riservata al legislatore statale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del
d.lgs. n. 446/1997, in relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  45,
comma 1, dello stesso decreto. 
    E' vero che il legislatore provinciale e' gia' intervenuto  negli
anni precedenti nella materia di cui sopra, riducendo l'aliquota  per
gli imprenditori che operano nel settore agricolo allo 0,9%, e che in
quella occasione il Governo non ha proposto questione di legittimita'
costituzionale;  ma  tale  circostanza   si   giustificava   perche',
all'epoca, non esisteva una disposizione statale  che  prevedesse  "a
regime" un'aliquota fissa per gli imprenditori  agricoli.  Infatti  a
quel  tempo  il  legislatore  statale  interveniva  anno  per   anno,
prevedendo di volta in volta una disciplina transitoria  particolare,
con riduzioni d'aliquota per questa categoria. In tale fase, anche  i
legislatori  provinciali  e  regionali  potevano,  nei  limiti  della
forbice  stabilita  dall'articolo  16   del   d.lgs.   n.   446/1997,
intervenire in favore delle suddette categorie. 
    Questo regime e' stato tuttavia modificato dall'art. 2, comma  1,
della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009),  con  il  quale  il
legislatore statale ha  posto  fine  al  periodo  transitorio  ed  ha
determinato stabilmente, nella misura  dell'1,9%,  l'aliquota  per  i
soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative  della
piccola pesca e loro consorzi. 
    A tal punto deve ritenersi preclusa al  legislatore  regionale  e
provinciale la potesta' di  derogare  a  tale  previsione  (adesso  a
regime)  dell'ordinamento  statale,  perche'  l'IRAP  e'   un'imposta
istituita e disciplinata con legge dello Stato. 
    Giova precisare, a tal riguardo, che  la  deroga  introdotta  dal
legislatore provinciale, al di  la'  e  al  di  fuori  delle  deroghe
consentite dalla legge statale, non puo' essere giustificata  per  il
fatto che il gettito dell'imposta e' devoluto  alle  Regioni  o  alle
Province Autonome. 
    Come   ripetutamente   affermato   da   codesta   ecc.ma    Corte
costituzionale in numerose precedenti occasioni, devono  considerarsi
«tributi propri» delle Regioni i soli tributi autonomamente  da  esse
istituiti con leggi proprie, e non pure  quelli  che  -  pur  essendo
devoluti a loro favore - siano istituiti  e  disciplinati  con  legge
dello Stato (in tal senso, in via generale, Corte cost.,  26  gennaio
2004, n. 37; Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 29). 
    In base a  tale  presupposto  ed  alla  stregua  dei  criteri  di
coordinamento stabiliti dall'art. 119,  secondo  comma,  Cost.,  deve
ritenersi preclusa in via generale alle Regioni  la  possibilita'  di
incidere sulla disciplina sostanziale di queste ultime imposte, fatte
salve le sole  determinazioni  che  la  legge  statale  espressamente
attribuisca a quella regionale.  In  mancanza  di  deroghe  espresse,
dunque, la disciplina dei  tributi  statali  rientra  nella  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lett. e), Cost. (cfr., ex pluribus, Corte  cost.  21  dicembre
2007, n. 451; Corte cost., 14 dicembre 2006, nn.  412  e  413;  Corte
cost., 23 dicembre 2005, n. 455). 
    Questi principi sono stati ripetutamente affermati,  in  analoghe
controversie, con  specifico  riferimento  all'IRAP.  Codesta  ecc.ma
Corte ha infatti ripetutamente statuito che "l'istituzione  dell'IRAP
con legge statale e l'attribuzione alle Regioni a statuto  ordinario,
destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo  attuativo,
rendono palese  che  l'imposta  non  puo'  considerarsi  un  "tributo
proprio della Regione", nel senso in cui  oggi  tale  espressione  e'
adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., dovendosi intendere il
riferimento della norma ai soli tributi istituiti dalla  Regione  con
legge propria" (Corte cost.,  14  dicembre  2004,  n.  381);  con  la
conseguenza che devono ritenersi incostituzionali,  perche'  invasive
della competenza esclusiva dello Stato in materia, le norme di  leggi
regionali  che  contengano  disposizioni  di  carattere   sostanziale
inerenti a tale imposta (Cfr. Corte cost. n. 193 del 2007, n. 155 del
2006, Corte cost., n. 431 e n. 241 del 2004; Corte cost., nn.  296  e
297 del 2003). 
    E' appena il caso di precisare che  -  al  fine  di  valutare  la
legittimita' costituzionale della norma provinciale in  esame  -  non
assumono rilevanza le previsioni dell'art.  1,  comma  43,  legge  24
dicembre  2007,  n.  244  (legge  finanziaria  2008),   secondo   cui
"l'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  assume  la
natura  di  tributo  proprio  della  Regione".  La  stessa  norma  ha
sottoposto infatti la "regionalizzazione" al termine del  1°  gennaio
2009 (termine poi prorogato al 1° gennaio 2010 dall'art. 42,  settimo
comma, del d.l. 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, in  legge  dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14) ed ha  espressamente  fissato  a  tale
data la decorrenza del nuovo riparto delle potesta' legislative dello
Stato e delle Regioni inerenti alla disciplina dell'imposta. 
    Le conclusioni sulla illegittimita'  della  norma  censurata  non
muterebbero  neppure  se  si   volesse   prescindere   dal   problema
dell'efficacia temporale dell'art. 1, comma 43, legge n. 244/2007,  e
si volesse valutare in via  generale  ed  astratta  la  questione  di
costituzionalita'  prospettata,  in  rapporto  alle   previsioni   di
quest'ultima disposizione. 
    Il predetto art. 1, comma 43, legge n. 244/2007 non  attribuisce,
a regime, una potesta' legislativa illimitata alle Regioni in materia
di IRAP, ma precisa che tali Enti "non  possano  modificare  la  base
imponibile" e possano "modificare  l'aliquota,  le  detrazioni  e  le
deduzioni» o «introdurre speciali  agevolazioni",  nel  rispetto  dei
"limiti stabiliti dalle leggi statali". Rimane dunque riservata  allo
Stato la potesta' di disciplinare la base imponibile e  sussiste  una
limitata potesta' legislativa regionale,  entro  i  limiti  stabiliti
dalla legge  statale,  nella  determinazione  delle  aliquote,  delle
detrazioni e delle deduzioni, nonche' di eventuali  agevolazioni.  Da
cio'  consegue  che  non  e'  consentito  attualmente  alle   Regioni
introdurre modificazioni alla misura delle aliquote, perche'  non  e'
stata ancora emanata la  legge  -  cornice,  nel  cui  ambito  potra'
esplicarsi tale potere modificativo. 
    Per tutte queste ragioni  la  norma  provinciale  in  esame,  nel
ridurre di un punto percentuale l'aliquota per i soggetti che operano
nel settore agricolo, delle cooperative della  piccola  pesca  e  dei
loro consorzi e nel mantenere tale riduzione fino  al  primo  gennaio
dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1,  comma  43,  della
legge n. 244/2007, eccede la competenza statutaria provinciale di cui
agli articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia e si pone in contrasto
con l'art. 16, d.lgs. n. 446/1997  e  conseguentemente  viola  l'art.
117, comma 2, lett. e)  della  Costituzione  in  materia  di  sistema
tributario». 
    Per le medesime ragioni deve ritenersi illegittima anche la nuova
disposizione contenente la proroga  dell'aliquota  agevolata  fino  a
tutto il 2011, in  quanto  la  Provincia  non  ha  alcuna  competenza
statutaria (ne' esclusiva ne' integrativa) in materia tributaria e la
riduzione prevista non risulta conforme alla legislazione statale  di
riferimento, la quale consente alle regioni di  variare  soltanto  la
misura dell'aliquota ordinaria e non gia' la  misura  delle  aliquote
speciali stabilite nei confronti di particolari categorie di soggetti
passivi. 
    Come ha precisato codesta  Corte  al  riguardo  «Va  al  riguardo
considerato  che  l'IRAP  e'  stata  istituita,  ed  e'   interamente
disciplinata, dal  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
(Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali). L'art. 15  del
suddetto   decreto   legislativo   (sotto   la   rubrica   "Spettanza
dell'imposta") individua come destinatarie  del  tributo  le  regioni
"nel cui territorio il valore della produzione netta e'  realizzato".
Alle  medesime  regioni  e'  attribuita  una  limitata  facolta'   di
variazione  dell'aliquota  (art.  16,  comma  3)  ed  il  potere   di
disciplinare, con legge, "nel rispetto dei  principi  in  materia  di
imposte sul reddito e  di  quelli  recati  dal  presente  titolo,  le
procedure applicative dell'imposta" (art. 24, comma 1). 
    La circostanza  che  l'imposta  sia  stata  istituita  con  legge
statale e che alle regioni  a  statuto  ordinario,  destinatarie  del
tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere  solo
attuativo, rende palese che l'imposta  stessa  -  nonostante  la  sua
denominazione  -  non  puo'  considerarsi  "tributo   proprio   della
regione", nel  senso  in  cui  oggi  tale  espressione  e'  adoperata
dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il
riferimento della norma  costituzionale  ai  soli  tributi  istituiti
dalle regioni con  propria  legge,  nel  rispetto  dei  principi  del
coordinamento  con  il  sistema  tributario  statale»  (sentenza   26
settembre 2003, n. 296, i cui  principi  sono  stati  ribaditi  nella
sentenza 14 luglio 2009, n. 216). 
    Pertanto la disposizione impugnata nel mantenere la riduzione  di
aliquota fino al 2011 eccede dalla competenza statutaria  provinciale
di cui agli artt. 8 e 9  dello  statuto  di  autonomia,  si  pone  in
contrasto con l'art. 16 del d.lgs. n. 446/1997  e,  conseguentemente,
viola l'art. 117, comma 2, lett.  e)  Cost.  in  materia  di  sistema
tributario. 
    L'art.  45  della   legge   provinciale   n.   19/2009   (recante
«Disposizioni in materia di realizzazione di lavori pubblici»)  cosi'
dispone al comma 5: «Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti  sono
stati pubblicati o, rispettivamente,  inviati  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre  2005,  n.  20,
trovano  applicazione  le  disposizioni   statali   in   materia   di
adeguamento dei prezzi». 
    Cosi' disponendo la Provincia interviene in una materia riservata
alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 4, comma  3,
del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici,  il  cui  art.
133 disciplina la materia dell'adeguamento prezzi). 
    In forza del citato art. 4  infatti  «Le  regioni,  nel  rispetto
dell'art.  117,  comma  secondo,  della  Costituzione,  non   possono
prevedere una disciplina diversa da quella  del  presente  codice  in
relazione: alla qualificazione  e  selezione  dei  concorrenti;  alle
procedure  di  affidamento,  esclusi  i  profili  di   organizzazione
amministrativa; ai  criteri  di  aggiudicazione;  al  subappalto;  ai
poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati  all'Autorita'
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani  di  sicurezza;
alla  stipulazione  e  all'esecuzione  dei  contratti,  ivi  compresi
direzione  dell'esecuzione,  direzione  dei  lavori,  contabilita'  e
collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione  e  contabilita'
amministrative; al contenzioso. Resta ferma la  competenza  esclusiva
dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei  beni
culturali,  i  contratti  nel  settore  della  difesa,  i   contratti
segretati o che esigono particolari misure di  sicurezza  relativi  a
lavori, servizi, forniture». 
    In  materia  si  e'  di   recente   pronunciata   codesta   Corte
evidenziando come la  legislazione  statale  sul  punto  «possegga  i
caratteri sostanziali  identificativi  delle  norme  fondamentali  di
riforma  economico-sociale,  al  di  la'   della   autoqualificazione
effettuata dall'art. 1 della stessa legge n. 109 del 1994, secondo il
quale «i principi  desumibili  dalle  disposizioni»  contenuti  nella
predetta  legge  «costituiscono   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale» (v. sentenza n. 482 del 1995). 
    E' indubbio,  infatti,  che  l'istituto  della  revisione  prezzi
risponda ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative  di
carattere generale che implicano «valutazioni  politiche  e  riflessi
finanziari,  che   non   tollerano   discipline   differenziate   nel
territorio» (sentenza n. 308 del 1993). 
    Ne consegue che al legislatore statale,  nella  materia  de  qua,
deve riconoscersi, nella regolamentazione del settore, il  potere  di
vincolare la potesta' legislativa  primaria  anche  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle  Province  autonome  (sentenza  28  dicembre
2007, n. 446; cfr. al riguardo anche  la  piu'  recente  sentenza  17
dicembre 2008, n. 411). 
    Con la disposizione impugnata quindi il  legislatore  provinciale
eccede dalla sua competenza di cui agli articoli 8 e 9 dello  statuto
di  autonomia   e   viola   una   norma   fondamentale   dl   riforma
economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore. 
    Eccedendo dalla sua  competenza  di  cui  alle  norme  statutarie
richiamate, la  Provincia  invade  inoltre  la  competenza  esclusiva
statale in materia di ordinamento civile, violando l'art. 117,  comma
2, lett. i) Cost. 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e    conseguentemente
annullare gli articoli artt. 20, comma l, lett. a)  e  45,  comma  5,
della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, nelle parti e per  i
motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  10
febbraio 2010. 
          Roma, addi' 27 febbraio 2010 
 
                  L'Avvocato dello Stato: De Bellis 
 

Menu

Contenuti